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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1352 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
con l'Avv. Pietro Sperati Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Claudia Ruperto Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1385/2023 del
21.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “accertare e dichiarare che si trova stato di invalidità del Parte_1
67% ai fini dell'esenzione parziale dei tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01,
D.M. 279/01 rg 4454/23; conseguentemente condannare l' , in persona del Presidente e del legale CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, quale legittimato passivo ex
1 art.130 del Dlgs n.112/1998, e giusto DL n.78 dell'1/7/2009, convertito in L.102/2009, alla corresponsione della prestazione economica di cui in premessa in favore del sig. oltre i ratei Pt_1
arretrati con la decorrenza di legge dalla domanda amministrativa o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente;
con vittoria di spese dell'intero procedimento e della fase di ATP in favore del procuratore antistatario.”;
per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: dichiarare l'inammissibilità del presente appello, e in subordine, l'infondatezza per i motivi esposti in narrativa, il tutto con vittoria di spese di lite relative al presente grado ovvero compensazione integrale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. aveva evocato in giudizio l' , la e la Regione Lazio innanzi al Pt_1 CP_1 CP_2
Tribunale di Velletri per sentir riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per l'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario ex art. 11, comma secondo, della legge n. 638/1983.
La si era costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva e il Tribunale la aveva CP_2
estromessa con ordinanza del 20.3.2023; la Regione Lazio non si era costituita in giudizio;
e nemmeno l' . CP_1
Istruita la causa con l'espletamento di CTU medicolegale, all'esito il Tribunale ha respinto la domanda perché emerge dalla CTU che le affezioni di cui è portatrice la parte ricorrente costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al
60%, come del resto aveva accertato l' in sede di visita amministrativa;
e che quindi non CP_1
sussistono le condizioni sanitarie per le prestazioni richieste. Ha dunque statuito di rigettare il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite e condannando l' al pagamento dell'onorario del CTU. CP_1
Il sig. ha appellato la sentenza nei confronti del solo . Pt_1 CP_1
L' si è costituito in giudizio per resistere all'appello. CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa che è stata poi decisa ocn la pronuncia del dispositivo in calce.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi, quanto agli Enti non evocati in giudizio nel gravame bensì solo con il ricorso introduttivo, che per l'accertamento dell'invalidità unico soggetto dotato di legittimazione passiva è
l' (cfr. Cass. n. 20862 del 2022) e pertanto la domanda proposta contro l'Istituto si appalesa CP_1 certamente scindibile dalle altre, ai sensi dell'art. 332 c.p.c..
L'eccezione di inappellabilità della sentenza avanzata dall' per essere stata questa resa in un CP_1
giudizio di ATP è infondata;
invero, al di là di qualche richiamo, nei decreti e nelle ordinanze in corso di causa, all'art. 445-bis c.p.c. e ad un “mutamento di rito” (ma alludendosi in realtà alla modalità di celebrazione dell'udienza “a trattazione scritta”), frutto di evidente errore materiale, il giudizio è stato instaurato come ordinario giudizio di cognizione ex art. 442 c.p.c.; non è intervenuto alcun formale provvedimento di mutamento dal rito ex art. 442 c.p.c. al rito ex art. 445-bis c.p.c.; all'esito dell'accertamento peritale, poi, il giudice ha emesso una sentenza e non un decreto. Ne segue che, in base al principio dell'apparenza e dunque alla qualificazione che il giudice a quo ha dato della domanda proposta, l'appello è ammissibile (cfr. ordinanza della Cassazione n. 17191/2021 del 26 giugno 2023).
Nel merito, l'appello non può essere accolto. Con esso si sollecita una rivalutazione delle condizioni sanitarie del soggetto, già periziato in primo grado. Il nucleo del gravame consta di quanto segue:
“Dalla documentazione sanitaria presente in atti e visionata dal consulente tecnico d'ufficio, infatti, emerge che il ricorrente è affetto da una grave patologia che incide sensibilmente sull'autonomia personale della ricorrente. Alla luce della suddetta diagnosi riportata dalla Ctu l'istante ha fortemente contestato le conclusioni che hanno condotto lo stesso ad escludere il diritto del ricorrente ai benefici richiesti, con cui abbiamo mosso dei rilievi puntuali in ordine alle mancanze della consulenza tecnica inviata in bozza, sottolineando in particolare come la valutazione formulata dal consulente fosse del tutto inattendibile ed erronea in quanto fondata esclusivamente su di una valutazione personale del ctu. Da subito preme sottolineare che nessuna risposta specifica alle suddette osservazioni è stata data dal consulente tecnico d'ufficio in sede di relazione definitiva: in particolare il ctu non ha chiarito quale valore potesse assumere la sua valutazione personale alla luce delle gravi condizioni di salute in cui versa la ricorrente. È evidente quindi che tutto quanto rilevato in sede di visita peritale non è stato adeguatamente descritto nella redazione della CTU, così minimizzando le limitazioni presenti;
risulta altresì evidente come le ultime gravi problematiche non siano state, ovviamente, vagliate. Ciò posto si impone pertanto, sia per i rilievi procedurali che per quelli nel merito dell'indagine medico- legale, sia anche per l'insorgenza della nuova patologia, un rinnovo della CTU.”.
3 Alcune delle circostanze esposte non risultano negli atti di causa, portando a concludere che l'appello contenga considerazioni provenienti da altra controversia, non adattate allo specifico contesto.
Invero, né consta che l' abbia promosso osservazioni alla CTU (circostanza, questa, negata Pt_1
dallo stesso consulente nella propria perizia laddove afferma che non gli è pervenuta alcuna osservazione di parte); né consta alcuna “nuova patologia” (nemmeno specificata) successiva all'esame peritale. In particolare, ciò da un lato comporta che l'assenza di osservazioni di parte nella fase endoprocedimentale porta ad escludere che (attraverso l'adesione alla CTU) la sentenza sia stata viziata da un esame incompleto degli atti e dei documenti di causa;
dall'altro esclude che la nuova
CTU debba disporsi per tenere conto di un aggravamento, solo menzionato e nemmeno specificato.
Per il resto, non può disporsi alcuna nuova CTU in presenza di censure non soltanto non espresse nell'ambito del subprocedimento di CTU in primo grado;
ma anche intrinsecamente generiche e prive di argomentazioni: censure che si risolvono nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado e nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Giova ricordare che il
Tribunale aveva condiviso le conclusioni del CTU riportandole per esteso quanto all'accertamento delle singole patologie, quanto alla loro valenza percentuale sull'integrità psicofisica e quanto all'utilizzo della formula riduttiva imposta dalla normativa. Ed è noto che tanto più approfondite sono le motivazioni espresse in sentenza, tanto maggiore deve essere la specificità dei motivi di appello
(cfr. Cass. ord. n. 97/2019).
Ed allora il gravame, per contestare la sentenza, avrebbe dovuto prendere specifica posizione sugli accertamenti peritali, sulle singole patologie, sulle contraddizioni, sugli errori e sulle sottovalutazioni in cui sarebbe incorso il consulente (e dunque la pronuncia che tali accertamenti riporta nel dettaglio); elementi che, nell'atto di appello, sono solo tautologicamente elencati, senza alcun appiglio alla fattispecie concreta. Non è dunque chiarito il motivo per cui, secondo parte appellante, dovrebbe essere preferita la valutazione della situazione proposta dall'appellante in luogo di quella accolta nella sentenza.
L'appellante che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione,
e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono
4 contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Conclusivamente, l'appello va respinto.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in presenza della relativa dichiarazione di esenzione.
Deve però darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 20.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n.
1385/2023 del 21.11.2023 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese di lite del grado;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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