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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese – sez. Civile - in persona del Giudice Alessandro Chionna ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa n° 991\22 R.G. promossa con atto di citazione 30\3\2022, ritualmente notificato D A
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F. , entrambi
[...] CodiceFiscale_2
i in Santa Flavia (PA), nella Via G. Falcone miciliati in Termini Imerese (PA), via Vittorio Amodeo 72, presso lo studio dell' Avv. Luca Gennaro del Foro di Termini Imerese C.F. - PEC: C.F._3
– FAX 091/3 Email_1
ATTORE\OPPONENTE CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 ed P.IVA_1 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e, per essa, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio di Milano, in data 20 luglio 2017 rep. 60852, Persona_1 racc. 11359, registrata a Milano il 21 luglio 2017 al n. 40324 serie 1T, CP_2
– ridenominazione di giusta iscrizione del verbale CP_3 straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25.06.2019, notaio Per_2
di Roma -, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede
[...]
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. , in persona del legale rapp.te pro- P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Mannino ( – C.F._4
Fax 091325611– , presso il cui studio in Palermo, via Email_2
RE Meccio ta, giusta procura generale alle liti in Notaio di Velletri del 23.11.2017, Rep. 70953, Racc. 24395 Persona_3
CONVENUTO\OPPOSTO
Oggetto: citazione in opposizione a precetto Conclusioni attore:
“-dichiarare l'infondatezza del diritto della e per essa Controparte_1 [...]
di procedere ad esecuzione forzata con il titolo opposto con CP_4 consequenziale dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;
1 -in subordine dichiarare che il credito vantato dalla società Controparte_1
e per ess è inferiore a quello per cui si int CP_2 pari ad €92.511,74 oltre interessi da calcolare fino al 05.11.2021; Pa
-condannare, pertanto, l'odierna convenuta al pagamento in favore dei sigg Pt_1
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
[...] Parte_2 ise entuali mezzi istruttori in apposita fase”.
Conclusioni convenuto:
-rigettare, con qualsivoglia statuizione, le domande tutte formulate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto e ha Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti di e per essa Controparte_1 [...] per vedere dichiarata la infondatezza del diritto della CP_4 Controparte_1 essa di procedere ad esecuzione
[...] Controparte_2 opposto, con consequenziale dichiarazione di nullità dell'atto di precetto. In subordine chiedeva dichiararsi che il credito vantato dalla società e per Controparte_1 essa è inferiore a quello per cui si inten ri ad CP_2
€92.511,74 oltre interessi da calcolare fino al 05.11.2021. Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate. All'udienza del 14/12/2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 19/10/2023 l'avvocato di parte attrice insisteva in quanto dedotto nell'atto di opposizione a precetto, chiedendo che C.T.U. L'avvocato dell'opposta chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, opponendosi all'ammissione della C.T.U. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ritenute superflue le ulteriori richieste delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/11/2024. Con ordinanza 26 giugno 2025, a seguito di nuova assegnazione ad altro Giudice, veniva fissata l'udienza del 3 giugno 2026 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine per note autorizzate sino a dieci giorni prima. Lo scrivente Giudice, assegnatario del fascicolo ai sensi del D.L. 117\25 anticipava l'udienza al 17 dicembre 2025 per discussione ex art.281sexies. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice deve essere respinta. Quanto alla richiesta di dichiarazione di infondatezza del diritto di parte attrice e di nullità dell'atto di precetto. Come si ricava dagli atti, all'origine della vicenda vi è un contratto di finanziamento: in data 23 marzo 1995 l'allora Banco di Sicilia erogava a -in qualità Parte_3 di amministratore unico e legale rappresentante della somma di Parte_4 euro 200 milioni di lire (corrispondenti euro 103.291,37).
2 Al contratto di finanziamento partecipavano anche gli odierni attori\opponenti in veste di fideiussori. Con atto di precetto notificato, rispettivamente, in data 7.11.2017, 15.09.2017, 13.09.2017, il già precedente cessionario e titolare del credito, ha Controparte_5 intimato ai suddetti debitori, , , il Parte_4 Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € In data successiva veniva intrapresa esecuzione immobiliare, Portata al Rg. n. 1/18 del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 603 cpc, nei confronti di CP_6
e .
[...] Controparte_7
La procedura ha consentito il recupero soltanto parziale del credito azionato, giusto incasso in data 03-07/08/2020 della somma complessiva di € 51.284,46. Pacifico dunque che ad oggi persiste l'esposizione debitoria che ha originato l'ulteriore atto di precetto oggetto della presente causa. La fondatezza del credito dunque non è in contestazione, come si può anche evincere dall'atto di citazione in opposizione che verte unicamente sul calcolo del quantum. Con riguardo alla pretesa nullità, e' consolidato il principio della S.C. secondo cui
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” – cfr. Cass. Civ. sez.3 – sentenza n.4008 del 19\2\2013 – Nel caso di specie nell'atto di precetto viene dato conto:
-della procedura instaurata con precedente atto di precetto (notificato rispettivamente ai debitori in data 7 novembre 2017, 15 settembre 2017 e 13 settembre 2027) per il pagamento della somma di euro 123.891,78;
-della successiva esecuzione immobiliare intrapresa (RG 1\2018 Tribunale di Termini Imerese) che ha consentito il recupero parziale del credito;
Il precetto opposto contiene dunque i requisiti minimi richiesti dalle legge e sotto questo profilo la richiesta dichiarazione di nullità dell'atto di precetto deve essere respinta.
Quanto alla richiesta subordinata di dichiarare che il credito vantato da parte attrice è inferiore a quello per cui si intende procedere. Con l'atto di precetto veniva intimato ai debitori il pagamento della somma di euro 108.028,58 (di cui 99.832,20 per capitale, 7983,78 per interessi maturati al 5\11\2021, 212,50 oltre spese generali, Iva e cpa). I debitori sostengono che tale somma sarebbe errata in quanto dall'importo originario di 123.891,78 andrebbe sottratta la somma di euro 51.284,46. Ma l'affermazione è smentita dal piano di distruzione in atti redatto dall'avv. Alessandra Battaglia in data 19 giugno 2020 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n°1/18 R.G. Es. sopra citata. All'importo di 123.891,78 vanno innanzitutto sommati gli interessi (pari a 19.904,42), per arrivare cosi ad un totale di 143.796,20. Da quest'ultimo importo va detratta la somma ricavata dalla vendita del bene che non è euro 60.000 (prezzo di vendita del bene) perché dal prezzo ricavato sono state detratte le spese e quindi accreditata sul conto della procedura la minor somma di euro
3 51.286,28. Da questa ultima somma sono state poi liquidate (in pre deduzione ex art.2770 c.c.) le spese di giustizia affrontate dal creditore procedente e cosi si è pervenuti alla somma finale residua di a favore dell'odierno creditore pari ad euro 38.169,90. E' di tutta evidenza dunque che le pretese di parte attrice sono infondate oltre che errate nel merito e devono essere rigettate. Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte attrice in favore del convenuto secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147\2022 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, del valore della domanda rispetto allo scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00) e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale (i valori della fase istruttoria sono perciò dimezzati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1-Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto
2-Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in euro 5635 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge. Varese, 17 dicembre 2025 Il Giudice Alessandro Chionna
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese – sez. Civile - in persona del Giudice Alessandro Chionna ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa n° 991\22 R.G. promossa con atto di citazione 30\3\2022, ritualmente notificato D A
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F. , entrambi
[...] CodiceFiscale_2
i in Santa Flavia (PA), nella Via G. Falcone miciliati in Termini Imerese (PA), via Vittorio Amodeo 72, presso lo studio dell' Avv. Luca Gennaro del Foro di Termini Imerese C.F. - PEC: C.F._3
– FAX 091/3 Email_1
ATTORE\OPPONENTE CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 ed P.IVA_1 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e, per essa, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio di Milano, in data 20 luglio 2017 rep. 60852, Persona_1 racc. 11359, registrata a Milano il 21 luglio 2017 al n. 40324 serie 1T, CP_2
– ridenominazione di giusta iscrizione del verbale CP_3 straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25.06.2019, notaio Per_2
di Roma -, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede
[...]
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. , in persona del legale rapp.te pro- P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Mannino ( – C.F._4
Fax 091325611– , presso il cui studio in Palermo, via Email_2
RE Meccio ta, giusta procura generale alle liti in Notaio di Velletri del 23.11.2017, Rep. 70953, Racc. 24395 Persona_3
CONVENUTO\OPPOSTO
Oggetto: citazione in opposizione a precetto Conclusioni attore:
“-dichiarare l'infondatezza del diritto della e per essa Controparte_1 [...]
di procedere ad esecuzione forzata con il titolo opposto con CP_4 consequenziale dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;
1 -in subordine dichiarare che il credito vantato dalla società Controparte_1
e per ess è inferiore a quello per cui si int CP_2 pari ad €92.511,74 oltre interessi da calcolare fino al 05.11.2021; Pa
-condannare, pertanto, l'odierna convenuta al pagamento in favore dei sigg Pt_1
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
[...] Parte_2 ise entuali mezzi istruttori in apposita fase”.
Conclusioni convenuto:
-rigettare, con qualsivoglia statuizione, le domande tutte formulate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto e ha Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti di e per essa Controparte_1 [...] per vedere dichiarata la infondatezza del diritto della CP_4 Controparte_1 essa di procedere ad esecuzione
[...] Controparte_2 opposto, con consequenziale dichiarazione di nullità dell'atto di precetto. In subordine chiedeva dichiararsi che il credito vantato dalla società e per Controparte_1 essa è inferiore a quello per cui si inten ri ad CP_2
€92.511,74 oltre interessi da calcolare fino al 05.11.2021. Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate. All'udienza del 14/12/2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 19/10/2023 l'avvocato di parte attrice insisteva in quanto dedotto nell'atto di opposizione a precetto, chiedendo che C.T.U. L'avvocato dell'opposta chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, opponendosi all'ammissione della C.T.U. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ritenute superflue le ulteriori richieste delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/11/2024. Con ordinanza 26 giugno 2025, a seguito di nuova assegnazione ad altro Giudice, veniva fissata l'udienza del 3 giugno 2026 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine per note autorizzate sino a dieci giorni prima. Lo scrivente Giudice, assegnatario del fascicolo ai sensi del D.L. 117\25 anticipava l'udienza al 17 dicembre 2025 per discussione ex art.281sexies. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice deve essere respinta. Quanto alla richiesta di dichiarazione di infondatezza del diritto di parte attrice e di nullità dell'atto di precetto. Come si ricava dagli atti, all'origine della vicenda vi è un contratto di finanziamento: in data 23 marzo 1995 l'allora Banco di Sicilia erogava a -in qualità Parte_3 di amministratore unico e legale rappresentante della somma di Parte_4 euro 200 milioni di lire (corrispondenti euro 103.291,37).
2 Al contratto di finanziamento partecipavano anche gli odierni attori\opponenti in veste di fideiussori. Con atto di precetto notificato, rispettivamente, in data 7.11.2017, 15.09.2017, 13.09.2017, il già precedente cessionario e titolare del credito, ha Controparte_5 intimato ai suddetti debitori, , , il Parte_4 Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € In data successiva veniva intrapresa esecuzione immobiliare, Portata al Rg. n. 1/18 del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 603 cpc, nei confronti di CP_6
e .
[...] Controparte_7
La procedura ha consentito il recupero soltanto parziale del credito azionato, giusto incasso in data 03-07/08/2020 della somma complessiva di € 51.284,46. Pacifico dunque che ad oggi persiste l'esposizione debitoria che ha originato l'ulteriore atto di precetto oggetto della presente causa. La fondatezza del credito dunque non è in contestazione, come si può anche evincere dall'atto di citazione in opposizione che verte unicamente sul calcolo del quantum. Con riguardo alla pretesa nullità, e' consolidato il principio della S.C. secondo cui
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” – cfr. Cass. Civ. sez.3 – sentenza n.4008 del 19\2\2013 – Nel caso di specie nell'atto di precetto viene dato conto:
-della procedura instaurata con precedente atto di precetto (notificato rispettivamente ai debitori in data 7 novembre 2017, 15 settembre 2017 e 13 settembre 2027) per il pagamento della somma di euro 123.891,78;
-della successiva esecuzione immobiliare intrapresa (RG 1\2018 Tribunale di Termini Imerese) che ha consentito il recupero parziale del credito;
Il precetto opposto contiene dunque i requisiti minimi richiesti dalle legge e sotto questo profilo la richiesta dichiarazione di nullità dell'atto di precetto deve essere respinta.
Quanto alla richiesta subordinata di dichiarare che il credito vantato da parte attrice è inferiore a quello per cui si intende procedere. Con l'atto di precetto veniva intimato ai debitori il pagamento della somma di euro 108.028,58 (di cui 99.832,20 per capitale, 7983,78 per interessi maturati al 5\11\2021, 212,50 oltre spese generali, Iva e cpa). I debitori sostengono che tale somma sarebbe errata in quanto dall'importo originario di 123.891,78 andrebbe sottratta la somma di euro 51.284,46. Ma l'affermazione è smentita dal piano di distruzione in atti redatto dall'avv. Alessandra Battaglia in data 19 giugno 2020 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n°1/18 R.G. Es. sopra citata. All'importo di 123.891,78 vanno innanzitutto sommati gli interessi (pari a 19.904,42), per arrivare cosi ad un totale di 143.796,20. Da quest'ultimo importo va detratta la somma ricavata dalla vendita del bene che non è euro 60.000 (prezzo di vendita del bene) perché dal prezzo ricavato sono state detratte le spese e quindi accreditata sul conto della procedura la minor somma di euro
3 51.286,28. Da questa ultima somma sono state poi liquidate (in pre deduzione ex art.2770 c.c.) le spese di giustizia affrontate dal creditore procedente e cosi si è pervenuti alla somma finale residua di a favore dell'odierno creditore pari ad euro 38.169,90. E' di tutta evidenza dunque che le pretese di parte attrice sono infondate oltre che errate nel merito e devono essere rigettate. Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte attrice in favore del convenuto secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147\2022 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, del valore della domanda rispetto allo scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00) e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale (i valori della fase istruttoria sono perciò dimezzati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1-Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto
2-Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in euro 5635 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge. Varese, 17 dicembre 2025 Il Giudice Alessandro Chionna
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