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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1730 /2024 R.G.TRIB. SA AM / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1730/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.23 del 5.10.2023 (notificato il 22.1.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da SA AM nato in [...] il [...], C.F. alias C.F._1
nato in [...] il [...] (come da C icente, Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. LIPANI CARMELA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 5.10.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale formalizzata in data 24.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che: il ricorrente, cittadino bengalese, è nato e vissuto ad Adpara, un villaggio vicino alla città di Shariatpur, ed è presente in Italia dal mese di aprile 2017; il giovane ha presentato una prima richiesta di Protezione Internazionale, in data 10.7.2017; in data 8.10.2018 è comparso dinanzi alla Commissione Territoriale di CA al fine di rendere la rituale audizione, ed in tale sede ha raccontato di avere ricevuto un bassissimo livello di istruzione, avendo frequentato la scuola solamente per due anni ed essendo stato successivamente obbligato ad interrompere gli studi per aiutare economicamente la sua famiglia, a causa delle precarie condizioni di salute del padre. Nel mese di settembre del 2016 ha deciso di espatriare, in quanto le attività di lavoro
1 svolte non potevano garantire un salario sufficiente per mantenere la numerosa famiglia (costituita dai genitori e da tre sorelle oltre al richiedente medesimo). Transitando da Dubai e dalla Giordania è arrivato in Libia, dove è rimasto fino ad aprile del 2017, giungendo poi in Italia da minorenne e stabilendosi qui in modo definitivo da allora;
la CT in data 15.10.2018 ha respinto la domanda di protezione internazionale, rigetto confermato in sede giudiziale. Nel merito, la difesa ha sostenuto l'applicabilità al caso di specie della normativa cd.ante Cutro, avendo il giovane presentato domanda di protezione speciale il 24.1.2023, facendo altresì presente l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Questura, che aveva riportato come data del parere reso dalla CT di CA (rectius di Torino sez. Genova n.d.r.) il 17.1.2023, chiedendo chiarimenti in merito a parte convenuta. Ha altresì sottolineato come, da quando è in Italia, il ricorrente si sia spostato in svariate regioni seguendo le offerte di lavoro che via via gli erano state sottoposte;
che viva attualmente a Torino dove, in mancanza di un permesso di soggiorno, non gli è possibile svolgere attività in regola;
che effettui lavori “a chiamata”, che gli consentono di percepire un salario di circa 500 € al mese con cui sostiene i costi dell'affitto della stanza in cui vive e con cui provvede alle sue necessità e ad inviare modeste somme di denaro ai genitori. Ha posto inoltre l'attenzione sulla situazione generale del Bangladesh, riportando alcune fonti.
Per questi motivi
, oltre a formulare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“NEL MERITO Accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008 e 19 c. 1 e 1.1 TUI e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. Mamun SA del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale”. Con il ricorso ha allegato produzioni relative all'istanza di protezione speciale. A seguito dell'invito della Giudice ha ulteriormente depositato documentazione relativa all'esito della domanda di protezione internazionale (esito amministrativo e giudiziario, conclusosi con decreto di rigetto del Tribunale di CA RG N. 10269/2018) ed altresì: copia attestato percorso alternanza scuola lavoro;
lettera assunzione del 3.6.2019 da parte di dal 4.6.2019 al 3.12.2019 a CP_2
Torino; contratto di lavoro del 14 febbraio 2020, alle dipendenze di dal 17.2.2020 al CP_3
30.4.2020; relazione che documenta la presa in carico del ricorrente da parte del progetto difesa vittime sfruttamento lavorativo di Paesi terzi, denominato Common Ground, del 15.3.2024. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con avviso di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, valutato il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Torino sezione Genova. La Commissione, con parere reso in data 28.6.2023 (prodotto in allegato dalla parte convenuta), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza consistente in: dichiarazioni personali;
carta di identità rilasciata dal Comune di Selargius il 21 gennaio 2019;TEAM; precedenti permessi di soggiorno del richiedente per motivi di richiesta asilo;
dichiarazione di ospitalità in Albenga (SV) e relativo documento di identità del dichiarante;
provvedimento di rigetto della domanda
2 di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di CA e relativa notifica. Nel merito ha espresso parere negativo, considerata la normativa applicabile al caso, visti gli atti della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in data 10 luglio 2017, osservato che la situazione personale del richiedente fosse già stata valutata nel corso dell'esame della sua domanda di protezione internazionale anche per i profili di cui all'articolo 19 comma 1 e 1.1 TUI, ritenuto che la situazione personale del richiedente non integrasse i presupposti di cui al predetto articolo, non essendo emerso alcun ulteriore elemento da cui potesse dedursi che egli, in caso di allontanamento, potesse essere oggetto di persecuzione, ovvero rischiasse di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti ex art. 19 1.1, né che si potessero ritenere presenti rischi di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia o di una consolidata integrazione socio lavorativa. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando che: la domanda di protezione internazionale era stata respinta anche in sede di impugnazione;
il ricorrente in data 2.2.2023 aveva proposto istanza alla Questura di Savona, senza avere dimostrato alcun legame con quel luogo in particolare, eccetto una precaria dichiarazione di ospitalità; inoltre non aveva dimostrato di conoscere la lingua italiana né aveva dato prova di rapporti lavorativi. Non essendo pertanto emersi rischi particolari in capo al richiedente, ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato e concluso per il respingimento del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di CA, aggiornati a marzo 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 22.03.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, che, in detta sede, ha esibito ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno presentata alla Questura di Savona, datata 2.2.2023, munita di codice fiscale. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 1.7.2024, senza l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha dichiarato di parlare abbastanza bene la nostra lingua, e ha premesso di avere avuto il passaporto, rilasciatogli dall'Ambasciata di Milano, confermando altresì le dichiarazioni rese in sede amministrativa di prima domanda di protezione internazionale Ha poi aggiunto: di essere partito dal Bangladesh quando aveva 15 anni e di essere arrivato in barca, dalla Libia, nel 2017; di avere studiato solo per due anni, avendo dovuto sin da piccolo lavorare in campagna con il padre, per aiutarlo, e dovendo provvedere anche al mantenimento della famiglia, essendo il maggiore dei figli;
di essere venuto via per trovare un lavoro e di non volere rientrare perché molte persone sono decedute a causa del Coronavirus e perché l'Italia gli piace;
di avere vissuto per due anni, dal suo arrivo, in una struttura in Sardegna, per poi recarsi a Torino, da un connazionale, con il quale vive attualmente;
3 di essere andato a scuola di italiano in Sardegna ma di non avere mai frequentato corsi di formazione professionale;
di essersi mantenuto a Torino vendendo fiori e, successivamente, di essere stato assunto (da circa due mesi) come aiuto chef, in un ristorante, con una paga di circa 700 euro, che con le mance arriva fino a circa 1.000 euro. Riguardo alla sua vita privata, ha riferito di avere stretto delle amicizie giocando a pallone in Sardegna, ma non ancora a Torino, dove è sempre impegnato sul lavoro, dovendo anche mandare soldi alla famiglia. La difesa ha ulteriormente depositato le buste paga da aprile ad agosto 2024 (imponibile Irpef parziale di euro 3.292,14 e mensile netto di euro 1.079 dalla busta paga di agosto) relative al contratto stipulato dal 23.4.2024 con ESPERANZA DI
con scadenza il 22.7.2024, come aiuto cuoco, Parte_2 proroga del contratto fino al 30.10.2024, dichiarazione di ospitalità nel Comune di Torino presso un connazionale ed il modello storico C/2 del Centro per l'impiego di Torino, attestante, oltre a quanto già sopra documentato, il lavoro svolto come colf dal 20.11.2021 al 29.6.2022 a Napoli. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia
4 necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con
5 modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. TUI e dell'art. 8 CEDU, comparato alle condizioni del Paese di origine Occorre premettere che il ricorrente, giunto nel nostro Paese in giovanissima età, privato del diritto allo studio in quanto costretto dal bisogno familiare a lavorare, appena giunto in Italia ha chiesto la Protezione internazionale, dimostrando così fin da subito la volontà di inserirsi nel nostro Paese. Come sopra dettagliatamente riportato, ha documentato di avere lavorato come CP_ lavapiatti presso il ristorante (dal C2 risulta impiegato dal giugno al dicembre 2019) e come aiuto cuoco in inistrazione presso dal febbraio all'aprile CP_3 del 2020. Con l'insorgenza dell'epidemia da Covid 19 e la conseguente paralisi del mondo del lavoro (in particolare nel settore ove il ricorrente ha lavorato) ha dovuto arrangiarsi, anche vendendo fiori per strada, a Torino, ma è infine riuscito a reperire di nuovo una regolare occupazione, sempre come aiuto cuoco, dall'aprile del 2024, con contratto scadente a luglio 2024, e prorogato ad ottobre, circostanza che dimostra l'apprezzamento da parte del datore di lavoro oltre alla serietà ed impegno profusi dal ragazzo. Inoltre, lo stipendio che percepisce (di circa 600/700 euro mensili, ed integrato dalle mance che riceve) gli consente di vivere in autonomia presso un connazionale, come da dichiarazione di ospitalità prodotta il 30.10.24 su invito della vidimata e Pt_3 scadente a febbraio del 2025. L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, pur a fronte delle difficoltà sopraggiunte, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
6 La buona volontà di integrazione è dimostrata anche dalla circostanza che sia riuscito a sostenere l'audizione dinanzi alla Giudice senza l'ausilio dell'interprete, avendo in questi anni appreso la lingua italiana, circostanza tanto più lodevole se si considera la sua mancanza di scolarizzazione ed indicativa dell'impegno profuso in ogni campo. Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella di trasferimento, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora i suoi genitori ed i suoi fratelli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2017, al grado di integrazione raggiunta e alla volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. A ciò si aggiunga che alcune pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno altresì statuito che, nella valutazione rimessa al Giudice, non entrano solo in gioco i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone, dunque, di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc.), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul nostro territorio, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare). Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio. Questi elementi sono, ad esempio, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar modo, da esperienze traumatiche durante il percorso migratorio o in patria), il lungo lasso di tempo trascorso dall'espatrio, il periodo di soggiorno in loco, le condizioni del Paese di rimpatrio etc. Circostanze, queste, che contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia.
7 Nel caso di specie è dimostrato per tabulas un buon livello di integrazione in Italia, ma, comunque, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, il Bangladesh, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall'instabile situazione socioeconomica. È necessario dunque procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., che chiede al giudice di considerare anche legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine (Cassazione civile sez. VI - 07/06/22, n. 18305). La situazione politica in Bangladesh è complessa e in continua evoluzione. Il Paese, che si è separato dal nel 1971, ha attraversato una lunga serie di cambiamenti e CP_4 sfide, sia politiche che sociali, nel corso degli anni ed anche recentemente. Nel corso degli anni, il Bangladesh ha anche affrontato questioni interne legate alla corruzione, all'estrema povertà e alla disuguaglianza sociale. La corruzione è una preoccupazione crescente in Bangladesh, con molte denunce di funzionari pubblici che si arricchiscono illegalmente a scapito del popolo. La povertà è anche una sfida importante in Bangladesh, con milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ciò che interessa il Bangladesh negli ultimi anni sono soprattutto le catastrofi climatiche. Il rapporto dell'Internal Displacement Monitoring Center e principale fonte mondiale di dati e analisi sulla migrazione interna, mostra che, a livello globale, l'Asia e il Pacifico sono le regioni più soggette a spostamenti di popolazioni dovuti alle catastrofi climatiche. Gli studiosi evidenziano come la migrazione interna per motivi climatici sia destinata ad accelerare fino al 2050, prevedendo 40,5 milioni di migranti climatici interni solo in Asia meridionale, e quasi la metà di queste persone si troverà in Bangladesh. La vulnerabilità del Bangladesh agli effetti del cambiamento climatico è dovuta alla combinazione di fattori geografici, come la topografia pianeggiante ed esposta ai delta, e fattori socioeconomici, tra cui l'alta densità di popolazione, i livelli di povertà e la dipendenza dall'agricoltura. Inoltre, secondo il Rapporto sui disastri dell'UNESCAP Asia- Pacifico 2021, il 77,6% del Paese si trova a meno di 5 metri sopra il livello del mare e l'innalzamento del livello del mare minaccia di lasciare un quinto del Paese sott'acqua. L'impatto principale sulle condizioni di vita è dovuto agli effetti della salinizzazione sulle forniture di acqua potabile, sui raccolti e sulle opportunità di lavoro. Infine, le tempeste sempre più frequenti e l'erosione dei circa 700 fiumi stanno rendendo il territorio invivibile, costringendo la popolazione rurale ad abbandonare i villaggi. L'
[...]
riporta che ogni giorno si spostano tra le mille e le 2 mila Controparte_5
e , peggiorando le proprie condizioni di vita. Si Per_1 tratta di una mobilità a corto raggio, dove c'è una correlazione più sistematica di persone che dopo anni di resa insufficiente abbandonano le aree rurali e vanno nei centri urbani. Al contempo, l'urbanizzazione e l'esodo inevitabile verso le città potrebbe aumentare il rischio di minacce prolungate, tra cui insicurezza umana e conflitti sociali, se la pauperizzazione non sarà affrontata adeguatamente dal governo e dalla comunità internazionale 1.
8 Inoltre, le autorità sanitarie del Bangladesh nei primi 6 mesi del 2023 sono state costrette a fare i conti anche con la diffusione del “Dengue”, presente durante e dopo la stagione delle piogge, che si presenta in aree povere e particolarmente malsane, infestate dalle zanzare che, attraverso la puntura, provocano la malattia micidiale. È considerata una delle cosiddette “malattie della povertà”. Nell'ultimo periodo, il bilancio delle vittime ha raggiunto il picco giornaliero di 8 persone, un record per il 2023, mentre le persone ricoverate da ultimo – in sole 24 ore - sono state 1.589. Secondo quanto comunicato dal dipartimento della Salute nazionale, in poco più di sei mesi un totale di 114 persone sono morte a causa del virus tramite le zanzare. Delle persone ricoverate nell'ultimo periodo, 847 si trovano negli ospedali della capitale, mentre le altre 742 sono ospitate in strutture pubbliche e private fuori Dhaka. Dall'inizio dell'anno, 22.467 pazienti sono stati ricoverati, di cui oltre 14mila nella capitale. Nel mese di luglio sono già morte 67 persone, contro le 9 registrate lo scorso anno a luglio. Gli esperti locali temono che, se il numero di pazienti continuerà ad aumentare in questo modo, potrà verificarsi una crisi di gestione sanitaria. , consulente ed ex responsabile Tes_1 scientifico dell'Istituto governativo di epidemiologia, controllo delle malattie e ricerca (IEDCR), ritiene che la dengue abbia assunto la forma di un'epidemia (cfr: "…Dobbiamo prepararci subito. Oltre a preparare gli ospedali, si dovrebbero prendere provvedimenti per assumere altri medici e operatori sanitari..."), sottolineando che tutti e quattro i tipi di virus, molto simili tra loro, si stanno diffondendo. In tutto il 2022 erano state ricoverati 62.382 pazienti ed erano morte 281 persone, con picchi di infezione a luglio e agosto. Ma gli esperti sanitari ritengono che queste cifre non riflettano la realtà del Paese perché molte persone si curano in casa e le informazioni dagli ospedali, sia pubblici che privati, non arrivano con regolarità. Quelle relative alle strutture sanitarie al di fuori di Dhaka, in particolare, raggiungono più difficilmente il centro statistico del dipartimento della Salute2. Anche la condizione della popolazione per quanto riguarda i diritti umani è estremamente critica in Bangladesh. Il governo non ha fatto niente per garantire il diritto ai mezzi di sussistenza e alla terra delle popolazioni native degli altipiani di
. Sono state condannate alla pena capitale oltre 49 persone e almeno cinque Per_1 uomini sono stati messi a morte. Nel Paese vige infatti la pena di morte e i condannati sono per la maggior parte sostenitori dell'opposizione. Secondo alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani, il tribunale non rispetta gli standard internazionali e circa duecento persone, in gran parte sostenitori del partito islamico Jamaat-e-Islami, sono morte nelle proteste contro le sue sentenze. In Bangladesh persiste il grave problema della tortura nei confronti dei detenuti nelle carceri, da parte sia delle autorità giudiziarie che militari. Le vittime sono arrestate per accuse di presunti crimini contro il governo: arresti di questo tipo sono effettuati dal Rapid Action Battalion, una sezione speciale anticrimine e antiterrorismo della polizia, creata nel 1979. In realtà si dovrebbe parlare non di arresti, ma di veri e propri sequestri di persona: delle persone prelevate dagli agenti del RAB, si perdono le tracce per periodi di tempo indefiniti: i detenuti sono torturati per giorni o per settimane, finché non confessano i crimini di cui sono accusati. Solamente dopo un'eventuale confessione la data dell'arresto viene comunicata e registrata (in una data posteriore) nelle centrali di polizia. Altro grave problema riguarda le condizioni lavorative degli operai, soprattutto del settore tessile. Dopo il crollo del Rana Plaza a Dakha, si è firmato l'Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh (AISEB) tra diverse aziende e alcuni sindacati, che è
9 stato ampiamente pubblicizzato e celebrato come un esempio di responsabilità sociale delle imprese. In realtà, l'accordo impegna unicamente le grandi multinazionali a partecipare con somme irrisorie per loro – 500.000 $ all'anno per i cinque anni di vigenza dell'accordo – per mettere in condizioni di sicurezza ed evitare gli incendi e il crollo degli edifici in cui sono presenti laboratori di abbigliamento dei loro fornitori. Le carenze dell'Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh sono alcuni esempi, tra molti altri, che dimostrano che i Principi Guida non servono a obbligare le multinazionali a rispettare i diritti umani. Le multinazionali si sono sempre opposte all'adozione di norme obbligatorie, che, come dimostra ancora una volta l'Accordo del Bangladesh, sarebbero gli unici strumenti efficaci che possono consentire maggiore giustizia sociale. Infine, va segnalato il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi: la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a cui richiedere protezione. Ciò rende virtualmente impossibile ottenere giustizia per chi non abbia la disponibilità e sia disposto ad elargire rilevanti somme di denaro. Tale peculiare situazione si inquadra in uno degli stati più poveri del mondo;
metà della popolazione del Bangladesh vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà3. Per tali motivi, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. Un suo rimpatrio, dunque, costituirebbe certo un vulnus al rispetto della sua vita privata (art. 19 cit. e, più in generale, art. 8 CEDU). In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo lavorativo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
10 Rilevato che risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio dal 19.2.2024, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvede con separato decreto
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente SA AM nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 alias nato in [...] il [...] (come Parte_1 sedicente;
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 26 novembre 2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Bangladesh e l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni (affarinternazionali.it) 2 Bangladesh, Dhaka: 114 morti per dengue nei primi 6 mesi del 2023: è una delle malattie dalla povertà - la
Repubblica 3 Rapporto di Amnesty International 2022/23: Lo stato dei diritti umani nel mondo - Controparte_6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1730/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.23 del 5.10.2023 (notificato il 22.1.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da SA AM nato in [...] il [...], C.F. alias C.F._1
nato in [...] il [...] (come da C icente, Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. LIPANI CARMELA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 5.10.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale formalizzata in data 24.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che: il ricorrente, cittadino bengalese, è nato e vissuto ad Adpara, un villaggio vicino alla città di Shariatpur, ed è presente in Italia dal mese di aprile 2017; il giovane ha presentato una prima richiesta di Protezione Internazionale, in data 10.7.2017; in data 8.10.2018 è comparso dinanzi alla Commissione Territoriale di CA al fine di rendere la rituale audizione, ed in tale sede ha raccontato di avere ricevuto un bassissimo livello di istruzione, avendo frequentato la scuola solamente per due anni ed essendo stato successivamente obbligato ad interrompere gli studi per aiutare economicamente la sua famiglia, a causa delle precarie condizioni di salute del padre. Nel mese di settembre del 2016 ha deciso di espatriare, in quanto le attività di lavoro
1 svolte non potevano garantire un salario sufficiente per mantenere la numerosa famiglia (costituita dai genitori e da tre sorelle oltre al richiedente medesimo). Transitando da Dubai e dalla Giordania è arrivato in Libia, dove è rimasto fino ad aprile del 2017, giungendo poi in Italia da minorenne e stabilendosi qui in modo definitivo da allora;
la CT in data 15.10.2018 ha respinto la domanda di protezione internazionale, rigetto confermato in sede giudiziale. Nel merito, la difesa ha sostenuto l'applicabilità al caso di specie della normativa cd.ante Cutro, avendo il giovane presentato domanda di protezione speciale il 24.1.2023, facendo altresì presente l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Questura, che aveva riportato come data del parere reso dalla CT di CA (rectius di Torino sez. Genova n.d.r.) il 17.1.2023, chiedendo chiarimenti in merito a parte convenuta. Ha altresì sottolineato come, da quando è in Italia, il ricorrente si sia spostato in svariate regioni seguendo le offerte di lavoro che via via gli erano state sottoposte;
che viva attualmente a Torino dove, in mancanza di un permesso di soggiorno, non gli è possibile svolgere attività in regola;
che effettui lavori “a chiamata”, che gli consentono di percepire un salario di circa 500 € al mese con cui sostiene i costi dell'affitto della stanza in cui vive e con cui provvede alle sue necessità e ad inviare modeste somme di denaro ai genitori. Ha posto inoltre l'attenzione sulla situazione generale del Bangladesh, riportando alcune fonti.
Per questi motivi
, oltre a formulare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“NEL MERITO Accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008 e 19 c. 1 e 1.1 TUI e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. Mamun SA del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale”. Con il ricorso ha allegato produzioni relative all'istanza di protezione speciale. A seguito dell'invito della Giudice ha ulteriormente depositato documentazione relativa all'esito della domanda di protezione internazionale (esito amministrativo e giudiziario, conclusosi con decreto di rigetto del Tribunale di CA RG N. 10269/2018) ed altresì: copia attestato percorso alternanza scuola lavoro;
lettera assunzione del 3.6.2019 da parte di dal 4.6.2019 al 3.12.2019 a CP_2
Torino; contratto di lavoro del 14 febbraio 2020, alle dipendenze di dal 17.2.2020 al CP_3
30.4.2020; relazione che documenta la presa in carico del ricorrente da parte del progetto difesa vittime sfruttamento lavorativo di Paesi terzi, denominato Common Ground, del 15.3.2024. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con avviso di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, valutato il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Torino sezione Genova. La Commissione, con parere reso in data 28.6.2023 (prodotto in allegato dalla parte convenuta), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza consistente in: dichiarazioni personali;
carta di identità rilasciata dal Comune di Selargius il 21 gennaio 2019;TEAM; precedenti permessi di soggiorno del richiedente per motivi di richiesta asilo;
dichiarazione di ospitalità in Albenga (SV) e relativo documento di identità del dichiarante;
provvedimento di rigetto della domanda
2 di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di CA e relativa notifica. Nel merito ha espresso parere negativo, considerata la normativa applicabile al caso, visti gli atti della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in data 10 luglio 2017, osservato che la situazione personale del richiedente fosse già stata valutata nel corso dell'esame della sua domanda di protezione internazionale anche per i profili di cui all'articolo 19 comma 1 e 1.1 TUI, ritenuto che la situazione personale del richiedente non integrasse i presupposti di cui al predetto articolo, non essendo emerso alcun ulteriore elemento da cui potesse dedursi che egli, in caso di allontanamento, potesse essere oggetto di persecuzione, ovvero rischiasse di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti ex art. 19 1.1, né che si potessero ritenere presenti rischi di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia o di una consolidata integrazione socio lavorativa. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando che: la domanda di protezione internazionale era stata respinta anche in sede di impugnazione;
il ricorrente in data 2.2.2023 aveva proposto istanza alla Questura di Savona, senza avere dimostrato alcun legame con quel luogo in particolare, eccetto una precaria dichiarazione di ospitalità; inoltre non aveva dimostrato di conoscere la lingua italiana né aveva dato prova di rapporti lavorativi. Non essendo pertanto emersi rischi particolari in capo al richiedente, ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato e concluso per il respingimento del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di CA, aggiornati a marzo 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 22.03.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, che, in detta sede, ha esibito ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno presentata alla Questura di Savona, datata 2.2.2023, munita di codice fiscale. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 1.7.2024, senza l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha dichiarato di parlare abbastanza bene la nostra lingua, e ha premesso di avere avuto il passaporto, rilasciatogli dall'Ambasciata di Milano, confermando altresì le dichiarazioni rese in sede amministrativa di prima domanda di protezione internazionale Ha poi aggiunto: di essere partito dal Bangladesh quando aveva 15 anni e di essere arrivato in barca, dalla Libia, nel 2017; di avere studiato solo per due anni, avendo dovuto sin da piccolo lavorare in campagna con il padre, per aiutarlo, e dovendo provvedere anche al mantenimento della famiglia, essendo il maggiore dei figli;
di essere venuto via per trovare un lavoro e di non volere rientrare perché molte persone sono decedute a causa del Coronavirus e perché l'Italia gli piace;
di avere vissuto per due anni, dal suo arrivo, in una struttura in Sardegna, per poi recarsi a Torino, da un connazionale, con il quale vive attualmente;
3 di essere andato a scuola di italiano in Sardegna ma di non avere mai frequentato corsi di formazione professionale;
di essersi mantenuto a Torino vendendo fiori e, successivamente, di essere stato assunto (da circa due mesi) come aiuto chef, in un ristorante, con una paga di circa 700 euro, che con le mance arriva fino a circa 1.000 euro. Riguardo alla sua vita privata, ha riferito di avere stretto delle amicizie giocando a pallone in Sardegna, ma non ancora a Torino, dove è sempre impegnato sul lavoro, dovendo anche mandare soldi alla famiglia. La difesa ha ulteriormente depositato le buste paga da aprile ad agosto 2024 (imponibile Irpef parziale di euro 3.292,14 e mensile netto di euro 1.079 dalla busta paga di agosto) relative al contratto stipulato dal 23.4.2024 con ESPERANZA DI
con scadenza il 22.7.2024, come aiuto cuoco, Parte_2 proroga del contratto fino al 30.10.2024, dichiarazione di ospitalità nel Comune di Torino presso un connazionale ed il modello storico C/2 del Centro per l'impiego di Torino, attestante, oltre a quanto già sopra documentato, il lavoro svolto come colf dal 20.11.2021 al 29.6.2022 a Napoli. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia
4 necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con
5 modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. TUI e dell'art. 8 CEDU, comparato alle condizioni del Paese di origine Occorre premettere che il ricorrente, giunto nel nostro Paese in giovanissima età, privato del diritto allo studio in quanto costretto dal bisogno familiare a lavorare, appena giunto in Italia ha chiesto la Protezione internazionale, dimostrando così fin da subito la volontà di inserirsi nel nostro Paese. Come sopra dettagliatamente riportato, ha documentato di avere lavorato come CP_ lavapiatti presso il ristorante (dal C2 risulta impiegato dal giugno al dicembre 2019) e come aiuto cuoco in inistrazione presso dal febbraio all'aprile CP_3 del 2020. Con l'insorgenza dell'epidemia da Covid 19 e la conseguente paralisi del mondo del lavoro (in particolare nel settore ove il ricorrente ha lavorato) ha dovuto arrangiarsi, anche vendendo fiori per strada, a Torino, ma è infine riuscito a reperire di nuovo una regolare occupazione, sempre come aiuto cuoco, dall'aprile del 2024, con contratto scadente a luglio 2024, e prorogato ad ottobre, circostanza che dimostra l'apprezzamento da parte del datore di lavoro oltre alla serietà ed impegno profusi dal ragazzo. Inoltre, lo stipendio che percepisce (di circa 600/700 euro mensili, ed integrato dalle mance che riceve) gli consente di vivere in autonomia presso un connazionale, come da dichiarazione di ospitalità prodotta il 30.10.24 su invito della vidimata e Pt_3 scadente a febbraio del 2025. L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, pur a fronte delle difficoltà sopraggiunte, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
6 La buona volontà di integrazione è dimostrata anche dalla circostanza che sia riuscito a sostenere l'audizione dinanzi alla Giudice senza l'ausilio dell'interprete, avendo in questi anni appreso la lingua italiana, circostanza tanto più lodevole se si considera la sua mancanza di scolarizzazione ed indicativa dell'impegno profuso in ogni campo. Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella di trasferimento, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora i suoi genitori ed i suoi fratelli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2017, al grado di integrazione raggiunta e alla volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. A ciò si aggiunga che alcune pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno altresì statuito che, nella valutazione rimessa al Giudice, non entrano solo in gioco i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone, dunque, di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc.), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul nostro territorio, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare). Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio. Questi elementi sono, ad esempio, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar modo, da esperienze traumatiche durante il percorso migratorio o in patria), il lungo lasso di tempo trascorso dall'espatrio, il periodo di soggiorno in loco, le condizioni del Paese di rimpatrio etc. Circostanze, queste, che contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia.
7 Nel caso di specie è dimostrato per tabulas un buon livello di integrazione in Italia, ma, comunque, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, il Bangladesh, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall'instabile situazione socioeconomica. È necessario dunque procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., che chiede al giudice di considerare anche legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine (Cassazione civile sez. VI - 07/06/22, n. 18305). La situazione politica in Bangladesh è complessa e in continua evoluzione. Il Paese, che si è separato dal nel 1971, ha attraversato una lunga serie di cambiamenti e CP_4 sfide, sia politiche che sociali, nel corso degli anni ed anche recentemente. Nel corso degli anni, il Bangladesh ha anche affrontato questioni interne legate alla corruzione, all'estrema povertà e alla disuguaglianza sociale. La corruzione è una preoccupazione crescente in Bangladesh, con molte denunce di funzionari pubblici che si arricchiscono illegalmente a scapito del popolo. La povertà è anche una sfida importante in Bangladesh, con milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ciò che interessa il Bangladesh negli ultimi anni sono soprattutto le catastrofi climatiche. Il rapporto dell'Internal Displacement Monitoring Center e principale fonte mondiale di dati e analisi sulla migrazione interna, mostra che, a livello globale, l'Asia e il Pacifico sono le regioni più soggette a spostamenti di popolazioni dovuti alle catastrofi climatiche. Gli studiosi evidenziano come la migrazione interna per motivi climatici sia destinata ad accelerare fino al 2050, prevedendo 40,5 milioni di migranti climatici interni solo in Asia meridionale, e quasi la metà di queste persone si troverà in Bangladesh. La vulnerabilità del Bangladesh agli effetti del cambiamento climatico è dovuta alla combinazione di fattori geografici, come la topografia pianeggiante ed esposta ai delta, e fattori socioeconomici, tra cui l'alta densità di popolazione, i livelli di povertà e la dipendenza dall'agricoltura. Inoltre, secondo il Rapporto sui disastri dell'UNESCAP Asia- Pacifico 2021, il 77,6% del Paese si trova a meno di 5 metri sopra il livello del mare e l'innalzamento del livello del mare minaccia di lasciare un quinto del Paese sott'acqua. L'impatto principale sulle condizioni di vita è dovuto agli effetti della salinizzazione sulle forniture di acqua potabile, sui raccolti e sulle opportunità di lavoro. Infine, le tempeste sempre più frequenti e l'erosione dei circa 700 fiumi stanno rendendo il territorio invivibile, costringendo la popolazione rurale ad abbandonare i villaggi. L'
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riporta che ogni giorno si spostano tra le mille e le 2 mila Controparte_5
e , peggiorando le proprie condizioni di vita. Si Per_1 tratta di una mobilità a corto raggio, dove c'è una correlazione più sistematica di persone che dopo anni di resa insufficiente abbandonano le aree rurali e vanno nei centri urbani. Al contempo, l'urbanizzazione e l'esodo inevitabile verso le città potrebbe aumentare il rischio di minacce prolungate, tra cui insicurezza umana e conflitti sociali, se la pauperizzazione non sarà affrontata adeguatamente dal governo e dalla comunità internazionale 1.
8 Inoltre, le autorità sanitarie del Bangladesh nei primi 6 mesi del 2023 sono state costrette a fare i conti anche con la diffusione del “Dengue”, presente durante e dopo la stagione delle piogge, che si presenta in aree povere e particolarmente malsane, infestate dalle zanzare che, attraverso la puntura, provocano la malattia micidiale. È considerata una delle cosiddette “malattie della povertà”. Nell'ultimo periodo, il bilancio delle vittime ha raggiunto il picco giornaliero di 8 persone, un record per il 2023, mentre le persone ricoverate da ultimo – in sole 24 ore - sono state 1.589. Secondo quanto comunicato dal dipartimento della Salute nazionale, in poco più di sei mesi un totale di 114 persone sono morte a causa del virus tramite le zanzare. Delle persone ricoverate nell'ultimo periodo, 847 si trovano negli ospedali della capitale, mentre le altre 742 sono ospitate in strutture pubbliche e private fuori Dhaka. Dall'inizio dell'anno, 22.467 pazienti sono stati ricoverati, di cui oltre 14mila nella capitale. Nel mese di luglio sono già morte 67 persone, contro le 9 registrate lo scorso anno a luglio. Gli esperti locali temono che, se il numero di pazienti continuerà ad aumentare in questo modo, potrà verificarsi una crisi di gestione sanitaria. , consulente ed ex responsabile Tes_1 scientifico dell'Istituto governativo di epidemiologia, controllo delle malattie e ricerca (IEDCR), ritiene che la dengue abbia assunto la forma di un'epidemia (cfr: "…Dobbiamo prepararci subito. Oltre a preparare gli ospedali, si dovrebbero prendere provvedimenti per assumere altri medici e operatori sanitari..."), sottolineando che tutti e quattro i tipi di virus, molto simili tra loro, si stanno diffondendo. In tutto il 2022 erano state ricoverati 62.382 pazienti ed erano morte 281 persone, con picchi di infezione a luglio e agosto. Ma gli esperti sanitari ritengono che queste cifre non riflettano la realtà del Paese perché molte persone si curano in casa e le informazioni dagli ospedali, sia pubblici che privati, non arrivano con regolarità. Quelle relative alle strutture sanitarie al di fuori di Dhaka, in particolare, raggiungono più difficilmente il centro statistico del dipartimento della Salute2. Anche la condizione della popolazione per quanto riguarda i diritti umani è estremamente critica in Bangladesh. Il governo non ha fatto niente per garantire il diritto ai mezzi di sussistenza e alla terra delle popolazioni native degli altipiani di
. Sono state condannate alla pena capitale oltre 49 persone e almeno cinque Per_1 uomini sono stati messi a morte. Nel Paese vige infatti la pena di morte e i condannati sono per la maggior parte sostenitori dell'opposizione. Secondo alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani, il tribunale non rispetta gli standard internazionali e circa duecento persone, in gran parte sostenitori del partito islamico Jamaat-e-Islami, sono morte nelle proteste contro le sue sentenze. In Bangladesh persiste il grave problema della tortura nei confronti dei detenuti nelle carceri, da parte sia delle autorità giudiziarie che militari. Le vittime sono arrestate per accuse di presunti crimini contro il governo: arresti di questo tipo sono effettuati dal Rapid Action Battalion, una sezione speciale anticrimine e antiterrorismo della polizia, creata nel 1979. In realtà si dovrebbe parlare non di arresti, ma di veri e propri sequestri di persona: delle persone prelevate dagli agenti del RAB, si perdono le tracce per periodi di tempo indefiniti: i detenuti sono torturati per giorni o per settimane, finché non confessano i crimini di cui sono accusati. Solamente dopo un'eventuale confessione la data dell'arresto viene comunicata e registrata (in una data posteriore) nelle centrali di polizia. Altro grave problema riguarda le condizioni lavorative degli operai, soprattutto del settore tessile. Dopo il crollo del Rana Plaza a Dakha, si è firmato l'Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh (AISEB) tra diverse aziende e alcuni sindacati, che è
9 stato ampiamente pubblicizzato e celebrato come un esempio di responsabilità sociale delle imprese. In realtà, l'accordo impegna unicamente le grandi multinazionali a partecipare con somme irrisorie per loro – 500.000 $ all'anno per i cinque anni di vigenza dell'accordo – per mettere in condizioni di sicurezza ed evitare gli incendi e il crollo degli edifici in cui sono presenti laboratori di abbigliamento dei loro fornitori. Le carenze dell'Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh sono alcuni esempi, tra molti altri, che dimostrano che i Principi Guida non servono a obbligare le multinazionali a rispettare i diritti umani. Le multinazionali si sono sempre opposte all'adozione di norme obbligatorie, che, come dimostra ancora una volta l'Accordo del Bangladesh, sarebbero gli unici strumenti efficaci che possono consentire maggiore giustizia sociale. Infine, va segnalato il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi: la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a cui richiedere protezione. Ciò rende virtualmente impossibile ottenere giustizia per chi non abbia la disponibilità e sia disposto ad elargire rilevanti somme di denaro. Tale peculiare situazione si inquadra in uno degli stati più poveri del mondo;
metà della popolazione del Bangladesh vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà3. Per tali motivi, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. Un suo rimpatrio, dunque, costituirebbe certo un vulnus al rispetto della sua vita privata (art. 19 cit. e, più in generale, art. 8 CEDU). In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo lavorativo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
10 Rilevato che risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio dal 19.2.2024, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvede con separato decreto
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente SA AM nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 alias nato in [...] il [...] (come Parte_1 sedicente;
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 26 novembre 2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Bangladesh e l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni (affarinternazionali.it) 2 Bangladesh, Dhaka: 114 morti per dengue nei primi 6 mesi del 2023: è una delle malattie dalla povertà - la
Repubblica 3 Rapporto di Amnesty International 2022/23: Lo stato dei diritti umani nel mondo - Controparte_6