Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Causa n. 750 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
sentito il Giudice relatore in merito al ricorso ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., proposto il 15/02/2024
da nei confronti di avente ad oggetto: modifica Parte_1 Controparte_1
delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati; sentito il Pubblico
Ministero; sentite le parti;
esaminati gli atti;
letto l'art 473 bis 51 cpc,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel corso del procedimento le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento dei figli.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, genitori non coniugati e non conviventi dei minori, Per_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], hanno trovato un
[...] Persona_2
accordo nei termini di cui alla scrittura privata allegata al verbale dell'ultima udienza.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse dei figli, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico. Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto non ricorre il presupposto della soccombenza, sicché le spese processuali vanno compensate.
p q m
, così provvede: Parte_1
- prende atto e ratifica i patti concordati tra le parti contenuti nella scrittura allegata al verbale di udienza che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, così deciso il 22.04.2025
Giudice rel Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli