Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1305/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.05.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1305/2024, promosso da
( , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Polignano alla Traversa di Via San Vito s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Minunno e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla Via Arcidiacono AN n.7, come da procura allegata all'atto di appello.
Appellante
Contro
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Cardinale Mimmi n.15, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Francesco Iannone e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari al Viale Orazio Flacco n. 11/7, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 7
SENTENZA
All'udienza del 22.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1448/2024, pubblicata il 22.03.2024 all'esito del procedimento iscritto con il n. di
R.G.V.G. 8788/2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, chiamata a decidere in merito al ricorso proposto dalla IG.ra nei confronti del IG. , così Controparte_1 Parte_1 provvedeva: “
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone l'aumento ad €.850,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio AN.
2. Rigetta la domanda di porre le spese straordinarie per intero a carico del resistente.
3. Dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente.
4. Compensa le spese processuali.”
Tale sentenza veniva appellata dal IG. il quale osservava che, in virtù dei precedenti Parte_1 provvedimenti resi prima dal Tribunale di Bari (decreto del 2.04.2019) e poi dalla Corte di Appello di Bari
(decreto ex art. 739 c.p.c. del 10.03.2021), era stato gravato del contributo per il mantenimento del figlio
AN, nato dall'unione di fatto con la e riconosciuto dal padre solo a seguito CP_1 dell'espletamento di un giudizio ex art. 269 e ss. c.c.; contributo fissato nella misura di €.650 mensili ed aggiornato in ossequio agli indici ISTAT in €.752,48, a cui doveva aggiungersi il rimborso del 50% delle spese per lo stesso occorrenti.
La aveva poi dato corso al giudizio revisionale, esitato nella gravata sentenza, con il Controparte_1 quale chiedeva che tale assegno fosse rideterminato in €.
2.000 mensili, da versarsi in modalità diretta dal datore di lavoro dell'onerato, gravando costui del pagamento del 100% delle spese straordinarie.
Tale domanda veniva avversata dal il quale, costituitosi nel primo grado del giudizio, aveva Pt_1 sostenuto l'insussistenza dei relativi presupposti;
ciononostante, l'aumento dell'assegno per la prole era stato fissato in €.97,52, quantunque difettassero circostanze sopravvenute, tali cioè da alterare gli assetti economico-patrimoniali già ponderati ai fini dell'emissione dei ridetti e precedenti provvedimenti giudiziari.
Sul punto, il Tribunale aveva dato per quesito il rapporto direttamente proporzionale fra la crescita anagrafica di AN e l'aumento delle sue esigenze, sebbene l'appellante avesse subito un piccolo decremento del suo trattamento retributivo.
Di contro, lo stipendio dell'appellata era passato da €.
1.500 ad €.
2.300 mensili e, oltretutto, la secondogenita del , nata da successiva unione, aveva compiuto 7 anni sicché egli avrebbe dovuto Pt_1 far fronte ai di lei aumentati bisogni, stante l'impossibilità della genitrice di contribuire a ciò dal punto di pagina 2 di 7 vista economico perché priva di occupazione.
La peraltro, avrebbe potuto beneficiare dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali CP_1 per il figlio e, oltretutto, l'appellante avrebbe dovuto impegnare 1/3 del suo stipendio per corrispondere detto assegno a beneficio di AN.
Da ultimo, il censurava la sentenza in questione anche nella parte in cui aveva compensato le Pt_1 intere spese di lite, tenuto conto che gran parte delle domande della ricorrente erano state disattese, e concludeva affinché la Corte volesse ripristinare il precedente assegno e condannare la al CP_1 pagamento di ¾ delle spese del giudizio di primo grado, con vittoria di quelle dovute per l'appello.
In via istruttoria, chiedeva che venisse ordinato all'appellata di produrre in giudizio gli estratti dei conti correnti bancari e dei rapporti finanziari intestati a lei e al ridetto figlio.
In data 10.03.2025 la IG.ra si costituiva nel giudizio di appello e, in primis, asseriva Controparte_1 che le avverse ragioni di doglianza fossero del tutto prive di fondamento, facendo rimando sul punto ai principi regolatori della materia.
Ed invero, in aggiunta all'aumento delle esigenze di AN, il Tribunale aveva ponderato che le mansioni accuditive erano sempre state assolte soltanto dalla madre, stante la mancata accettazione di quella paternità da parte del;
e proprio per tale ragione egli era stato dichiarato decaduto dalla Pt_1 responsabilità genitoriale su detto minore il quale, divenuto da poco maggiorenne, avrebbe a breve terminato gli studi superiori e poi iniziato a frequentare l'Università.
Sulla scorta poi degli attuali redditi dell'appellante (€.63.000 annui), detto minimale aumento doveva essere ritenuto più che corretto.
Quanto poi a secondo motivo di appello, stante il parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, la totale compensazione delle spese di lite doveva essere ritenuta rispettosa del principio di causalità.
Da ultimo, nel rilevare come le avverse richieste istruttorie fossero inammissibili, concludeva per il rigetto dell'appello e per la condanna del al pagamento delle relative spese. Pt_1
La causa veniva chiamata all'udienza dell'11.03.2025 e poi a quella del 27.03.2025, all'esito della quale veniva rinviata per la decisione al 22.05.2025 assegnando alle parti un primo termine di 20 giorni - antecedente tale ultima udienza- per il deposito di note conclusive e successivi 10 giorni per repliche.
Il solo appellante depositava le ridette prime note con le quali si riportava alle attività assertive di cui all'atto di appello e depositava un dispositivo di una sentenza penale assolutoria ed una sentenza a lui favorevole emessa dal Giudice di Pace di Bari, avente ad oggetto l'opposizione avverso un Decreto
Ingiuntivo richiesto dalla e revocato all'esito della relativa fase di merito. CP_1
pagina 3 di 7 Con nota del 7.03.2025 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per l'accoglimento dell'appello e, infine, all'esito dell'udienza camerale del 22.05.2025, celebrata in presenza, la causa veniva riservata per la decisione a relazione del sottoscritto Giudice Ausiliario.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti ed elencati gli eventi susseguitisi in questo grado del procedimento, in merito alle ragioni di doglianza del è opportuno evidenziare quanto segue. Pt_1
Come noto, entrambi i genitori sono tenuti ad educare, istruire, mantenere ed assistere moralmente i figli, anche se nati da una unione di fatto, per il sol fatto di averli generati, in ossequio agli artt. 30 della
Costituzione e 147 c.c..
Circa il mantenimento, essi sono tenuti a provvedere a tanto in concorso fra loro, con il loro lavoro professionale e/o casalingo e in proporzione alle loro rispettive capacità economico-patrimoniali (art. 316 bis co.1 c.c.).
Va poi evidenziato che la norma ora citata, al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i genitori debbano adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli secondo il ridetto principio proporzionale, non sancisce un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito cioè dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, prevedendo un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima attraverso una indagine comparativa delle condizioni –in tal senso intese- dei due obbligati (così,
Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 28.02.2024 n. 5245).
In secondo luogo, è principio pacificamente sancito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per cui le esigenze economiche dei figli sono legale alla loro crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità negli ambiti socio-economici nei quali vivono, con la conseguenza che l'aumento di esse non necessita di particolari attività assertive né richiede uno specifico supporto probatorio (così, Cass. Civ.
Sez. I, Ordinanza n. 34382 dell'11.12.2023, Tribunale di Bari, Sez. I, 15.11.2023 n.4611).
Ciò posto, nel caso di specie il figlio AN (ormai maggiorenne) era stato affidato in via esclusiva alla madre ed il era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, stante il totale Pt_1 disinteresse mostrato nei suoi confronti.
La IG.ra si era pertanto occupata in via esclusiva di tutte le mansioni genitoriali, comprese di CP_1 quelle domestiche ed accuditive a beneficio di detto figlio, e continua tuttora a farlo, benché AN abbia raggiunto la maggiore età.
Quanto poi all'ammontare dell'assegno di mantenimento per la prole e prima che la desse corso CP_1 al giudizio esitato nell'appellata sentenza, il era stato onerato del versamento di €.650 mensili Pt_1
pagina 4 di 7 per detta causale (importo frattanto aumentato in virtù degli aggiornamenti annuali), giusta decreto emesso dal Tribunale di Bari nell'anno 2019 e poi confermato con decreto cron. n. 224/2021, emesso dalla
Sezione Famiglia e Minori di questa Corte in data 10.03.2021 all'esito del procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto dal , quivi iscritto con il n. di R.G.V.G. n. 618/2019. Pt_1
E dunque, dall'esperimento del giudizio di reclamo sono trascorsi quasi sei anni, con la conseguenza che è del tutto evidente l'accrescimento delle esigenze di AN, prossimo ad ultimare gli studi superiori e ad iscriversi all'Università, con quanto da ciò consegue in termini di necessità di consentirgli di frequentare con decoro il mondo accademico e quello dei pari.
Va poi chiarito che il mantenimento del ragazzo deve essere parametrato anche al tessuto socio- economico al quale appartiene, tenuto conto che la madre è dipendente dell'Università degli Studi Aldo
Moro di Bari, inquadrata nelle mansioni del personale tecnico amministrativo, ed il ha dapprima Pt_1 assolto alle funzioni di Dirigente Medico presso il Policlinico Universitario di Bari e poi, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni volontarie a far data dal 9.11.2023, è stato nominato Professore
Universitario di seconda fascia presso il Dipartimento di Farmacia di detto Ateneo.
Nel contempo, l'appellata è stata dichiarata invalida civile all'80% per le patologie di cui è affetta, è tenuta a pagare un canone locatizio annuo di €.8.400 (€.700 mensili) ed ha dichiarato un reddito di
€.36.226, al lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, con una retribuzione mensile di circa €.2.000.
I redditi dell'appellante, così come risulta dalle dichiarazioni presentate al fisco nel triennio 2021-2023, sono stati invece i seguenti: €.57.394 nel 2021, €.61.906 nel 2022 ed €.63.263 nel 2023, anch'essi al lordo delle ridette ritenute ed addizionali locali, e in tali dati si apprezza un modesto incremento dei redditi del
, che rende perfettamente sostenibile l'aumento del contributo per il mantenimento di AN e Pt_1 di far fronte anche alle accresciute esigenze della figlia secondogenita, già nata all'epoca dell'adozione dei precedenti decreti oggetto del successivo giudizio revisionale, per il mantenimento della quale deve parimenti contribuire la genitrice in virtù delle richiamate disposizioni.
Ed allora, tenuto conto che in primo grado non era affatto in discussione il diritto di AN di essere mantenuto anche dal padre e che la controversia aveva ad oggetto l'aumento del relativo importo e la compartecipazione alle spese straordinarie (decisione in parte qua non oggetto di doglianza), e considerato l'ammontare non corposo del disposto aumento, il chiesto approfondimento istruttorio, impartendo l'ordine di esibizione in giudizio dei rapporti e titoli bancari della e del figlio, si appalesa del CP_1 tutto irrilevante ai fini del decidere e deve pertanto essere disatteso.
Quanto poi alla valutazione delle censure sollevate in merito alla totale compensazione delle spese del pagina 5 di 7 giudizio di primo grado, soccorrono i criteri fissati dalle SS.UU. della Suprema Corte con la Sentenza n.
32061 del 31.10.2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo, con la conseguenza che l'accoglimento parziale della domanda, articolata in più capi, non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, potendosi giustificare soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 co.2 c.p.c..
Anche la decisione adottata sul punto è perciò da ritenersi condivisibile e deve essere mantenuta di guisa che l'appello deve essere respinto ed il va condannato al pagamento delle relative spese Parte_1 legali, da rifondersi a beneficio dell'appellata, che si liquidano nella misura di €.2.055,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1305/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dal IG. e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione Parte_1
la sentenza n. 1448/2024, pubblicata il 22.03.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G.V.G. 8788/2023.
2) Condanna il al pagamento delle spese legali per questo grado del giudizio da Parte_1 rifondersi in favore dell'appellata e che si liquidano nella misura di €.2.055,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29.05.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 7 Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 7 di 7