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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 948/2021
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ET AO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
c. f. Codice Fiscale 1
,nata a [...] il Parte 1
11.09.1964 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Amata presso il cui studio, sito in S. GA MI, via Medici n. 228, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO ,c. f. Codice Fiscale 2
,nata il [...] a [...] 1
MI ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Celi presso il cui studio sito in S. GA MI, via Medici n. 358/B, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Parte 1 conveniva in giudizio Controparte 1 1.- Con atto di citazione proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso da questo Tribunale il 23.04.2021 e notificato in data 13.05.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 25.306,39 -oltre interessi e spese legali- quale credito derivante da scrittura privata.
Spiegava che il credito asseritamente vantato dalla signora CP 1 trovava il suo fondamento in una scrittura privata, stipulata in data 30 maggio 1998, nella quale dichiarava di essere debitrice, in solido con la signora CP 2 della somma di € 17.043,08 nei confronti
,
della signora Controparte 1
Sosteneva che le ulteriori somme, pari a € 7.591,92, cui fa riferimento la scrittura privata e che, pertanto, l'importo chiesto in D.I. erano un debito personale della signora CP_2 non era corretto e andava epurato da tale somma.
CP 1 derivava da un prestito stipulato alEsponeva che il debito contratto con la signora fine di mandare avanti l'attività di cui parte attrice era titolare insieme alla signora CP_2
Rappresentava che le richieste di pagamento da parte della signora Pt 1 si erano fermate nel corso del 2001, anno in cui l'opponente aveva chiuso la propria attività e da allora avevano continuato ad intrattenere rapporti amichevoli.
Deduceva che, in virtù di questa amicizia, aveva ospitato in casa propria per un periodo il figlio della signora CP 1 che il marito lo aveva aiutato a trovare lavoro e si era prestato a fargli da garante per l'acquisto di un'automobile.
Sottolineava che dopo la chiusura dell'attività, avvenuta nel 2001, non aveva ricevuto alcuna richiesta di denaro e deduceva pertanto la prescrizione del credito portato in decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando interamente quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte.
Spiegava che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, quest'ultima si era fatta carico di pagare anche il debito personale contratto da CP 2 in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra le due e che tale circostanza era confermata dal fatto che la scrittura privata fosse stata sottoscritta unicamente da lei.
Deduceva di aver sempre chiesto all'opponente il pagamento delle somme dovute sia formalmente sia informalmente.
Contestava l'eccezione di prescrizione sostenendo che i temini erano più volti stati interrotti dalle richieste di pagamento e dai comportamenti concludenti della debitrice che aveva pagato nel 2008 un acconto di € 700,00 e, tra il 2001 e il 2008 aveva ospitato suo figlio in casa propria con l'intento di compensare il debito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito della lettura di istanze e conclusioni compendiate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente occorre osservare che il decreto ingiuntivo impugnato è fondato su scrittura privata.
La prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione. Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo è infatti sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
In proposito, l'art. 634 c.p.c. elenca tra le prove scritte che possono fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo anche mezzi istruttori che, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, non avrebbero alcuna rilevanza. Ciò naturalmente agevola il creditore nell'ottenimento di un decreto ingiuntivo;
tale agevolazione viene tuttavia meno qualora il debitore proponga opposizione al decreto, instaurando così una ordinaria causa di cognizione, rendendo così necessario per il creditore fornire piena prova del credito.
Ad esempio, le scritture private, che nel processo ordinario costituiscono prova solo se la loro provenienza è certa, costituiscono prova sufficiente ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo anche a prescindere da tale accertamento;
dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata.
L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce, dunque, una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata (Cass. civ., sez.
I, 20 dicembre 2016, n. 26334).
In definitiva, il riconoscimento e la ricognizione di debito costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. civ., n. 2104/2012).
Nella scrittura privata, prodotta in atti, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo,
l'odierna opponente aveva sottoscritto la dichiarazione di CP 2 relativa a un debito di €
7.591,92 contratto dalla stessa a titolo personale e aveva, altresì, dichiarato che un ulteriore debito, pari a € 17.043,08, era stato contratto in solido a quest'ultima per far fronte alle spese di gestione del negozio di filati di cui erano titolari.
Ciò posto appare opportuno esaminare preliminarmente la questione della prescrizione del credito.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge il susseguirsi dei seguenti eventi: la scrittura privata di cui sopra è stata sottoscritta in data 30 maggio 1998, la prima lettera di messa in mora, datata 7 maggio 2002, è priva della prova dell'avvenuta ricezione da parte della debitrice e il successivo atto interruttivo valido reca la data del 31 maggio 2012.
Così stando le cose è chiaro che l'intervallo di tempo tra la sottoscrizione del contratto e la prima messa in mora valida, ovvero corredata di prova della notifica, va oltre il termine decennale di prescrizione.
A scanso di ogni equivoco è necessario verificare a questo punto la fondatezza della tesi di parte creditrice secondo la quale possono valere quali atti interruttivi della prescrizione non solo le comunicazioni per iscritto di messa in mora ma anche i comportamenti concludenti del debitore.
Nello specifico l'opposta sostiene che la debitrice in data 28 febbraio 2001 le consegnava due assegni (non versati perché scoperti) a garanzia del prestito ricevuto, che in data 30 marzo 2001 le consegnava un assegno di L.
2.500.000 a parziale saldo della maggiore somma dovuta e che, in data 29 ottobre 2008, le consegnava l'ulteriore somma di € 700,00 per il tramite del signor
Parte 2
Orbene, le somme consegnate nel 2001 risultano irrilevanti ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione poiché, come sopra esposto, il primo atto di messa in mora valido risale al 31 maggio 2012, mentre invece il comportamento che potrebbe rivelarsi idoneo a tal fine potrebbe essere il pagamento effettuato in data 29 ottobre 2008 a mezzo del signor Parte 2
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto” (Cass. civ. 7820/2017).
Pertanto, compito di questo Tribunale è analizzare la fattispecie concreta al fine di stabilire se il comportamento della parte debitrice è inequivocabilmente interpretabile come riconoscimento di debito e, in quanto tale, idoneo a interrompere i termini di prescrizione.
Parte opposta deduce che la Parte 1 ha consegnato nel 2008 al signor Parte 2 la somma di € 700,00 con l'intento di farla avere all'odierna opposta quale acconto sulla maggiore somma dovuta;
tuttavia, non fornisce agli atti la prova che le cose siano andate realmente così.
Risulta, invece, che la convenuta ha rinunciato all'audizione del test Parte 2 a mezzo
della quale avrebbe potuto provare quanto dedotto (cfr verbale udienza del 15 maggio 2025).
Sulla base della superiore ricostruzione, dunque, non è possibile accertare che il denaro sia stato consegnato dalla signora Pt 1 con l'intenzione di pagare un acconto della somma dovuta.
A ciò si aggiunga il rapporto di amicizia, confermato da entrambe le parti, che legava le due donne al quale può ricondursi sia la consegna di quella somma di denaro per aiutare la CP 1
a pagare le spese del trasloco, sia l'ospitalità che l'opponente ha concesso al Persona 1 figlio della parte creditrice.
Né risulta convincente, poiché del tutto priva di supporto probatorio, la tesi della convenuta secondo la quale anche tale condotta costituirebbe un comportamento concludente in quanto volta a scomputare il costo dell'ospitalità dal debito percui è causa. Altresì la consegna dell'assegno di € 591,14, a seguito della mora del 23 aprile 2012, rimane una mera deduzione di parte opposta poiché non vi è agli atti alcuna prova in merito.
In altre parole, dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 30 maggio 1998 e dopo la consegna degli assegni (datati 28.02.2001) da parte della debitrice, il primo atto utile al fine di interrompere la prescrizione è la messa in mora del 31.05.2012 intervenuta, quindi, ben oltre il termine decennale previsto dalla legge.
Da ultimo, per completezza, va osservato che sono del tutto inconducenti le dichiarazioni dei testimoni volte a dimostrare le richieste di denaro avanzate oralmente dalla creditrice poiché
l'art. 1219 c. c. richiede, per la messa in mora del debitore, la forma scritta.
In definitiva, va dichiarata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 23.04.2021 va revocato.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
3.- Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 948/2021 vertente tra [...] Parte 1 (opponente)
contro
Controparte_1 (opposta) disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 24.04.2021 e notificato il 13.05.2021;
Condanna Controparte 1 al pagamento, in favore di Parte 1
[...] delle spese di lite che liquida per il presente grado di giudizio in: - € 118.50 per
,
vive ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa spese come per legge dovute.
Così deciso in Patti, 18.11.2025.
Il Giudice
ET AO AR
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 948/2021
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ET AO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
c. f. Codice Fiscale 1
,nata a [...] il Parte 1
11.09.1964 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Amata presso il cui studio, sito in S. GA MI, via Medici n. 228, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO ,c. f. Codice Fiscale 2
,nata il [...] a [...] 1
MI ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Celi presso il cui studio sito in S. GA MI, via Medici n. 358/B, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Parte 1 conveniva in giudizio Controparte 1 1.- Con atto di citazione proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso da questo Tribunale il 23.04.2021 e notificato in data 13.05.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 25.306,39 -oltre interessi e spese legali- quale credito derivante da scrittura privata.
Spiegava che il credito asseritamente vantato dalla signora CP 1 trovava il suo fondamento in una scrittura privata, stipulata in data 30 maggio 1998, nella quale dichiarava di essere debitrice, in solido con la signora CP 2 della somma di € 17.043,08 nei confronti
,
della signora Controparte 1
Sosteneva che le ulteriori somme, pari a € 7.591,92, cui fa riferimento la scrittura privata e che, pertanto, l'importo chiesto in D.I. erano un debito personale della signora CP_2 non era corretto e andava epurato da tale somma.
CP 1 derivava da un prestito stipulato alEsponeva che il debito contratto con la signora fine di mandare avanti l'attività di cui parte attrice era titolare insieme alla signora CP_2
Rappresentava che le richieste di pagamento da parte della signora Pt 1 si erano fermate nel corso del 2001, anno in cui l'opponente aveva chiuso la propria attività e da allora avevano continuato ad intrattenere rapporti amichevoli.
Deduceva che, in virtù di questa amicizia, aveva ospitato in casa propria per un periodo il figlio della signora CP 1 che il marito lo aveva aiutato a trovare lavoro e si era prestato a fargli da garante per l'acquisto di un'automobile.
Sottolineava che dopo la chiusura dell'attività, avvenuta nel 2001, non aveva ricevuto alcuna richiesta di denaro e deduceva pertanto la prescrizione del credito portato in decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando interamente quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte.
Spiegava che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, quest'ultima si era fatta carico di pagare anche il debito personale contratto da CP 2 in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra le due e che tale circostanza era confermata dal fatto che la scrittura privata fosse stata sottoscritta unicamente da lei.
Deduceva di aver sempre chiesto all'opponente il pagamento delle somme dovute sia formalmente sia informalmente.
Contestava l'eccezione di prescrizione sostenendo che i temini erano più volti stati interrotti dalle richieste di pagamento e dai comportamenti concludenti della debitrice che aveva pagato nel 2008 un acconto di € 700,00 e, tra il 2001 e il 2008 aveva ospitato suo figlio in casa propria con l'intento di compensare il debito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito della lettura di istanze e conclusioni compendiate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente occorre osservare che il decreto ingiuntivo impugnato è fondato su scrittura privata.
La prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione. Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo è infatti sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
In proposito, l'art. 634 c.p.c. elenca tra le prove scritte che possono fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo anche mezzi istruttori che, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, non avrebbero alcuna rilevanza. Ciò naturalmente agevola il creditore nell'ottenimento di un decreto ingiuntivo;
tale agevolazione viene tuttavia meno qualora il debitore proponga opposizione al decreto, instaurando così una ordinaria causa di cognizione, rendendo così necessario per il creditore fornire piena prova del credito.
Ad esempio, le scritture private, che nel processo ordinario costituiscono prova solo se la loro provenienza è certa, costituiscono prova sufficiente ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo anche a prescindere da tale accertamento;
dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata.
L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce, dunque, una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata (Cass. civ., sez.
I, 20 dicembre 2016, n. 26334).
In definitiva, il riconoscimento e la ricognizione di debito costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. civ., n. 2104/2012).
Nella scrittura privata, prodotta in atti, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo,
l'odierna opponente aveva sottoscritto la dichiarazione di CP 2 relativa a un debito di €
7.591,92 contratto dalla stessa a titolo personale e aveva, altresì, dichiarato che un ulteriore debito, pari a € 17.043,08, era stato contratto in solido a quest'ultima per far fronte alle spese di gestione del negozio di filati di cui erano titolari.
Ciò posto appare opportuno esaminare preliminarmente la questione della prescrizione del credito.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge il susseguirsi dei seguenti eventi: la scrittura privata di cui sopra è stata sottoscritta in data 30 maggio 1998, la prima lettera di messa in mora, datata 7 maggio 2002, è priva della prova dell'avvenuta ricezione da parte della debitrice e il successivo atto interruttivo valido reca la data del 31 maggio 2012.
Così stando le cose è chiaro che l'intervallo di tempo tra la sottoscrizione del contratto e la prima messa in mora valida, ovvero corredata di prova della notifica, va oltre il termine decennale di prescrizione.
A scanso di ogni equivoco è necessario verificare a questo punto la fondatezza della tesi di parte creditrice secondo la quale possono valere quali atti interruttivi della prescrizione non solo le comunicazioni per iscritto di messa in mora ma anche i comportamenti concludenti del debitore.
Nello specifico l'opposta sostiene che la debitrice in data 28 febbraio 2001 le consegnava due assegni (non versati perché scoperti) a garanzia del prestito ricevuto, che in data 30 marzo 2001 le consegnava un assegno di L.
2.500.000 a parziale saldo della maggiore somma dovuta e che, in data 29 ottobre 2008, le consegnava l'ulteriore somma di € 700,00 per il tramite del signor
Parte 2
Orbene, le somme consegnate nel 2001 risultano irrilevanti ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione poiché, come sopra esposto, il primo atto di messa in mora valido risale al 31 maggio 2012, mentre invece il comportamento che potrebbe rivelarsi idoneo a tal fine potrebbe essere il pagamento effettuato in data 29 ottobre 2008 a mezzo del signor Parte 2
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto” (Cass. civ. 7820/2017).
Pertanto, compito di questo Tribunale è analizzare la fattispecie concreta al fine di stabilire se il comportamento della parte debitrice è inequivocabilmente interpretabile come riconoscimento di debito e, in quanto tale, idoneo a interrompere i termini di prescrizione.
Parte opposta deduce che la Parte 1 ha consegnato nel 2008 al signor Parte 2 la somma di € 700,00 con l'intento di farla avere all'odierna opposta quale acconto sulla maggiore somma dovuta;
tuttavia, non fornisce agli atti la prova che le cose siano andate realmente così.
Risulta, invece, che la convenuta ha rinunciato all'audizione del test Parte 2 a mezzo
della quale avrebbe potuto provare quanto dedotto (cfr verbale udienza del 15 maggio 2025).
Sulla base della superiore ricostruzione, dunque, non è possibile accertare che il denaro sia stato consegnato dalla signora Pt 1 con l'intenzione di pagare un acconto della somma dovuta.
A ciò si aggiunga il rapporto di amicizia, confermato da entrambe le parti, che legava le due donne al quale può ricondursi sia la consegna di quella somma di denaro per aiutare la CP 1
a pagare le spese del trasloco, sia l'ospitalità che l'opponente ha concesso al Persona 1 figlio della parte creditrice.
Né risulta convincente, poiché del tutto priva di supporto probatorio, la tesi della convenuta secondo la quale anche tale condotta costituirebbe un comportamento concludente in quanto volta a scomputare il costo dell'ospitalità dal debito percui è causa. Altresì la consegna dell'assegno di € 591,14, a seguito della mora del 23 aprile 2012, rimane una mera deduzione di parte opposta poiché non vi è agli atti alcuna prova in merito.
In altre parole, dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 30 maggio 1998 e dopo la consegna degli assegni (datati 28.02.2001) da parte della debitrice, il primo atto utile al fine di interrompere la prescrizione è la messa in mora del 31.05.2012 intervenuta, quindi, ben oltre il termine decennale previsto dalla legge.
Da ultimo, per completezza, va osservato che sono del tutto inconducenti le dichiarazioni dei testimoni volte a dimostrare le richieste di denaro avanzate oralmente dalla creditrice poiché
l'art. 1219 c. c. richiede, per la messa in mora del debitore, la forma scritta.
In definitiva, va dichiarata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 23.04.2021 va revocato.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
3.- Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 948/2021 vertente tra [...] Parte 1 (opponente)
contro
Controparte_1 (opposta) disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 154/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 24.04.2021 e notificato il 13.05.2021;
Condanna Controparte 1 al pagamento, in favore di Parte 1
[...] delle spese di lite che liquida per il presente grado di giudizio in: - € 118.50 per
,
vive ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa spese come per legge dovute.
Così deciso in Patti, 18.11.2025.
Il Giudice
ET AO AR