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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa TA PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1737/2025 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti LIVIO NERI, FRANCESCO RIZZI e ALBERTO GUARISO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 ha chiesto accertarsi il carattere discriminatorio Parte_1
CP_ del mancato riconoscimento, da parte di dell'assegno unico universale di cui al d.lgs. 230/2021 (infra-
AUU) in relazione al figlio minorenne, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere residente in Italia dal 2016, titolare dapprima di permesso per protezione umanitaria, poi di un permesso per lavoro subordinato e, da settembre 2023, di permesso per attesa occupazione con scadenza al
21 ottobre 2025;
- di avere presentato domanda per l'AUU il 9 maggio 2022 con riferimento al figlio minorenne e di avere ricevuto l'erogazione del beneficio dal marzo 2022 sino al gennaio 2024;
- che da gennaio 2024, aveva interrotto i pagamenti in proprio favore sostenendo che “i permessi per CP_1 attesa occupazione non sono efficaci ai fini di tale spettanza” e dichiarandola successivamente decaduta dal beneficio per perdita dei requisiti di cittadinanza o titolo di soggiorno con provvedimento del 18 febbraio 2025. pagina 1 di 6 Ciò premesso in fatto, ha chiarito che ai sensi dell'art. 41 TU Immigrazione – per come novellato dalla legge europea n. 238/2021 - l'AUU deve essere riconosciuto agli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Ha precisato poi che interpretare la locuzione “permesso unico di lavoro” come riferita ai soli permessi per lavoro si porrebbe in contrasto con la legge europea 238/2021 e con l'art. 41 TU immigrazione, come chiarito dalla Circolare
n. 23 del 9.2.2022. Quanto al permesso per attesa occupazione ex art. 22 TU Immigrazione, ha CP_1 sottolineato come quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 comma 8.1 T.U. Immigrazione, rechi la dicitura
“perm.unico lavoro” e non risulta annoverato dal comma 8.2 tra i permessi che non sono soggetti alla disposizione relativa ai permessi unici di lavoro. Ha sostenuto, dunque, che il permesso rilasciato alla lavoratrice integri a tutti gli effetti un permesso unico di lavoro, richiamando altresì favorevole giurisprudenza di merito.
Ha dedotto poi che l'eventuale esclusione del beneficio per i titolari di permesso ex art. 22 TU
Immigrazione risulterebbe altresì contraria all'art. 12 Direttiva 2011/98.
Ha concluso pertanto chiedendo: “a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall CP_1 consistente nell'aver negato alla ricorrente il diritto all'AUU in relazione al figlio minore a causa della titolarità, in capo alla ricorrente per il periodo per cui è causa, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione,
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani;
c) condannare l' a pagare la somma di € 3,606,10 (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturata CP_1 al luglio 2025, oltre alla somma di € 199,30 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche nel caso di nuovo ISEE) a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza;
d) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5,d.lgs. 150/2011, di CP_1 riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, CP_1 confermando l'iter del procedimento amministrativo già descritto in ricorso e sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce della stessa disciplina nazionale invocata da controparte, interpretata in modo diametralmente opposto. Ha precisato che la normativa stessa risultava in linea con i principi europei e che, pertanto, non era possibile alcuna disapplicazione da parte del giudice nazionale.
***
Pacifico lo svolgimento del procedimento amministrativo che ha dato origine al contenzioso, unica questione di merito realmente controversa tra le parti attiene alla validità del permesso attesa occupazione ex art. 22 del d.lgs. 286/98 quale titolo per il conseguimento dell'AUU di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021. pagina 2 di 6 Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 230/2021 l'assegno in contesa viene riconosciuto a condizione che il richiedente sia “cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea…titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Il permesso unico lavoro è stato introdotto dalla Dir. 2011/98, che all'art. 2 lo definisce “un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”.
La Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 40/2014 che ha disposto l'inserimento, all'art. 5 TUI, dei commi 8.1 e 8.2, con i quali si è previsto: a) che nel permesso di soggiorno, che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del testo unico e del regolamento di attuazione, sia inserita la dicitura “perm. Unico lavoro”; b) che detta disciplina non si applichi agli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai lavoratori stranieri stagionali e autonomi, ai lavoratori stranieri rientranti nei casi particolari di cui all'art. 27 del medesimo decreto, agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea secondo il capo III (disposizioni di carattere umanitario) o a seguito di sfruttamento lavorativo, ai soggiornanti ai quali sia stata riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 o la protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs.
251/2007, agli stranieri soggiornanti per motivi di studio o formazione e, infine, agli stranieri che abbiano compiuto atti di particolare valore civile.
Quanto al permesso per attesa occupazione, l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 dispone che la perdita del rapporto di lavoro non costituisca motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, potendo quest'ultimo “rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
Ciò posto, richiamando anche recente pronuncia della locale corte d'appello resa in subiecta materia, si osserva che l'inserimento, dei commi 8.1 e 8.2 nell'ambito del d.lgs. attuativo della direttiva UE “fa capire che secondo la normativa europea il permesso unico di lavoro è una fattispecie ampia che non coincide con il permesso di lavoro subordinato ma si riferisce, più in generale, ai permessi che autorizzano l'esercizio di una attività lavorativa in conformità al diritto dell'unione o al diritto nazionale. In tale direzione il legislatore si è spinto ancora più chiaramente con la recente modifica introdotta dalla L. n. 238 del 2021 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (procedura di infrazione n. 2019/2100), mediante l'inserimento nell'art. 41 del TUI del comma 1 ter che dispone che “…nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere pagina 3 di 6 un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi…”. Senza tacere che il legislatore nel dare attuazione alla legge delega n. 46 del 2021 che ha previsto la sostituzione dell'ANF con l'AUU dal 1° marzo 2022, nell'individuare i destinatari della prestazione ha tralasciato l'originario riferimento ai “titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
(art. 2) prevedendo quali destinatari i “titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi” conformandosi in maniera ancora più evidente alla nozione di “permesso unico di lavoro” prevista dalla normativa unionale. (Corte appello Brescia, sent. n 39/2025)
Si tratta di un'interpretazione che ha trovato ampio consenso anche in altri orientamenti di merito, tra i quali appare utile richiamare quello espresso dalla Corte d'Appello di Torino con sent. n. 316 del 30 settembre 2024, secondo cui: “Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare” (…) Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure Contr esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive”.
Invero, anche con riferimento alla normativa interna, contrariamente a quanto sostenuto da il dato CP_1 letterale delle disposizioni non è affatto chiaro nell'escludere il permesso di cui all'art. 22 cit. dal novero di quelli utili ai fini dell'art. 3 cit. e in particolare dalla categoria “permesso unico lavoro”.
Come anche chiarito da questo stesso Tribunale con sent. n. 1072 del 4 ottobre 2024, infatti, “i casi di deroga elencati al comma 8.2 dell'art. 5 cit. devono intendersi come tassativi, non comprendendosi altrimenti la ratio di individuare così dettagliatamente, all'interno dell'ampia categoria dei permessi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, soltanto alcuni di quelli che non possano considerarsi “permesso unico di lavoro”. In altri termini, è altamente significativo, nell'interpretazione della norma, il fatto che il legislatore abbia dapprima genericamente imposto di inserire la dicitura “perm. unico lavoro” in tutti i permessi che meramente autorizzino l'esercizio di attività lavorativa e successivamente abbia indicato nel dettaglio quali permessi – pur consentendo l'attività lavorativa stessa – non siano sottoposti a tale dicitura. Del resto, che
l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in forza di permesso di soggiorno ex art. 22 cit. sia sufficiente ai fini dell'integrazione di un'ipotesi di “permesso unico lavoro” si evince proprio dal titolo allegato in copia sub 3 del ricorso: nello pagina 4 di 6 stesso, sotto la dicitura “TIPO DI PERMESSO: ATT. OCCUPAZIONE” si legge “ANNOTAZIONI: PERM.
UNICO LAVORO”.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve dunque ritenersi accertato che nel negare la misura richiesta CP_1 dalla ricorrente - sospendendo i pagamenti da gennaio 2024 e dichiarandola decaduta con provvedimento del febbraio 2025 perché “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. 6 fasc. ricorrente) - abbia realizzato una discriminazione nei suoi confronti, avendole applicato un trattamento deteriore, in ragione di uno dei motivi di cui all'art. 44 d.lgs. 286/98. Con la propria condotta, invero, l' convenuto ha realizzato una violazione del principio della parità di CP_1 trattamento tra cittadini stranieri momentaneamente privi di occupazione e titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare sul territorio nazionale e cittadini dello Stato italiano temporaneamente privi di occupazione al momento della domanda. La ricorrente, in quanto titolare di un permesso ex art. 22
TUI - riconducibile alla nozione di “permesso unico di lavoro” secondo una interpretazione della normativa interna coerente con il diritto eurounitario - che le consentiva di lavorare permanendo legalmente nel territorio italiano, ai fini dell'accesso alla prestazione aveva diritto all'equiparazione con i cittadini dello Stato italiano privi di occupazione al momento della domanda.
In ordine alle conseguenze di quanto accertato, in applicazione del comma 5 dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 sussistendone i requisiti, va quindi dichiarato il diritto della ricorrente al ripristino della prestazione di causa e, pertanto, alla corresponsione dell'AUU a decorrere da gennaio 2024 sino luglio 2025.
Conseguentemente, deve esser condannato alla corresponsione del beneficio de quo in misura pari ad CP_1
€ 3,606,10, oltre alla somma di € 199,30 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche nel caso di nuovo ISEE) a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza, importi da ritenersi corretta anche in assenza di contestazioni sul punto da parte di CP_1
Sono inammissibili, invece, le ulteriori richieste.
La domanda di condanna al riconoscimento dell'AUU per il futuro, fermo ogni altro requisito richiesto, rientra nel novero delle sentenze condizionate all'accertamento di un evento futuro e incerto, che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti di merito (Cassazione civile sez. III, 28/05/2024, n.14969), anche in ragione della mutabilità dei requisiti stessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_
1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta il carattere discriminatorio della negazione, da parte di del diritto di a percepire l'assegno unico universale di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021 in Parte_1 ragione del possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98;
pagina 5 di 6 2 – accerta il diritto di parte ricorrente di percepire l'AUU dalla data della domanda amministrativa;
CP_
3– condanna alla corresponsione del beneficio di cui al punto 2 in misura pari a € 3,606,10 per il periodo gennaio 2024-luglio 2025, oltre alla somma di € 199,30 mensili a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza;
4 – rigetta per il resto;
5 – condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per CP_1 compensi, oltre spese forfetarie IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Brescia il 20 novembre 2025
La Giudice del lavoro
TA PA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa TA PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1737/2025 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti LIVIO NERI, FRANCESCO RIZZI e ALBERTO GUARISO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 ha chiesto accertarsi il carattere discriminatorio Parte_1
CP_ del mancato riconoscimento, da parte di dell'assegno unico universale di cui al d.lgs. 230/2021 (infra-
AUU) in relazione al figlio minorenne, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere residente in Italia dal 2016, titolare dapprima di permesso per protezione umanitaria, poi di un permesso per lavoro subordinato e, da settembre 2023, di permesso per attesa occupazione con scadenza al
21 ottobre 2025;
- di avere presentato domanda per l'AUU il 9 maggio 2022 con riferimento al figlio minorenne e di avere ricevuto l'erogazione del beneficio dal marzo 2022 sino al gennaio 2024;
- che da gennaio 2024, aveva interrotto i pagamenti in proprio favore sostenendo che “i permessi per CP_1 attesa occupazione non sono efficaci ai fini di tale spettanza” e dichiarandola successivamente decaduta dal beneficio per perdita dei requisiti di cittadinanza o titolo di soggiorno con provvedimento del 18 febbraio 2025. pagina 1 di 6 Ciò premesso in fatto, ha chiarito che ai sensi dell'art. 41 TU Immigrazione – per come novellato dalla legge europea n. 238/2021 - l'AUU deve essere riconosciuto agli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Ha precisato poi che interpretare la locuzione “permesso unico di lavoro” come riferita ai soli permessi per lavoro si porrebbe in contrasto con la legge europea 238/2021 e con l'art. 41 TU immigrazione, come chiarito dalla Circolare
n. 23 del 9.2.2022. Quanto al permesso per attesa occupazione ex art. 22 TU Immigrazione, ha CP_1 sottolineato come quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 comma 8.1 T.U. Immigrazione, rechi la dicitura
“perm.unico lavoro” e non risulta annoverato dal comma 8.2 tra i permessi che non sono soggetti alla disposizione relativa ai permessi unici di lavoro. Ha sostenuto, dunque, che il permesso rilasciato alla lavoratrice integri a tutti gli effetti un permesso unico di lavoro, richiamando altresì favorevole giurisprudenza di merito.
Ha dedotto poi che l'eventuale esclusione del beneficio per i titolari di permesso ex art. 22 TU
Immigrazione risulterebbe altresì contraria all'art. 12 Direttiva 2011/98.
Ha concluso pertanto chiedendo: “a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall CP_1 consistente nell'aver negato alla ricorrente il diritto all'AUU in relazione al figlio minore a causa della titolarità, in capo alla ricorrente per il periodo per cui è causa, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione,
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani;
c) condannare l' a pagare la somma di € 3,606,10 (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturata CP_1 al luglio 2025, oltre alla somma di € 199,30 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche nel caso di nuovo ISEE) a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza;
d) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5,d.lgs. 150/2011, di CP_1 riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, CP_1 confermando l'iter del procedimento amministrativo già descritto in ricorso e sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce della stessa disciplina nazionale invocata da controparte, interpretata in modo diametralmente opposto. Ha precisato che la normativa stessa risultava in linea con i principi europei e che, pertanto, non era possibile alcuna disapplicazione da parte del giudice nazionale.
***
Pacifico lo svolgimento del procedimento amministrativo che ha dato origine al contenzioso, unica questione di merito realmente controversa tra le parti attiene alla validità del permesso attesa occupazione ex art. 22 del d.lgs. 286/98 quale titolo per il conseguimento dell'AUU di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021. pagina 2 di 6 Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 230/2021 l'assegno in contesa viene riconosciuto a condizione che il richiedente sia “cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea…titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Il permesso unico lavoro è stato introdotto dalla Dir. 2011/98, che all'art. 2 lo definisce “un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”.
La Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 40/2014 che ha disposto l'inserimento, all'art. 5 TUI, dei commi 8.1 e 8.2, con i quali si è previsto: a) che nel permesso di soggiorno, che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del testo unico e del regolamento di attuazione, sia inserita la dicitura “perm. Unico lavoro”; b) che detta disciplina non si applichi agli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai lavoratori stranieri stagionali e autonomi, ai lavoratori stranieri rientranti nei casi particolari di cui all'art. 27 del medesimo decreto, agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea secondo il capo III (disposizioni di carattere umanitario) o a seguito di sfruttamento lavorativo, ai soggiornanti ai quali sia stata riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 o la protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs.
251/2007, agli stranieri soggiornanti per motivi di studio o formazione e, infine, agli stranieri che abbiano compiuto atti di particolare valore civile.
Quanto al permesso per attesa occupazione, l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 dispone che la perdita del rapporto di lavoro non costituisca motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, potendo quest'ultimo “rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
Ciò posto, richiamando anche recente pronuncia della locale corte d'appello resa in subiecta materia, si osserva che l'inserimento, dei commi 8.1 e 8.2 nell'ambito del d.lgs. attuativo della direttiva UE “fa capire che secondo la normativa europea il permesso unico di lavoro è una fattispecie ampia che non coincide con il permesso di lavoro subordinato ma si riferisce, più in generale, ai permessi che autorizzano l'esercizio di una attività lavorativa in conformità al diritto dell'unione o al diritto nazionale. In tale direzione il legislatore si è spinto ancora più chiaramente con la recente modifica introdotta dalla L. n. 238 del 2021 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (procedura di infrazione n. 2019/2100), mediante l'inserimento nell'art. 41 del TUI del comma 1 ter che dispone che “…nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere pagina 3 di 6 un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi…”. Senza tacere che il legislatore nel dare attuazione alla legge delega n. 46 del 2021 che ha previsto la sostituzione dell'ANF con l'AUU dal 1° marzo 2022, nell'individuare i destinatari della prestazione ha tralasciato l'originario riferimento ai “titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
(art. 2) prevedendo quali destinatari i “titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi” conformandosi in maniera ancora più evidente alla nozione di “permesso unico di lavoro” prevista dalla normativa unionale. (Corte appello Brescia, sent. n 39/2025)
Si tratta di un'interpretazione che ha trovato ampio consenso anche in altri orientamenti di merito, tra i quali appare utile richiamare quello espresso dalla Corte d'Appello di Torino con sent. n. 316 del 30 settembre 2024, secondo cui: “Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare” (…) Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure Contr esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive”.
Invero, anche con riferimento alla normativa interna, contrariamente a quanto sostenuto da il dato CP_1 letterale delle disposizioni non è affatto chiaro nell'escludere il permesso di cui all'art. 22 cit. dal novero di quelli utili ai fini dell'art. 3 cit. e in particolare dalla categoria “permesso unico lavoro”.
Come anche chiarito da questo stesso Tribunale con sent. n. 1072 del 4 ottobre 2024, infatti, “i casi di deroga elencati al comma 8.2 dell'art. 5 cit. devono intendersi come tassativi, non comprendendosi altrimenti la ratio di individuare così dettagliatamente, all'interno dell'ampia categoria dei permessi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, soltanto alcuni di quelli che non possano considerarsi “permesso unico di lavoro”. In altri termini, è altamente significativo, nell'interpretazione della norma, il fatto che il legislatore abbia dapprima genericamente imposto di inserire la dicitura “perm. unico lavoro” in tutti i permessi che meramente autorizzino l'esercizio di attività lavorativa e successivamente abbia indicato nel dettaglio quali permessi – pur consentendo l'attività lavorativa stessa – non siano sottoposti a tale dicitura. Del resto, che
l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in forza di permesso di soggiorno ex art. 22 cit. sia sufficiente ai fini dell'integrazione di un'ipotesi di “permesso unico lavoro” si evince proprio dal titolo allegato in copia sub 3 del ricorso: nello pagina 4 di 6 stesso, sotto la dicitura “TIPO DI PERMESSO: ATT. OCCUPAZIONE” si legge “ANNOTAZIONI: PERM.
UNICO LAVORO”.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve dunque ritenersi accertato che nel negare la misura richiesta CP_1 dalla ricorrente - sospendendo i pagamenti da gennaio 2024 e dichiarandola decaduta con provvedimento del febbraio 2025 perché “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. 6 fasc. ricorrente) - abbia realizzato una discriminazione nei suoi confronti, avendole applicato un trattamento deteriore, in ragione di uno dei motivi di cui all'art. 44 d.lgs. 286/98. Con la propria condotta, invero, l' convenuto ha realizzato una violazione del principio della parità di CP_1 trattamento tra cittadini stranieri momentaneamente privi di occupazione e titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare sul territorio nazionale e cittadini dello Stato italiano temporaneamente privi di occupazione al momento della domanda. La ricorrente, in quanto titolare di un permesso ex art. 22
TUI - riconducibile alla nozione di “permesso unico di lavoro” secondo una interpretazione della normativa interna coerente con il diritto eurounitario - che le consentiva di lavorare permanendo legalmente nel territorio italiano, ai fini dell'accesso alla prestazione aveva diritto all'equiparazione con i cittadini dello Stato italiano privi di occupazione al momento della domanda.
In ordine alle conseguenze di quanto accertato, in applicazione del comma 5 dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 sussistendone i requisiti, va quindi dichiarato il diritto della ricorrente al ripristino della prestazione di causa e, pertanto, alla corresponsione dell'AUU a decorrere da gennaio 2024 sino luglio 2025.
Conseguentemente, deve esser condannato alla corresponsione del beneficio de quo in misura pari ad CP_1
€ 3,606,10, oltre alla somma di € 199,30 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche nel caso di nuovo ISEE) a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza, importi da ritenersi corretta anche in assenza di contestazioni sul punto da parte di CP_1
Sono inammissibili, invece, le ulteriori richieste.
La domanda di condanna al riconoscimento dell'AUU per il futuro, fermo ogni altro requisito richiesto, rientra nel novero delle sentenze condizionate all'accertamento di un evento futuro e incerto, che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti di merito (Cassazione civile sez. III, 28/05/2024, n.14969), anche in ragione della mutabilità dei requisiti stessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_
1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta il carattere discriminatorio della negazione, da parte di del diritto di a percepire l'assegno unico universale di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021 in Parte_1 ragione del possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98;
pagina 5 di 6 2 – accerta il diritto di parte ricorrente di percepire l'AUU dalla data della domanda amministrativa;
CP_
3– condanna alla corresponsione del beneficio di cui al punto 2 in misura pari a € 3,606,10 per il periodo gennaio 2024-luglio 2025, oltre alla somma di € 199,30 mensili a decorrere da agosto 2025 fino alla data della sentenza;
4 – rigetta per il resto;
5 – condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per CP_1 compensi, oltre spese forfetarie IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Brescia il 20 novembre 2025
La Giudice del lavoro
TA PA
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