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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 661/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di OM
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Gentile (C.F. ) presso lo studio del quale, in Milano, Via della Signora n. 6, è C.F._2 Ema_ elettivamente domiciliato (fax 02.49541914; pec: “ . ecavvocati”. Email_2
-attore-
E
(CF. – P. IV ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in CP_1 P.IV_1 P.IV_2
via Vittorio Emanuele II n. 97, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Andrea Conte (CF. CP_1
del Foro di Milano, presso il cui studio in 20097 San Donato Mil.se (MI), Via Monte C.F._3
Bianco 11 è elettivamente domiciliato fax (+39)0236596808; pec: . Email_3
-convenuto-
E
NC DI OM (C.F. ), in persona del Presidente Pro Tempore e Legale rappresentante P.IV_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenica Condello (C.F. e Matteo Accardi C.F._4
( , in forma congiunta e disgiunta tra loro, dell'Avvocatura OVle della OV di C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso la sede della OV di in via Borgovico n. 148 e con CP_1 CP_1 domicilio digitale presso la casella pec Email_4
-terza chiamata-
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PA, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria-Cristina Gelpi (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cinque Giornate n.61 (fax 031/270257;
[...] CP_1 pec: Email_5
-terza chiamata-
E
(CF ), già , oggi con sede legale in via Canova 3, 20900 Monza CP_2 P.IV_4 CP_3
-terza chiamata contumace-
1 Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 (e 2043) c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 9 giugno 2025, il cui provvedimento veniva comunicato il 11.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del CP_1
e/o della OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o , per il sinistro subito
[...] CP_2 da sulla via Antonio Cantore all'altezza dell'intersezione con la via Perrucchetti (Strada OVle Parte_1
n. 37) per tutti i motivi descritti nel paragrafo B) dell'atto di citazione, da intendersi qui richiamati.
Per l'effetto, condannare il e/o la OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o CP_1
, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi, quantificati nella somma CP_2 Parte_1 complessiva di € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con riserva di quantificare nel corso del presente giudizio quanto dovuto all'attore a titolo di ulteriori spese mediche dallo stesso sostenute.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza in capo al CP_1
e/o alla OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o , della responsabilità di cui CP_2 all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare in capo ad essi la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. per il sinistro di cui
è causa e, per l'effetto, condannare il e/o la OV di CO, quest'ultima in solido con CP_1
NI PA e/o al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi, CP_2 Parte_1 quantificati nella somma complessiva di € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale e €
11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con riserva di quantificare nel corso del presente giudizio quanto dovuto all'attore a titolo di ulteriori spese mediche dallo stesso sostenute.
In ogni caso: condannare il e/o la OV di CO, in solido con NI PA e/o CP_1 CP_2
[...
, al rimborso delle spese relative alla fase della negoziazione assistita liquidate secondo i parametri di cui al
DM 55/14, nella misura di € 1.400,76.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze […]
Inoltre, in relazione al danno subito, il signor chiede che sia ammessa CTU medico-legale volta Parte_1 all'accertamento e alla quantificazione dei danni dallo stesso subiti a causa del sinistro oggetto del presente giudizio.” per parte convenuta : CP_1
“IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare l'assenza di legittimazione passiva e/o responsabilità in capo al ex artt. 2051 e/o 2043 CP_1
c.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA SUBORDINATA
1. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la strada teatro del sinistro per cui causa della OV di e per l'effetto condannare quest'ultima per tutti i danni patiti dal CP_1
2 e/o condannare comunque la NC DI OM (CF. – P. IV , in persona Pt_1 P.IV_3 P.IV_5 del Presidente pro tempore, a tenere garantito e manlevato o come meglio il . CP_1
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze ex adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo signor nella misura dell'80% per le Pt_1 motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum che dovrà essere provato proporzionalmente e condannare la NC DI OM (CF. – P. IV , in persona del Presidente pro P.IV_3 P.IV_5 tempore, a tenere garantito e manlevato o come meglio il . CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalle parole “vero che”: […]”
per parte terza chiamata OV di CO:
“In via preliminare e di rito
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della OV di CO e conseguentemente disporne l'estromissione dal presente giudizio. Nel merito
In principalità
- rigettare per quanto procede ogni domanda avversaria avanzata nei confronti della OV di CO, poiché infondata in fatto e diritto. In subordine
- Nella denegata ipotesi e accertato e dichiarato, per quanto in premessa, il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e rispettivo grado di colpa, liquidare il risarcimento del danno nei limiti di quanto rigorosamente provato e dimostrato. In ogni caso
- e sempre nella denegata ipotesi, condannare il terzo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna – Via Stalingrado, 45 – cap. 40128 BOLOGNA C.F. e P. I.V.A. –indirizzo pec P.IV_6
n. certificato 168993596, in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_6 a tenere indenne, garantire e manlevare la OV di CO da ogni somma che la stessa fosse tenuta a sborsare, nessuna esclusa , a causa e per fatto della domanda qui azionata. In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi di prova per testi di parte attrice, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria su capitoli di prova ammessi.
- Con ogni riserva di ulteriormente argomentare ed eccepire in base alle richieste istruttorie dell'attore sempre nei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri come per legge.”
per parte terza chiamata : Controparte_4
[..
“In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'assicurata OV (con conseguente estromissione dell'Ente assicurato dal giudizio de quo), dichiarare altresì l'estromissione CP_1 di dal presente giudizio. Spese a favore. Controparte_4 Nel merito, in via gradata: (i) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese a favore;
(ii) nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta responsabilità (anche se solo pro- quota) della OV di CO nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. la responsabilità almeno concorrente (se non maggioritaria) del sig. nella verificazione dell'evento Parte_1 per cui è causa, liquidando il danno sulla base di precise risultanze istruttorie, tenendo conto del grado di colpa riferibile allo stesso danneggiato. Spese compensate. In via istruttoria: ci si oppone, allo stato, a qualsiasi reiterata richiesta di parte attrice di ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, così come all'ammissione delle prove testimoniali (sub capp. 3 e 4) dedotte dalla difesa del per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.” CP_1
per parte terza chiamata nulla, essendo rimasta contumace. CP_2
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 23.2.2022, evocava in giudizio Parte_1 il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirne accertare la responsabilità ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c.,per i danni sofferti in conseguenza dell'infortunio dallo stesso subito il 12 ottobre 2019, allorquando in bicicletta stava percorrendo, in salita, la Strada OVle n. 37 che collega Tavernerio a
Brunate, nel tratto denominato Via Cantore all'altezza dell'incrocio con Via Perrucchetti: deduceva l'attore che in quel frangente era caduto a terra, sbalzato dalla bici, a causa di una buca dovuta alla presenza di una profonda crepa nel manto stradale, a causa della quale riportava una frattura del collo del femore sinistro, cui seguiva danno biologico quantificato nel 12% di inabilità permanente (oltre, a titolo di inabilità temporanea, di Co giorni 6 di assoluta, giorni 60 di parziale al 75%, giorni 30 di parziale al 50% ed altrettanti di al 25%
Per l'effetto chiedeva la condanna di , in qualità di proprietario del tratto stradale –e dunque CP_1 custode che avrebbe dovuto prevenire il danno assicurando la tenuta adeguata del manto stradale- al pagamento di complessivi € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale per le ragioni supra descritte, e € 11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, quest'ultimo quantificato quale sommatoria di varie voci di danno, ovvero € 2.135,05 per spese mediche sostenute, € 3.400,00 per spese mediche sostenende
(giusta preventivo redatto da struttura privata per intervento chirurgico necessario per la rimozione dei mezzi di sintesi del femore), € 307,70 per spese di utilizzo taxi per raggiungere il posto di lavoro ed € 5.543,00 per spese universitarie sostenute per essere andato fuori corso per il rallentamento degli studi causato dall'incidente. Oltre € 960,00 oltre oneri per spese di negoziazione assistita.
In via subordinata svolgeva le medesime richieste di danno ai sensi dell'art.2043 cc.
Si costituiva in data 10.11.2022 il quale da una parte rilevava il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, essendosi il sinistro verificato su tratto ritenuto di competenza provinciale –per tale motivo chiedeva autorizzarsi la chiamata di OV di CO quale terzo-, dall'altra, nel merito, contestava la dinamica, evidenziando la carenza di elementi di prova sul punto, nonché sul nesso causale, come anche sul fatto che la caduta fosse avvenuta a causa della paventata presenza di deformazioni della carreggiata. In ogni caso, contestava, in ordine al quantum, ogni singola voce richiesta da controparte.
All'udienza cartolare del 30 novembre 2022 il (sottoscritto) G.I. autorizzava la chiamata del terzo OV di
CO, che si costituiva, tempestivamente, il 4.4.2023 eccependo anzitutto, rispetto al chiamante, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la strada teatro del sinistro di competenza comunale;
e nel merito contestando la dinamica, il nesso causale, ed in ogni caso l'imputabilità all'ente gestore del tratto di strada di ogni responsabilità, escludendo la natura di insidia della buca, poiché per stessa ammissione dell'attore visibile poiché “profonda” ed in ogni caso alla luce del collocamento della stesa rispetto alla sede stradale, nel mezzo, in posizione dunque rispetto alla quale il ciclista non avrebbe dovuto trovarsi.
In ogni caso chiedeva domandarsi l'autorizzazione alla chiamata in giudizio tanto della propria compagnia,
NI Assicurazioni, quanto dell'impresa tenuta alla cura dei tombini/chiusini, già . CP_2 CP_6
Il Giudice, con ordinanza del 26 aprile 2023, invitava le parti fino a quel momento costituite a valutare l'effettiva opportunità di prosieguo del giudizio, anche tenuto conto, in punto spese e loro imputazione, della rilevanza dell'impatto sulla parte eventualmente soccombente;
ed invitava le articolazioni dello Stato –
4 OV e ad un'individuazione condivisa delle proprie competenze, con tacita rinuncia da parte di CP_1 uno dei due a compiere ulteriori atti processuali di impulso.
All'invito non seguiva una fattiva collaborazione e risoluzione della vertenza, pertanto il G.I. con ordinanza del
4.8.2023 autorizzava ex art. 269 comma 2 c.p.c. la chiamata tanto di NI quanto di , con CP_2 fissazione nuova udienza al 31 gennaio 2024
Quest'ultima –individuata da OV di CO quale soggetto posizionante i sottoservizi-, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, pertanto il G.I. in udienza ne dichiarava la contumacia.
Si costituiva, invece, tempestivamente, in data 11.1.2024, NI Assicurazioni, la quale si associava all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla propria assicurata (chiedendo, pertanto, di riflesso, la propria estromissione), nonché, nel merito, aderendo alle osservazioni svolte in punto prova del fatto storico, del nesso causale e del quantum debeatur. Non contestava, invece, l'operatività della polizza stipulata da OV di CO.
All'udienza del 31.1.2024, pertanto, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositava ciascuna delle tre note. All'esito, con ordinanza comunicata il 3.1.2025, il
G.I. si pronunziava in ordine alle richieste di prova svolte dalle parti ammettendo la prova orale attorea, parzialmente (e dunque “limitatamente ai capp. 1,2,5,6,7,9,10, 11,13,14,15,16, 17,18, 21, con massimo tre testi in tutto e due massimo per capitolo”), non ammettendo le prove orali richieste dalle altre parti –se non esclusivamente alla prova contraria diretta- e, al fine di escludere eventuale locupletazione CP_1 del danno, ordinava ex art. 210 cpc a di depositare documentazione funzionale a fornire evidenza delle Pt_1 somme eventualmente percepite da Compagnie Assicurative/Enti Previdenziali e/o altri soggetti per il sinistro oggetto di causa (ivi inclusa la polizza/Convenzione Unisalute – Fai Previmedical).
All'udienza del 12.3.2025 veniva concentrata la prova orale, con assunzione dei testi attorei , Testimone_1
, , e, a prova contraria per , e Testimone_2 Testimone_3 CP_1 Controparte_7
All'esito parte attrice insisteva per l'escussione di almeno un ulteriore teste, nella persona di Tes_4 oltre alla ctu medica, mentre le altre parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle Tes_5 conclusioni.
Con ordinanza del 17.3.2025 il G.I. riteneva opportuno vagliare preliminarmente il profilo dell'an, ai sensi degli artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc –trattandosi di decisione potenzialmente suscettibile di definire il giudizio- e pertanto fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
previo rigetto della richiesta attorea di ulteriore assunzione di prova testimoniale, da una parte avendo già ammesso tre testi –di cui due per capitoli di prova-, dall'altra in ragione del fatto che “dalla testimonianza scritta in atti non parrebbe il teste essere in Tes_5 grado di prendere posizione in ordine alla prova del fatto storico ed al nesso causale con il danno (non avendo assistito alla dinamica che ha portato alla caduta)”.
Con provvedimento comunicato in data 11.6.2025, ad esito dell'udienza cartolare del 9.6.25, il sottoscritto G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositavano entrambe le note conclusive.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
5 Sussiste la competenza del Tribunale di CO, come anche l'interesse astratto ad agire e la legittimazione attiva da parte dell'attore (su quella passiva vds specificamente, infra, § VI); il contraddittorio risulta correttamente instaurato, e, in particolare, ritualmente compiuta la notifica da parte della chiamante OV di CO ad , giusta pec consegnata in data 21.9.23 all'indirizzo estratto dal registro INI- Pec CP_2
Corretta, e meritevole di conferma, è stata pertanto la determinazione con la quale Email_7
è stata dichiarata la contumacia di . CP_2
Risulta essere stato esperito (doc.11 attoreo) il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso
(doc.12).
III. Sulla domanda nell'an
La domanda attorea è infondata, e non merita accoglimento.
III.I - sostiene che la sua caduta dalla bicicletta mentre percorreva in salita la strada provinciale che Pt_1 porta a Brunate sia conseguenza di un'insidia imputabile alla mala gestio, sotto forma di omessa cura della sede stradale, dell'Ente Locale articolazione dello Stato, che l'attore individua nel Comune di Asserisce CP_1 infatti (vds pag.1 citazione) di essere caduto “rovinosamente a terra a causa di una buca dovuta alla presenza di una profonda crepa nel manto stradale”
Non poggia tuttavia la propria domanda su alcun elemento di prova costituita: non vi è in atti, infatti, alcun documento che consenta di suffragare la tesi attorea;
non può assumere tale valenza la consulenza medico legale di parte (doc.4), in cui peraltro il perito si limita apoditticamente a ritenere “verificato il nesso causale”
(pag.5); né rilevano i certificati medici ed in particolare la relazione di soccorso del 118 (doc.15 allegato con prima memoria ex art. 181 co.VI cpc), nella quale, pure, il nesso causale è ricostruito ex post.
Si rilevi, peraltro, come in entrambi i documenti citati la genesi causativa della caduta è ravvisata in altre cause,
e precisamente, “in una caduta dalla bicicletta da fermo” –e non in movimento in salita- nella relazione del
Pronto Soccorso della data del sinistro, e “in una zolla presente sulla strada” nella relazione del perito medico legale (pag.1 ctp sub doc.4), e non “in una buca dettata da una profonda crepa”, come invece dedotto in atto di citazione.
III.II - Oltre che sfornita di prova documentale, la domanda in punto ricostruzione della dinamica e del nesso causale, dunque dell'an debeatur, è altresì carente in ordine alla prova costituenda;
nonostante la corposa istruttoria orale compiuta, con escussione di tre testi per l'attore, nessuno ha infatti saputo rappresentare cosa fosse successo al momento della caduta, poiché nessuno ha assistito alla stessa.
I testi e , con i quali quel giorno aveva deciso di scalare la Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 collina che porta a Brunate, erano infatti più a valle, in ritardo, sufficientemente staccati per non poter verificare cosa fosse successo, potendo limitarsi unicamente a soccorrere l'attore una volta già caduto a terra.
AF , infatti che “io ho visto a terra, con anche la bici, su un tombino” Testimone_2 Parte_1
(verbale 12.3.2025 pag.4), e dunque non nell'istante della caduta, né peraltro avrebbe potuto, non avendolo nel campo visivo stante la distanza (per come precisato in udienza, ibidem, vds pag. 4 “il G.I.: ricorda se non l'ha visto perché non ce l'aveva nel campo visivo? a.d.r. “sì, non eravamo ruota a ruota”).
D'altra parte, che il fatto storico da cui origina la caduta non sia stato visto dal teste, costituisce circostanza pacifica, affiorante in specifico capitolo di prova ammesso (cap.10 “Vero che i signori e Testimone_3
6 vedevano cadere il signor e si fermavano a prestargli soccorso?”), Testimone_2 Parte_1 rispetto al quale afferma “visto a terra ci siamo fermati a prestargli soccorso” (ibidem, pag.5), e dello Tes_2 stesso tenore che dichiara “vedevano cadere il signor e si fermavano a prestargli Tes_3 Parte_1 soccorso” (pag.7).
Allo stesso modo, il terzo teste attoreo escusso, , residente nella vicina via Tofane, non sembra Testimone_1 avere assistito alla caduta, ma, soltanto, soccorso, per prima, , una volta a terra. Pt_1
Sebbene infatti nella prima parte della sua escussione la teste abbia dichiarato di ricordare il ciclista percorrere la salita in sella alla bici, persino ricordandosi la faccia, tuttavia, una volta confrontate in udienza tali dichiarazioni con quelle dalla stessa rese per iscritto in epoca più recente rispetto al sinistro e allegate dall'attore sub doc.13, con le quali dichiarava non aver visto la caduta ma già per terra, la teste entrava Pt_1 in confusione, non escludendo che quanto poco prima dichiarato fosse in realtà frutto di una ricostruzione, poiché contrario a quanto dichiarato con maggiore freschezza in prossimità del sinistro. nizialmente sostiene di aver ricordi visivi nitidi, ma si contraddice, poi ammette di non ricordarsi, ed Tes_1 infine di fare confusione rendendo una dichiarazione testimoniale nebulosa –nella quale da ultimo non è dato comprendere con chiarezza nemmeno chi abbia soccorso per primo l'attore, se la medesima l'altra Tes_1 residente presente o i due compagni di uscita- e come tale non valorizzabile.
La mancata escussione del quarto teste proposto, –non escusso per intervenuta restrizione dei Testimone_6 testi a tre con ordinanza di ammissione prove- non risulta cruciale nell'economia del giudizio, avendo quest'ultima dichiarato per iscritto (vds doc.13 pag.3) di aver visto il ciclista già terra;
e d'altronde, osserva il
Tribunale, è la strategia processuale della difesa attorea ad avere ritenuto la sua escussione meno rilevante degli altri tre, i cui testi sono stati preferiti.
Per le ragioni addotte il Tribunale conclude per la mancata prova della dinamica del fatto e del nesso causale tra il comportamento dedotto come verificatosi –caduta della ruota in una crepa profonda- e danno lamentato.
III.III - La mancata prova del fatto storico è dettata, peraltro, non solo dalla circostanza che nessuno sia stato in grado di vedere cadere , ma anche, e tanto più, che non sia stata individuata specificamente l'insidia che Pt_1 causativa della caduta, e in particolare se si sia trattato, o meno, di un tombino, ed in caso affermativo quale dei tre posti in rapida successione (vds ex multis foto dei luoghi sub doc.4 OV pag.9).
Non vi è alcun passaggio all'interno degli atti di parte attrice (redatti entro i termini di cui alle preclusioni assertive) individua il tombino interessato. i due capitoli formulati in merito (Cap. 2 e cap. 17) fanno riferimento genericamente a “un tombino”, senza specificare quale.
Addirittura, in prima memoria ex art. 183 co.VI cpc l'attore, nel precisare la dinamica, sembrerebbe rappresentare di non essere caduto su un tombino o a causa di esso, ma a causa di una buca limitrofa (vds pag.
2: “ , mentre stava percorrendo il tratto stradale in salita e precedeva i suoi due amici, cadeva vicino ad Pt_1 un tombino il quale, emergendo dalla sede stradale, a causa del manto stradale dissestato creava la formazione di una buca al suo fianco”. Nondimeno, quantomeno sia il primo che il secondo tombino più a valle presentano lateralmente un tratto più dissestato, in particolare il tombino più a valle.
Nessuno dei testi, tuttavia, ha saputo individuare il tombino, espressamente rispondendo Testimone_2 di non averne nessuna idea (vds pag.4), come (“onestamente l'immagine del tombino non ce l'ho”, Tes_3 pag.6), nvece restringendo ai primi due, senza però individuare quale. Tes_1
7 Peraltro, nessuno è risultato in grado di ricostruire la sequenza cronologica degli eventi (ad esempio chi l'abbia soccorso per primo, quanto distassero gli altri ciclisti).
In definitiva, se anche –con significativo atto di equilibrismo probatorio- si giungesse a ritenere che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008 n. 581)- sia presumibile che parte attrice siasi trovata a terra per essere caduta dalla bici, nondimeno non altrettanto potrebbe l'operare delle presunzioni portare a presumere che sia caduta per via di un'insidia e non per cause imputabili esclusivamente a sé, e ciò non foss'altro perché non risulta provato, e financo dedotto, il punto esatto in cui il ciclista sarebbe caduto (e dunque l'insidia da porre presuntivamente in rapporto di nesso causale).
IV. Sulla domanda nell'an: (segue) ulteriore profilo di rigetto.
In ogni caso, la domanda non merita accoglimento per un ulteriore motivo, ovvero per la configurabilità, nel caso di specie, del caso fortuito escludente la sussunzione nella fattispecie dell'art. 2051 cc. Dispone la norma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”
e la Suprema Corte precisa che la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”, e dunque esclude la responsabilità dell'ente gestorio, va rinvenuta nella “condotta incauta della vittima”, “che può anche essere esclusiva” “in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27724 del 30/10/2018 e Cass. n. 30775 del 22/12/2017). Precisa ulteriormente la Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), individuando quale “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”, in questo caso fatto del danneggiato, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Conseguenza logica della valorizzazione, da parte di legislatore e giurisprudenza di legittimità, della nozione di
“caso fortuito” quale “condotta imprudente del danneggiato suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa
e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato
o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. n. 21675/2023), risiede nel verificare se la condotta di sia Pt_1 stata imprudente e/o incauta –e quindi abbia determinato, o concorso a determinare il danno- ovvero sia stata esente da rilievi.
Giova a riguardo premettere una massima di comune esperienza, ovvero l'improbabilità di patire un sinistro doloroso, in qualità di ciclista, con caduta, auto-procurato (dunque non da contatto con altra automobile) allorquando si percorre in bicicletta una strada dalla pendenza significativa (ma) in salita (e non in discesa). In salita, infatti, differentemente che in discesa, la velocità è autocontrollata e non può essere sfuggire al dominio del ciclista, che detta i tempi della ascesa.
Inoltre si trovava –per ammissione dei testi e e rispettivamente Pt_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_7 pag.6,7 e 5 del verbale di assunzione prova orale, sovrapponibili alle dichiarazioni scritte sub doc.13- nel centro della carreggiata al momento della caduta;
è plausibile che lo fosse tenuto conto che i tutti i testi affermano che fosse disteso a terra in prossimità dei tombini –pur senza puntuale indicazione di quale- in violazione quindi del disposto di cui all'art. 143 del Codice della Strada, al secondo comma, dispone che: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”. D'altra parte il profilo è stato rimesso non solo al principio dell'onere della prova ma anche a
8 quello della non contestazione, che non ha esercitato: per tali ragioni è risultato irrilevante disporre ctu Pt_1 tecnica volta ad individuare le dimensioni strada.
Peraltro, e con valore dirimente, il teste , a espressa richiesta di chiarimento da parte del G.I. (vds pag.5) Tes_2 rappresenta che il tombino, per come posizionato, era “evitabile” per un ciclista, “nel senso che si poteva passare alla sua destra”; ed anche il teste vds pag.2), a richiesta di chiarimento se “tra il tombino e Tes_1 il margine della strada destro vi è ampio spazio per passare per una bici”, risponde confermando la circostanza.
Orbene, osserva il Tribunale, il danneggiato, avvedendosi di una serie di tre tombini in successione collocati nel centro della sede stradale a doppio senso di percorrenza ma stretta (con due auto che ci passano a malapena), avrebbe dovuto prevedere il rischio di passare sui tombini, sia in quanto tali –stante la significativa crepa presente in prossimità del primo, nella parte centrale sinistra, peraltro, e dunque posta nella metà carreggiata destinata al traffico in discesa- sia in quanto area di potenziale pericolo rappresentato dalla discesa di altri ciclisti che, in curva, tendono –per regola consuetudinaria comune- a ritrovarsi parzialmente nella corsia opposta. Con rischio aumentato laddove, come nel caso di specie, non vi era una linea di mezzeria e la carreggiata era stretta, con “larghezza pari a quella che normalmente è una corsia di una strada ordinaria”
(ibidem, pag.5 ). Tes_2
Inoltre è emerso che tanto quanto avessero notato, in mattinata, la presenza di operai sulla sede Tes_2 Tes_3 stradale che stavano tappando buche: tanto la presenza di operai, quanto la presenza di buche avrebbero dovuto indurre l'attore a determinarsi nel senso di aumentare la prudenza.
Ulteriore elemento di scarsa prudenza può rinvenirsi nella velocità, secondo i presenti elevata, atteso che erbalizza che stesse pedalando “poi anche in modo abbastanza deciso” (pag.2). Tes_1 Pt_1
Ciò premesso, si osservi come secondo la Suprema Corte “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ. Sez.
III Ord., 02/11/2023, n. 30394).
V. Sulle conclusioni in punto domanda attorea.
La domanda deve essere disattesa, pertanto, non solo per la carenza di prova del fatto storico, cui era onerata l'attrice ex art. 2697 cc, ma anche per l'emersa prova liberatoria del caso fortuito, stante l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nella verificazione dell'incidente –che ben poteva prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze-, da intendersi in rapporto di causa-effetto, id est la prima causa del secondo.
Le motivazioni spese in ordine alla carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determinano, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato, ad esempio in punto prova dell'insidia, del tutto carente.
VI. Sulla legittimazione passiva (competenza gestoria): valutazioni ai fini della soccombenza virtuale.
9 Il rigetto della domanda determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine al quantum debeatur.
Resta invece da esaminare il profilo dell'individuazione dell'Ente Locale (Comune o OV) competente rispetto al tratto di strada teatro del sinistro, valutazione funzionale ai fini della soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, tenendo presente che l'attore aveva evocato in giudizio il solo . CP_1
Per tali ragioni si affronta sinteticamente il profilo.
fonda la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva (prodromica alla richiesta di CP_1 chiamata in garanzia di OV di CO) sulla relazione tecnica del Dirigente del Settore reti strade acque mobilità del (doc.1) che individua la competenza come provinciale, e sulla circostanza che il CP_1 servizio di sgombero neve ed antighiaccio è in capo a OV e non in capo a sè.
Tale assunto è tuttavia documentalmente, ed in diritto, sconfessato dalla tesi di OV di CO, facendo riferimento:
(I) da una parte al dato normativo, ed in particolare all'art. 2 comma 7 del DPR 285/92 secondo cui “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”; e all'art. 4 comma 4 del Regolamento al codice della strada
DPR 495 del 1992, secondo cui “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima”;
(II) dall'altra ai richiami giurisprudenziali, che avvalorano lo stesso:
- “A norma dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati,eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune ha un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila” (Cass. civ. n. 17668 del 26 giugno 2024);
- “I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il contro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lg. 30 aprile
1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del
Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)” (Cass. n. 3253 del
2 marzo 2012).
(III) e da ultimo al fatto notorio, peraltro documentato (doc.6 OV) costituito dal dato demografico del
Comune di (cui appartiene anche la frazione di Civiglio), ampiamente superiore ai 10.000 abitanti. CP_1
Tali motivazioni sono state peraltro citate da OV di CO (vds anche conclusionale OV di CO), e nondimeno rispetto ad esse la contrapposizione di è risultata sostanzialmente assente (vds, CP_1 in particolare, prima memoria ex art. 183 co.VI cpc e memoria di replica), fondando sulla già dedotta competenza del servizio di sgombero neve ed antighiaccio, che però nulla c'entra, con il presunto errore commesso dallo stesso che inizialmente avrebbe inviato la denuncia del sinistro all'ente provinciale –ma Pt_1
10 l'errore, peraltro emendato nella vocatio in ius di questo giudizio non può costituire valida giustificazione e niente più che una suggestione- ed infine con la testimonianza del teste , che tuttavia, Controparte_7 limitandosi a dichiarare “che il nostro ufficio sinistri chiese al settore strada (di cui sono dall'agosto 2020 direttore) una nota, rispetto alla quale venne risposto che la competenza è provinciale”, senza esplicitarne le ragioni, non fa altro che un mero ragionamento tautologico.
Deve pertanto concludersi per la competenza del tratto di strada in capo a , dunque per la CP_1 ritualità della vocatio di , per il rigetto dell'eccezione di di difetto di legittimazione Pt_1 CP_1 passiva e per l'accoglimento della medesima svolta da OV di CO.
Tali determinazioni incidono a cascata in relazione alla posizione di NI, che non ha contestato l'operatività della polizza –e la cui chiamata in giudizio da parte di OV di CO è stata pertanto correttamente formulata. Per tale ragione le spese di lite nei riguardi di NI, la cui chiamata è in ultima analisi stata resa necessaria dalla difesa di , restano a carico di quest'ultimo. CP_1
Nulla è invece dovuto nei rapporti con , stante la sua contumacia. CP_2
VII. Sulla (conseguente) regolazione delle spese di lite.
In conclusione, in ragione del principio di soccombenza, è tenuto a corrispondere le spese di lite Pt_1 sopportate da , avendo chiamato in giudizio l'Ente Locale ingiustamente, stante il rigetto della CP_1 domanda nell'an.
Le spese di lite sopportate da OV di CO ed NI sono invece a carico di CP_1 soccombente virtuale in punto legittimazione passiva, e quindi per aver con la propria condotta processuale
(chiamata di OV di CO in giudizio) determinato la costituzione di due parti (avendo poi ritualmente evocato la propria compagnia assicurativa), la rifusione delle spese delle quali non può porsi a carico di parte soccombente nel merito ( ) non avendole essa (correttamente) evocatele. Pt_1
Vengono liquidate in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi per le prime due, tra i minimi e i medi per la fase istruttoria ed ai minimi per la fase decisionale, stante la prossimità del valore di causa (€ 68.625,52) al limite basso della cornice tariffaria (scaglione da € 52.000 ad € 260.000) con differenziazioni in aumento e diminuzione ex artt. 4 co.I D.M. 55/2014(e successive modifiche) nei limiti del 33% tenuto conto della qualità e specificità delle diverse difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e con chiamata quali terzi di OV di NI Assicurazioni PA e , CP_1 CP_1 CP_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
DA alla rifusione delle spese di lite in favore di in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del sindaco pro tempore, che quantifica in € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
11 DA : CP_1
- alla rifusione delle spese di lite in favore di OV di CO, in persona del Presidente pro tempore, che quantifica in € 9.300,00 (novemilatrecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge
- alla rifusione delle spese di lite in favore di NI Assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei riguardi di . CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in CO, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
12
TRIBUNALE ORDINARIO di OM
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Gentile (C.F. ) presso lo studio del quale, in Milano, Via della Signora n. 6, è C.F._2 Ema_ elettivamente domiciliato (fax 02.49541914; pec: “ . ecavvocati”. Email_2
-attore-
E
(CF. – P. IV ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in CP_1 P.IV_1 P.IV_2
via Vittorio Emanuele II n. 97, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Andrea Conte (CF. CP_1
del Foro di Milano, presso il cui studio in 20097 San Donato Mil.se (MI), Via Monte C.F._3
Bianco 11 è elettivamente domiciliato fax (+39)0236596808; pec: . Email_3
-convenuto-
E
NC DI OM (C.F. ), in persona del Presidente Pro Tempore e Legale rappresentante P.IV_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenica Condello (C.F. e Matteo Accardi C.F._4
( , in forma congiunta e disgiunta tra loro, dell'Avvocatura OVle della OV di C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso la sede della OV di in via Borgovico n. 148 e con CP_1 CP_1 domicilio digitale presso la casella pec Email_4
-terza chiamata-
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PA, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria-Cristina Gelpi (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cinque Giornate n.61 (fax 031/270257;
[...] CP_1 pec: Email_5
-terza chiamata-
E
(CF ), già , oggi con sede legale in via Canova 3, 20900 Monza CP_2 P.IV_4 CP_3
-terza chiamata contumace-
1 Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 (e 2043) c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 9 giugno 2025, il cui provvedimento veniva comunicato il 11.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del CP_1
e/o della OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o , per il sinistro subito
[...] CP_2 da sulla via Antonio Cantore all'altezza dell'intersezione con la via Perrucchetti (Strada OVle Parte_1
n. 37) per tutti i motivi descritti nel paragrafo B) dell'atto di citazione, da intendersi qui richiamati.
Per l'effetto, condannare il e/o la OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o CP_1
, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi, quantificati nella somma CP_2 Parte_1 complessiva di € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con riserva di quantificare nel corso del presente giudizio quanto dovuto all'attore a titolo di ulteriori spese mediche dallo stesso sostenute.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza in capo al CP_1
e/o alla OV di CO, quest'ultima in solido con NI PA e/o , della responsabilità di cui CP_2 all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare in capo ad essi la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. per il sinistro di cui
è causa e, per l'effetto, condannare il e/o la OV di CO, quest'ultima in solido con CP_1
NI PA e/o al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi, CP_2 Parte_1 quantificati nella somma complessiva di € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale e €
11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con riserva di quantificare nel corso del presente giudizio quanto dovuto all'attore a titolo di ulteriori spese mediche dallo stesso sostenute.
In ogni caso: condannare il e/o la OV di CO, in solido con NI PA e/o CP_1 CP_2
[...
, al rimborso delle spese relative alla fase della negoziazione assistita liquidate secondo i parametri di cui al
DM 55/14, nella misura di € 1.400,76.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze […]
Inoltre, in relazione al danno subito, il signor chiede che sia ammessa CTU medico-legale volta Parte_1 all'accertamento e alla quantificazione dei danni dallo stesso subiti a causa del sinistro oggetto del presente giudizio.” per parte convenuta : CP_1
“IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare l'assenza di legittimazione passiva e/o responsabilità in capo al ex artt. 2051 e/o 2043 CP_1
c.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA SUBORDINATA
1. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la strada teatro del sinistro per cui causa della OV di e per l'effetto condannare quest'ultima per tutti i danni patiti dal CP_1
2 e/o condannare comunque la NC DI OM (CF. – P. IV , in persona Pt_1 P.IV_3 P.IV_5 del Presidente pro tempore, a tenere garantito e manlevato o come meglio il . CP_1
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze ex adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo signor nella misura dell'80% per le Pt_1 motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum che dovrà essere provato proporzionalmente e condannare la NC DI OM (CF. – P. IV , in persona del Presidente pro P.IV_3 P.IV_5 tempore, a tenere garantito e manlevato o come meglio il . CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalle parole “vero che”: […]”
per parte terza chiamata OV di CO:
“In via preliminare e di rito
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della OV di CO e conseguentemente disporne l'estromissione dal presente giudizio. Nel merito
In principalità
- rigettare per quanto procede ogni domanda avversaria avanzata nei confronti della OV di CO, poiché infondata in fatto e diritto. In subordine
- Nella denegata ipotesi e accertato e dichiarato, per quanto in premessa, il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e rispettivo grado di colpa, liquidare il risarcimento del danno nei limiti di quanto rigorosamente provato e dimostrato. In ogni caso
- e sempre nella denegata ipotesi, condannare il terzo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna – Via Stalingrado, 45 – cap. 40128 BOLOGNA C.F. e P. I.V.A. –indirizzo pec P.IV_6
n. certificato 168993596, in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_6 a tenere indenne, garantire e manlevare la OV di CO da ogni somma che la stessa fosse tenuta a sborsare, nessuna esclusa , a causa e per fatto della domanda qui azionata. In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi di prova per testi di parte attrice, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria su capitoli di prova ammessi.
- Con ogni riserva di ulteriormente argomentare ed eccepire in base alle richieste istruttorie dell'attore sempre nei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri come per legge.”
per parte terza chiamata : Controparte_4
[..
“In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'assicurata OV (con conseguente estromissione dell'Ente assicurato dal giudizio de quo), dichiarare altresì l'estromissione CP_1 di dal presente giudizio. Spese a favore. Controparte_4 Nel merito, in via gradata: (i) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese a favore;
(ii) nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta responsabilità (anche se solo pro- quota) della OV di CO nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. la responsabilità almeno concorrente (se non maggioritaria) del sig. nella verificazione dell'evento Parte_1 per cui è causa, liquidando il danno sulla base di precise risultanze istruttorie, tenendo conto del grado di colpa riferibile allo stesso danneggiato. Spese compensate. In via istruttoria: ci si oppone, allo stato, a qualsiasi reiterata richiesta di parte attrice di ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, così come all'ammissione delle prove testimoniali (sub capp. 3 e 4) dedotte dalla difesa del per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.” CP_1
per parte terza chiamata nulla, essendo rimasta contumace. CP_2
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 23.2.2022, evocava in giudizio Parte_1 il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirne accertare la responsabilità ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c.,per i danni sofferti in conseguenza dell'infortunio dallo stesso subito il 12 ottobre 2019, allorquando in bicicletta stava percorrendo, in salita, la Strada OVle n. 37 che collega Tavernerio a
Brunate, nel tratto denominato Via Cantore all'altezza dell'incrocio con Via Perrucchetti: deduceva l'attore che in quel frangente era caduto a terra, sbalzato dalla bici, a causa di una buca dovuta alla presenza di una profonda crepa nel manto stradale, a causa della quale riportava una frattura del collo del femore sinistro, cui seguiva danno biologico quantificato nel 12% di inabilità permanente (oltre, a titolo di inabilità temporanea, di Co giorni 6 di assoluta, giorni 60 di parziale al 75%, giorni 30 di parziale al 50% ed altrettanti di al 25%
Per l'effetto chiedeva la condanna di , in qualità di proprietario del tratto stradale –e dunque CP_1 custode che avrebbe dovuto prevenire il danno assicurando la tenuta adeguata del manto stradale- al pagamento di complessivi € 67.224,75, di cui € 55.839,00 a titolo di danno non patrimoniale per le ragioni supra descritte, e € 11.385,75 a titolo di danno patrimoniale, quest'ultimo quantificato quale sommatoria di varie voci di danno, ovvero € 2.135,05 per spese mediche sostenute, € 3.400,00 per spese mediche sostenende
(giusta preventivo redatto da struttura privata per intervento chirurgico necessario per la rimozione dei mezzi di sintesi del femore), € 307,70 per spese di utilizzo taxi per raggiungere il posto di lavoro ed € 5.543,00 per spese universitarie sostenute per essere andato fuori corso per il rallentamento degli studi causato dall'incidente. Oltre € 960,00 oltre oneri per spese di negoziazione assistita.
In via subordinata svolgeva le medesime richieste di danno ai sensi dell'art.2043 cc.
Si costituiva in data 10.11.2022 il quale da una parte rilevava il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, essendosi il sinistro verificato su tratto ritenuto di competenza provinciale –per tale motivo chiedeva autorizzarsi la chiamata di OV di CO quale terzo-, dall'altra, nel merito, contestava la dinamica, evidenziando la carenza di elementi di prova sul punto, nonché sul nesso causale, come anche sul fatto che la caduta fosse avvenuta a causa della paventata presenza di deformazioni della carreggiata. In ogni caso, contestava, in ordine al quantum, ogni singola voce richiesta da controparte.
All'udienza cartolare del 30 novembre 2022 il (sottoscritto) G.I. autorizzava la chiamata del terzo OV di
CO, che si costituiva, tempestivamente, il 4.4.2023 eccependo anzitutto, rispetto al chiamante, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la strada teatro del sinistro di competenza comunale;
e nel merito contestando la dinamica, il nesso causale, ed in ogni caso l'imputabilità all'ente gestore del tratto di strada di ogni responsabilità, escludendo la natura di insidia della buca, poiché per stessa ammissione dell'attore visibile poiché “profonda” ed in ogni caso alla luce del collocamento della stesa rispetto alla sede stradale, nel mezzo, in posizione dunque rispetto alla quale il ciclista non avrebbe dovuto trovarsi.
In ogni caso chiedeva domandarsi l'autorizzazione alla chiamata in giudizio tanto della propria compagnia,
NI Assicurazioni, quanto dell'impresa tenuta alla cura dei tombini/chiusini, già . CP_2 CP_6
Il Giudice, con ordinanza del 26 aprile 2023, invitava le parti fino a quel momento costituite a valutare l'effettiva opportunità di prosieguo del giudizio, anche tenuto conto, in punto spese e loro imputazione, della rilevanza dell'impatto sulla parte eventualmente soccombente;
ed invitava le articolazioni dello Stato –
4 OV e ad un'individuazione condivisa delle proprie competenze, con tacita rinuncia da parte di CP_1 uno dei due a compiere ulteriori atti processuali di impulso.
All'invito non seguiva una fattiva collaborazione e risoluzione della vertenza, pertanto il G.I. con ordinanza del
4.8.2023 autorizzava ex art. 269 comma 2 c.p.c. la chiamata tanto di NI quanto di , con CP_2 fissazione nuova udienza al 31 gennaio 2024
Quest'ultima –individuata da OV di CO quale soggetto posizionante i sottoservizi-, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, pertanto il G.I. in udienza ne dichiarava la contumacia.
Si costituiva, invece, tempestivamente, in data 11.1.2024, NI Assicurazioni, la quale si associava all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla propria assicurata (chiedendo, pertanto, di riflesso, la propria estromissione), nonché, nel merito, aderendo alle osservazioni svolte in punto prova del fatto storico, del nesso causale e del quantum debeatur. Non contestava, invece, l'operatività della polizza stipulata da OV di CO.
All'udienza del 31.1.2024, pertanto, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositava ciascuna delle tre note. All'esito, con ordinanza comunicata il 3.1.2025, il
G.I. si pronunziava in ordine alle richieste di prova svolte dalle parti ammettendo la prova orale attorea, parzialmente (e dunque “limitatamente ai capp. 1,2,5,6,7,9,10, 11,13,14,15,16, 17,18, 21, con massimo tre testi in tutto e due massimo per capitolo”), non ammettendo le prove orali richieste dalle altre parti –se non esclusivamente alla prova contraria diretta- e, al fine di escludere eventuale locupletazione CP_1 del danno, ordinava ex art. 210 cpc a di depositare documentazione funzionale a fornire evidenza delle Pt_1 somme eventualmente percepite da Compagnie Assicurative/Enti Previdenziali e/o altri soggetti per il sinistro oggetto di causa (ivi inclusa la polizza/Convenzione Unisalute – Fai Previmedical).
All'udienza del 12.3.2025 veniva concentrata la prova orale, con assunzione dei testi attorei , Testimone_1
, , e, a prova contraria per , e Testimone_2 Testimone_3 CP_1 Controparte_7
All'esito parte attrice insisteva per l'escussione di almeno un ulteriore teste, nella persona di Tes_4 oltre alla ctu medica, mentre le altre parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle Tes_5 conclusioni.
Con ordinanza del 17.3.2025 il G.I. riteneva opportuno vagliare preliminarmente il profilo dell'an, ai sensi degli artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc –trattandosi di decisione potenzialmente suscettibile di definire il giudizio- e pertanto fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
previo rigetto della richiesta attorea di ulteriore assunzione di prova testimoniale, da una parte avendo già ammesso tre testi –di cui due per capitoli di prova-, dall'altra in ragione del fatto che “dalla testimonianza scritta in atti non parrebbe il teste essere in Tes_5 grado di prendere posizione in ordine alla prova del fatto storico ed al nesso causale con il danno (non avendo assistito alla dinamica che ha portato alla caduta)”.
Con provvedimento comunicato in data 11.6.2025, ad esito dell'udienza cartolare del 9.6.25, il sottoscritto G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositavano entrambe le note conclusive.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
5 Sussiste la competenza del Tribunale di CO, come anche l'interesse astratto ad agire e la legittimazione attiva da parte dell'attore (su quella passiva vds specificamente, infra, § VI); il contraddittorio risulta correttamente instaurato, e, in particolare, ritualmente compiuta la notifica da parte della chiamante OV di CO ad , giusta pec consegnata in data 21.9.23 all'indirizzo estratto dal registro INI- Pec CP_2
Corretta, e meritevole di conferma, è stata pertanto la determinazione con la quale Email_7
è stata dichiarata la contumacia di . CP_2
Risulta essere stato esperito (doc.11 attoreo) il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso
(doc.12).
III. Sulla domanda nell'an
La domanda attorea è infondata, e non merita accoglimento.
III.I - sostiene che la sua caduta dalla bicicletta mentre percorreva in salita la strada provinciale che Pt_1 porta a Brunate sia conseguenza di un'insidia imputabile alla mala gestio, sotto forma di omessa cura della sede stradale, dell'Ente Locale articolazione dello Stato, che l'attore individua nel Comune di Asserisce CP_1 infatti (vds pag.1 citazione) di essere caduto “rovinosamente a terra a causa di una buca dovuta alla presenza di una profonda crepa nel manto stradale”
Non poggia tuttavia la propria domanda su alcun elemento di prova costituita: non vi è in atti, infatti, alcun documento che consenta di suffragare la tesi attorea;
non può assumere tale valenza la consulenza medico legale di parte (doc.4), in cui peraltro il perito si limita apoditticamente a ritenere “verificato il nesso causale”
(pag.5); né rilevano i certificati medici ed in particolare la relazione di soccorso del 118 (doc.15 allegato con prima memoria ex art. 181 co.VI cpc), nella quale, pure, il nesso causale è ricostruito ex post.
Si rilevi, peraltro, come in entrambi i documenti citati la genesi causativa della caduta è ravvisata in altre cause,
e precisamente, “in una caduta dalla bicicletta da fermo” –e non in movimento in salita- nella relazione del
Pronto Soccorso della data del sinistro, e “in una zolla presente sulla strada” nella relazione del perito medico legale (pag.1 ctp sub doc.4), e non “in una buca dettata da una profonda crepa”, come invece dedotto in atto di citazione.
III.II - Oltre che sfornita di prova documentale, la domanda in punto ricostruzione della dinamica e del nesso causale, dunque dell'an debeatur, è altresì carente in ordine alla prova costituenda;
nonostante la corposa istruttoria orale compiuta, con escussione di tre testi per l'attore, nessuno ha infatti saputo rappresentare cosa fosse successo al momento della caduta, poiché nessuno ha assistito alla stessa.
I testi e , con i quali quel giorno aveva deciso di scalare la Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 collina che porta a Brunate, erano infatti più a valle, in ritardo, sufficientemente staccati per non poter verificare cosa fosse successo, potendo limitarsi unicamente a soccorrere l'attore una volta già caduto a terra.
AF , infatti che “io ho visto a terra, con anche la bici, su un tombino” Testimone_2 Parte_1
(verbale 12.3.2025 pag.4), e dunque non nell'istante della caduta, né peraltro avrebbe potuto, non avendolo nel campo visivo stante la distanza (per come precisato in udienza, ibidem, vds pag. 4 “il G.I.: ricorda se non l'ha visto perché non ce l'aveva nel campo visivo? a.d.r. “sì, non eravamo ruota a ruota”).
D'altra parte, che il fatto storico da cui origina la caduta non sia stato visto dal teste, costituisce circostanza pacifica, affiorante in specifico capitolo di prova ammesso (cap.10 “Vero che i signori e Testimone_3
6 vedevano cadere il signor e si fermavano a prestargli soccorso?”), Testimone_2 Parte_1 rispetto al quale afferma “visto a terra ci siamo fermati a prestargli soccorso” (ibidem, pag.5), e dello Tes_2 stesso tenore che dichiara “vedevano cadere il signor e si fermavano a prestargli Tes_3 Parte_1 soccorso” (pag.7).
Allo stesso modo, il terzo teste attoreo escusso, , residente nella vicina via Tofane, non sembra Testimone_1 avere assistito alla caduta, ma, soltanto, soccorso, per prima, , una volta a terra. Pt_1
Sebbene infatti nella prima parte della sua escussione la teste abbia dichiarato di ricordare il ciclista percorrere la salita in sella alla bici, persino ricordandosi la faccia, tuttavia, una volta confrontate in udienza tali dichiarazioni con quelle dalla stessa rese per iscritto in epoca più recente rispetto al sinistro e allegate dall'attore sub doc.13, con le quali dichiarava non aver visto la caduta ma già per terra, la teste entrava Pt_1 in confusione, non escludendo che quanto poco prima dichiarato fosse in realtà frutto di una ricostruzione, poiché contrario a quanto dichiarato con maggiore freschezza in prossimità del sinistro. nizialmente sostiene di aver ricordi visivi nitidi, ma si contraddice, poi ammette di non ricordarsi, ed Tes_1 infine di fare confusione rendendo una dichiarazione testimoniale nebulosa –nella quale da ultimo non è dato comprendere con chiarezza nemmeno chi abbia soccorso per primo l'attore, se la medesima l'altra Tes_1 residente presente o i due compagni di uscita- e come tale non valorizzabile.
La mancata escussione del quarto teste proposto, –non escusso per intervenuta restrizione dei Testimone_6 testi a tre con ordinanza di ammissione prove- non risulta cruciale nell'economia del giudizio, avendo quest'ultima dichiarato per iscritto (vds doc.13 pag.3) di aver visto il ciclista già terra;
e d'altronde, osserva il
Tribunale, è la strategia processuale della difesa attorea ad avere ritenuto la sua escussione meno rilevante degli altri tre, i cui testi sono stati preferiti.
Per le ragioni addotte il Tribunale conclude per la mancata prova della dinamica del fatto e del nesso causale tra il comportamento dedotto come verificatosi –caduta della ruota in una crepa profonda- e danno lamentato.
III.III - La mancata prova del fatto storico è dettata, peraltro, non solo dalla circostanza che nessuno sia stato in grado di vedere cadere , ma anche, e tanto più, che non sia stata individuata specificamente l'insidia che Pt_1 causativa della caduta, e in particolare se si sia trattato, o meno, di un tombino, ed in caso affermativo quale dei tre posti in rapida successione (vds ex multis foto dei luoghi sub doc.4 OV pag.9).
Non vi è alcun passaggio all'interno degli atti di parte attrice (redatti entro i termini di cui alle preclusioni assertive) individua il tombino interessato. i due capitoli formulati in merito (Cap. 2 e cap. 17) fanno riferimento genericamente a “un tombino”, senza specificare quale.
Addirittura, in prima memoria ex art. 183 co.VI cpc l'attore, nel precisare la dinamica, sembrerebbe rappresentare di non essere caduto su un tombino o a causa di esso, ma a causa di una buca limitrofa (vds pag.
2: “ , mentre stava percorrendo il tratto stradale in salita e precedeva i suoi due amici, cadeva vicino ad Pt_1 un tombino il quale, emergendo dalla sede stradale, a causa del manto stradale dissestato creava la formazione di una buca al suo fianco”. Nondimeno, quantomeno sia il primo che il secondo tombino più a valle presentano lateralmente un tratto più dissestato, in particolare il tombino più a valle.
Nessuno dei testi, tuttavia, ha saputo individuare il tombino, espressamente rispondendo Testimone_2 di non averne nessuna idea (vds pag.4), come (“onestamente l'immagine del tombino non ce l'ho”, Tes_3 pag.6), nvece restringendo ai primi due, senza però individuare quale. Tes_1
7 Peraltro, nessuno è risultato in grado di ricostruire la sequenza cronologica degli eventi (ad esempio chi l'abbia soccorso per primo, quanto distassero gli altri ciclisti).
In definitiva, se anche –con significativo atto di equilibrismo probatorio- si giungesse a ritenere che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008 n. 581)- sia presumibile che parte attrice siasi trovata a terra per essere caduta dalla bici, nondimeno non altrettanto potrebbe l'operare delle presunzioni portare a presumere che sia caduta per via di un'insidia e non per cause imputabili esclusivamente a sé, e ciò non foss'altro perché non risulta provato, e financo dedotto, il punto esatto in cui il ciclista sarebbe caduto (e dunque l'insidia da porre presuntivamente in rapporto di nesso causale).
IV. Sulla domanda nell'an: (segue) ulteriore profilo di rigetto.
In ogni caso, la domanda non merita accoglimento per un ulteriore motivo, ovvero per la configurabilità, nel caso di specie, del caso fortuito escludente la sussunzione nella fattispecie dell'art. 2051 cc. Dispone la norma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”
e la Suprema Corte precisa che la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”, e dunque esclude la responsabilità dell'ente gestorio, va rinvenuta nella “condotta incauta della vittima”, “che può anche essere esclusiva” “in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27724 del 30/10/2018 e Cass. n. 30775 del 22/12/2017). Precisa ulteriormente la Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), individuando quale “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”, in questo caso fatto del danneggiato, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Conseguenza logica della valorizzazione, da parte di legislatore e giurisprudenza di legittimità, della nozione di
“caso fortuito” quale “condotta imprudente del danneggiato suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa
e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato
o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. n. 21675/2023), risiede nel verificare se la condotta di sia Pt_1 stata imprudente e/o incauta –e quindi abbia determinato, o concorso a determinare il danno- ovvero sia stata esente da rilievi.
Giova a riguardo premettere una massima di comune esperienza, ovvero l'improbabilità di patire un sinistro doloroso, in qualità di ciclista, con caduta, auto-procurato (dunque non da contatto con altra automobile) allorquando si percorre in bicicletta una strada dalla pendenza significativa (ma) in salita (e non in discesa). In salita, infatti, differentemente che in discesa, la velocità è autocontrollata e non può essere sfuggire al dominio del ciclista, che detta i tempi della ascesa.
Inoltre si trovava –per ammissione dei testi e e rispettivamente Pt_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_7 pag.6,7 e 5 del verbale di assunzione prova orale, sovrapponibili alle dichiarazioni scritte sub doc.13- nel centro della carreggiata al momento della caduta;
è plausibile che lo fosse tenuto conto che i tutti i testi affermano che fosse disteso a terra in prossimità dei tombini –pur senza puntuale indicazione di quale- in violazione quindi del disposto di cui all'art. 143 del Codice della Strada, al secondo comma, dispone che: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”. D'altra parte il profilo è stato rimesso non solo al principio dell'onere della prova ma anche a
8 quello della non contestazione, che non ha esercitato: per tali ragioni è risultato irrilevante disporre ctu Pt_1 tecnica volta ad individuare le dimensioni strada.
Peraltro, e con valore dirimente, il teste , a espressa richiesta di chiarimento da parte del G.I. (vds pag.5) Tes_2 rappresenta che il tombino, per come posizionato, era “evitabile” per un ciclista, “nel senso che si poteva passare alla sua destra”; ed anche il teste vds pag.2), a richiesta di chiarimento se “tra il tombino e Tes_1 il margine della strada destro vi è ampio spazio per passare per una bici”, risponde confermando la circostanza.
Orbene, osserva il Tribunale, il danneggiato, avvedendosi di una serie di tre tombini in successione collocati nel centro della sede stradale a doppio senso di percorrenza ma stretta (con due auto che ci passano a malapena), avrebbe dovuto prevedere il rischio di passare sui tombini, sia in quanto tali –stante la significativa crepa presente in prossimità del primo, nella parte centrale sinistra, peraltro, e dunque posta nella metà carreggiata destinata al traffico in discesa- sia in quanto area di potenziale pericolo rappresentato dalla discesa di altri ciclisti che, in curva, tendono –per regola consuetudinaria comune- a ritrovarsi parzialmente nella corsia opposta. Con rischio aumentato laddove, come nel caso di specie, non vi era una linea di mezzeria e la carreggiata era stretta, con “larghezza pari a quella che normalmente è una corsia di una strada ordinaria”
(ibidem, pag.5 ). Tes_2
Inoltre è emerso che tanto quanto avessero notato, in mattinata, la presenza di operai sulla sede Tes_2 Tes_3 stradale che stavano tappando buche: tanto la presenza di operai, quanto la presenza di buche avrebbero dovuto indurre l'attore a determinarsi nel senso di aumentare la prudenza.
Ulteriore elemento di scarsa prudenza può rinvenirsi nella velocità, secondo i presenti elevata, atteso che erbalizza che stesse pedalando “poi anche in modo abbastanza deciso” (pag.2). Tes_1 Pt_1
Ciò premesso, si osservi come secondo la Suprema Corte “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ. Sez.
III Ord., 02/11/2023, n. 30394).
V. Sulle conclusioni in punto domanda attorea.
La domanda deve essere disattesa, pertanto, non solo per la carenza di prova del fatto storico, cui era onerata l'attrice ex art. 2697 cc, ma anche per l'emersa prova liberatoria del caso fortuito, stante l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nella verificazione dell'incidente –che ben poteva prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze-, da intendersi in rapporto di causa-effetto, id est la prima causa del secondo.
Le motivazioni spese in ordine alla carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determinano, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato, ad esempio in punto prova dell'insidia, del tutto carente.
VI. Sulla legittimazione passiva (competenza gestoria): valutazioni ai fini della soccombenza virtuale.
9 Il rigetto della domanda determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine al quantum debeatur.
Resta invece da esaminare il profilo dell'individuazione dell'Ente Locale (Comune o OV) competente rispetto al tratto di strada teatro del sinistro, valutazione funzionale ai fini della soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, tenendo presente che l'attore aveva evocato in giudizio il solo . CP_1
Per tali ragioni si affronta sinteticamente il profilo.
fonda la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva (prodromica alla richiesta di CP_1 chiamata in garanzia di OV di CO) sulla relazione tecnica del Dirigente del Settore reti strade acque mobilità del (doc.1) che individua la competenza come provinciale, e sulla circostanza che il CP_1 servizio di sgombero neve ed antighiaccio è in capo a OV e non in capo a sè.
Tale assunto è tuttavia documentalmente, ed in diritto, sconfessato dalla tesi di OV di CO, facendo riferimento:
(I) da una parte al dato normativo, ed in particolare all'art. 2 comma 7 del DPR 285/92 secondo cui “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”; e all'art. 4 comma 4 del Regolamento al codice della strada
DPR 495 del 1992, secondo cui “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima”;
(II) dall'altra ai richiami giurisprudenziali, che avvalorano lo stesso:
- “A norma dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati,eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune ha un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila” (Cass. civ. n. 17668 del 26 giugno 2024);
- “I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il contro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lg. 30 aprile
1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del
Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)” (Cass. n. 3253 del
2 marzo 2012).
(III) e da ultimo al fatto notorio, peraltro documentato (doc.6 OV) costituito dal dato demografico del
Comune di (cui appartiene anche la frazione di Civiglio), ampiamente superiore ai 10.000 abitanti. CP_1
Tali motivazioni sono state peraltro citate da OV di CO (vds anche conclusionale OV di CO), e nondimeno rispetto ad esse la contrapposizione di è risultata sostanzialmente assente (vds, CP_1 in particolare, prima memoria ex art. 183 co.VI cpc e memoria di replica), fondando sulla già dedotta competenza del servizio di sgombero neve ed antighiaccio, che però nulla c'entra, con il presunto errore commesso dallo stesso che inizialmente avrebbe inviato la denuncia del sinistro all'ente provinciale –ma Pt_1
10 l'errore, peraltro emendato nella vocatio in ius di questo giudizio non può costituire valida giustificazione e niente più che una suggestione- ed infine con la testimonianza del teste , che tuttavia, Controparte_7 limitandosi a dichiarare “che il nostro ufficio sinistri chiese al settore strada (di cui sono dall'agosto 2020 direttore) una nota, rispetto alla quale venne risposto che la competenza è provinciale”, senza esplicitarne le ragioni, non fa altro che un mero ragionamento tautologico.
Deve pertanto concludersi per la competenza del tratto di strada in capo a , dunque per la CP_1 ritualità della vocatio di , per il rigetto dell'eccezione di di difetto di legittimazione Pt_1 CP_1 passiva e per l'accoglimento della medesima svolta da OV di CO.
Tali determinazioni incidono a cascata in relazione alla posizione di NI, che non ha contestato l'operatività della polizza –e la cui chiamata in giudizio da parte di OV di CO è stata pertanto correttamente formulata. Per tale ragione le spese di lite nei riguardi di NI, la cui chiamata è in ultima analisi stata resa necessaria dalla difesa di , restano a carico di quest'ultimo. CP_1
Nulla è invece dovuto nei rapporti con , stante la sua contumacia. CP_2
VII. Sulla (conseguente) regolazione delle spese di lite.
In conclusione, in ragione del principio di soccombenza, è tenuto a corrispondere le spese di lite Pt_1 sopportate da , avendo chiamato in giudizio l'Ente Locale ingiustamente, stante il rigetto della CP_1 domanda nell'an.
Le spese di lite sopportate da OV di CO ed NI sono invece a carico di CP_1 soccombente virtuale in punto legittimazione passiva, e quindi per aver con la propria condotta processuale
(chiamata di OV di CO in giudizio) determinato la costituzione di due parti (avendo poi ritualmente evocato la propria compagnia assicurativa), la rifusione delle spese delle quali non può porsi a carico di parte soccombente nel merito ( ) non avendole essa (correttamente) evocatele. Pt_1
Vengono liquidate in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi per le prime due, tra i minimi e i medi per la fase istruttoria ed ai minimi per la fase decisionale, stante la prossimità del valore di causa (€ 68.625,52) al limite basso della cornice tariffaria (scaglione da € 52.000 ad € 260.000) con differenziazioni in aumento e diminuzione ex artt. 4 co.I D.M. 55/2014(e successive modifiche) nei limiti del 33% tenuto conto della qualità e specificità delle diverse difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e con chiamata quali terzi di OV di NI Assicurazioni PA e , CP_1 CP_1 CP_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
DA alla rifusione delle spese di lite in favore di in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del sindaco pro tempore, che quantifica in € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
11 DA : CP_1
- alla rifusione delle spese di lite in favore di OV di CO, in persona del Presidente pro tempore, che quantifica in € 9.300,00 (novemilatrecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge
- alla rifusione delle spese di lite in favore di NI Assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei riguardi di . CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in CO, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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