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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 919 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 C.F. , elett.te domiciliato in Cefalù nella via Prestisimone C.F._1 21/A presso e nello studio dell'Avv. Michele Iuppa , che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, (c.f. e p.iva ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Vittoria – Via Castelfidardo n. 71 – presso lo studio dell'Avv. Simona D'Izzia, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al presente atto, giusta Delibera di G.M. n. 105/2023 del 22/12/2023; RESISTENTE Oggetto: trasformazione di lavoro subordinato a tempo pieno FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Comune di in persona del CP_1 legale rappresentante, osservando che: in quanto appartenente alle categorie protette, aveva ottenuto due sentenze (n. 1524/2011 e n. 264/2014) del Tribunale di Termini Imerese, passate in giudicate, che avevano dichiarato il suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato con il resistente;
peraltro, CP_1 l'Amministrazione era rimasta parzialmente inadempiente avendolo assunto con contratto part-time invece che a tempo pieno. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che il contratto rapporto di lavoro intervenuto tra le parti in data del 3 febbraio 2016 è illegittimo nella parte in cui il contratto medesimo prevede un orario di lavoro part time in luogo di quello full time;
-Per l'effetto, riconoscere il diritto del sig. , ad origine, ad essere Parte_1 assunto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- per l'effetto, condannare il
[...]
, a corrispondere tutte le differenze retributive medio tempore maturate, a CP_1 far data dal 3.2.2016 e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time, determinate anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio;”. Il nel costituirsi in persona del legale rappresentato, ha eccepito Controparte_1 che: il ricorso era inammissibile per violazione del ne bis in idem in quanto sulla
1 tipologia di contratto di lavoro subordinato era sceso il giudicato formatosi sulle due precedenti sentenze citate anche dal ricorrente;
il ricorso era comunque nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fondava;
era prescritto il diritto a essere assunto a tempo pieno. Ha concluso di conseguenza. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è inammissibile. Invero, dall'esame delle sentenze n. 1524/2011 e n. 264/2014 risulta che il ricorrente, 2 nell'adire l'autorità giudiziaria nei confronti del nei precedenti Controparte_1 giudizi, ha concluso, rispettivamente, per essere stabilizzato quale lavoratore socialmente utile appartenente alle categorie protette, con condanna del Comune a stipulare il relativo contratto di lavoro oltre al risarcimento del danno, e per ottenere il risarcimento del danno maturato a causa del “persistere dell'inadempimento del convenuto, dell'obbligo di procedere alla sua assunzione a tempo CP_1 indeterminato e parziale, nonostante il relativo diritto fosse stato riconosciuto da questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1524 del 10 ottobre 2011, passata in giudicato” (così è dato leggere nella sentenza n. 264/2014). Atteso, dunque, che il contratto intercorso tra le parti è conforme alle conclusioni assunte dallo stesso , egli non può più riproporre la questione della tipologia Parte_1 del contratto di lavoro sulla quale ha chiesto e ottenuto il formarsi del giudicato, stante il divieto del ne bis in idem. Divieto che viene violato nel momento in cui a fronte della richiesta nei precedenti giudizi di stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale, il Civiletto ha domandato, nel presente giudizio, l'accertamento che detto contratto non è conforme all'obbligo normativo previsto dalla legge sulle categorie protette di assumere il lavoratore con contratto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno. Invero, è logico osservare che una volta che il Tribunale, accogliendo la domanda del , ha dichiarato l'amministrazione resistente tenuta ad assumere il Parte_1 ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale, l'asserito errore del Tribunale nel dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di concludere un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale invece che a tempo pieno, avrebbe dovuto essere eccepito in quel giudizio il cui giudicato ha coperto il dedotto ma anche il deducibile. Né il ricorrente ha allegato che successivamente all'ottemperanza del CP_1 resistente all'obbligo di assunzione a tempo parziale, il suo impegno lavorativo è mutato fino ad essere occupato per 36 ore settimanali e, dunque a tempo pieno. L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera questo giudicante dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dall'amministrazione resistente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1 15.3.2023 nei confronti del in persona del legale rappresentante;
Controparte_1
2 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'amministrazione resistente che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 16.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
3
3
Parte_1 C.F. , elett.te domiciliato in Cefalù nella via Prestisimone C.F._1 21/A presso e nello studio dell'Avv. Michele Iuppa , che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, (c.f. e p.iva ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Vittoria – Via Castelfidardo n. 71 – presso lo studio dell'Avv. Simona D'Izzia, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al presente atto, giusta Delibera di G.M. n. 105/2023 del 22/12/2023; RESISTENTE Oggetto: trasformazione di lavoro subordinato a tempo pieno FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Comune di in persona del CP_1 legale rappresentante, osservando che: in quanto appartenente alle categorie protette, aveva ottenuto due sentenze (n. 1524/2011 e n. 264/2014) del Tribunale di Termini Imerese, passate in giudicate, che avevano dichiarato il suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato con il resistente;
peraltro, CP_1 l'Amministrazione era rimasta parzialmente inadempiente avendolo assunto con contratto part-time invece che a tempo pieno. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che il contratto rapporto di lavoro intervenuto tra le parti in data del 3 febbraio 2016 è illegittimo nella parte in cui il contratto medesimo prevede un orario di lavoro part time in luogo di quello full time;
-Per l'effetto, riconoscere il diritto del sig. , ad origine, ad essere Parte_1 assunto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- per l'effetto, condannare il
[...]
, a corrispondere tutte le differenze retributive medio tempore maturate, a CP_1 far data dal 3.2.2016 e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time, determinate anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio;”. Il nel costituirsi in persona del legale rappresentato, ha eccepito Controparte_1 che: il ricorso era inammissibile per violazione del ne bis in idem in quanto sulla
1 tipologia di contratto di lavoro subordinato era sceso il giudicato formatosi sulle due precedenti sentenze citate anche dal ricorrente;
il ricorso era comunque nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fondava;
era prescritto il diritto a essere assunto a tempo pieno. Ha concluso di conseguenza. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è inammissibile. Invero, dall'esame delle sentenze n. 1524/2011 e n. 264/2014 risulta che il ricorrente, 2 nell'adire l'autorità giudiziaria nei confronti del nei precedenti Controparte_1 giudizi, ha concluso, rispettivamente, per essere stabilizzato quale lavoratore socialmente utile appartenente alle categorie protette, con condanna del Comune a stipulare il relativo contratto di lavoro oltre al risarcimento del danno, e per ottenere il risarcimento del danno maturato a causa del “persistere dell'inadempimento del convenuto, dell'obbligo di procedere alla sua assunzione a tempo CP_1 indeterminato e parziale, nonostante il relativo diritto fosse stato riconosciuto da questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1524 del 10 ottobre 2011, passata in giudicato” (così è dato leggere nella sentenza n. 264/2014). Atteso, dunque, che il contratto intercorso tra le parti è conforme alle conclusioni assunte dallo stesso , egli non può più riproporre la questione della tipologia Parte_1 del contratto di lavoro sulla quale ha chiesto e ottenuto il formarsi del giudicato, stante il divieto del ne bis in idem. Divieto che viene violato nel momento in cui a fronte della richiesta nei precedenti giudizi di stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale, il Civiletto ha domandato, nel presente giudizio, l'accertamento che detto contratto non è conforme all'obbligo normativo previsto dalla legge sulle categorie protette di assumere il lavoratore con contratto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno. Invero, è logico osservare che una volta che il Tribunale, accogliendo la domanda del , ha dichiarato l'amministrazione resistente tenuta ad assumere il Parte_1 ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale, l'asserito errore del Tribunale nel dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di concludere un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale invece che a tempo pieno, avrebbe dovuto essere eccepito in quel giudizio il cui giudicato ha coperto il dedotto ma anche il deducibile. Né il ricorrente ha allegato che successivamente all'ottemperanza del CP_1 resistente all'obbligo di assunzione a tempo parziale, il suo impegno lavorativo è mutato fino ad essere occupato per 36 ore settimanali e, dunque a tempo pieno. L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera questo giudicante dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dall'amministrazione resistente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1 15.3.2023 nei confronti del in persona del legale rappresentante;
Controparte_1
2 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'amministrazione resistente che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 16.12.2025.
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