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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 848/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Bartolomeo Spaziano
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vairano C.F._2
Patenora (CE) alla Via Volturno n. 108;
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa come da Controparte_1 C.F._3
procura apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
CO FA ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._4
domiciliata in Piedimonte Matese (CE) alla Via L. Ferritto n. 40;
APPELLATA
E
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4
DI Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Pag. 1 a 15 CP_8 Controparte_9 CP_10
[...]
APPELLATE CONTUMACI
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_11 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa come da procura generale depositata in atti dall'avv. Vincenzo D'Agostino ( ), elettivamente domiciliato C.F._5
presso Legali Territoriali Sud- Dislocazione di Controparte_12
Catanzaro- Piazza L. Rossi- 88100 Catanzaro;
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
revocare la disposizione della sentenza di primo grado che condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi pignorati;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per l'appellata : rigettare l'appello siccome inammissibile, Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e pretestuoso, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 4834/2024.
In subordine: condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
ravvisata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, condannare altresì il sig.
al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa Parte_1
ovvero previa rimessione in separata sede. Con ogni conseguenziale statuizione per legge.
Per l'appellata rigettare l'appello avversario e confermare la Controparte_11
sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
Pag. 2 a 15 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione, a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ritualmente notificato, convenne in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , chiedendo la Controparte_1
declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'azione esecutiva dalla stessa intrapresa.
1.1. A fondamento dell'opposizione, dedusse l'inesistenza del titolo Parte_1
azionato, costituito dalla sentenza n. 323/2011 del Tribunale per i Minorenni di
Napoli, pronunciata all'esito del giudizio instaurato da per la Controparte_1
dichiarazione giudiziale di paternità. Precisò che la sentenza in questione aveva accertato la paternità di nei confronti dell'allora minore Parte_1
, attribuendogli il cognome paterno, ed aveva altresì disposto che Persona_1 [...]
versasse a favore di , per il mantenimento del figlio , Pt_1 Controparte_1 Per_2
l'assegno mensile di almeno € 500,00, a far data dalla nascita del minore. Aggiunse che, successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza, in data
11/04/2012, le parti avevano concluso un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori costituiti, con il quale si era Parte_1
obbligato a versare alla , per il credito di € 83.500,00, maturato dalla CP_1
nascita del figlio sino al 27.03.2012, la somma di € 15.000,00, oltre alla somma di
€ 5.000,00 per le spese legali relative al giudizio definito con la sentenza 323/2011.
Con detto accordo, era stato altresì stabilito che il versasse, a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, da corrispondere dal 27/04/2012 al 27/10/2018, con la precisazione che nell'importo così stabilito erano comprese anche le spese straordinarie. Sulla base di questo accordo, pertanto, il si era impegnato a rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_1
del Tribunale per i Minorenni di Napoli e la aveva dichiarato di non aver CP_1
più nulla a pretendere.
aveva, tuttavia, posto in esecuzione la sentenza 323/2011 del Controparte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli, chiedendo il pagamento di quanto ivi stabilito
Pag. 3 a 15 a titolo di mantenimento per il figlio minore a partire dal 27/05/1998 fino al
27/06/2021 e imputando le somme a lei versate dal sulla base Parte_1
dell'accordo transattivo a titolo di acconto.
1.2. A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, Parte_1
propose opposizione all'esecuzione ed eccepì, in via preliminare, il difetto
[...]
di legittimazione attiva della di procedere in executivis, considerato che CP_1
nelle more della decisione costituente titolo esecutivo, il figlio era divenuto maggiorenne e, nel merito, l'insussistenza del diritto di procedere, per intervenuta transazione tra le parti, nonché lamentò l'eccessività della somma richiesta e l'abuso dello strumento processuale.
1.3. si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.4. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 4834/2024, rigettò la domanda attorea sulla base dei seguenti motivi:
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della è infondata, in quanto, CP_1
secondo consolidato principio di legittimità sussiste la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e del genitore, con cui questi conviva, a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso, precisando che si è in presenza di due diritti autonomi ancorché concorrenti e il mantenimento diretto dei figli maggiorenni non può essere disposto in assenza di una specifica domanda in tal senso del figlio. Domanda che, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta.
- Inammissibile è l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria, in quanto il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, perché nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative all'inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi, estintivi o sopravvenuti. In particolare, non ha ritenuto che l'atto di transazione intervenuto tra le parti potesse essere assunto quale fatto estintivo
Pag. 4 a 15 sopravvenuto della pretesa azionata, avendo natura di mera regolamentazione dei pagamenti con dilazione degli stessi.
- Infondata è l'eccepita eccessività delle somme pignorate, atteso che il pignoramento è stata effettuato nel rispetto della normativa ex art. 543 ss. c.p.c. e che detta eccezione stessa possa eventualmente rilevare in sede di assegnazione delle somme.
- Infine, del tutto generica ha ritenuto essere l'eccezione di abuso dello strumento processuale.
All'esito ha così deciso:
-”Dichiara la contumacia di , Controparte_13 Controparte_6 [...]
; Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_2
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna parte opponente alla integrale refusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti di , e e , Controparte_1 Controparte_11 Controparte_10
spese che si liquidano in euro 2.360,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi per al procuratore dichiaratosi Controparte_1
antistatario”.
§.
2. La sentenza n. 4834/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata impugnata da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'efficacia novativa della transazione dell'11/04/2012. Secondo
l'appellante, con la transazione in questione le parti avevano posto fine, con reciproche concessioni, alla lite relativa al pagamento degli arretrati del contributo al mantenimento, pertanto, sostiene che l'accordo rientrava, nella fattispecie di cui all'art. 1965 c.c.. Con la transazione in questione, infatti, egli si era obbligato al versamento della somma di € 15.000,00 in favore di , nonché Controparte_1
della somma di € 5.000,00 per le spese legali e anche al versamento della somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento del figlio, con decorrenza dal
Pag. 5 a 15 27/04/2012 e fino al 27/10/2018. Contestualmente egli aveva rinunciato a impugnare la sentenza 323/2011 e, dal canto suo, la aveva dichiarato di CP_1
non avere null'altro a pretendere dal . È evidente, pertanto, secondo Parte_1
l'appellante, che con la detta transazione le parti avessero voluto definire ogni rapporto, derivante dalla loro vicenda processuale e sostanziale, e che quindi la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento, disposto con la sentenza
323/2011 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dovesse essere respinta, per intervenuta transazione novativa e conseguente inesistenza del titolo azionato.
In ogni caso, secondo l'appellante, alla transazione in esame doveva essere riconosciuto l'effetto estintivo di quanto statuito con la sentenza 323/2011, a prescindere dalla sua natura novativa o non novativa, in quanto l'obbligazione assunta con la transazione era stata da lui adempiuta. Sostiene, infatti che con la transazione le parti avevano voluto dare una diversa regolamentazione dell'obbligazione di mantenimento del minore, giudizialmente riconosciuto, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza 323/2011 del Tribunale per i
Minorenni di Napoli.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, si duole della condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dei terzi pignorati.
Sostiene che, se è vero che formalmente il terzo pignorato ha la veste giuridica di parte processuale tuttavia, nella sostanza, egli è un ausiliare giudice che assiste passivamente alla controversia tra parte creditrice e parte esecutata. Solo nella fattispecie di cui all'art. 549 c.p.c. dell'accertamento del credito pignorato, il terzo pignorato assume una funzione attiva, che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso in esame, invece, il terzo pignorato ha avuto un ruolo passivo, sicché il primo giudice avrebbe potuto pervenire alla compensazione delle spese di lite per “gravi ed eccezionali ragioni”.
2.2. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
improcedibile, inammissibile ed infondato con conferma della sentenza impugnata.
Pag. 6 a 15
2.2.1. L'appellata nega che la transazione possa avere determinato l'estinzione della pretesa creditoria, perché il titolo azionato (sentenza 323/2011 del Tribunale per i Minorenni di Napoli) è un titolo esecutivo valido, legittimo, operante e indiscutibile, che non può essere superato dalla transazione intercorsa tra le parti, perché la stessa è nulla, in quanto verte sul diritto del figlio minore al mantenimento che, in quanto tale, è indisponibile e irrinunciabile, poiché derivante da disposizioni di legge inderogabili. In secondo luogo, la transazione è stata posta in essere da soggetti (padre e madre) privi di legittimazione per legge a modificare il contenuto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in totale dispregio degli interessi morali e materiali del minore, dal momento che tale transazione non era volta a tutelare i suoi interessi, come consacrati all'esito del procedimento giudiziale di accertamento di paternità. Deduce altresì che l'accordo transattivo non era stato omologato dall'Autorità Giudiziaria, la quale doveva valutare se l'accordo fosse conforme o meno agli interessi del minore, per cui, in assenza di omologa, le statuizioni del Tribunale erano rimaste pienamente valide e potevano essere fatte valere in via esecutiva. Infine, sostiene che la transazione presentava una notevole sproporzione delle reciproche concessioni tra le parti ed era peggiorativa per gli interessi del minore rispetto alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli.
2.2.3. L'appellata chiede, poi, la condanna di per responsabilità Parte_1
aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto ha introdotto il giudizio di secondo grado con argomentazioni manifestamente prive di fondamento e contraddittorie.
2.3. Costituitasi, chiede di rigettare l'appello avversario e Controparte_11
confermare la sentenza di primo grado.
Ritiene di essere stata arbitrariamente e ingiustamente citata in giudizio, in quanto completamente estranea alle vicende oggetto di giudizio, perché attinenti ai rapporti tra creditore e debitore.
Pag. 7 a 15 Rispetto al secondo motivo di gravame, richiamando recente Controparte_11
giurisprudenza di legittimità, afferma che il terzo pignorato deve sempre essere considerato un litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, poiché destinatario di obblighi, in ragione del pignoramento. Dunque, anche se il terzo pignorato non ha un interesse diretto nell'esito del giudizio, ha comunque un interesse a interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e a essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio.
§.
3. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), all'esito del subprocedimento di inibitoria, ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 6/11/2025, assegnando alle parti il termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Con la scrittura privata dell'11.04.2012 le parti, dopo aver dato atto che
[...]
, in virtù della sentenza del Tribunale per i minorenni era debitore verso la Pt_1
della somma di € 83.500,00 (pari al contributo mensile di € 500,00 dalla CP_1
nascita del figlio 27.04 1998 alla data dell'accordo del 27.03.2012), oltre spese di
CTU e spese di giudizio, avevano convenuto che egli avrebbe versato alla CP_1
al somma di € 15.000,00, oltre ad € 5.000,00 per competenze legali e spese discendenti dalla sentenza del Tribunale per i minorenni ed a versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile, comprensivo Per_1
Pag. 8 a 15 di spese straordinarie, di € 300,00 dal 27.04.2012 al 27.10.2018, in luogo dell'assegno di€ 500,00 stabilito dal Tribunale per i minorenni.
Orbene, come è evidente, la convenzione economica contenuta nella scrittura in esame si articola in due elementi, un accordo relativo al debito pregresso, accumulato dal dalla nascita del figlio sino alla scrittura privata del Parte_1
27.04.2012 ed un accordo pro-futuro per la contribuzione al mantenimento del figlio minore Per_1
Quanto alla prima parte di accordo, relativo al debito pregresso e sino alla data della proposizione del ricorso al Tribunale per i minorenni del 17.02.2010, la pattuizione deve ritenersi valida ed efficace
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che le somme anticipate dall'unico genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio minore verso l'altro genitore, ivi compreso il caso del minore nato fuori dal matrimonio abbia natura indennitaria (In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, (cfr. Cass. 16916/2022)) e che si tratti di un diritto disponibile (La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota
l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio;
peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte,
Pag. 9 a 15 attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili. (cfr. Cass. 26575/2007)).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, il credito del genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio minore, può essere oggetto di accordo transattivo con l'altro genitore (La transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, con riferimento al periodo precedente la proposizione del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile. (Cass. 16860/2018)).
Dunque, il pregresso debito dovuto da per la contribuzione al Parte_1
mantenimento del figlio dalla sua nascita e sino alla data della proposizione Per_1
della domanda al Tribunale per i minorenni del 17.02.2010, era dalle parti disponibile e ben poteva formare oggetto di accordo anche transattivo.
Quanto all'ulteriore parte di accordo, con cui le parti hanno convenuto una riduzione dell'assegno di mantenimento, rispetto alla decisione del Tribunale per i minorenni, da € 500,00 ad € 300,00 mensili, va escluso che i genitori possano diversamente regolare, mediante accordo, il loro rispettivo obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore. Questi, infatti, è titolare verso i genitori, di un diritto indisponibile, nel senso che tale diritto non può essere rinunciato o ridotto, laddove sia intervenuta una decisione giudiziale che abbia ponderato le esigenze e necessità del minore in una certa misura, senza un ulteriore intervento del giudice che diversamente accerti tali elementi, ma potranno i genitori semplicemente modularlo in ordine alle modalità esecutive, come appunto aveva ritenuto il primo giudice ritenendo che con detto accordo le parti avessero inteso solo concordare le modalità di un pagamento dilazionato.
In merito alla validità delle pattuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori, difatti, la Suprema Corte è intervenuta con molteplici pronunce,
Pag. 10 a 15 affermando principi così sintetizzati, in parte motiva, dalla decisione della
Cassazione nr. 24621/2015 “la Corte è variamente intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione, attraverso una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi.
Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica. Successivamente si cominciò ad effettuare distinzione sul contenuto necessario ed eventuale delle separazioni consensuali, sui rapporti tra i genitori e figli, riservati al controllo del giudice, e tra coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimanevano nell'ambito della loro discrezionale ed autonoma determinazione, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere successivamente l'autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).
In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i patti derogativi delle decisioni giudiziali, purché migliorativi del diritto del minore e che l'eventuale accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. 24621/2015).
La successiva evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha ampliato il potere regolamentare dei genitori, purché non sia negato o compresso il diritto del minore al mantenimento, in spregio alle sue necessità ed esigenze. In particolare la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli,
è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito
Pag. 11 a 15 nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole.” (cfr. Cass. 663/2022). L'accordo dei genitori, infatti, trova sempre il correttivo, nel perdurante potere del giudice di verifica ed intervento in presenza di pattuizioni che ritenga non rispondenti alle esigenze del minore. Difatti la Cassazione ha precisato che “anche un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole, deve essere riconosciuto valido come atto espressivo dell'autonomia privata, pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, tale accordo ha ad oggetto l'adempimento di obbligo ex lege (si è parlato, con riguardo alla separazione consensuale, di
«negozio familiare a contenuto essenziale», Cass. n. 9034/1997, Cass.24321/2007,
Cass. 11342/2004, Cass. 16909/2015), cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante
e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze del figlio
(cfr. Cass 663/2022).
In tal senso è altresì la recente pronuncia di legittimità che, in una vicenda similare, in cui si controverteva sulla validità di una scrittura privata intercorsa tra i genitori, ha affermato che la stessa fosse “non un contratto di transazione, ma un accordo volto a regolamentare l'affidamento e il mantenimento del figlio, disciplinati dall'art. 337 ter co. 4 c.c. oltre ai rapporti patrimoniali tra gli ex
Pag. 12 a 15 conviventi, la cui validità è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 663/2022) quale espressione dell'autonomia privata, accordo non di natura prettamente contrattuale, avendo ad oggetto
l'adempimento di obbligo ex lege, cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante
e definitiva vincolatività ed efficacia tra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizione in esso contenute alle effettive esigenze di figlio.”
(cfr. Cass. 1324/2025).
Benché la disciplina di cui all'art. 337 ter IV co c.c. non sia applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in quanto la norma è entrata in vigore dall'1.01.2014, tuttavia essa afferma un principio che già aveva trovato, come visto sopra, consacrazione giurisprudenziale.
Dunque, l'accordo in esame è valido per la parte di debito accumulata dal Parte_1
sino al 17.02.2010, mentre per il periodo successivo l'accordo, contemplando una riduzione dell'importo del mantenimento è nullo, mancando a riguardo il vaglio giudiziale della rispondenza di un simile accordo alle esigenze e necessità del figlio.
Volendo attribuire a tale seconda parte dell'accordo, in applicazione del canone di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., una qualche efficacia, come ha fatto il primo giudice, può essere inteso esclusivamente come accordo sulle modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale per i minorenni, e quindi come accordo di dilazionamento del pagamento di € 500,00 mensili, con pagamenti di importo inferiore per un arco temporale più lungo, fermo restando che l'adempimento dovuto corrisponde all'intero importo stabilito dal tribunale per i minorenni.
Va considerato, infatti, che il Tribunale per i Minorenni nel quantificare il contributo del padre al mantenimento del figlio ponderando le esigenze e Per_2
necessità del minore, aveva valutato congrua una contribuzione del padre di €
Pag. 13 a 15 500,00 mensili, sicché è preclusa ai genitori una diversa ponderazione delle esigenze e necessità del minore, in assenza di intervento del giudice, che, peraltro essi ben avrebbero potuto conseguire, chiedendo una modifica delle statuizioni del
Tribunale per i minorenni.
Nella vicenda in esame nessuna ulteriore e successiva verifica giudiziale sulle esigenze e necessità del minore è intervenuta e, come detto, i genitori non erano legittimati a modificare in peius la quantificazione dell'assegno di mantenimento, posto dal Tribunale per i minorenni a carico del padre.
L'appello, indefinitiva, va accolto solo in parte e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta in parte l'opposizione spiegata da nel Parte_1
procedimento n. RGE 6697/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V., limitatamente alle somme da lui dovute dalla nascita del figlio sino al 17.02.2012, residuando da tale data in poi a suo carico il debito di € 500,00 mensili, per il mantenimento del figlio Per_2
3.2. Il secondo motivo di gravame è infondato, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato (cfr. Cass. 23764/2025). Ciò in quanto i terzi pignorati sono destinatari degli obblighi in virtù del pignoramento e pertanto sono coinvolti in maniera diretta nel giudizio, il cui risultato avrà conseguenze anche sulle loro posizioni. Sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione del terzo pignorato al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, co. 3, c.p.c..
3.3. L'accoglimento parziale dell'appello esclude la configurabilità della responsabilità aggravata in capo all'appellante ex art. 96 c.p.c.
§.
4. L'accoglimento parziale dell'appello giustificala compensazione delle spese di lite tra tutte le parti di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 14 a 15 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_15 Controparte_9
, e avverso la
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
sentenza n. 4834/2024 emessa dal tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_15
, Soc. coop. per azioni,
[...] Controparte_9 Controparte_10
2. In parziale accoglimento dell'appello, accoglie in parte l'opposizione proposta da avverso la procedura esecutiva n. RGE 6697/2021 presso il Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V., limitatamente alle somme da lui dovute dalla nascita di e sino al 17.02.2010 e la rigetta nel resto. Persona_3
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 848/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Bartolomeo Spaziano
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vairano C.F._2
Patenora (CE) alla Via Volturno n. 108;
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa come da Controparte_1 C.F._3
procura apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
CO FA ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._4
domiciliata in Piedimonte Matese (CE) alla Via L. Ferritto n. 40;
APPELLATA
E
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4
DI Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Pag. 1 a 15 CP_8 Controparte_9 CP_10
[...]
APPELLATE CONTUMACI
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_11 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa come da procura generale depositata in atti dall'avv. Vincenzo D'Agostino ( ), elettivamente domiciliato C.F._5
presso Legali Territoriali Sud- Dislocazione di Controparte_12
Catanzaro- Piazza L. Rossi- 88100 Catanzaro;
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
revocare la disposizione della sentenza di primo grado che condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi pignorati;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per l'appellata : rigettare l'appello siccome inammissibile, Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e pretestuoso, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 4834/2024.
In subordine: condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
ravvisata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, condannare altresì il sig.
al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa Parte_1
ovvero previa rimessione in separata sede. Con ogni conseguenziale statuizione per legge.
Per l'appellata rigettare l'appello avversario e confermare la Controparte_11
sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
Pag. 2 a 15 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione, a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ritualmente notificato, convenne in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , chiedendo la Controparte_1
declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'azione esecutiva dalla stessa intrapresa.
1.1. A fondamento dell'opposizione, dedusse l'inesistenza del titolo Parte_1
azionato, costituito dalla sentenza n. 323/2011 del Tribunale per i Minorenni di
Napoli, pronunciata all'esito del giudizio instaurato da per la Controparte_1
dichiarazione giudiziale di paternità. Precisò che la sentenza in questione aveva accertato la paternità di nei confronti dell'allora minore Parte_1
, attribuendogli il cognome paterno, ed aveva altresì disposto che Persona_1 [...]
versasse a favore di , per il mantenimento del figlio , Pt_1 Controparte_1 Per_2
l'assegno mensile di almeno € 500,00, a far data dalla nascita del minore. Aggiunse che, successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza, in data
11/04/2012, le parti avevano concluso un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori costituiti, con il quale si era Parte_1
obbligato a versare alla , per il credito di € 83.500,00, maturato dalla CP_1
nascita del figlio sino al 27.03.2012, la somma di € 15.000,00, oltre alla somma di
€ 5.000,00 per le spese legali relative al giudizio definito con la sentenza 323/2011.
Con detto accordo, era stato altresì stabilito che il versasse, a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, da corrispondere dal 27/04/2012 al 27/10/2018, con la precisazione che nell'importo così stabilito erano comprese anche le spese straordinarie. Sulla base di questo accordo, pertanto, il si era impegnato a rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_1
del Tribunale per i Minorenni di Napoli e la aveva dichiarato di non aver CP_1
più nulla a pretendere.
aveva, tuttavia, posto in esecuzione la sentenza 323/2011 del Controparte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli, chiedendo il pagamento di quanto ivi stabilito
Pag. 3 a 15 a titolo di mantenimento per il figlio minore a partire dal 27/05/1998 fino al
27/06/2021 e imputando le somme a lei versate dal sulla base Parte_1
dell'accordo transattivo a titolo di acconto.
1.2. A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, Parte_1
propose opposizione all'esecuzione ed eccepì, in via preliminare, il difetto
[...]
di legittimazione attiva della di procedere in executivis, considerato che CP_1
nelle more della decisione costituente titolo esecutivo, il figlio era divenuto maggiorenne e, nel merito, l'insussistenza del diritto di procedere, per intervenuta transazione tra le parti, nonché lamentò l'eccessività della somma richiesta e l'abuso dello strumento processuale.
1.3. si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.4. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 4834/2024, rigettò la domanda attorea sulla base dei seguenti motivi:
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della è infondata, in quanto, CP_1
secondo consolidato principio di legittimità sussiste la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e del genitore, con cui questi conviva, a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso, precisando che si è in presenza di due diritti autonomi ancorché concorrenti e il mantenimento diretto dei figli maggiorenni non può essere disposto in assenza di una specifica domanda in tal senso del figlio. Domanda che, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta.
- Inammissibile è l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria, in quanto il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, perché nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative all'inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi, estintivi o sopravvenuti. In particolare, non ha ritenuto che l'atto di transazione intervenuto tra le parti potesse essere assunto quale fatto estintivo
Pag. 4 a 15 sopravvenuto della pretesa azionata, avendo natura di mera regolamentazione dei pagamenti con dilazione degli stessi.
- Infondata è l'eccepita eccessività delle somme pignorate, atteso che il pignoramento è stata effettuato nel rispetto della normativa ex art. 543 ss. c.p.c. e che detta eccezione stessa possa eventualmente rilevare in sede di assegnazione delle somme.
- Infine, del tutto generica ha ritenuto essere l'eccezione di abuso dello strumento processuale.
All'esito ha così deciso:
-”Dichiara la contumacia di , Controparte_13 Controparte_6 [...]
; Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_2
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna parte opponente alla integrale refusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti di , e e , Controparte_1 Controparte_11 Controparte_10
spese che si liquidano in euro 2.360,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi per al procuratore dichiaratosi Controparte_1
antistatario”.
§.
2. La sentenza n. 4834/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata impugnata da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'efficacia novativa della transazione dell'11/04/2012. Secondo
l'appellante, con la transazione in questione le parti avevano posto fine, con reciproche concessioni, alla lite relativa al pagamento degli arretrati del contributo al mantenimento, pertanto, sostiene che l'accordo rientrava, nella fattispecie di cui all'art. 1965 c.c.. Con la transazione in questione, infatti, egli si era obbligato al versamento della somma di € 15.000,00 in favore di , nonché Controparte_1
della somma di € 5.000,00 per le spese legali e anche al versamento della somma mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento del figlio, con decorrenza dal
Pag. 5 a 15 27/04/2012 e fino al 27/10/2018. Contestualmente egli aveva rinunciato a impugnare la sentenza 323/2011 e, dal canto suo, la aveva dichiarato di CP_1
non avere null'altro a pretendere dal . È evidente, pertanto, secondo Parte_1
l'appellante, che con la detta transazione le parti avessero voluto definire ogni rapporto, derivante dalla loro vicenda processuale e sostanziale, e che quindi la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento, disposto con la sentenza
323/2011 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dovesse essere respinta, per intervenuta transazione novativa e conseguente inesistenza del titolo azionato.
In ogni caso, secondo l'appellante, alla transazione in esame doveva essere riconosciuto l'effetto estintivo di quanto statuito con la sentenza 323/2011, a prescindere dalla sua natura novativa o non novativa, in quanto l'obbligazione assunta con la transazione era stata da lui adempiuta. Sostiene, infatti che con la transazione le parti avevano voluto dare una diversa regolamentazione dell'obbligazione di mantenimento del minore, giudizialmente riconosciuto, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza 323/2011 del Tribunale per i
Minorenni di Napoli.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, si duole della condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dei terzi pignorati.
Sostiene che, se è vero che formalmente il terzo pignorato ha la veste giuridica di parte processuale tuttavia, nella sostanza, egli è un ausiliare giudice che assiste passivamente alla controversia tra parte creditrice e parte esecutata. Solo nella fattispecie di cui all'art. 549 c.p.c. dell'accertamento del credito pignorato, il terzo pignorato assume una funzione attiva, che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso in esame, invece, il terzo pignorato ha avuto un ruolo passivo, sicché il primo giudice avrebbe potuto pervenire alla compensazione delle spese di lite per “gravi ed eccezionali ragioni”.
2.2. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
improcedibile, inammissibile ed infondato con conferma della sentenza impugnata.
Pag. 6 a 15
2.2.1. L'appellata nega che la transazione possa avere determinato l'estinzione della pretesa creditoria, perché il titolo azionato (sentenza 323/2011 del Tribunale per i Minorenni di Napoli) è un titolo esecutivo valido, legittimo, operante e indiscutibile, che non può essere superato dalla transazione intercorsa tra le parti, perché la stessa è nulla, in quanto verte sul diritto del figlio minore al mantenimento che, in quanto tale, è indisponibile e irrinunciabile, poiché derivante da disposizioni di legge inderogabili. In secondo luogo, la transazione è stata posta in essere da soggetti (padre e madre) privi di legittimazione per legge a modificare il contenuto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in totale dispregio degli interessi morali e materiali del minore, dal momento che tale transazione non era volta a tutelare i suoi interessi, come consacrati all'esito del procedimento giudiziale di accertamento di paternità. Deduce altresì che l'accordo transattivo non era stato omologato dall'Autorità Giudiziaria, la quale doveva valutare se l'accordo fosse conforme o meno agli interessi del minore, per cui, in assenza di omologa, le statuizioni del Tribunale erano rimaste pienamente valide e potevano essere fatte valere in via esecutiva. Infine, sostiene che la transazione presentava una notevole sproporzione delle reciproche concessioni tra le parti ed era peggiorativa per gli interessi del minore rispetto alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli.
2.2.3. L'appellata chiede, poi, la condanna di per responsabilità Parte_1
aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto ha introdotto il giudizio di secondo grado con argomentazioni manifestamente prive di fondamento e contraddittorie.
2.3. Costituitasi, chiede di rigettare l'appello avversario e Controparte_11
confermare la sentenza di primo grado.
Ritiene di essere stata arbitrariamente e ingiustamente citata in giudizio, in quanto completamente estranea alle vicende oggetto di giudizio, perché attinenti ai rapporti tra creditore e debitore.
Pag. 7 a 15 Rispetto al secondo motivo di gravame, richiamando recente Controparte_11
giurisprudenza di legittimità, afferma che il terzo pignorato deve sempre essere considerato un litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, poiché destinatario di obblighi, in ragione del pignoramento. Dunque, anche se il terzo pignorato non ha un interesse diretto nell'esito del giudizio, ha comunque un interesse a interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e a essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio.
§.
3. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), all'esito del subprocedimento di inibitoria, ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 6/11/2025, assegnando alle parti il termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Con la scrittura privata dell'11.04.2012 le parti, dopo aver dato atto che
[...]
, in virtù della sentenza del Tribunale per i minorenni era debitore verso la Pt_1
della somma di € 83.500,00 (pari al contributo mensile di € 500,00 dalla CP_1
nascita del figlio 27.04 1998 alla data dell'accordo del 27.03.2012), oltre spese di
CTU e spese di giudizio, avevano convenuto che egli avrebbe versato alla CP_1
al somma di € 15.000,00, oltre ad € 5.000,00 per competenze legali e spese discendenti dalla sentenza del Tribunale per i minorenni ed a versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile, comprensivo Per_1
Pag. 8 a 15 di spese straordinarie, di € 300,00 dal 27.04.2012 al 27.10.2018, in luogo dell'assegno di€ 500,00 stabilito dal Tribunale per i minorenni.
Orbene, come è evidente, la convenzione economica contenuta nella scrittura in esame si articola in due elementi, un accordo relativo al debito pregresso, accumulato dal dalla nascita del figlio sino alla scrittura privata del Parte_1
27.04.2012 ed un accordo pro-futuro per la contribuzione al mantenimento del figlio minore Per_1
Quanto alla prima parte di accordo, relativo al debito pregresso e sino alla data della proposizione del ricorso al Tribunale per i minorenni del 17.02.2010, la pattuizione deve ritenersi valida ed efficace
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che le somme anticipate dall'unico genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio minore verso l'altro genitore, ivi compreso il caso del minore nato fuori dal matrimonio abbia natura indennitaria (In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, (cfr. Cass. 16916/2022)) e che si tratti di un diritto disponibile (La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota
l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio;
peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte,
Pag. 9 a 15 attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili. (cfr. Cass. 26575/2007)).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, il credito del genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio minore, può essere oggetto di accordo transattivo con l'altro genitore (La transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, con riferimento al periodo precedente la proposizione del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile. (Cass. 16860/2018)).
Dunque, il pregresso debito dovuto da per la contribuzione al Parte_1
mantenimento del figlio dalla sua nascita e sino alla data della proposizione Per_1
della domanda al Tribunale per i minorenni del 17.02.2010, era dalle parti disponibile e ben poteva formare oggetto di accordo anche transattivo.
Quanto all'ulteriore parte di accordo, con cui le parti hanno convenuto una riduzione dell'assegno di mantenimento, rispetto alla decisione del Tribunale per i minorenni, da € 500,00 ad € 300,00 mensili, va escluso che i genitori possano diversamente regolare, mediante accordo, il loro rispettivo obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore. Questi, infatti, è titolare verso i genitori, di un diritto indisponibile, nel senso che tale diritto non può essere rinunciato o ridotto, laddove sia intervenuta una decisione giudiziale che abbia ponderato le esigenze e necessità del minore in una certa misura, senza un ulteriore intervento del giudice che diversamente accerti tali elementi, ma potranno i genitori semplicemente modularlo in ordine alle modalità esecutive, come appunto aveva ritenuto il primo giudice ritenendo che con detto accordo le parti avessero inteso solo concordare le modalità di un pagamento dilazionato.
In merito alla validità delle pattuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori, difatti, la Suprema Corte è intervenuta con molteplici pronunce,
Pag. 10 a 15 affermando principi così sintetizzati, in parte motiva, dalla decisione della
Cassazione nr. 24621/2015 “la Corte è variamente intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione, attraverso una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi.
Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica. Successivamente si cominciò ad effettuare distinzione sul contenuto necessario ed eventuale delle separazioni consensuali, sui rapporti tra i genitori e figli, riservati al controllo del giudice, e tra coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimanevano nell'ambito della loro discrezionale ed autonoma determinazione, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere successivamente l'autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).
In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i patti derogativi delle decisioni giudiziali, purché migliorativi del diritto del minore e che l'eventuale accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. 24621/2015).
La successiva evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha ampliato il potere regolamentare dei genitori, purché non sia negato o compresso il diritto del minore al mantenimento, in spregio alle sue necessità ed esigenze. In particolare la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli,
è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito
Pag. 11 a 15 nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole.” (cfr. Cass. 663/2022). L'accordo dei genitori, infatti, trova sempre il correttivo, nel perdurante potere del giudice di verifica ed intervento in presenza di pattuizioni che ritenga non rispondenti alle esigenze del minore. Difatti la Cassazione ha precisato che “anche un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole, deve essere riconosciuto valido come atto espressivo dell'autonomia privata, pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, tale accordo ha ad oggetto l'adempimento di obbligo ex lege (si è parlato, con riguardo alla separazione consensuale, di
«negozio familiare a contenuto essenziale», Cass. n. 9034/1997, Cass.24321/2007,
Cass. 11342/2004, Cass. 16909/2015), cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante
e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze del figlio
(cfr. Cass 663/2022).
In tal senso è altresì la recente pronuncia di legittimità che, in una vicenda similare, in cui si controverteva sulla validità di una scrittura privata intercorsa tra i genitori, ha affermato che la stessa fosse “non un contratto di transazione, ma un accordo volto a regolamentare l'affidamento e il mantenimento del figlio, disciplinati dall'art. 337 ter co. 4 c.c. oltre ai rapporti patrimoniali tra gli ex
Pag. 12 a 15 conviventi, la cui validità è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 663/2022) quale espressione dell'autonomia privata, accordo non di natura prettamente contrattuale, avendo ad oggetto
l'adempimento di obbligo ex lege, cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante
e definitiva vincolatività ed efficacia tra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizione in esso contenute alle effettive esigenze di figlio.”
(cfr. Cass. 1324/2025).
Benché la disciplina di cui all'art. 337 ter IV co c.c. non sia applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in quanto la norma è entrata in vigore dall'1.01.2014, tuttavia essa afferma un principio che già aveva trovato, come visto sopra, consacrazione giurisprudenziale.
Dunque, l'accordo in esame è valido per la parte di debito accumulata dal Parte_1
sino al 17.02.2010, mentre per il periodo successivo l'accordo, contemplando una riduzione dell'importo del mantenimento è nullo, mancando a riguardo il vaglio giudiziale della rispondenza di un simile accordo alle esigenze e necessità del figlio.
Volendo attribuire a tale seconda parte dell'accordo, in applicazione del canone di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., una qualche efficacia, come ha fatto il primo giudice, può essere inteso esclusivamente come accordo sulle modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale per i minorenni, e quindi come accordo di dilazionamento del pagamento di € 500,00 mensili, con pagamenti di importo inferiore per un arco temporale più lungo, fermo restando che l'adempimento dovuto corrisponde all'intero importo stabilito dal tribunale per i minorenni.
Va considerato, infatti, che il Tribunale per i Minorenni nel quantificare il contributo del padre al mantenimento del figlio ponderando le esigenze e Per_2
necessità del minore, aveva valutato congrua una contribuzione del padre di €
Pag. 13 a 15 500,00 mensili, sicché è preclusa ai genitori una diversa ponderazione delle esigenze e necessità del minore, in assenza di intervento del giudice, che, peraltro essi ben avrebbero potuto conseguire, chiedendo una modifica delle statuizioni del
Tribunale per i minorenni.
Nella vicenda in esame nessuna ulteriore e successiva verifica giudiziale sulle esigenze e necessità del minore è intervenuta e, come detto, i genitori non erano legittimati a modificare in peius la quantificazione dell'assegno di mantenimento, posto dal Tribunale per i minorenni a carico del padre.
L'appello, indefinitiva, va accolto solo in parte e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta in parte l'opposizione spiegata da nel Parte_1
procedimento n. RGE 6697/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V., limitatamente alle somme da lui dovute dalla nascita del figlio sino al 17.02.2012, residuando da tale data in poi a suo carico il debito di € 500,00 mensili, per il mantenimento del figlio Per_2
3.2. Il secondo motivo di gravame è infondato, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato (cfr. Cass. 23764/2025). Ciò in quanto i terzi pignorati sono destinatari degli obblighi in virtù del pignoramento e pertanto sono coinvolti in maniera diretta nel giudizio, il cui risultato avrà conseguenze anche sulle loro posizioni. Sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione del terzo pignorato al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, co. 3, c.p.c..
3.3. L'accoglimento parziale dell'appello esclude la configurabilità della responsabilità aggravata in capo all'appellante ex art. 96 c.p.c.
§.
4. L'accoglimento parziale dell'appello giustificala compensazione delle spese di lite tra tutte le parti di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 14 a 15 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_15 Controparte_9
, e avverso la
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
sentenza n. 4834/2024 emessa dal tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_15
, Soc. coop. per azioni,
[...] Controparte_9 Controparte_10
2. In parziale accoglimento dell'appello, accoglie in parte l'opposizione proposta da avverso la procedura esecutiva n. RGE 6697/2021 presso il Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V., limitatamente alle somme da lui dovute dalla nascita di e sino al 17.02.2010 e la rigetta nel resto. Persona_3
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15