Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2994 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter del 16.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 18/02/1985 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Antonino Scimoni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Risorgimento n.
37, ha eletto domicilio
e
(C.F.: nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/01/1981 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano
Pezzani, presso il cui studio in Palmi (RC) alla Via Mazzini n. 20, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San Giovanni (RC) il 13/07/2016;
-considerato che con decreto del 04.12.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 11.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
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-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni (RC) il 13/07/2016; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 5.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 25.10.2024 da e , Parte_1 Parte_2 così provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 Pt_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Villa San Giovanni (RC) parte II, serie A, u. 1, n. 16 anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Campo Calabro (RC) alla Via Spontone n. 24, di proprietà del marito, resterà sin da subito nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. . La IG.ra , in attesa di reperire una Parte_1 Parte_2 diversa e dignitosa collocazione alloggiativa, permarrà presso la casa coniugale, impegnandosi comunque a trasferirsi altrove entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
3. I ricorrenti convengono che il IG. , in luogo Parte_1 dell'assegno mensile di mantenimento, verserà alla IG.ra una somma di Parte_2 denaro “una tantum”, ottenuta capitalizzando l'assegno mensile oggi previsto per il regime di separazione;
4. La somma di denaro stabilita dalle parti, quale contributo al mantenimento valevole per la separazione, è pari ad un ammontare complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00), da corrispondersi in due distinte tranches. Le parti reciprocamente danno atto che la prima tranche pari ad € 15,000,00 (quindicimila/00) è già stata corrisposta dal IG. Il restante saldo € 15.000,00 (quindicimila/00) sarà Pt_1 corrisposto al momento dell'effettivo trasferimento della IG.ra dalla casa Pt_2 coniugale ad una diversa collocazione abitativa;
5. Con la percezione della intera somma convenuta di €. 30.000,00 la sig.ra Pt_2 si considererà interamente soddisfatta restando preclusa ogni ulteriore rivendicazione economica successiva, relativa alla separazione;
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6. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, a corredo della casa coniugale;
7. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti gli altri beni non contemplati nel presente atto e di non aver quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. Con le statuizioni di cui alla presente, i signori e Parte_1
dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di Parte_2 intendere risolta ogni questione divisoria.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 21/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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