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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1384/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2594/2019 depositato il 15/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Snc -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3949/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 04/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3949/06/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, Sezione VI, in data 25 settembre 2018 e depositata il 4 ottobre 2018, ha proposto rituale appello sia 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sotto il profilo della falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova, nonché dell'erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio di primo grado, sia l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione la quale ha riproposto le eccezioni già formulate in primo grado e ritenute assorbite.
In particolare, l'Ufficio appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, evidenziando come tale conclusione sia fondata su un presupposto di fatto non corrispondente alle emergenze processuali.
L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, dedotto di avere tempestivamente ottemperato all'ordinanza istruttoria adottata dal Collegio di primo grado, depositando, con nota del 30 agosto 2018, la documentazione richiesta, ed in particolare la comunicazione di irregolarità relativa al modello 770/2011 per l'anno d'imposta 2010, dalla quale risultano sia la data di predisposizione sia gli estremi della spedizione e della notifica a mezzo raccomandata.
Secondo l'Ufficio appellante, il giudice di primo grado è pertanto incorso in una evidente violazione dell'art. 2697 c.c., avendo ritenuto non provata una circostanza che, al contrario, risultava documentalmente dimostrata, così fondando l'accoglimento del ricorso su una carenza istruttoria in realtà insussistente.
L'Agenzia ha, inoltre, rilevato come, anche a voler prescindere dalla produzione della comunicazione di irregolarità, la sentenza impugnata risulti comunque erronea, atteso che, in materia di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973,
l'invio della comunicazione preventiva non è richiesto nei casi in cui non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L'appellato non è costituito.
All'udienza de 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonostante l'ordinanza istruttoria adottata dal Collegio, ed ha conseguentemente annullato la cartella di pagamento impugnata.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'Ufficio ha ottemperato all'ordinanza istruttoria del giudice di primo grado, depositando la comunicazione di irregolarità relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2010, dalla quale risultano la data di predisposizione, gli estremi della spedizione e la notifica a mezzo raccomandata al contribuente. Risulta, in particolare, che la comunicazione di irregolarità è stata predisposta in data 20 febbraio
2012 ed è stata regolarmente recapitata alla società contribuente in data 12 marzo 2012.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, fondato la decisione su un presupposto di fatto non rispondente alle emergenze processuali, ritenendo non assolto un onere probatorio che, al contrario, risultava soddisfatto attraverso la documentazione versata in atti.
Sotto tale profilo, la sentenza appellata incorre in una evidente falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., norma che disciplina la ripartizione dell'onere della prova. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di merito viola l'art. 2697 c.c. non solo quando pone l'onere probatorio a carico della parte sbagliata, ma anche quando ritiene non provato un fatto che risulta, invece, dimostrato sulla base delle prove ritualmente acquisite al processo.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che ricorre la violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito disattende o omette di valutare una prova decisiva, pervenendo ad una decisione fondata su una erronea ricostruzione del quadro fattuale (cfr. Cass., sez.
III, 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 454). Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria dimostra l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità, sicché risulta erronea la conclusione del giudice di primo grado circa la pretesa inadempienza istruttoria dell'Ufficio.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale profilo, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'invio della comunicazione di irregolarità non è dovuto nei casi in cui non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate (Cass., sez. VI, ord. 23 agosto 2017, n. 20302).
La Suprema Corte ha altresì precisato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce atto idoneo a portare il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e che, in tali ipotesi, l'onere di motivazione risulta soddisfatto mediante il richiamo ai dati esposti nella dichiarazione del contribuente stesso (Cass., sez. V, ord. 16 marzo 2018, n. 6495).
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata non risulta affetta da alcun vizio idoneo a determinarne l'illegittimità e che la sentenza di primo grado, fondata su un erroneo presupposto istruttorio e su una non corretta applicazione delle regole in tema di onere della prova, deve essere integralmente riformata.
Il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente deve, pertanto, essere rigettato.
L'esito del presente giudizio assorbe i motivi di impugnazione di ADER
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello di AdE e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza impugnata,
Resistente_1rigetta il ricorso introduttivo proposto da S.n.c..
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00, per ogni grado di giudizio, in favore di AdE e ADER.
Così deciso, in Siracusa, il 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NZ CC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2594/2019 depositato il 15/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Snc -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3949/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 04/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020523563 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3949/06/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, Sezione VI, in data 25 settembre 2018 e depositata il 4 ottobre 2018, ha proposto rituale appello sia 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sotto il profilo della falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova, nonché dell'erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio di primo grado, sia l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione la quale ha riproposto le eccezioni già formulate in primo grado e ritenute assorbite.
In particolare, l'Ufficio appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, evidenziando come tale conclusione sia fondata su un presupposto di fatto non corrispondente alle emergenze processuali.
L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, dedotto di avere tempestivamente ottemperato all'ordinanza istruttoria adottata dal Collegio di primo grado, depositando, con nota del 30 agosto 2018, la documentazione richiesta, ed in particolare la comunicazione di irregolarità relativa al modello 770/2011 per l'anno d'imposta 2010, dalla quale risultano sia la data di predisposizione sia gli estremi della spedizione e della notifica a mezzo raccomandata.
Secondo l'Ufficio appellante, il giudice di primo grado è pertanto incorso in una evidente violazione dell'art. 2697 c.c., avendo ritenuto non provata una circostanza che, al contrario, risultava documentalmente dimostrata, così fondando l'accoglimento del ricorso su una carenza istruttoria in realtà insussistente.
L'Agenzia ha, inoltre, rilevato come, anche a voler prescindere dalla produzione della comunicazione di irregolarità, la sentenza impugnata risulti comunque erronea, atteso che, in materia di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973,
l'invio della comunicazione preventiva non è richiesto nei casi in cui non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L'appellato non è costituito.
All'udienza de 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonostante l'ordinanza istruttoria adottata dal Collegio, ed ha conseguentemente annullato la cartella di pagamento impugnata.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'Ufficio ha ottemperato all'ordinanza istruttoria del giudice di primo grado, depositando la comunicazione di irregolarità relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2010, dalla quale risultano la data di predisposizione, gli estremi della spedizione e la notifica a mezzo raccomandata al contribuente. Risulta, in particolare, che la comunicazione di irregolarità è stata predisposta in data 20 febbraio
2012 ed è stata regolarmente recapitata alla società contribuente in data 12 marzo 2012.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, fondato la decisione su un presupposto di fatto non rispondente alle emergenze processuali, ritenendo non assolto un onere probatorio che, al contrario, risultava soddisfatto attraverso la documentazione versata in atti.
Sotto tale profilo, la sentenza appellata incorre in una evidente falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., norma che disciplina la ripartizione dell'onere della prova. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di merito viola l'art. 2697 c.c. non solo quando pone l'onere probatorio a carico della parte sbagliata, ma anche quando ritiene non provato un fatto che risulta, invece, dimostrato sulla base delle prove ritualmente acquisite al processo.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che ricorre la violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito disattende o omette di valutare una prova decisiva, pervenendo ad una decisione fondata su una erronea ricostruzione del quadro fattuale (cfr. Cass., sez.
III, 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 454). Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria dimostra l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità, sicché risulta erronea la conclusione del giudice di primo grado circa la pretesa inadempienza istruttoria dell'Ufficio.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale profilo, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'invio della comunicazione di irregolarità non è dovuto nei casi in cui non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate (Cass., sez. VI, ord. 23 agosto 2017, n. 20302).
La Suprema Corte ha altresì precisato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce atto idoneo a portare il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e che, in tali ipotesi, l'onere di motivazione risulta soddisfatto mediante il richiamo ai dati esposti nella dichiarazione del contribuente stesso (Cass., sez. V, ord. 16 marzo 2018, n. 6495).
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata non risulta affetta da alcun vizio idoneo a determinarne l'illegittimità e che la sentenza di primo grado, fondata su un erroneo presupposto istruttorio e su una non corretta applicazione delle regole in tema di onere della prova, deve essere integralmente riformata.
Il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente deve, pertanto, essere rigettato.
L'esito del presente giudizio assorbe i motivi di impugnazione di ADER
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello di AdE e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza impugnata,
Resistente_1rigetta il ricorso introduttivo proposto da S.n.c..
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00, per ogni grado di giudizio, in favore di AdE e ADER.
Così deciso, in Siracusa, il 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NZ CC