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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/752
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2024
IL GIUDICE esaminate le deduzioni delle parti a scioglimento della riserva assunta nel sub-procedimento per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, stante la effettiva rilevanza della questione sottoposta alla cognizione di questo giudicante e tenuto conto delle prospettazioni delle parti e della documentazione dalle stesse offerta in giudizio al momento della costituzione, dovendosi fare espresso riferimento, per migliore chiarezza ai princìpi stabiliti dalla giurisprudenza e alle precisazioni in dottrina espressi anche da autorevoli orientamenti che qui si ritiene riportare
OSSERVA
L'art. 649 c.p.c. stabilisce che, qualora l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sia stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., in sede di opposizione l'opponente può richiedere la relativa sospensione, la cui disposizione con ordinanza non impugnabile può avvenire a cura del giudice quando ricorrano gravi motivi.
La sospensione riguarda i decreti ingiuntivi muniti della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'ultima disposizione di legge richiamata e, comunque, al tempo dell'emissione del provvedimento monitorio, comprese le fattispecie in cui la provvisoria esecuzione sia riconosciuta ex lege. In tal senso, non può essere quindi sospesa la provvisoria esecuzione concessa nel corso del giudizio di opposizione né è ammissibile una sospensione parziale della provvisoria esecuzione.
La previsione sulla sospensione determina un bilanciamento con l'omologa previsione sulla concessione della provvisoria esecuzione, assicurando un equilibrio tra le posizioni e le armi processuali di cui possono avvalersi l'opposto e l'opponente nel corso del giudizio di opposizione.
Il presupposto della sospensione è rappresentato dall'integrazione dei gravi motivi, formula che è stata variamente interpretata.
Pagina 1 La ricostruzione che appare più plausibile è quella che attribuisce alla locuzione anzidetta 'gravi motivi' la portata di ragioni di merito che, secondo una valutazione sommaria, lascino presagire la fondatezza dell'opposizione interposta, sotto il profilo della emersione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi ovvero sotto l'aspetto della sconfessione o dello screditamento dei fatti costitutivi dedotti dal ricorrente. Al giudice dell'opposizione spetta un ampio margine di discrezionalità in ordine alla ponderazione dell'effettiva ricorrenza dei gravi motivi.
In ogni caso, l'ordinanza che si pronuncia sulla richiesta di sospensione non ha valenza decisoria e non ha natura cautelare, se non in senso lato.
La disposizione della sospensione implica la cessazione ex nunc dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si reputa, poi, che l'udienza fisiologicamente deputata alla delibazione della sospensione sia quella di prima comparizione e trattazione;
ad ogni modo, non è precluso che l'opponente invochi la sospensione anche nelle fasi successive del procedimento di cognizione.
I <> hanno una duplice valenza al fine di ottenere l'effetto della sospensione: deve cioè, essere pertinente alla delibazione sommaria di fondatezza delle ragioni spiegate a sostegno dell'opposizione, e deve concernere il pericolo specifico che, all'esito dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente abbia obiettive e comprovate difficoltà a recuperare quanto versato, nell'ipotesi in cui l'opposizione sia accolta.
La potenziale convergenza delle due condizioni, tra loro intrecciate benché sia sufficiente l'integrazione anche di uno solo di detti requisiti, conferisce all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. una precisa natura latamente cautelare tipica.
In forza di una ricostruzione sistematica/interpretativa delle norme in commento, a cui ritiene questo giudice di aderire, la sospensione per ragioni attinenti al fumus può essere disposta quando si ponderi una grave incertezza probatoria relativamente ai fatti costitutivi del diritto azionato. Tale incertezza può essere desunta dalla confutazione dei fatti posti dall'ingiungente a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria ovvero dalla deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
E' da ritenersi, poi, condivisibile l'orientamento maggioritario che esige una comparazione dinamica attualizzata degli elementi rilevanti per la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e dunque, sotto il profilo del fumus, se non deve essere compiuta una rivisitazione statica e speculare, ora per allora, dei fatti esaminati nella fase monitoria, occorre comunque nuovamente considerare tutto il materiale assertivo e probatorio, ivi compresi i fatti sopravvenuti dedotti e/o documentati dalle parti con i rispettivi atti di costituzione nel giudizio di opposizione, e valutare – in conseguenza – la persistenza del buon diritto del creditore ingiungente,
Pagina 2 quale condizione legittimante della conferma dell'esecutività in via anticipata e del rigetto dell'istanza di sospensione.
Per converso, sotto il profilo del periculum, esso va individuato non già in una revisione critica dello stesso pericolo che ha indotto il giudice del monitorio ad accordare la clausola di provvisoria esecuzione (pericolo per il creditore che deve riguardare fatti concernenti la sfera del debitore), bensì nel pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per il debitore opponente, che dipende da fatti inerenti alla sfera del creditore opposto e che sarebbero suscettibili – in – di escludere CP_1 una piena tutela dell'opponente, anche ai fini di una precisa garanzia di adeguato risarcimento, qualora l'opposizione di rivelasse fondata.
Ad ogni buon conto, i gravi motivi non consistono, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'assenza a monte dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, quasi che l'istanza di sospensione fosse una revisio prioris istantiae in ordine alle ragioni della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà.
E nel senso che la sospensione non può essere disposta, pur a fronte della dimostrazione dell'insussistenza del pericolo dedotto ex art. 642, comma 2, c.p.c. nella fase monitoria, quando la pretesa creditoria risulti comunque assistita da una prova piena e le eccezioni dell'opponente non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, si è espressa la giurisprudenza di merito prevalente.
-Fatte le superiori precisazioni desunte dalla migliore dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, è evidente che parte attrice opponente (ingiunta) ha dedotto la sussistenza di circostanza di per sé astrattamente impeditiva dell'azione monitoria sotto l'aspetto della dedotta nullità della cessione per contrasto con la natura di ASD che esclude la percezione\distribuzione di somme e\o utili fra i soci a qualunque titolo.
In realtà, dalla lettura dell'atto di cessione, la questione atterrebbe al profilo concernente la restituzione di somme anticipate ('anticipazioni effettuate' ossia prestate) dai soci e Pt_1
all'asd (cedente). Pt_2
Non è peregrino osservare poi che la cessione non indica lo scioglimento dell'associazione e dunque la devoluzione del patrimonio (obbligatoriamente devoluto a fini sportivi).
E dunque, va osservato che il vizio rilevabile non atterrebbe alla di Controparte_2
somme o degli utili, quanto vizi inerenti al rapporto causale sottostante, che, nella specie, attiene al rimborso (per sua natura infruttifero) in sé.
Non sfugge al giudice come non siano però rinvenibili alcuni passaggi sulla vicenda, e che nella successiva fase di merito andranno necessariamente esaminati/approfonditi ai fini della risoluzione della controversia anche stimolando il contraddittorio tra le parti. E quanto detto, riservando (e a
Pagina 3 prescindere da) ogni ulteriore valutazione ed accertamento per quanto attiene alle contestazioni mosse da parte opponente nel merito, oggetto della cognizione nella fase istruttoria e comunque riservate alla fase decisoria.
Così come va riservata al merito ogni valutazione sulla dichiarazione ricognitiva del debito contenuta e sottoscritta in calce alla cessione del credito e con cui l'opponente Parte_3 ichiara di riconoscere il suddetto debito e dunque sulla natura, il tenore e l'oggetto di
[...] detta dichiarazione, e dunque sull'esatta interpretazione di detto riconoscimento.
Assume inoltre concreta rilevanza considerare che entrambe le parti anche con successive note di deposito e allegazioni documentali hanno dedotto ed in parte anche comprovato la sussistenza di altri giudizi, ossia i proc. RG 752\24 Corte di Appello di Palermo, e giudizio di opposizione a precetto RG 694\24 sub 1 Trib. Marsala nonché pignoramento presso terzi n. RG 312\24 ES Trib.
Marsala, n. RG n. 752/2024 -1 Corte di Appello di Palermo Sezione II Civile, a quanto sembra, pendenti tra le odierne parti del giudizio e al di là della dedotta sussistenza di altro rapporto 'diverso da quello azionato nel presente giudizio' e di 'rapporti autonomi ed indipendenti, ed essendo dunque diversi petitum e causa petendi' ovvero, e diversamente, del medesimo 'rapporto sottostante per cui è stata azionata la pretesa monitoria'.
Richiamando la giurisprudenza di merito, vd. Tribunale di Lecce, Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
32768 - pubb. 07/03/2025, ed in considerazione delle difese e delle eccezioni sollevate dalle parti, è da ritenersi che proprio la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in presenza di un quadro caratterizzato da incertezza interpretativa sia sui fatti costitutivi che su quelli impeditivi o modificati.
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione già concessa ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
143/2024 D.I. reso dal Tribunale di Marsala il 3/4/2024 nel proc. n. 255/2024 R.G.; dichiara chiusa la fase cautelare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2024
IL GIUDICE esaminate le deduzioni delle parti a scioglimento della riserva assunta nel sub-procedimento per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, stante la effettiva rilevanza della questione sottoposta alla cognizione di questo giudicante e tenuto conto delle prospettazioni delle parti e della documentazione dalle stesse offerta in giudizio al momento della costituzione, dovendosi fare espresso riferimento, per migliore chiarezza ai princìpi stabiliti dalla giurisprudenza e alle precisazioni in dottrina espressi anche da autorevoli orientamenti che qui si ritiene riportare
OSSERVA
L'art. 649 c.p.c. stabilisce che, qualora l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sia stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., in sede di opposizione l'opponente può richiedere la relativa sospensione, la cui disposizione con ordinanza non impugnabile può avvenire a cura del giudice quando ricorrano gravi motivi.
La sospensione riguarda i decreti ingiuntivi muniti della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'ultima disposizione di legge richiamata e, comunque, al tempo dell'emissione del provvedimento monitorio, comprese le fattispecie in cui la provvisoria esecuzione sia riconosciuta ex lege. In tal senso, non può essere quindi sospesa la provvisoria esecuzione concessa nel corso del giudizio di opposizione né è ammissibile una sospensione parziale della provvisoria esecuzione.
La previsione sulla sospensione determina un bilanciamento con l'omologa previsione sulla concessione della provvisoria esecuzione, assicurando un equilibrio tra le posizioni e le armi processuali di cui possono avvalersi l'opposto e l'opponente nel corso del giudizio di opposizione.
Il presupposto della sospensione è rappresentato dall'integrazione dei gravi motivi, formula che è stata variamente interpretata.
Pagina 1 La ricostruzione che appare più plausibile è quella che attribuisce alla locuzione anzidetta 'gravi motivi' la portata di ragioni di merito che, secondo una valutazione sommaria, lascino presagire la fondatezza dell'opposizione interposta, sotto il profilo della emersione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi ovvero sotto l'aspetto della sconfessione o dello screditamento dei fatti costitutivi dedotti dal ricorrente. Al giudice dell'opposizione spetta un ampio margine di discrezionalità in ordine alla ponderazione dell'effettiva ricorrenza dei gravi motivi.
In ogni caso, l'ordinanza che si pronuncia sulla richiesta di sospensione non ha valenza decisoria e non ha natura cautelare, se non in senso lato.
La disposizione della sospensione implica la cessazione ex nunc dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si reputa, poi, che l'udienza fisiologicamente deputata alla delibazione della sospensione sia quella di prima comparizione e trattazione;
ad ogni modo, non è precluso che l'opponente invochi la sospensione anche nelle fasi successive del procedimento di cognizione.
I <> hanno una duplice valenza al fine di ottenere l'effetto della sospensione: deve cioè, essere pertinente alla delibazione sommaria di fondatezza delle ragioni spiegate a sostegno dell'opposizione, e deve concernere il pericolo specifico che, all'esito dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente abbia obiettive e comprovate difficoltà a recuperare quanto versato, nell'ipotesi in cui l'opposizione sia accolta.
La potenziale convergenza delle due condizioni, tra loro intrecciate benché sia sufficiente l'integrazione anche di uno solo di detti requisiti, conferisce all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. una precisa natura latamente cautelare tipica.
In forza di una ricostruzione sistematica/interpretativa delle norme in commento, a cui ritiene questo giudice di aderire, la sospensione per ragioni attinenti al fumus può essere disposta quando si ponderi una grave incertezza probatoria relativamente ai fatti costitutivi del diritto azionato. Tale incertezza può essere desunta dalla confutazione dei fatti posti dall'ingiungente a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria ovvero dalla deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
E' da ritenersi, poi, condivisibile l'orientamento maggioritario che esige una comparazione dinamica attualizzata degli elementi rilevanti per la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e dunque, sotto il profilo del fumus, se non deve essere compiuta una rivisitazione statica e speculare, ora per allora, dei fatti esaminati nella fase monitoria, occorre comunque nuovamente considerare tutto il materiale assertivo e probatorio, ivi compresi i fatti sopravvenuti dedotti e/o documentati dalle parti con i rispettivi atti di costituzione nel giudizio di opposizione, e valutare – in conseguenza – la persistenza del buon diritto del creditore ingiungente,
Pagina 2 quale condizione legittimante della conferma dell'esecutività in via anticipata e del rigetto dell'istanza di sospensione.
Per converso, sotto il profilo del periculum, esso va individuato non già in una revisione critica dello stesso pericolo che ha indotto il giudice del monitorio ad accordare la clausola di provvisoria esecuzione (pericolo per il creditore che deve riguardare fatti concernenti la sfera del debitore), bensì nel pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per il debitore opponente, che dipende da fatti inerenti alla sfera del creditore opposto e che sarebbero suscettibili – in – di escludere CP_1 una piena tutela dell'opponente, anche ai fini di una precisa garanzia di adeguato risarcimento, qualora l'opposizione di rivelasse fondata.
Ad ogni buon conto, i gravi motivi non consistono, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'assenza a monte dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, quasi che l'istanza di sospensione fosse una revisio prioris istantiae in ordine alle ragioni della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà.
E nel senso che la sospensione non può essere disposta, pur a fronte della dimostrazione dell'insussistenza del pericolo dedotto ex art. 642, comma 2, c.p.c. nella fase monitoria, quando la pretesa creditoria risulti comunque assistita da una prova piena e le eccezioni dell'opponente non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, si è espressa la giurisprudenza di merito prevalente.
-Fatte le superiori precisazioni desunte dalla migliore dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, è evidente che parte attrice opponente (ingiunta) ha dedotto la sussistenza di circostanza di per sé astrattamente impeditiva dell'azione monitoria sotto l'aspetto della dedotta nullità della cessione per contrasto con la natura di ASD che esclude la percezione\distribuzione di somme e\o utili fra i soci a qualunque titolo.
In realtà, dalla lettura dell'atto di cessione, la questione atterrebbe al profilo concernente la restituzione di somme anticipate ('anticipazioni effettuate' ossia prestate) dai soci e Pt_1
all'asd (cedente). Pt_2
Non è peregrino osservare poi che la cessione non indica lo scioglimento dell'associazione e dunque la devoluzione del patrimonio (obbligatoriamente devoluto a fini sportivi).
E dunque, va osservato che il vizio rilevabile non atterrebbe alla di Controparte_2
somme o degli utili, quanto vizi inerenti al rapporto causale sottostante, che, nella specie, attiene al rimborso (per sua natura infruttifero) in sé.
Non sfugge al giudice come non siano però rinvenibili alcuni passaggi sulla vicenda, e che nella successiva fase di merito andranno necessariamente esaminati/approfonditi ai fini della risoluzione della controversia anche stimolando il contraddittorio tra le parti. E quanto detto, riservando (e a
Pagina 3 prescindere da) ogni ulteriore valutazione ed accertamento per quanto attiene alle contestazioni mosse da parte opponente nel merito, oggetto della cognizione nella fase istruttoria e comunque riservate alla fase decisoria.
Così come va riservata al merito ogni valutazione sulla dichiarazione ricognitiva del debito contenuta e sottoscritta in calce alla cessione del credito e con cui l'opponente Parte_3 ichiara di riconoscere il suddetto debito e dunque sulla natura, il tenore e l'oggetto di
[...] detta dichiarazione, e dunque sull'esatta interpretazione di detto riconoscimento.
Assume inoltre concreta rilevanza considerare che entrambe le parti anche con successive note di deposito e allegazioni documentali hanno dedotto ed in parte anche comprovato la sussistenza di altri giudizi, ossia i proc. RG 752\24 Corte di Appello di Palermo, e giudizio di opposizione a precetto RG 694\24 sub 1 Trib. Marsala nonché pignoramento presso terzi n. RG 312\24 ES Trib.
Marsala, n. RG n. 752/2024 -1 Corte di Appello di Palermo Sezione II Civile, a quanto sembra, pendenti tra le odierne parti del giudizio e al di là della dedotta sussistenza di altro rapporto 'diverso da quello azionato nel presente giudizio' e di 'rapporti autonomi ed indipendenti, ed essendo dunque diversi petitum e causa petendi' ovvero, e diversamente, del medesimo 'rapporto sottostante per cui è stata azionata la pretesa monitoria'.
Richiamando la giurisprudenza di merito, vd. Tribunale di Lecce, Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
32768 - pubb. 07/03/2025, ed in considerazione delle difese e delle eccezioni sollevate dalle parti, è da ritenersi che proprio la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in presenza di un quadro caratterizzato da incertezza interpretativa sia sui fatti costitutivi che su quelli impeditivi o modificati.
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione già concessa ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
143/2024 D.I. reso dal Tribunale di Marsala il 3/4/2024 nel proc. n. 255/2024 R.G.; dichiara chiusa la fase cautelare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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