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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28543 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D'RA NA, nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza in data 8/1/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Aldo Esposito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/1/2024 (depositata in data 11/1/2024), il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, respinse l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione avanzata nell'interesse di D'RA NA;
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'RA, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni sostenendo che la motivazione fondante il rigetto: era meramente apparente e violava l'art. 8 della CEDU, non spiegando perché l'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo dovesse ritenersi prevalente sull'interesse dell'istante, avente l'età di 76 anni e in precarie condizioni economiche, avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione sociale minima di C 698,59; Penale Sent. Sez. 3 Num. 28543 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 03/07/2024 manifestamente illogica, nella parte in cui addebitava all'istante di non aver reperito nel corso degli anni una sistemazione abitativa alternativa benchè fosse stato documentato lo stato d'indigenza; contraddittoria, nella parte in cui attribuiva all'istante la proprietà di un immobile di mq 600 in luogo di quello di mq. 50 effettivamente posseduto, come "documentato dalla visura catastale allegata in atti e dal fascicolo della procedura". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Le censure sollevate possono essere esaminate congiuntamente in quanto finiscono per prospettare che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le conseguenze che la demolizione del manufatto abusivo avrebbe comportato all'istante, in età avanzata, con limitate possibilità economiche e senza la disponibilità di un alloggio alternativo. 2. Questa Corte, recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze nn. 21/04/2016, - KE c. Bulgaria;
04/08/2020 - KA c. Lituania;
23/03/2021 - GH ed altri c. Spagna) ha ripetutamente statuito che l'attuazione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l'interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all'intervento abusivo, giustifichi, secondo i criteri delle necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall'art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall'ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Giacchini;
Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27840 del 23/3/2016, PM in proc. Calvisi, Rv. 267055 - 01 in relazione all'uso per finalità terapeutiche dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo disposto per violazione di leggi urbanistiche;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F., Rv. 285756). 3. Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, sia giustificato, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l'esecuzione dell'ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall'art. 8 della CEDU, per cui l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio che ha originato l'ordine di demolizione, la gravità dell'illecito, da valutarsi anche in JL considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell'abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale;
Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l'accertamento del reato e l'attivazione del processo esecutivo, così da consentire al destinatario dell'ordine di demolizione di "legalizzare" l'immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall'ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari;
Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell'interessato, quali l'età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio e con l'arco temporale decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di valutare se l'interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro;
Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato;
Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950 ); assume rilevo che vi sia stata per l'interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente l'esecuzione per limitarne l'impatto nella sfera del privato ( Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall'autore dell'abuso per contrastare l'esecuzione dell'ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.). 4. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la prevalenza del rispristino della legalità perseguito attraverso l'ingiunzione a demolire rispetto al diritto dell'istante a conservare il proprio domicilio valorizzando una molteplicità di elementi, di seguito indicati, con motivazione coerente e non manifestamente illogica che fa buon governo dei principi indicati: gli oltre quindici anni decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la demolizione, che avrebbero consentito all'istante di reperire una sistemazione alternativa, eventualmente richiedendo l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
la gravità dell'abuso, essendo stato l'immobile realizzato progressivamente, con differenti interventi, alcuni dei quali eseguiti nonostante il vincolo del sequestro apposto sull'area; la tipologia dell'immobile 4 che aveva determinato la trasformazione dell'originario manufatto abusivo, avente la superficie di mq. 50 e l'altezza di m. 3, in un organismo edilizio avente la superficie di mq. 600,00; la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio, avendo D'RA inoltrato già nel 1995 una domanda di condono quale comproprietaria dei beni oggetto degli interventi edilizi. A tale motivazione, il ricorso oppone argomenti generici che non rispondono neppure al canone di autosufficienza del ricorso. Nulla è stato eccepito in ordine alla consapevolezza del carattere abusivo dell'immobile. L'impossibilità di reperire una sistemazione alternativa è stata ricondotta all'esiguità del trattamento pensionistico percepito, senza nulla allegare in ordine a iniziative volte a ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare. È stato, ancora, contestato il dato relativo alla superficie dell'immobile indicata nell'ordinanza richiamando genericamente "gli atti di causa" e la "visura catastale", senza però allegarli e senza chiarire perché tali prove confutassero un dato che il Tribunale aveva sostenuto essere stato ricavato dalla stessa "relazione tecnica di parte depositata". 5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 3/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Aldo Esposito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/1/2024 (depositata in data 11/1/2024), il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, respinse l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione avanzata nell'interesse di D'RA NA;
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'RA, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni sostenendo che la motivazione fondante il rigetto: era meramente apparente e violava l'art. 8 della CEDU, non spiegando perché l'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo dovesse ritenersi prevalente sull'interesse dell'istante, avente l'età di 76 anni e in precarie condizioni economiche, avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione sociale minima di C 698,59; Penale Sent. Sez. 3 Num. 28543 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 03/07/2024 manifestamente illogica, nella parte in cui addebitava all'istante di non aver reperito nel corso degli anni una sistemazione abitativa alternativa benchè fosse stato documentato lo stato d'indigenza; contraddittoria, nella parte in cui attribuiva all'istante la proprietà di un immobile di mq 600 in luogo di quello di mq. 50 effettivamente posseduto, come "documentato dalla visura catastale allegata in atti e dal fascicolo della procedura". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Le censure sollevate possono essere esaminate congiuntamente in quanto finiscono per prospettare che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le conseguenze che la demolizione del manufatto abusivo avrebbe comportato all'istante, in età avanzata, con limitate possibilità economiche e senza la disponibilità di un alloggio alternativo. 2. Questa Corte, recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze nn. 21/04/2016, - KE c. Bulgaria;
04/08/2020 - KA c. Lituania;
23/03/2021 - GH ed altri c. Spagna) ha ripetutamente statuito che l'attuazione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l'interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all'intervento abusivo, giustifichi, secondo i criteri delle necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall'art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall'ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Giacchini;
Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27840 del 23/3/2016, PM in proc. Calvisi, Rv. 267055 - 01 in relazione all'uso per finalità terapeutiche dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo disposto per violazione di leggi urbanistiche;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F., Rv. 285756). 3. Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, sia giustificato, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l'esecuzione dell'ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall'art. 8 della CEDU, per cui l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio che ha originato l'ordine di demolizione, la gravità dell'illecito, da valutarsi anche in JL considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell'abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale;
Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l'accertamento del reato e l'attivazione del processo esecutivo, così da consentire al destinatario dell'ordine di demolizione di "legalizzare" l'immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall'ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito;
Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari;
Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell'interessato, quali l'età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio e con l'arco temporale decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di valutare se l'interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro;
Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato;
Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950 ); assume rilevo che vi sia stata per l'interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente l'esecuzione per limitarne l'impatto nella sfera del privato ( Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall'autore dell'abuso per contrastare l'esecuzione dell'ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.). 4. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la prevalenza del rispristino della legalità perseguito attraverso l'ingiunzione a demolire rispetto al diritto dell'istante a conservare il proprio domicilio valorizzando una molteplicità di elementi, di seguito indicati, con motivazione coerente e non manifestamente illogica che fa buon governo dei principi indicati: gli oltre quindici anni decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la demolizione, che avrebbero consentito all'istante di reperire una sistemazione alternativa, eventualmente richiedendo l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
la gravità dell'abuso, essendo stato l'immobile realizzato progressivamente, con differenti interventi, alcuni dei quali eseguiti nonostante il vincolo del sequestro apposto sull'area; la tipologia dell'immobile 4 che aveva determinato la trasformazione dell'originario manufatto abusivo, avente la superficie di mq. 50 e l'altezza di m. 3, in un organismo edilizio avente la superficie di mq. 600,00; la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio, avendo D'RA inoltrato già nel 1995 una domanda di condono quale comproprietaria dei beni oggetto degli interventi edilizi. A tale motivazione, il ricorso oppone argomenti generici che non rispondono neppure al canone di autosufficienza del ricorso. Nulla è stato eccepito in ordine alla consapevolezza del carattere abusivo dell'immobile. L'impossibilità di reperire una sistemazione alternativa è stata ricondotta all'esiguità del trattamento pensionistico percepito, senza nulla allegare in ordine a iniziative volte a ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare. È stato, ancora, contestato il dato relativo alla superficie dell'immobile indicata nell'ordinanza richiamando genericamente "gli atti di causa" e la "visura catastale", senza però allegarli e senza chiarire perché tali prove confutassero un dato che il Tribunale aveva sostenuto essere stato ricavato dalla stessa "relazione tecnica di parte depositata". 5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 3/7/2024