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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/11/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA DUCEZIO n. 3, C.F._1
NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CULTRERA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura n calce al C.F._2 ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ) e C.F._3
AN AL (c.f. ) C.F._4
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione a Parte_1 seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso medesimo, oltre accessori come per legge. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c.. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Ciò considerato, va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame – ha rilevato che per il complesso sintomatologico e diagnostico rilevato e riportato nelle considerazioni peritali << il ricorrente non possiede i requisiti medico legali utili per potere usufruire dell'assegno mensile di indennità di accompagnamento né ritengo che li possedesse alla data di presentazione della domanda del 04.01.2023 né alla data della visita collegiale dell di Siracusa del 06.02.2023 né alla data della visita CP_2 collegiale effettuata in data 13.04.2023 dalla Commissione Sanitaria del Centro Medico Legale di Siracusa né all'epoca di giudizio di A.T.P CP_1 del 29.11.2023 >>. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
2 Per i medesimi motivi, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell' ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1237/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara econferma che non presenta i requisiti Parte_1 medico-legali previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
spese irripetibili;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 24/11/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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