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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2025, n. 18844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18844 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. GO CO LT nato il [...] in [...] 2. EB SI nato il [...] in [...] avverso la sentenza in data 26/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità dei ri- corsi. RITENUTO IN FATTO 1. OS NU DR e VA NE, per il tramite dei rispettivi pro- curatori speciali e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 26/09/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/12/2022 del G.u.p. del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato entrambi per il delitto di estorsione e il solo DR anche per il delitto di ricettazione. Deducono: Penale Sent. Sez. 2 Num. 18844 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 15/04/2025 2 1.1. EB VA. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente mancano i presupposti per ritenere che NE abbia concorso alla condotta di DR, non essendo a tal fine sufficienti uno scambio di telefonate tra i due coimputati e la vittima del delitto. 1.1.2. Vizio di motivazione per la mancata indicazione della condanna in- flitta a NE, nella pagina successiva al frontespizio. Il motivo viene riportato integralmente: «Questa ulteriore doglianza si fonda sul fatto ebbene, come ben si può notare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 26/09/2024 e precisamente a pagina successiva al fron- tespizio relativa agli appellanti, è stato omesso ogni riferimento riguardante la po- sizione relativa al Sig. EB VA riguardante la condanna inflittagli allo stesso, da ciò ne deriva che il EB VA, né tanto meno il suo difensore, nonché Procuratore Speciale sono stati messi nelle condizioni di proporre ricorso per Cas- sazione i termini della relativa condanna fatta in primo grado, perché poi alla fine della sentenza si fa riferimento soltanto alla conferma della sentenza di primo grado, per cui per tale motivo si chiede l’annullamento con rinvio della sentenza emessa». 1.1.3. “Erronea motivazione inerente la mancata considerazione nel non avere quantomeno derubricato il reato originario da art. 629 c.p. in art. 393 c.p.”. Secondo il ricorrente il fatto andava qualificato ai sensi dell’art. 393 cod. pen., in quanto NE interveniva quale intermediario in buona fede, ritenendo di agire per recuperare un credito vantato da DR nei confronti della vittima. 1.1.4. “Erronea motivazione inerente la mancata argomentazione quanto meno in ordine alla valutazione degli effetti della pena di cui all’art. 133 cod. pen.”. Il ricorrente sostiene che poteva essere inflitta una pena meno grave, avendo riguardo alla presenza di un unico precedente penale risalente nel tempo, al ruolo marginale avuto nella vicenda e al fatto di essere intervenuto in buona fede nella condotta realizzata da DR, convinto della liceità della sua pretesa. 1.1.5. “Erronea motivazione inerente la mancata applicazione della nuova formulazione dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. in relazione alla scelta del giudizio abbreviato ai fini del riconoscimento della ulteriore riduzione di 1/6 in caso di mancata impugnazione alla luce della riforma Cartabia”. Il ricorrente premette che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. è entrato in vigore dopo la presentazione dell’appello, così che la corte territoriale avrebbe dovuto rimettere nei termini l’appellante, fissare udienza di discussione orale e avvisare le parti della possibilità di rinunciare o meno all’atto di appello, per poter eventualmente giovarsi di un’ulteriore riduzione di 1/6 rispetto alla pena inflitta con rito abbreviato. 1.2. GO OS NU. 1.2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. 3 Secondo il ricorrente non emergono condotte violente o minacciose nei con- fronti della vittima del reato, così che non può ritenersi configurato il delitto di estorsione. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 629 e 393 cod. pen. Si assume che dalla testimonianza di AB IA IL era emerso che DR vantava un credito nei confronti della vittima del reato, così configuran- dosi il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. 1.2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. Si assume che DR doveva considerarsi l’autore del furto dei docu- menti di TR, visto che la carta d’identità di questi insieme agli altri documenti rimaneva nell’auto dello stesso DR. 1.2.4. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Secondo il ricorrente, la valutazione del contegno processuale, le sue con- dizioni di vita personali, famigliari e di salute oltre che la condotta successiva alla condotta delittuosa potevano condurre al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Si osserva che la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la mi- sura della pena vengono giustificate dai giudici di merito con un apodittico e non condivisibile richiamo alle modalità complessivo del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di DR e di NE si risolvono entrambi in inammissibili quanto generiche deduzioni di merito, intese a fornire una ricostruzione dei fatti in chiave difensiva, trascurando le argomentazioni poste a fondamento della loro condanna, siccome aderenti alle emergenze processuali. 1.1. Entrambi sono stati ritenuti responsabili del delitto di estorsione sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima (TR) a carico di entrambi, siccome riscontrati -non da ultimo- con l’arresto in flagranza di reato di DR in occa- sione della c.d. consegna controllata, agli esiti della perquisizione domiciliare (nel corso della quale venivano rinvenuti i documenti della vittima di cui si chiedeva la somma di denaro per la restituzione), all’esame dei contatti telefonici e al ricono- scimento vocale e fotografico di NE. 1.2. I motivi sono privi di correlazione rispetto alle argomentazioni esposte nella doppia sentenza conforme e sono disancorate dalle stesse risultanze proces- suali, siccome utilizzate e utilizzabili nel giudizio celebrato allo stato degli atti, in forza dei quali i giudici di merito hanno acclarato che la condotta è stata realizzata dagli odierni ricorrenti, in forma corale e coordinata (sì da escludersi un ruolo 4 marginale e in buona fede di NE) al fine di ottenere una somma di denaro non dovuta per la restituzione di documenti rubati a TR, da soggetti ignoti. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici della doppia sentenza con- forme emerge la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, risul- tando presente la minaccia, insita nella prospettazione della perdita definitiva del bene sottratto, in mancanza della corresponsione del denaro richiesto. Tanto vale a escludere la configurabilità del delitto di ragion fattasi, man- cando ogni prova circa l’esistenza di un credito tutelabile in sede giudiziale, non essendo a tal fine utili le dichiarazioni rese della compagna di DR, che rife- riva di atteggiamenti molesti tenuto da TR, del tutto inidonei a depotenziare la carica aggressiva e ingiustificata della pretesa economica. Il solo DR, inoltre, assume in maniera affatto generica di essere l’au- tore del furto, senza addurre elementi concreti che lo facciano ritenere responsa- bile del delitto presupposto, non essendo a tal fine idoneo fare riferimento al mero possesso dei documenti sottratti a TR. A tale proposito va ricordato che risponde del reato di ricettazione l'impu- tato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (così, ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kobe, Rv. 270120 – 01). I giudici, peraltro, hanno puntualmente motivato anche in ordine alla nega- zione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, dando pun- tuale risposta alle doglianze difensive, pedissequamente reiterate da entrambi i ricorrenti in questa sede, in relazione a tutti i temi riassunti nella parte narrativa. 1.3. Tutte le censure dei ricorsi di DR e di NE, in relazione a tutti i temi trattati, vengono intitolate al vizio di motivazione, alla violazione di legge e/o all’inosservanza di norma processuale ma, in realtà, esse vanno più corretta- mente collocate nella nozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza im- pugnata viene censurata -in sostanza- per non avere accolto la ricostruzione fat- tuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò una prima ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legit- timità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01). 5 Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano» (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235656 – 01). 2. A parte tali superiori e assorbenti rilievi, alcune ulteriori osservazioni ne- cessitano in relazione al ricorso di NE, con riguardo al motivo integralmente riportato al punto 1.1.2. della narrativa. Dalla lettura di tale motivo, invero, non è possibile evincere quale sia la violazione del diritto di difesa che sembra essere dedotto;
ma, soprattutto, il ri- corrente si duole del fatto che “precisamente a pagina successiva al frontespizio relativa agli appellanti, è stato omesso ogni riferimento riguardante la posizione relativa al Sig. EB VA riguardante la condanna inflittagli allo stesso”, al cui riguardo non può che rilevarsi come non vi sia la violazione di alcuna norma che preveda l’obbligo di tale -non meglio specificata- indicazione a pena di nullità. Da qui la manifesta infondatezza e il difetto di specificità del motivo, visto che la norma eventualmente violata, con conseguente lesione del diritto di difesa non viene neanche indicata dallo stesso ricorrente, così risulta impossibile deli- neare la censura mossa avverso la sentenza di appello. 3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al sesto motivo d’impugnazione del ricorso di NE, il quale si duole della mancata applicazione, sia pure retroattivamente, dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., il quale prevede un’ulteriore riduzione di 1/6 della pena inflitta con il giudizio ab- breviato, qualora il condannato non proponga appello. Ora, a prescindere della portata retroattiva della norma, la rinuncia all’ap- pello costituisce presupposto imprescindibile per l’astratta applicazione della norma. Tale presupposto manca nel caso in esame, visto che non risulta che l’odierno ricorrente abbia rinunciato all’appello e, anzi, risulta il contrario, visto che, con l’odierno ricorso, si coltivano in via principale motivi relativi al merito, siccome dedotti con il gravame e respinti dalla corte territoriale. Da ciò discende l’inammissibilità del motivo, per manifesta infondatezza. 6 4. Da quanto esposto discende l’inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 15/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità dei ri- corsi. RITENUTO IN FATTO 1. OS NU DR e VA NE, per il tramite dei rispettivi pro- curatori speciali e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 26/09/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/12/2022 del G.u.p. del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato entrambi per il delitto di estorsione e il solo DR anche per il delitto di ricettazione. Deducono: Penale Sent. Sez. 2 Num. 18844 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 15/04/2025 2 1.1. EB VA. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente mancano i presupposti per ritenere che NE abbia concorso alla condotta di DR, non essendo a tal fine sufficienti uno scambio di telefonate tra i due coimputati e la vittima del delitto. 1.1.2. Vizio di motivazione per la mancata indicazione della condanna in- flitta a NE, nella pagina successiva al frontespizio. Il motivo viene riportato integralmente: «Questa ulteriore doglianza si fonda sul fatto ebbene, come ben si può notare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 26/09/2024 e precisamente a pagina successiva al fron- tespizio relativa agli appellanti, è stato omesso ogni riferimento riguardante la po- sizione relativa al Sig. EB VA riguardante la condanna inflittagli allo stesso, da ciò ne deriva che il EB VA, né tanto meno il suo difensore, nonché Procuratore Speciale sono stati messi nelle condizioni di proporre ricorso per Cas- sazione i termini della relativa condanna fatta in primo grado, perché poi alla fine della sentenza si fa riferimento soltanto alla conferma della sentenza di primo grado, per cui per tale motivo si chiede l’annullamento con rinvio della sentenza emessa». 1.1.3. “Erronea motivazione inerente la mancata considerazione nel non avere quantomeno derubricato il reato originario da art. 629 c.p. in art. 393 c.p.”. Secondo il ricorrente il fatto andava qualificato ai sensi dell’art. 393 cod. pen., in quanto NE interveniva quale intermediario in buona fede, ritenendo di agire per recuperare un credito vantato da DR nei confronti della vittima. 1.1.4. “Erronea motivazione inerente la mancata argomentazione quanto meno in ordine alla valutazione degli effetti della pena di cui all’art. 133 cod. pen.”. Il ricorrente sostiene che poteva essere inflitta una pena meno grave, avendo riguardo alla presenza di un unico precedente penale risalente nel tempo, al ruolo marginale avuto nella vicenda e al fatto di essere intervenuto in buona fede nella condotta realizzata da DR, convinto della liceità della sua pretesa. 1.1.5. “Erronea motivazione inerente la mancata applicazione della nuova formulazione dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. in relazione alla scelta del giudizio abbreviato ai fini del riconoscimento della ulteriore riduzione di 1/6 in caso di mancata impugnazione alla luce della riforma Cartabia”. Il ricorrente premette che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. è entrato in vigore dopo la presentazione dell’appello, così che la corte territoriale avrebbe dovuto rimettere nei termini l’appellante, fissare udienza di discussione orale e avvisare le parti della possibilità di rinunciare o meno all’atto di appello, per poter eventualmente giovarsi di un’ulteriore riduzione di 1/6 rispetto alla pena inflitta con rito abbreviato. 1.2. GO OS NU. 1.2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. 3 Secondo il ricorrente non emergono condotte violente o minacciose nei con- fronti della vittima del reato, così che non può ritenersi configurato il delitto di estorsione. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 629 e 393 cod. pen. Si assume che dalla testimonianza di AB IA IL era emerso che DR vantava un credito nei confronti della vittima del reato, così configuran- dosi il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. 1.2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. Si assume che DR doveva considerarsi l’autore del furto dei docu- menti di TR, visto che la carta d’identità di questi insieme agli altri documenti rimaneva nell’auto dello stesso DR. 1.2.4. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Secondo il ricorrente, la valutazione del contegno processuale, le sue con- dizioni di vita personali, famigliari e di salute oltre che la condotta successiva alla condotta delittuosa potevano condurre al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Si osserva che la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la mi- sura della pena vengono giustificate dai giudici di merito con un apodittico e non condivisibile richiamo alle modalità complessivo del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di DR e di NE si risolvono entrambi in inammissibili quanto generiche deduzioni di merito, intese a fornire una ricostruzione dei fatti in chiave difensiva, trascurando le argomentazioni poste a fondamento della loro condanna, siccome aderenti alle emergenze processuali. 1.1. Entrambi sono stati ritenuti responsabili del delitto di estorsione sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima (TR) a carico di entrambi, siccome riscontrati -non da ultimo- con l’arresto in flagranza di reato di DR in occa- sione della c.d. consegna controllata, agli esiti della perquisizione domiciliare (nel corso della quale venivano rinvenuti i documenti della vittima di cui si chiedeva la somma di denaro per la restituzione), all’esame dei contatti telefonici e al ricono- scimento vocale e fotografico di NE. 1.2. I motivi sono privi di correlazione rispetto alle argomentazioni esposte nella doppia sentenza conforme e sono disancorate dalle stesse risultanze proces- suali, siccome utilizzate e utilizzabili nel giudizio celebrato allo stato degli atti, in forza dei quali i giudici di merito hanno acclarato che la condotta è stata realizzata dagli odierni ricorrenti, in forma corale e coordinata (sì da escludersi un ruolo 4 marginale e in buona fede di NE) al fine di ottenere una somma di denaro non dovuta per la restituzione di documenti rubati a TR, da soggetti ignoti. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici della doppia sentenza con- forme emerge la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, risul- tando presente la minaccia, insita nella prospettazione della perdita definitiva del bene sottratto, in mancanza della corresponsione del denaro richiesto. Tanto vale a escludere la configurabilità del delitto di ragion fattasi, man- cando ogni prova circa l’esistenza di un credito tutelabile in sede giudiziale, non essendo a tal fine utili le dichiarazioni rese della compagna di DR, che rife- riva di atteggiamenti molesti tenuto da TR, del tutto inidonei a depotenziare la carica aggressiva e ingiustificata della pretesa economica. Il solo DR, inoltre, assume in maniera affatto generica di essere l’au- tore del furto, senza addurre elementi concreti che lo facciano ritenere responsa- bile del delitto presupposto, non essendo a tal fine idoneo fare riferimento al mero possesso dei documenti sottratti a TR. A tale proposito va ricordato che risponde del reato di ricettazione l'impu- tato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (così, ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kobe, Rv. 270120 – 01). I giudici, peraltro, hanno puntualmente motivato anche in ordine alla nega- zione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, dando pun- tuale risposta alle doglianze difensive, pedissequamente reiterate da entrambi i ricorrenti in questa sede, in relazione a tutti i temi riassunti nella parte narrativa. 1.3. Tutte le censure dei ricorsi di DR e di NE, in relazione a tutti i temi trattati, vengono intitolate al vizio di motivazione, alla violazione di legge e/o all’inosservanza di norma processuale ma, in realtà, esse vanno più corretta- mente collocate nella nozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza im- pugnata viene censurata -in sostanza- per non avere accolto la ricostruzione fat- tuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò una prima ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legit- timità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01). 5 Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano» (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235656 – 01). 2. A parte tali superiori e assorbenti rilievi, alcune ulteriori osservazioni ne- cessitano in relazione al ricorso di NE, con riguardo al motivo integralmente riportato al punto 1.1.2. della narrativa. Dalla lettura di tale motivo, invero, non è possibile evincere quale sia la violazione del diritto di difesa che sembra essere dedotto;
ma, soprattutto, il ri- corrente si duole del fatto che “precisamente a pagina successiva al frontespizio relativa agli appellanti, è stato omesso ogni riferimento riguardante la posizione relativa al Sig. EB VA riguardante la condanna inflittagli allo stesso”, al cui riguardo non può che rilevarsi come non vi sia la violazione di alcuna norma che preveda l’obbligo di tale -non meglio specificata- indicazione a pena di nullità. Da qui la manifesta infondatezza e il difetto di specificità del motivo, visto che la norma eventualmente violata, con conseguente lesione del diritto di difesa non viene neanche indicata dallo stesso ricorrente, così risulta impossibile deli- neare la censura mossa avverso la sentenza di appello. 3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al sesto motivo d’impugnazione del ricorso di NE, il quale si duole della mancata applicazione, sia pure retroattivamente, dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., il quale prevede un’ulteriore riduzione di 1/6 della pena inflitta con il giudizio ab- breviato, qualora il condannato non proponga appello. Ora, a prescindere della portata retroattiva della norma, la rinuncia all’ap- pello costituisce presupposto imprescindibile per l’astratta applicazione della norma. Tale presupposto manca nel caso in esame, visto che non risulta che l’odierno ricorrente abbia rinunciato all’appello e, anzi, risulta il contrario, visto che, con l’odierno ricorso, si coltivano in via principale motivi relativi al merito, siccome dedotti con il gravame e respinti dalla corte territoriale. Da ciò discende l’inammissibilità del motivo, per manifesta infondatezza. 6 4. Da quanto esposto discende l’inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 15/04/2025