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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
FIORENTIN FABIO, Giudice
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 EUROP. DEC. 97 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IMP. PATRIM P.F
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IMP. PATRIM P.F 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEG 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 SERV S.S.N.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 SERV. S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO 1996 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 ILOR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19.05.2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11520259000936135000 notificata in data 28/03/2025 limitatamente alle presupposte cartelle n. 11520020020733941000 per euro 211.149,99, asseritamente notificata al ricorrente in data
30/08/2002, e n. 11520030035667502501, per euro 22.088,18, asseritamente notificata in data
17/03/2007, sostenendo la mancata notificazione di dette cartelle e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente ad esse nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati.
2. L'agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio depositando atto di controdeduzioni.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva la Corte che l'Ufficio ha dato atto che la cartella n. 11520030035667502501 è stata sospesa a tempo indeterminato in accoglimento in autotutela e che, conseguentemente, detto titolo non verrà più posto in riscossione. Pertanto, relativamente ad essa, è cessata la materia del contendere.
2. Con riguardo alla cartella n. 11520020020733941000, concernente Irap, Irpeg ed Irpef, si osserva che al ricorrente è stata notificata in data 7 febbraio 2024 l'intimazione di pagamento n. 115 2024 90005563
67 000 con cui l'Ufficio ha richiesto il pagamento di alcune cartelle, tra le quali quella che occupa.
Va considerato che, secondo giurisprudenza consolidata, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 6436 del 2025; Cass. n. 22108 del 2024 cit., Cass. n. 10736 del 2024). Dato che il contribuente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 115 2024 90005563 67 000, il credito portato dalla cartella n. 11520020020733941000 in essa indicata, comprensivo di capitale ed interessi maturati, si è consolidato alla data della notifica dell'intimazione stessa e la prescrizione, che decorre dalla notifica dell'intimazione stessa, non ha ancora prodotto effetti estintivi.
3. Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al credito portato dalla cartella n. 11520030035667502501 ed il ricorso va rigettato nel resto.
Le spese processuali si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al credito portato dalla cartella n.
11520030035667502501 e rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
FIORENTIN FABIO, Giudice
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 EUROP. DEC. 97 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IMP. PATRIM P.F
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IMP. PATRIM P.F 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEG 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 SERV S.S.N.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 SERV. S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO 1996 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 ILOR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259000936135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19.05.2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11520259000936135000 notificata in data 28/03/2025 limitatamente alle presupposte cartelle n. 11520020020733941000 per euro 211.149,99, asseritamente notificata al ricorrente in data
30/08/2002, e n. 11520030035667502501, per euro 22.088,18, asseritamente notificata in data
17/03/2007, sostenendo la mancata notificazione di dette cartelle e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente ad esse nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati.
2. L'agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio depositando atto di controdeduzioni.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva la Corte che l'Ufficio ha dato atto che la cartella n. 11520030035667502501 è stata sospesa a tempo indeterminato in accoglimento in autotutela e che, conseguentemente, detto titolo non verrà più posto in riscossione. Pertanto, relativamente ad essa, è cessata la materia del contendere.
2. Con riguardo alla cartella n. 11520020020733941000, concernente Irap, Irpeg ed Irpef, si osserva che al ricorrente è stata notificata in data 7 febbraio 2024 l'intimazione di pagamento n. 115 2024 90005563
67 000 con cui l'Ufficio ha richiesto il pagamento di alcune cartelle, tra le quali quella che occupa.
Va considerato che, secondo giurisprudenza consolidata, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 6436 del 2025; Cass. n. 22108 del 2024 cit., Cass. n. 10736 del 2024). Dato che il contribuente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 115 2024 90005563 67 000, il credito portato dalla cartella n. 11520020020733941000 in essa indicata, comprensivo di capitale ed interessi maturati, si è consolidato alla data della notifica dell'intimazione stessa e la prescrizione, che decorre dalla notifica dell'intimazione stessa, non ha ancora prodotto effetti estintivi.
3. Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al credito portato dalla cartella n. 11520030035667502501 ed il ricorso va rigettato nel resto.
Le spese processuali si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al credito portato dalla cartella n.
11520030035667502501 e rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese.