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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1553/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARBARESCO ENRICO, giusto P.IVA_1 mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
05.11.1979 e residente in [...],
e contro
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
(FG), il 24.07.1987 e residente in 33084 - Cordenons (PN), in via Braida Foenis
n. 57,
Contumaci
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 FATTI
I resistenti e genitori di Controparte_1 CP_2 Per_1
e nati il 25.03.2010 a Pordenone, iscrivevano i predetti figli
[...] Per_2 all'Istituto Scolastico pubblico non statale paritario di Parte_1
Pordenone.
Nello specifico, iscrivevano il figlio all'Istituto, Persona_1 firmando il relativo patto educativo (DOC. n. 1) per l'anno scolastico 2021/2022, affinché frequentasse la classe I della scuola secondaria di I° grado (ex medie), accettando le relative condizioni economiche (DOC. n.
1-Bis) fino a conseguimento del relativo diploma (DOC. n.
1- Ter). Venivano firmati anche i patti educativi del secondo e terzo anno, con relative condizioni economiche
(DOC. n.
1-Quater e DOC. n.
1-Quinquies).
Parimenti, iscrivevano il figlio all'Istituto, firmando il Persona_3 relativo patto educativo (DOC. n. 2) e le allegate condizioni economiche (DOC.
n.
2-Bis), affinché lo stesso frequentasse per l'anno scolastico 2021/2022 la classe I della scuola secondaria di I° grado (ex medie), percorso scolastico poi concluso parimenti con relativo diploma (DOC. n.
2-Ter). Venivano firmati anche i patti educativi del secondo e terzo anno, con relative condizioni economiche (DOC. n.
2-Quater e DOC. n.
2-Quinquies).
I resistenti, con la sottoscrizione dei su richiamati patti educativi, si obbligavano in solido a versare le rette scolastiche come previste dalle condizioni economiche (Cit. Docc. nn.
1-Bis – 2-Bis) allegate ai contratti d'istruzione per ciascun anno.
Al termine del primo anno, i resistenti genitori stipulavano in data
30.08.2022 con l'Istituto una convenzione rateale di pagamento in 5 anni (60 mesi), riconoscendo l'importo complessivo dovuto di € 16.200,00 relativamente alle rette scolastiche del primo, secondo e terzo anno della scuola media, in quote mensili da € 270,00 a partire dal 15.09.2022 (DOC n. 3).
pagina 2 di 5 A seguito della stessa, veniva versata l'ulteriore somma di € 4.895,00, fino a febbraio 2024, poi più nulla, nonostante i diversi solleciti della Scuola (DOC. n.
4) e del legale (DOC. n. 5).
In mancanza di riscontro alcuno, pure avvalendosi della suddetta clausola n. 6), rendendo quindi priva di validità ed efficacia la concessa rateazione, in data 24.02.2025, parte ricorrente a mezzo del proprio legale, con nota raccomandata A/R (DOC. n. 6), diffidava gli odierni resistenti al pagamento della somma integrale residua dovuta e riconosciuta pari ad € 11.305,00, per il servizio scolastico svolto nei confronti dei figli e Persona_3 Per_1
, maggiorata delle spese di assistenza stragiudiziale per lo scaglione di
[...] riferimento, al minimo, ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. oltre ad oneri di legge pari ad
€ 993,00. In uno con la predetta diffida, veniva spedito anche invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di verificare, ancora una volta, una eventuale possibilità conciliativa (DOC. n. 7).
Successivamente, in data 21.05.2025, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, l'Istituto ricorrente si avvedeva di un errore contabile: la somma versata non era di € 4.895,00 bensì di € 5.345,00; di tal chè, sulla base del nuovo prospetto contabile (DOC. 8), il legale procedeva a nuova diffida per l'importo di € 10.855,00, oltre alle spese di assistenza di € 993,00 più oneri di legge (DOC.
n. 9) con contestuale nuovo invito a negoziare (DOC. n. 10). Detta raccomandata si perfezionava per compiuta giacenza, non essendo stata ritirata nel termine di
30 giorni, in data 28.06.2025 (DOC. n. 10-Bis).
Permanendo l'inadempimento dei resistenti nel corrispondere le somme, non versate, per il servizio d'istruzione, prestato dal , per gli Parte_1 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a favore dei figli alunni e per un totale complessivo capitale di € Persona_1 Persona_3
10.855,00 oltre le spese legali di assistenza stragiudiziale sostenute dall'odierna parte ricorrente per € 1.202,88 (esclusa iva ex art. 15 DPR 633/1972), per un totale complessivo di € 12.057,88, parte ricorrente adiva questo Tribunale ai pagina 3 di 5 sensi dell'art. 281 decies c.p.c. depositando il relativo ricorso in data 5 agosto
2025.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti unitamente al ricorso introduttivo veniva notificato a controparte in data 23 settembre 2025.
Le parti resistenti non si costituivano venendo dichiarate contumaci all'udienza del 27 novembre 2025 e la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in pari data.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta non solo la sottoscrizione degli obblighi contrattuali in capo ai resistenti per il pagamento delle rette previste per la frequenza da parte dei figli delle lezioni tenute dall'istituto ricorrente, ma anche un riconoscimento di debito da parte dei resistenti con annesso piano di pagamento rateale non rispettato, se non in parte, dai resistenti medesimi.
Altrettanto documentate risultano le spese stragiudiziali sostenute da parte ricorrente e di cui si chiede la refusione in questa sede: parte ricorrente, al fine di trovare una soluzione stragiudiziale della presente vertenza, ha incaricato il proprio legale di compiere tutta una serie di attività (dettagliatamente documentate) - dall'invio di diffide, alla redazione della convenzione di pagamento rateale fino all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita - che hanno comportato costi per complessivi € 1.202,88 (esclusa IVA ex art. 15
DPR n. 633/72 (DOC. n. 11); tali spese costituiscono un danno emergente per la parte che le ha sostenute.
Risulta che le spese stragiudiziali sono calcolate sulla base del D.M.
55/2014 s.m.i., al valore minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici pagina 4 di 5 elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per la fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto condanna i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma di euro 10.855,00, a titolo di rette scolastiche relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, e la somma di euro 1.202,88, a titolo di rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per l'attività stragiudiziale, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
267,00 per esborsi e in euro 1.700,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
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