Art. 1-bis. (( 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 185712006, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 185712006 ))
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1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
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