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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/09/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5.12.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Stefania Piccolo opponente nei confronti di
, CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Marcello Pitta convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il geom. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3369/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/10.10.2022 in favore del dott. per il pagamento della somma di euro 9.583,92, CP_1 oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione il geom. eccepiva che il convenuto opposto non Parte_1 aveva mai fatto sottoscrivere alcun conferimento di incarico, che il dott. aveva CP_1 commesso degli errori nel corso dell'espletata attività professionale, che il credito si era prescritto. Il geom. chiedeva in via preliminare che fosse disposto l'avvio per Parte_1 l'esperimento della mediazione, nel merito e in principalità che il decreto ingiuntivo fosse revocato, in subordine che fosse accertato l'ammontare di spettanza del convenuto opposto e che fossero disposte le eventuali compensazioni tra le rispettive richieste.
Si costituiva il dott. con comparsa 6.4.2023 chiedendo in via preliminare che CP_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito in via principale che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato, in via subordinata che in ogni caso fosse accertata e dichiarata l'entità di quanto dovuto dal geom.
. Parte_1
Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente, in quanto l'attività svolta dal dott. in favore del geom. CP_1 Parte_1 si è protratta fino all'anno 2020, come di evince dagli avvisi di parcella, nei quali sono
[...] indicate dettagliatamente le prestazioni professionali svolte e la data dell'espletamento del singolo incombente. Più precisamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il convenuto opposto ha svolto prestazioni professionali di consulenza e assistenza agli adempimenti di natura contabile e fiscale, con la precisazione che per l'annualità 2018 gli adempimenti contabili e fiscali sono stato espletati nel corso dell'anno 2019 (v. doc. 7 e 13 fascicolo convenuto opposto). Risulta, inoltre, documentalmente che dopo la chiusura della partita IVA da parte del geom. , avvenuta in data 31.10.2018 (doc. 31 fascicolo convenuto Parte_1 opposto), oltre all'espletamento degli incombenti connessi, il dott. si è occupato CP_1 negli anni 2019 e 2020 di pratiche relative a ravvedimenti operosi, analisi di avvisi INPS e cartelle esattoriali, predisposizione di istanze di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate (doc. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 fascicolo convenuto opposto). Pertanto, considerato che le prestazioni professionali sono terminate nel mese di aprile 2020, il termine prescrizionale di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. è stato ampiamente rispettato.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal geom. deve essere Parte_1 rigettata.
La pretesa creditoria vantata dal convenuto opposto si fonda su degli avvisi di pagamento emessi per attività professionale svolta per il periodo dal 2014 sino all'aprile 2020, nei quali sono indicate in modo dettagliato le prestazioni professionali svolte dal dott. . Tali CP_1 avvisi sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio dell'Ordine Professionale di appartenenza del dott. , che ha espresso parere di congruità degli importi richiesti in riferimento CP_1 ai parametri del DM 140/2012 per l'importo totale di euro 7.553,53, oltre contributo cassa previdenziale, IVA e spese anticipate (doc. 5 fascicolo convenuto opposto).
Il geom. non ha contestato le prestazioni descritte negli avvisi di parcella e Parte_1 neppure i corrispettivi esposti, ma ha affermato che il dott. nello svolgimento della CP_1 sua attività aveva commesso errori in esito, che gli avevano procurato danni economici per importi maggiori rispetto a quelli azionati in via monitoria.
Al riguardo, per quanto concerne la questione Imu, relativa al pagamento da parte del geom.
della somma di euro 2.296,00 per Imu e Tasi, si rileva che alcuna prova è stata Parte_1 fornita dall'opponente in merito alla comunicazione al dott. del provvedimento del CP_1 Tribunale di Milano del 9.4.2015 con cui era stata assegnata la casa familiare di Via Sapri 55 alla ex compagna. Ciò che è emerso è che l'opponente, per sua ammissione, si era attivato nell'immediatezza dell'emissione del provvedimento del Tribunale di Milano del 9.4.2015 a comunicare al convenuto opposto soltanto il cambio di residenza, ma non anche ad inoltrare il menzionato documento, che veniva richiesto dallo studio del dott. con mail del CP_1 10.12.2019 per predisporre l'istanza di rimborso (doc. 5 fascicolo opponente). Pertanto, alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto opposto per l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 2.296,00 per Imu e Tasi, che doveva essere versata esclusivamente dalla ex compagna, quale assegnataria della casa familiare.
Quanto agli errori nella dichiarazione dei redditi 2019 lamentati dall'opponente, si evidenzia che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 26.4.2021 fa riferimento a dei crediti in capo al geom. emersi a seguito di controlli. In particolare l'importo a credito di Parte_1 euro 917,16 è stato versato all'opponente, come da sua ammissione, a mezzo bonifico bancario, mentre l'importo a credito di euro 3.066,00 è stato utilizzato integralmente in compensazione con parte di coesistenti debiti tributari mediante modello F24 presentato in data 30.10.2019 (doc. 35 e 36 fascicolo convenuto opposto).
Ne consegue, quindi, che alcun danno ha subito il geom. in relazione Parte_1 all'operato del dott. . CP_1
Per quanto riguarda il pagamento da parte del geom. della somma di euro Parte_1 1.000,00 in contanti, si rileva che tale somma è stata posta a parziale pagamento delle fatture emesse dalla Assets and Consulting S.r.l. (doc. 37 e doc 3 fascicolo convenuto opposto), come confermato anche dalle testi e . Testimone_1 Testimone_2
Infine alcuna prova è stata fornita in merito all'asserto intervenuto accordo tra le parti, disatteso dal convenuto opposto, di definire la vertenza con il pagamento della somma di euro 5.000,00, a nulla rilevando il mero messaggio WhatsApp agli atti di provenienza dell'opponente (doc. 9 fascicolo opponente).
Quanto al mancato conferimento per iscritto del mandato e del relativo compenso, si osserva che il contratto di prestazione professionale rimane valido, anche se conferito verbalmente. Nel caso specifico si rileva che lo stesso opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali indicate negli avvisi di parcella, come non ha contestato l'ammontare dei compensi richiesti dal convenuto opposto, pur in assenza di un preventivo sui costi firmato dal geom. . Parte_1
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria del convenuto opposto, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal geom. ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3369/2022 emesso in data 7/10.10.2022 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna il geom. al pagamento in favore del dott. della Parte_1 CP_1 somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso l'8 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5.12.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Stefania Piccolo opponente nei confronti di
, CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Marcello Pitta convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il geom. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3369/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/10.10.2022 in favore del dott. per il pagamento della somma di euro 9.583,92, CP_1 oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione il geom. eccepiva che il convenuto opposto non Parte_1 aveva mai fatto sottoscrivere alcun conferimento di incarico, che il dott. aveva CP_1 commesso degli errori nel corso dell'espletata attività professionale, che il credito si era prescritto. Il geom. chiedeva in via preliminare che fosse disposto l'avvio per Parte_1 l'esperimento della mediazione, nel merito e in principalità che il decreto ingiuntivo fosse revocato, in subordine che fosse accertato l'ammontare di spettanza del convenuto opposto e che fossero disposte le eventuali compensazioni tra le rispettive richieste.
Si costituiva il dott. con comparsa 6.4.2023 chiedendo in via preliminare che CP_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito in via principale che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato, in via subordinata che in ogni caso fosse accertata e dichiarata l'entità di quanto dovuto dal geom.
. Parte_1
Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente, in quanto l'attività svolta dal dott. in favore del geom. CP_1 Parte_1 si è protratta fino all'anno 2020, come di evince dagli avvisi di parcella, nei quali sono
[...] indicate dettagliatamente le prestazioni professionali svolte e la data dell'espletamento del singolo incombente. Più precisamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il convenuto opposto ha svolto prestazioni professionali di consulenza e assistenza agli adempimenti di natura contabile e fiscale, con la precisazione che per l'annualità 2018 gli adempimenti contabili e fiscali sono stato espletati nel corso dell'anno 2019 (v. doc. 7 e 13 fascicolo convenuto opposto). Risulta, inoltre, documentalmente che dopo la chiusura della partita IVA da parte del geom. , avvenuta in data 31.10.2018 (doc. 31 fascicolo convenuto Parte_1 opposto), oltre all'espletamento degli incombenti connessi, il dott. si è occupato CP_1 negli anni 2019 e 2020 di pratiche relative a ravvedimenti operosi, analisi di avvisi INPS e cartelle esattoriali, predisposizione di istanze di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate (doc. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 fascicolo convenuto opposto). Pertanto, considerato che le prestazioni professionali sono terminate nel mese di aprile 2020, il termine prescrizionale di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. è stato ampiamente rispettato.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal geom. deve essere Parte_1 rigettata.
La pretesa creditoria vantata dal convenuto opposto si fonda su degli avvisi di pagamento emessi per attività professionale svolta per il periodo dal 2014 sino all'aprile 2020, nei quali sono indicate in modo dettagliato le prestazioni professionali svolte dal dott. . Tali CP_1 avvisi sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio dell'Ordine Professionale di appartenenza del dott. , che ha espresso parere di congruità degli importi richiesti in riferimento CP_1 ai parametri del DM 140/2012 per l'importo totale di euro 7.553,53, oltre contributo cassa previdenziale, IVA e spese anticipate (doc. 5 fascicolo convenuto opposto).
Il geom. non ha contestato le prestazioni descritte negli avvisi di parcella e Parte_1 neppure i corrispettivi esposti, ma ha affermato che il dott. nello svolgimento della CP_1 sua attività aveva commesso errori in esito, che gli avevano procurato danni economici per importi maggiori rispetto a quelli azionati in via monitoria.
Al riguardo, per quanto concerne la questione Imu, relativa al pagamento da parte del geom.
della somma di euro 2.296,00 per Imu e Tasi, si rileva che alcuna prova è stata Parte_1 fornita dall'opponente in merito alla comunicazione al dott. del provvedimento del CP_1 Tribunale di Milano del 9.4.2015 con cui era stata assegnata la casa familiare di Via Sapri 55 alla ex compagna. Ciò che è emerso è che l'opponente, per sua ammissione, si era attivato nell'immediatezza dell'emissione del provvedimento del Tribunale di Milano del 9.4.2015 a comunicare al convenuto opposto soltanto il cambio di residenza, ma non anche ad inoltrare il menzionato documento, che veniva richiesto dallo studio del dott. con mail del CP_1 10.12.2019 per predisporre l'istanza di rimborso (doc. 5 fascicolo opponente). Pertanto, alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto opposto per l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 2.296,00 per Imu e Tasi, che doveva essere versata esclusivamente dalla ex compagna, quale assegnataria della casa familiare.
Quanto agli errori nella dichiarazione dei redditi 2019 lamentati dall'opponente, si evidenzia che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 26.4.2021 fa riferimento a dei crediti in capo al geom. emersi a seguito di controlli. In particolare l'importo a credito di Parte_1 euro 917,16 è stato versato all'opponente, come da sua ammissione, a mezzo bonifico bancario, mentre l'importo a credito di euro 3.066,00 è stato utilizzato integralmente in compensazione con parte di coesistenti debiti tributari mediante modello F24 presentato in data 30.10.2019 (doc. 35 e 36 fascicolo convenuto opposto).
Ne consegue, quindi, che alcun danno ha subito il geom. in relazione Parte_1 all'operato del dott. . CP_1
Per quanto riguarda il pagamento da parte del geom. della somma di euro Parte_1 1.000,00 in contanti, si rileva che tale somma è stata posta a parziale pagamento delle fatture emesse dalla Assets and Consulting S.r.l. (doc. 37 e doc 3 fascicolo convenuto opposto), come confermato anche dalle testi e . Testimone_1 Testimone_2
Infine alcuna prova è stata fornita in merito all'asserto intervenuto accordo tra le parti, disatteso dal convenuto opposto, di definire la vertenza con il pagamento della somma di euro 5.000,00, a nulla rilevando il mero messaggio WhatsApp agli atti di provenienza dell'opponente (doc. 9 fascicolo opponente).
Quanto al mancato conferimento per iscritto del mandato e del relativo compenso, si osserva che il contratto di prestazione professionale rimane valido, anche se conferito verbalmente. Nel caso specifico si rileva che lo stesso opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali indicate negli avvisi di parcella, come non ha contestato l'ammontare dei compensi richiesti dal convenuto opposto, pur in assenza di un preventivo sui costi firmato dal geom. . Parte_1
Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria del convenuto opposto, che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal geom. ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3369/2022 emesso in data 7/10.10.2022 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna il geom. al pagamento in favore del dott. della Parte_1 CP_1 somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso l'8 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia