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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2024, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2521/2023 promossa da:
, con sede in Roma alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar 14, P.Iva: – P.IVA_1 Controparte_2
– in persona del Dott in qualità di Responsabile Atti introduttivi del CP_3
Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto CP_2
Notaio – Roma (repertorio nr 179856 raccolta nr 12275) del Persona_1
20/04/2023, rappresentata e difesa, come da procura alle liti conferita su foglio separato dall'atto di appello, dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla Piazza G. Bovio n. 22
- APPELLANTE
contro
( ) presso avv. Gerardo Coppola, CP_4 C.F._2
procuratore costituito nel giudizio di primo grado
- APPELLATO contumace nonché contro pagina 1 di 12 in persona del Prefetto P.t., presso Avvocatura Controparte_5
Distrettuale di Napoli
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1006/2023, depositata in data 10.03.2023, pronunciata dal giudice di pace di Gragnano, R.G. n. 2395/21, non notificata;
opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c./accertamento negativo del credito;
contravvenzione al codice della strada.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_4
conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano l' Controparte_1
, impugnando l'estratto di ruolo - autonomamente richiesto, e rilasciato
[...]
telematicamente dal Concessionario in data in data 12.2.2021- relativo al ruolo esattoriale n. 11318 anno 2014, portato dalla cartella di pagamento n.
071/2014/0431767548/000, di importo pari ad € 2.037,71, importo totale pari ad €
2.531,82 relativa ad una presunta contravvenzione del codice della strada elevata dalla Ne eccepiva, pertanto, la prescrizione e concludeva Controparte_5 chiedendo in via preliminare di accertare che ogni diritto di credito vantato dall' con la cartella esattoriale n. Controparte_6
071/2014/0431767548/000 è prescritto, nonché di dichiarare, per l'effetto, non dovuta alcuna somma in relazione alla cartella esattoriale n.
071/2014/0431767548/000, ordinando agli Enti la cancellazione del relativo ruolo esattoriale per i motivi esposti in premessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
infine condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione ex art 615 cpc avendo controparte impugnato un estratto di ruolo pagina 2 di 12 nonostante l'avvenuta notifica della cartella e, infine, eccepiva che nessuna prescrizione era intervenuta data la sospensione dei termini dettati dal Decreto
Cura Italia” (DL n.18/2020) e successivi provvedimenti legislativi.
Il Giudice di Pace, ritenuta la sussistenza della legittimazione delle parti e dell'interesse ad agire, dichiarava prescritto il credito esattoriale, condannando il concessionario alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Proponeva pertanto appello l' chiedendo l'integrale riforma della CP_7
sentenza di primo grado, previa dichiarazione di inammissibilità per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, anche alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto con D.L.
n. 146/2021, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Restava contumace . Restava contumace CP_4
la All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva trattenuta in Controparte_5
decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e Controparte_1
pertanto va accolto, per i motivi che verranno esposti.
Occorre, preliminarmente, operare una corretta qualificazione - alla luce dell'esplicito motivo di appello sul punto - della domanda proposta in primo grado da . Questi, invero, agiva dinanzi al GdP di Gragnano con un atto CP_4
intestato come “citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c.”
A tal proposito, si rileva come in ogni caso il giudice, secondo un principio ampiamento consolidato, sia dotato del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal pagina 3 di 12 provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Ciò premesso, si evidenzia come abbia agito in primo grado CP_4
per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, stante il decorso del termine triennale decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale n.
071/2014/0431767548/000.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico- temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l senza dunque “reagire” ad alcun CP_7
atto impositivo. La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo CP_7 interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma pagina 4 di 12 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.
In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via pagina 5 di 12 amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la già menzionata generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva pagina 6 di 12 del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione potrebbe ritenersi valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n.
20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza
d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso
l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”. Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n.
215/2021, ha ribadito la regola generale della inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento pagina 7 di 12 che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni
(in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
pagina 8 di 12 Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: “sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire
l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori ... e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost.
n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111
Cost.
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del
6 settembre 2022 n. 26283, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal CP_1 primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato, avvenuta in data 18.4.2015; questi, peraltro, pur ammettendo essere intervenuta detta notifica, affermava di dolersi di una pagina 9 di 12 prescrizione successiva alla notifica della cartella, per non essere la stessa stata seguita da alcun altro atto interruttivo: pertanto, la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella.
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016,
n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n.
20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito
pagina 10 di 12 dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015”.
Alla luce di quanto finora esposto, deve rilevarsi come la ratio sottesa alla modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato) interesse: tale requisito non appare soddisfatto nel caso di specie.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775;
Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso pagina 11 di 12 di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale(con notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data 25/03/2021), la modifica normativa non era ancora intervenuta, e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la impugnazione proposta da avverso CP_4
l'estratto ruolo relativo alla cartella n. 071/2014/0431767548/000
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, 18.11.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12