Articolo 478 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 477Articolo 479
Versione
6 maggio 1952
Art. 478.
(Formazione dell'elenco)


L'elenco e' formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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