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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1650/2023 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1650/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata a Livorno in Via G. Marradi n. 14 presso lo Studio del difensore Avv. MARIA GIULIA BETTINI
e c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avvocato ERIKA VIVALDI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes FATTO
Con ricorso in data 13.5.2023 adiva il Tribunale di Livorno al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] dalla convivenza more uxorio con il resistente, chiedendo Per_1
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 24.5.2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.9.2024, successivamente rinviata al 12.10.2023. In data 11.10.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
e rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, in data 17.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Inoltre, l'accordo depositato in data 14.4.2025 risulta sottoscritto anche dalle parti personalmente, le quali, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.4.2025, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni precedentemente concordate. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue: Per_1
1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori e permarrà presso l'uno e Persona_2
l'altro genitore in maniera paritaria.
2) a settimane alterne rimarrà con la madre i giorni di lunedì e martedì, mercoledì Per_1
e giovedì con il padre e di nuovo con la madre venerdì, sabato e domenica. Nella settimana successiva la turnazione verrà invertita e conseguentemente rimarrà con il padre i giorni di lunedì e martedì, mentre con la madre mercoledì e giovedì e di nuovo con il padre venerdì, sabato e domenica e così alternativamente di settimana in settimana, salvo diversi accordi per comprovate esigenze lavorative delle parti, che concorderanno quindi di scambiare un giorno.
3) La residenza di verrà trasferita presso la madre. Qualora in futuro si Per_1 verificassero necessità legate all'iscrizione di alla scuola media la minore trasferirà Per_1 la propria residenza presso il padre
4) La signora beneficerà delle detrazioni per figli a carico al 100% e dell'assegno Parte_1 unico nella misura del 100%.
5) Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre e Santo EF con il padre e così alternativamente l'ultimo dell'anno e l'Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività, anche civile, come il 25 aprile ed il primo maggio, sempre alternativamente di anno in anno.
Durante le vacanze estive i genitori potranno altresì tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi;
per i periodi di vacanza i genitori dovranno comunicarsi fra di loro, con congruo anticipo (non oltre la fine di maggio), il periodo di ferie dal lavoro, in modo da suddividersi i periodi di vacanza.
Qualora un genitore decidesse di partire proprio in occasione della vigilia o del Natale, l'altro genitore avrà la possibilità di tenere la bambina con sé a nel periodo fra il 31 dicembre e l'Epifania, sempre tenendo conto delle volontà della bambina, alla quale i genitori dovranno previamente comunicare che trascorrerà il Natale fuori casa.
Qualora un genitore decidesse di partire in occasione di una festività, l'altro genitore avrà la possibilità di tenere con sé la bambina nel primo periodo festivo utile.
Laddove un genitore decida di trascorrere alcuni giorni fuori città con durante Per_1
l'anno, l'altro genitore avrà diritto di recuperare tali giorni di frequentazione con la minore durante le settimane successive.
Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale della minore e della sua volontà nonché del diritto di di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori. 7) Il mantenimento della figlia avverrà in via diretta, considerato che le parti sono autonome economicamente.
Le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive saranno a carico del padre nella misura del 75% e della madre per il 25% con conguaglio mensile;
verrà preso come riferimento per l'individuazione delle spese straordinarie il cd. Protocollo del Tribunale di Firenze.
Il genitore si impegna a comunicare in forma scritta la spese straordinarie da sostenere e l'altro genitore deve riscontrare tale richiesta sempre in forma scritta entro 5 giorni o quel diverso minore termine, nell'ipotesi sia urgente. Nel caso di mancato riscontro la spesa straordinaria si riterrà approvata e il genitore potrà sostenerla.
8) Il si impegna ad estinguere autonomamente ed integralmente l'attuale mutuo CP_1 concesso dalla banca per l'acquisto dell'immobile sito in Via Controparte_2
Caduti del Lavoro n. 29 a Livorno, stipulando con altro primario istituto di credito un altro contratto di mutuo, corrispondendo alla sig.ra l'ulteriore somma di €. Parte_1
38.000 a titolo di corrispettivo per l'acquisto della quota di proprietà della stessa contestualmente al rogito notarile.
Le spese per la vendita restano a carico del CP_1
9) L'immobile sito in Livorno, Via Caduti del lavoro n. 29 è gravato da un mutuo ipotecario acceso dal e dalla presso la banca . CP_1 Parte_1 Controparte_2
Il al fine di procedere con l'acquisto della quota di immobile di proprietà della CP_1
si impegna ad ottenere a proprie spese la sostituzione del mutuo sopra indicato, Parte_1 impegnandosi a pagare le residue rate del mutuo fino alla scadenza dello stesso.
10) Il si impegna altresì ad ottenere dall'istituto di credito prescelto quietanza di CP_1 estinzione del mutuo attualmente acceso presso la banca e di Controparte_2 trasmetterla alla dimodoché la stessa venga liberata da ogni vincolo correlato Parte_1 al mutuo sottoscritto con la banca e da eventuali vincoli Controparte_2 accessori.
11) Laddove la sostituzione del mutuo finalizzato all'acquisto della quota dell'immobile di proprietà della risulti impossibile da realizzare alle condizioni sopra descritte Parte_1 entro il termine di tre mesi per una qualunque causa indipendente dalla le parti Parte_1 si impegnano a vendere a terzi l'immobile, dividendo i proventi della vendita in parti uguali come per legge.
12) Le parti sono cointestatarie di un conto corrente acceso presso l'istituto M.P.S. sul quale versavano le somme necessarie al pagamento del mutuo;
la dal mese di Parte_1
Aprile 2024 cessava di eseguire qualunque versamento su tale conto corrente. Per tale motivo il conto corrente cointestato verrà estinto dalle parti e l'eventuale somma residua verrà accreditata su di un nuovo conto corrente intestato esclusivamente sul conto corrente del CP_1
13) In relazione alle spese sostenute dalle Parti sino alla data dell'udienza del 17/04/2025 relativamente alla figlia ai ratei del mutuo, più in generale all'immobile, alle utenze Per_1 domestiche, ciascuna di esse dichiara di non avere nulla a che pretendere dall'altra.
Il continuerà a provvedere in via esclusiva, sino alla data del rogito notarile, a tutte CP_1 le spese relative all'immobile di Via Caduti del Lavoro n. 29.
14) Alcuni oggetti presenti nella casa familiare di Via caduti del lavoro n. 29 saranno di proprietà esclusiva della signora la quale dal momento della sottoscrizione Parte_1 dell'accordo inter partes si impegna a prelevarli a sua cura dalla casa familiare.
La lista completa degli oggetti è la seguente:
NA FO RE
Specchio Legno Artigianale
Lampada TI KE
2 applique TE AL
1 lampada soffitto con cristalli
1 panca velluto blu
1 TV Samsung
2 applique FO RE
1 specchio legno vintage
1 cassetto con ruote Arcom tavolinetto 3 zampe marmo
Spese legali compensate
Livorno, 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1650/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata a Livorno in Via G. Marradi n. 14 presso lo Studio del difensore Avv. MARIA GIULIA BETTINI
e c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avvocato ERIKA VIVALDI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes FATTO
Con ricorso in data 13.5.2023 adiva il Tribunale di Livorno al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] dalla convivenza more uxorio con il resistente, chiedendo Per_1
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 24.5.2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.9.2024, successivamente rinviata al 12.10.2023. In data 11.10.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
e rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, in data 17.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Inoltre, l'accordo depositato in data 14.4.2025 risulta sottoscritto anche dalle parti personalmente, le quali, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.4.2025, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni precedentemente concordate. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue: Per_1
1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori e permarrà presso l'uno e Persona_2
l'altro genitore in maniera paritaria.
2) a settimane alterne rimarrà con la madre i giorni di lunedì e martedì, mercoledì Per_1
e giovedì con il padre e di nuovo con la madre venerdì, sabato e domenica. Nella settimana successiva la turnazione verrà invertita e conseguentemente rimarrà con il padre i giorni di lunedì e martedì, mentre con la madre mercoledì e giovedì e di nuovo con il padre venerdì, sabato e domenica e così alternativamente di settimana in settimana, salvo diversi accordi per comprovate esigenze lavorative delle parti, che concorderanno quindi di scambiare un giorno.
3) La residenza di verrà trasferita presso la madre. Qualora in futuro si Per_1 verificassero necessità legate all'iscrizione di alla scuola media la minore trasferirà Per_1 la propria residenza presso il padre
4) La signora beneficerà delle detrazioni per figli a carico al 100% e dell'assegno Parte_1 unico nella misura del 100%.
5) Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre e Santo EF con il padre e così alternativamente l'ultimo dell'anno e l'Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività, anche civile, come il 25 aprile ed il primo maggio, sempre alternativamente di anno in anno.
Durante le vacanze estive i genitori potranno altresì tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi;
per i periodi di vacanza i genitori dovranno comunicarsi fra di loro, con congruo anticipo (non oltre la fine di maggio), il periodo di ferie dal lavoro, in modo da suddividersi i periodi di vacanza.
Qualora un genitore decidesse di partire proprio in occasione della vigilia o del Natale, l'altro genitore avrà la possibilità di tenere la bambina con sé a nel periodo fra il 31 dicembre e l'Epifania, sempre tenendo conto delle volontà della bambina, alla quale i genitori dovranno previamente comunicare che trascorrerà il Natale fuori casa.
Qualora un genitore decidesse di partire in occasione di una festività, l'altro genitore avrà la possibilità di tenere con sé la bambina nel primo periodo festivo utile.
Laddove un genitore decida di trascorrere alcuni giorni fuori città con durante Per_1
l'anno, l'altro genitore avrà diritto di recuperare tali giorni di frequentazione con la minore durante le settimane successive.
Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale della minore e della sua volontà nonché del diritto di di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori. 7) Il mantenimento della figlia avverrà in via diretta, considerato che le parti sono autonome economicamente.
Le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive saranno a carico del padre nella misura del 75% e della madre per il 25% con conguaglio mensile;
verrà preso come riferimento per l'individuazione delle spese straordinarie il cd. Protocollo del Tribunale di Firenze.
Il genitore si impegna a comunicare in forma scritta la spese straordinarie da sostenere e l'altro genitore deve riscontrare tale richiesta sempre in forma scritta entro 5 giorni o quel diverso minore termine, nell'ipotesi sia urgente. Nel caso di mancato riscontro la spesa straordinaria si riterrà approvata e il genitore potrà sostenerla.
8) Il si impegna ad estinguere autonomamente ed integralmente l'attuale mutuo CP_1 concesso dalla banca per l'acquisto dell'immobile sito in Via Controparte_2
Caduti del Lavoro n. 29 a Livorno, stipulando con altro primario istituto di credito un altro contratto di mutuo, corrispondendo alla sig.ra l'ulteriore somma di €. Parte_1
38.000 a titolo di corrispettivo per l'acquisto della quota di proprietà della stessa contestualmente al rogito notarile.
Le spese per la vendita restano a carico del CP_1
9) L'immobile sito in Livorno, Via Caduti del lavoro n. 29 è gravato da un mutuo ipotecario acceso dal e dalla presso la banca . CP_1 Parte_1 Controparte_2
Il al fine di procedere con l'acquisto della quota di immobile di proprietà della CP_1
si impegna ad ottenere a proprie spese la sostituzione del mutuo sopra indicato, Parte_1 impegnandosi a pagare le residue rate del mutuo fino alla scadenza dello stesso.
10) Il si impegna altresì ad ottenere dall'istituto di credito prescelto quietanza di CP_1 estinzione del mutuo attualmente acceso presso la banca e di Controparte_2 trasmetterla alla dimodoché la stessa venga liberata da ogni vincolo correlato Parte_1 al mutuo sottoscritto con la banca e da eventuali vincoli Controparte_2 accessori.
11) Laddove la sostituzione del mutuo finalizzato all'acquisto della quota dell'immobile di proprietà della risulti impossibile da realizzare alle condizioni sopra descritte Parte_1 entro il termine di tre mesi per una qualunque causa indipendente dalla le parti Parte_1 si impegnano a vendere a terzi l'immobile, dividendo i proventi della vendita in parti uguali come per legge.
12) Le parti sono cointestatarie di un conto corrente acceso presso l'istituto M.P.S. sul quale versavano le somme necessarie al pagamento del mutuo;
la dal mese di Parte_1
Aprile 2024 cessava di eseguire qualunque versamento su tale conto corrente. Per tale motivo il conto corrente cointestato verrà estinto dalle parti e l'eventuale somma residua verrà accreditata su di un nuovo conto corrente intestato esclusivamente sul conto corrente del CP_1
13) In relazione alle spese sostenute dalle Parti sino alla data dell'udienza del 17/04/2025 relativamente alla figlia ai ratei del mutuo, più in generale all'immobile, alle utenze Per_1 domestiche, ciascuna di esse dichiara di non avere nulla a che pretendere dall'altra.
Il continuerà a provvedere in via esclusiva, sino alla data del rogito notarile, a tutte CP_1 le spese relative all'immobile di Via Caduti del Lavoro n. 29.
14) Alcuni oggetti presenti nella casa familiare di Via caduti del lavoro n. 29 saranno di proprietà esclusiva della signora la quale dal momento della sottoscrizione Parte_1 dell'accordo inter partes si impegna a prelevarli a sua cura dalla casa familiare.
La lista completa degli oggetti è la seguente:
NA FO RE
Specchio Legno Artigianale
Lampada TI KE
2 applique TE AL
1 lampada soffitto con cristalli
1 panca velluto blu
1 TV Samsung
2 applique FO RE
1 specchio legno vintage
1 cassetto con ruote Arcom tavolinetto 3 zampe marmo
Spese legali compensate
Livorno, 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai