TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2311/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice Controparte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Balboni del Foro di Ferrara C.F._1
(codice fiscale FAX 0532/762027 PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Ferrara C.so Isonzo n. 123
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice fiscale CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Baldi del Foro di Ferrara (codice C.F._3 fiscale , PEC ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio sito in Ferrara, Viale Cavour 50
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2025, , premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 20/05/1972
a Berra (FE), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, Parte 2, serie A;
che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 il 20/11/1972, il 07/11/1974, il 14/06/1981 e il 14/02/1985, tutti Per_2 Per_3 Persona_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati in forza di sentenza parziale n.
890/18 emessa da questo Tribunale in data 18.12.2018, cui è seguita sentenza definitiva n. 130/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 03/03/2020, con la quale era stabilito un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro 300,00 mensili;
che da allora tra di loro non è più intervenuta CP_2 alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e Controparte_1 CP_2 non oltre il giorno 5 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 140,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
2) le spese tutte del presente procedimento saranno compensate tra le parti;
3) i ricorrenti vivono in abitazioni separate e distinte ed hanno già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili dei quali erano titolari e pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere;
4) le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione della emananda sentenza.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 novembre 2025.
In data 19 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 25 settembre 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Berra il 20 maggio
1972 fra , nato a [...] il [...], e nata a [...] Controparte_1 CP_2
(FE) il 21.07.1953, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Riva del Po di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1972 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2311/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice Controparte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Balboni del Foro di Ferrara C.F._1
(codice fiscale FAX 0532/762027 PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Ferrara C.so Isonzo n. 123
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice fiscale CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Baldi del Foro di Ferrara (codice C.F._3 fiscale , PEC ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio sito in Ferrara, Viale Cavour 50
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2025, , premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 20/05/1972
a Berra (FE), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, Parte 2, serie A;
che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 il 20/11/1972, il 07/11/1974, il 14/06/1981 e il 14/02/1985, tutti Per_2 Per_3 Persona_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati in forza di sentenza parziale n.
890/18 emessa da questo Tribunale in data 18.12.2018, cui è seguita sentenza definitiva n. 130/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 03/03/2020, con la quale era stabilito un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro 300,00 mensili;
che da allora tra di loro non è più intervenuta CP_2 alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e Controparte_1 CP_2 non oltre il giorno 5 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 140,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
2) le spese tutte del presente procedimento saranno compensate tra le parti;
3) i ricorrenti vivono in abitazioni separate e distinte ed hanno già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili dei quali erano titolari e pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere;
4) le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione della emananda sentenza.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 novembre 2025.
In data 19 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 25 settembre 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Berra il 20 maggio
1972 fra , nato a [...] il [...], e nata a [...] Controparte_1 CP_2
(FE) il 21.07.1953, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Riva del Po di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1972 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri