Sentenza 26 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00136/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2021, proposto da
RA AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale della Puglia dell’Area Monopoli - Sezione Distaccata di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
SEM di IN ES e F.lli S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
B.A.G. BAR S.n.c. di SA IZ & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 601 del 2021 adottata nel giudizio R.G. n. 1532/2020, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda tesa all'accesso ai documenti, ordinando “ alla P.A. di ostendere la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 2 novembre 2020, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della Direzione Territoriale della Puglia dell’Area Monopoli - Sezione Distaccata di Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Rampino, in sostituzione dell'avv. A. Papa, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la Sig.ra RA AZ ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 601/2021, con cui questo Tribunale ha accolto la domanda di accesso agli atti dalla stessa proposta, ordinando alla P.A. “ di ostendere la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 2 novembre 2020, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza ”.
1.1. La ricorrente ha concluso affinché sia ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza suddetta, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e previsione di una somma a titolo di astreinte ; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria del 20.12.2021, ha rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza ottemperanda, chiedendo pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.3. Con note difensive depositate in vista dell’udienza camerale, parte ricorrente ha lamentato la non esaustività della documentazione trasmessa dall’Agenzia e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
1.4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022 la causa è stata riservata in decisione.
2. Osserva il Collegio che la documentazione trasmessa dalla P.A. alla parte - peraltro successivamente alla notificazione del ricorso - riguarda soltanto i provvedimenti con cui sono state istituite le nuove rivendite speciali nel Comune di Castrì di Lecce, e non già i documenti e gli atti afferenti i relativi procedimenti amministrativi - come invece richiesto dalla ricorrente nella sua istanza di accesso del 2.11.2020 - che costituiscono l’oggetto dell’ordine di ostensione contenuto nella sentenza n. 601/2021.
3. La ricorrente, peraltro, ha specificato in questa sede che l’accesso agli atti e documenti di cui alla istanza inoltrata in data 2 novembre 2020, riguarda in particolare:
a) con riferimento alla domanda tesa alla istituzione di rivendita speciale presso il distributore di carburante gestito dalla SEM di ES IN e F.lli Sas, i seguenti documenti: “domanda di licenza; perizia giurata sottoscritta da un professionista; dichiarazione sostitutiva di atto notorio e copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi; e documentazione a corredo (art. 6 del DM 38/2013)” ;
b) con riferimento alla domanda tesa alla istituzione del patentino presso l’esercizio gestito da B.A.G. BAR S.N.C. di IZ SA e C., i seguenti documenti: “ domanda di licenza; perizia giurata sottoscritta da un professionista; dichiarazione sostitutiva di atto notorio; e documentazione a corredo (art. 7 e 8 del DM 38/2013) ”.
4. In questi termini, non avendo la P.A. dato corretta ed integrale esecuzione al dictum giudiziale, il ricorso merita accoglimento, con conseguente assegnazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del termine di trenta giorni al fine di assicurare l'accesso a quanto sopra indicato e nomina, per il caso di inerzia, del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Lecce o di un funzionario da lui delegato.
5. Invece la richiesta, pure formulata dalla ricorrente, di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e ), cod. proc. amm. (secondo cui il giudice “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo ”) non merita di essere accolta, in quanto la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta appaiono in grado di tutelare sufficientemente l’interesse della ricorrente, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato
6. Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, considerata l’ingiustificata integrale ottemperanza alla sentenza in questione e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 601/2021, nei termini indicati in parte motiva, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- in difetto di adempimento nel termine sopra indicato nomina, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Lecce, o suo delegato, affinché provveda, nei successivi trenta giorni, a dare esecuzione al giudicato;
- respinge la domanda di penalità di mora;
- condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Andrea Papa, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO