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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3058/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3058/2023 promossa da: , Parte_1 nato in [...]/MG (Brasile) il 01.05.1981; in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nata in Persona_1
Belo Horizonte/MG (Brasile) il 26.05.1983, dei figli minori Persona_2
, nato in [...]/MG (Brasile) il 04.08.2015 ed
[...] [...]
, nata in [...]/MG (Brasile) il 21.07.2013, tutti residenti in [...]Parte_2
Matipó, 412, Belo Horizonte/MG (Brasile), CAP 30.350-210.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F.
; PEC: FAX: 0630361952), come da procura C.F._1 Email_1 notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, Via Colleferro n. 15.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 27.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
(o , nato a [...] Parte_3 Parte_4 Pt_3
Ionio (RC) il giorno 03.11.1866 (cfr. doc. in atti n. 3).
In data 19.12.1894, l'avo italiano contraeva matrimonio a Sant'Ilario dello Ionio (RC) con la IG.ra
(o (cfr. doc. in atti n. 5). Controparte_2 Controparte_3
Il IG. (o o , Pt_3 Parte_3 Parte_4 Pt_3 emigrato in Brasile, vi decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
Dall'unione coniugale tra l'avo italiano e la IG.ra (o Controparte_2 Controparte_3 nasceva nella città di Belo Horizonte (Brasile), in data 29.09.1912, la loro figlia _3
(cfr. doc. in atti n. 6). In data 14.05.1936, la IG.ra contraeva
[...] _3 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il nome di Persona_4 [...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 30.09.1948, nella città di Belo Parte_5
Horizonte (Brasile) la loro figlia (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
In data 15.07.1977, contraeva matrimonio, nella città di Belo Persona_5
Horizonte (Brasile), con il IG. acquisendo il nome di Persona_6 Parte_6
(cfr. doc. in atti n. 9). Da tale matrimonio nasceva, in data 01.05.1981, nella città di Belo
[...]
Horizonte (Brasile) attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n 10). Parte_1 si univa in matrimonio, in data 27.07.2010, con la IG.ra Parte_7 Per_1 cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro unione nascevano, in data 21.07.2013,
[...] [...]
e, in data 04.08.2015, entrambi attuali Parte_2 Persona_2 Persona_1 ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 12 e 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
08.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
2 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, in assenza della parte convenuta, il difensore segnalava che anche dopo l'introduzione del giudizio sono stati effettuati ulteriori tentativi di accesso alla piattaforma internet del consolato rimasti infruttuosi e prodotti con la memoria del 18.12.2024. Il difensore, pertanto, si riportava alla memoria, al ricorso introduttivo e alle conclusioni in esso rassegnate con vittoria di spese e competenze. Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante
3 disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa ha rappresentato che i ricorrenti, facendo riferimento a quanto indicato sul sito web istituzionale del , hanno tentato di avvalersi del sistema denominato Parte_8
"Prenot@mi". Tale piattaforma digitale, predisposta per consentire agli interessati di accedere ai servizi consolari relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, condiziona tuttavia l'accesso alla possibilità di reperire un appuntamento disponibile, possibilità che si è rivelata estremamente remota e difficoltosa.
La difesa ha sottolineato che i ricorrenti hanno compiuto numerosi tentativi di prenotazione attraverso la suddetta piattaforma per oltre 30 giorni consecutivi, senza tuttavia riuscire a individuare alcuna data utile. Tale situazione ha determinato, da un lato, l'impossibilità per i ricorrenti di ottenere il riconoscimento di un diritto legittimo e costituzionalmente tutelato, e, dall'altro, l'incapacità di instaurare un regolare procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
In aggiunta, è stato evidenziato come i ricorrenti, a fronte degli infruttuosi tentativi di prenotazione tramite "Prenot@mi", abbiano successivamente inviato una richiesta formale mediante lettera raccomandata, alla quale non è stato fornito alcun riscontro da parte dell'amministrazione consolare.
I ricorrenti si sono dunque trovati nell'assoluta impossibilità di interagire con l'Autorità Parte_9 rimanendo bloccati già nella fase iniziale della procedura, a causa della totale indisponibilità di appuntamenti sulla piattaforma digitale, aggravata dall'inerzia dell'amministrazione nel rispondere alla comunicazione inviata per via postale.
La difesa, poi, ha ulteriormente chiarito che tale situazione di paralisi deriva dall'elevatissimo numero di istanze pendenti presso il , che di fatto ha reso impraticabile l'accesso Parte_8 al servizio amministrativo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Questa condizione, caratterizzata dall'impossibilità di presentare un'istanza regolare e completa, unita alla mancanza di strumenti alternativi per avviare il procedimento amministrativo, ha quindi arrecato un danno concreto e attuale ai ricorrenti e determinato una situazione di incertezza giuridica e amministrativa incompatibile con i principi di efficienza, ragionevolezza e tempestività che devono improntare l'azione della pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, la difesa ha, quindi, concluso affermando che la mancanza di risposte da parte dell'Autorità Consolare, unitamente all'impossibilità di instaurare un regolare procedimento entro termini certi e ragionevoli, rende imprescindibile il ricorso alla tutela giurisdizionale,
4 sussistendo un interesse concreto e attuale ad agire per ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis.
Orbene, i ricorrenti hanno effettivamente comprovato in modo puntuale e dettagliato quanto dichiarato, allegando una copiosa documentazione a supporto delle proprie asserzioni.
Dalle schermate prodotte, infatti, emerge chiaramente come gli stessi abbiano tentato in numerose occasioni, sia nel corso del 2023 che del 2024, di accedere al sistema di prenotazione digitale
"Prenot@mi" del Consolato d'Italia a Belo Horizonte, senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento per presentare la propria istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Più specificamente, i ricorrenti hanno allegato schermate della piattaforma risalenti a varie date del mese di agosto 2023 – nello specifico 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 – nonché ai mesi successivi di settembre 2023, tra cui il 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e
25. In tutte queste schermate, il sistema riportava invariabilmente la medesima comunicazione:
“Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Analoghi tentativi sono stati effettuati e documentati anche nel corso del 2024, come attestato dalle ulteriori schermate risalenti alle seguenti date: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ottobre;
3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 novembre;
e infine 1° dicembre 2024. Anche in queste occasioni il sistema si è dimostrato inaccessibile, riportando costantemente il messaggio sopra menzionato, senza offrire alcuna possibilità concreta di fissare un appuntamento.
Ad ulteriore riprova dell'impegno profuso dai ricorrenti nel tentativo di intraprendere il procedimento amministrativo, è stata prodotta una e-mail inviata in data 13 dicembre 2024 dalla difesa dei ricorrenti all'ufficio . In tale comunicazione, i ricorrenti, tramite Controparte_4 il loro difensore, hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione necessaria al fine di reiterare formalmente la richiesta di fissazione di un appuntamento, evidenziando come, nonostante i numerosi tentativi compiuti, fosse risultato impossibile accedere al servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Nella medesima e-mail, veniva altresì ribadita la volontà dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia.
La documentazione allegata, quindi, dimostra, in modo inequivocabile, che i ricorrenti hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per esperire la via amministrativa. Tuttavia, la situazione di stallo e paralisi che caratterizza l'operato del Consolato d'Italia a Belo Horizonte ha reso vano ogni tentativo, impedendo di fatto l'avvio e la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve considerarsi pienamente provata la circostanza che il
5 Consolato d'Italia a Belo Horizonte non sia in grado di evadere tempestivamente le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, configurando così una grave e manifesta lesione del diritto dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo regolare.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti e, pertanto, del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Tale interesse CP_1 si fonda, infatti, sull'assenza di un'alternativa praticabile per il riconoscimento del diritto in sede amministrativa e sull'impossibilità di ottenere una risposta certa e tempestiva attraverso il canale consolare, rendendo indispensabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
6 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
(o o moriva senza Parte_3 Parte_4 Pt_3 aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 6.10.2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di Parte_3
Speziale o o o Parte_3 Parte_3 Parte_4
o figlio di , , e di
[...] Parte_3 Parte_10 Parte_10 Persona_7
, , nato in [...] il giorno Parte_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13
03.11.1866” (cfr. doc. in atti n. 4). Orbene, in quanto italiano, Parte_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla propria figlia e ai relativi
[...] discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso
7 di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_14
, nato in [...]/MG (Brasile) il 01/05/1981, in proprio e in qualità di genitore
[...] esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Persona_1
nata in [...]/MG (Brasile) il 26/05/1983, dei figli minori
[...] [...]
, nato in [...]/MG (Brasile) il 04/08/2015 ed Persona_2
nata in [...]/MG (Brasile) il Parte_2
21/07/2013, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.01.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3058/2023 promossa da: , Parte_1 nato in [...]/MG (Brasile) il 01.05.1981; in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nata in Persona_1
Belo Horizonte/MG (Brasile) il 26.05.1983, dei figli minori Persona_2
, nato in [...]/MG (Brasile) il 04.08.2015 ed
[...] [...]
, nata in [...]/MG (Brasile) il 21.07.2013, tutti residenti in [...]Parte_2
Matipó, 412, Belo Horizonte/MG (Brasile), CAP 30.350-210.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F.
; PEC: FAX: 0630361952), come da procura C.F._1 Email_1 notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, Via Colleferro n. 15.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 27.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
(o , nato a [...] Parte_3 Parte_4 Pt_3
Ionio (RC) il giorno 03.11.1866 (cfr. doc. in atti n. 3).
In data 19.12.1894, l'avo italiano contraeva matrimonio a Sant'Ilario dello Ionio (RC) con la IG.ra
(o (cfr. doc. in atti n. 5). Controparte_2 Controparte_3
Il IG. (o o , Pt_3 Parte_3 Parte_4 Pt_3 emigrato in Brasile, vi decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
Dall'unione coniugale tra l'avo italiano e la IG.ra (o Controparte_2 Controparte_3 nasceva nella città di Belo Horizonte (Brasile), in data 29.09.1912, la loro figlia _3
(cfr. doc. in atti n. 6). In data 14.05.1936, la IG.ra contraeva
[...] _3 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il nome di Persona_4 [...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 30.09.1948, nella città di Belo Parte_5
Horizonte (Brasile) la loro figlia (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
In data 15.07.1977, contraeva matrimonio, nella città di Belo Persona_5
Horizonte (Brasile), con il IG. acquisendo il nome di Persona_6 Parte_6
(cfr. doc. in atti n. 9). Da tale matrimonio nasceva, in data 01.05.1981, nella città di Belo
[...]
Horizonte (Brasile) attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n 10). Parte_1 si univa in matrimonio, in data 27.07.2010, con la IG.ra Parte_7 Per_1 cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro unione nascevano, in data 21.07.2013,
[...] [...]
e, in data 04.08.2015, entrambi attuali Parte_2 Persona_2 Persona_1 ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 12 e 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
08.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
2 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, in assenza della parte convenuta, il difensore segnalava che anche dopo l'introduzione del giudizio sono stati effettuati ulteriori tentativi di accesso alla piattaforma internet del consolato rimasti infruttuosi e prodotti con la memoria del 18.12.2024. Il difensore, pertanto, si riportava alla memoria, al ricorso introduttivo e alle conclusioni in esso rassegnate con vittoria di spese e competenze. Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante
3 disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa ha rappresentato che i ricorrenti, facendo riferimento a quanto indicato sul sito web istituzionale del , hanno tentato di avvalersi del sistema denominato Parte_8
"Prenot@mi". Tale piattaforma digitale, predisposta per consentire agli interessati di accedere ai servizi consolari relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, condiziona tuttavia l'accesso alla possibilità di reperire un appuntamento disponibile, possibilità che si è rivelata estremamente remota e difficoltosa.
La difesa ha sottolineato che i ricorrenti hanno compiuto numerosi tentativi di prenotazione attraverso la suddetta piattaforma per oltre 30 giorni consecutivi, senza tuttavia riuscire a individuare alcuna data utile. Tale situazione ha determinato, da un lato, l'impossibilità per i ricorrenti di ottenere il riconoscimento di un diritto legittimo e costituzionalmente tutelato, e, dall'altro, l'incapacità di instaurare un regolare procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
In aggiunta, è stato evidenziato come i ricorrenti, a fronte degli infruttuosi tentativi di prenotazione tramite "Prenot@mi", abbiano successivamente inviato una richiesta formale mediante lettera raccomandata, alla quale non è stato fornito alcun riscontro da parte dell'amministrazione consolare.
I ricorrenti si sono dunque trovati nell'assoluta impossibilità di interagire con l'Autorità Parte_9 rimanendo bloccati già nella fase iniziale della procedura, a causa della totale indisponibilità di appuntamenti sulla piattaforma digitale, aggravata dall'inerzia dell'amministrazione nel rispondere alla comunicazione inviata per via postale.
La difesa, poi, ha ulteriormente chiarito che tale situazione di paralisi deriva dall'elevatissimo numero di istanze pendenti presso il , che di fatto ha reso impraticabile l'accesso Parte_8 al servizio amministrativo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Questa condizione, caratterizzata dall'impossibilità di presentare un'istanza regolare e completa, unita alla mancanza di strumenti alternativi per avviare il procedimento amministrativo, ha quindi arrecato un danno concreto e attuale ai ricorrenti e determinato una situazione di incertezza giuridica e amministrativa incompatibile con i principi di efficienza, ragionevolezza e tempestività che devono improntare l'azione della pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, la difesa ha, quindi, concluso affermando che la mancanza di risposte da parte dell'Autorità Consolare, unitamente all'impossibilità di instaurare un regolare procedimento entro termini certi e ragionevoli, rende imprescindibile il ricorso alla tutela giurisdizionale,
4 sussistendo un interesse concreto e attuale ad agire per ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis.
Orbene, i ricorrenti hanno effettivamente comprovato in modo puntuale e dettagliato quanto dichiarato, allegando una copiosa documentazione a supporto delle proprie asserzioni.
Dalle schermate prodotte, infatti, emerge chiaramente come gli stessi abbiano tentato in numerose occasioni, sia nel corso del 2023 che del 2024, di accedere al sistema di prenotazione digitale
"Prenot@mi" del Consolato d'Italia a Belo Horizonte, senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento per presentare la propria istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Più specificamente, i ricorrenti hanno allegato schermate della piattaforma risalenti a varie date del mese di agosto 2023 – nello specifico 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 – nonché ai mesi successivi di settembre 2023, tra cui il 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e
25. In tutte queste schermate, il sistema riportava invariabilmente la medesima comunicazione:
“Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Analoghi tentativi sono stati effettuati e documentati anche nel corso del 2024, come attestato dalle ulteriori schermate risalenti alle seguenti date: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ottobre;
3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 novembre;
e infine 1° dicembre 2024. Anche in queste occasioni il sistema si è dimostrato inaccessibile, riportando costantemente il messaggio sopra menzionato, senza offrire alcuna possibilità concreta di fissare un appuntamento.
Ad ulteriore riprova dell'impegno profuso dai ricorrenti nel tentativo di intraprendere il procedimento amministrativo, è stata prodotta una e-mail inviata in data 13 dicembre 2024 dalla difesa dei ricorrenti all'ufficio . In tale comunicazione, i ricorrenti, tramite Controparte_4 il loro difensore, hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione necessaria al fine di reiterare formalmente la richiesta di fissazione di un appuntamento, evidenziando come, nonostante i numerosi tentativi compiuti, fosse risultato impossibile accedere al servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Nella medesima e-mail, veniva altresì ribadita la volontà dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia.
La documentazione allegata, quindi, dimostra, in modo inequivocabile, che i ricorrenti hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per esperire la via amministrativa. Tuttavia, la situazione di stallo e paralisi che caratterizza l'operato del Consolato d'Italia a Belo Horizonte ha reso vano ogni tentativo, impedendo di fatto l'avvio e la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve considerarsi pienamente provata la circostanza che il
5 Consolato d'Italia a Belo Horizonte non sia in grado di evadere tempestivamente le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, configurando così una grave e manifesta lesione del diritto dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo regolare.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti e, pertanto, del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Tale interesse CP_1 si fonda, infatti, sull'assenza di un'alternativa praticabile per il riconoscimento del diritto in sede amministrativa e sull'impossibilità di ottenere una risposta certa e tempestiva attraverso il canale consolare, rendendo indispensabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
6 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
(o o moriva senza Parte_3 Parte_4 Pt_3 aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 6.10.2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di Parte_3
Speziale o o o Parte_3 Parte_3 Parte_4
o figlio di , , e di
[...] Parte_3 Parte_10 Parte_10 Persona_7
, , nato in [...] il giorno Parte_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13
03.11.1866” (cfr. doc. in atti n. 4). Orbene, in quanto italiano, Parte_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla propria figlia e ai relativi
[...] discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso
7 di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_14
, nato in [...]/MG (Brasile) il 01/05/1981, in proprio e in qualità di genitore
[...] esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Persona_1
nata in [...]/MG (Brasile) il 26/05/1983, dei figli minori
[...] [...]
, nato in [...]/MG (Brasile) il 04/08/2015 ed Persona_2
nata in [...]/MG (Brasile) il Parte_2
21/07/2013, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.01.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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