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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 6651 dell'anno 2024
TRA
- P.I. e C.F. -,con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, nella qualità di Agente per la Riscossione, in persona del responsabile e legale rappresentante pro tempore, Sig. , nella qualità di procuratore della funzione Parte_2
contenzioso della nonché procuratore di Parte_3 Parte_1
, con l'Avv. Giuseppe Rinaldi del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE)
[...]
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
2, cod. fisc. ( ), elettivamente domiciliato in San Cipriano D'Aversa (CE), alla C.F._1
Via Aldo Moro 5, con l'Avv. Giancarlo D'Alessandro che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
in persona del suo Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_2 CP_3
, nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._2
autorizzato a stare in giudizio con Delibera G.C. N° 117 del 04/10/2024, con sede in San Cipriano
d'Aversa (CE) in Via Roma n. 175 (C.F.: – P.I.: rappresentato e difeso P.IVA_2 P.IVA_3
per mandato in atti, dall'Avvocato Angelo Frediani, l'Avvocato Riccardo Schininà con studio professionale in Ragusa (RG), C.so Vittorio Veneto n. 165, l'Avvocato Francesco con studio professionale in Ragusa (RG) C.so Vittorio Veneto n. 165, l'Avvocato Amato Brodella con studio professionale in AG (CE) Piazza Mazzini n.
3 - quali rappresentanti e difensori, sia congiuntamente che disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in
San Cipriano d'Aversa (CE) in Via Roma n. 175
APPELLATI OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 725/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Antonella
Baffico, in data 24.04.2021, depositata e resa pubblica il 10.05.2024, a definizione del procedimento civile iscritto al n. 2414/2020 R.G., non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820140029441474 000 emessa in relazione a mancato pagamento del canone acqua per il 2005.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo, infondatezza nel merito della domanda.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, regolarmente citati, si costituivano: il aderiva Controparte_2 all'appello mentre ne chiedeva il rigetto, rimarcando l'epoca di introduzione del CP_1
giudizio di primo grado, antecedente al decreto legge 146/2021.
All'esito dello scadere del termine ex art. 127 ter c.p.c. il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, per quanto detto, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto sotto questo profilo alcunché di specifico che potesse riferirsi al caso dell'opponente, facendo ricorso ad una generica allegazione di stile, che ripercorre – senza richiamo espresso - i passaggi degli approdi della Suprema Corte sul tema, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese Controparte_4 del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_1
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 Pt_4
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 Pt_4
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 45,75 per esborsi ed
462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese CP_1 Controparte_2
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Così deciso in Aversa il 14.7.2025 Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone