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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1343 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] - ROMANIA il 20/08/1987, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA ROCCA FORTUNATA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/04/2025, i coniugi , nata a [...] - ROMANIA il Parte_1
20/08/1987, e , nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/01/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) i coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) i coniugi convengono che la figlia minore , oggi di anni Persona_1
cinque, venga affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori con la precisazione che, in ragione della distanza tra le residenze delle parti, abitando il signor in Svizzera per motivi lavorativi, la madre CP_1
potrà assumere, in via esclusiva, le decisioni riguardanti l'istruzione, le attività scolastiche in genere, lo sport e il rilascio di documenti per la figlia minore, onde evitare ritardi che possano pregiudicare l'interesse della stessa, fermo restando l'obbligo di tempestiva informazione nei confronti del genitore non collocatario. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi. 3) conseguentemente, le parti concordano che la figlia venga collocata presso il domicilio materno sito in Messina, via Placida n. Per_1
21, con riconoscimento del diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e considerate, comunque, la volontà, le preminenti esigenze di studio, di salute e ricreative della minore;
4) i coniugi concordano che ogni qualvolta il signor si troverà in Italia, lo stesso concorderà con congruo anticipo CP_1
con la signora tempi e modalità di permanenza della figlia presso il domicilio Pt_1 Per_1
del padre – che sarà obbligato, pertanto, a comunicare alla signora il luogo e Pt_1
l'indirizzo presso cui dimorerà la minore unitamente al genitore – tenendo conto, comunque, degli impegni di studio, di salute e ricreative della figlia, oltreché dei desideri e delle volontà della minore nel rispetto del superiore interesse della stessa;
Quanto alle vacanze di Natale, sempre se il sig. verrà in Italia, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il CP_1
24 e il 25 dicembre o il 31 dicembre e l'1 gennaio, senza pernottamento;
in occasione delle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa. Qualora il signor dovesse trovarsi in Italia CP_1
nel mese di luglio o di agosto porterà con sé la figlia per una settimana consecutiva, senza pernottamento, comunicando alla signora il periodo in questione entro il 15 giugno Pt_1
di ogni anno. Qualora la figlia lo richiedesse potrà essere previsto anche il pernottamento presso il padre in tale periodo. Qualora il signor dovesse trovarsi in Italia nel giorno CP_1
del compleanno della figlia, la minore trascorrerà tale giorno preferibilmente festeggiando con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e la sera con l'altro genitore. 5) la casa coniugale sita Messina, via Placida n. 21, in uno ai mobili ed agli arredi, verrà assegnata alla signora , la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_1
figlia 6) il signor corrisponderà alla signora , a titolo Per_1 Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia un assegno mensile pari ad Per_1
euro 600,00 (euro seicento/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla signora e già noto al signor;
7) le parti concordano che il signor Parte_1 CP_1 [...]
contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno CP_1
necessarie perla figlia, in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, spese ricreative e ludiche, seguendo le linee guida del
CNF; 8) il signor autorizza con il presente atto la signora a Controparte_1 Parte_1
percepire, nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall quale misura a CP_2
sostegno dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal
01.03.2022; 9) i coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in Tribunale di Messina”. All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] - ROMANIA il 20/08/1987, e Parte_1 [...]
, nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, alle condizioni stabilite CP_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/01/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 27/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1343 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] - ROMANIA il 20/08/1987, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA ROCCA FORTUNATA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/04/2025, i coniugi , nata a [...] - ROMANIA il Parte_1
20/08/1987, e , nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/01/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) i coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) i coniugi convengono che la figlia minore , oggi di anni Persona_1
cinque, venga affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori con la precisazione che, in ragione della distanza tra le residenze delle parti, abitando il signor in Svizzera per motivi lavorativi, la madre CP_1
potrà assumere, in via esclusiva, le decisioni riguardanti l'istruzione, le attività scolastiche in genere, lo sport e il rilascio di documenti per la figlia minore, onde evitare ritardi che possano pregiudicare l'interesse della stessa, fermo restando l'obbligo di tempestiva informazione nei confronti del genitore non collocatario. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi. 3) conseguentemente, le parti concordano che la figlia venga collocata presso il domicilio materno sito in Messina, via Placida n. Per_1
21, con riconoscimento del diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e considerate, comunque, la volontà, le preminenti esigenze di studio, di salute e ricreative della minore;
4) i coniugi concordano che ogni qualvolta il signor si troverà in Italia, lo stesso concorderà con congruo anticipo CP_1
con la signora tempi e modalità di permanenza della figlia presso il domicilio Pt_1 Per_1
del padre – che sarà obbligato, pertanto, a comunicare alla signora il luogo e Pt_1
l'indirizzo presso cui dimorerà la minore unitamente al genitore – tenendo conto, comunque, degli impegni di studio, di salute e ricreative della figlia, oltreché dei desideri e delle volontà della minore nel rispetto del superiore interesse della stessa;
Quanto alle vacanze di Natale, sempre se il sig. verrà in Italia, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il CP_1
24 e il 25 dicembre o il 31 dicembre e l'1 gennaio, senza pernottamento;
in occasione delle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa. Qualora il signor dovesse trovarsi in Italia CP_1
nel mese di luglio o di agosto porterà con sé la figlia per una settimana consecutiva, senza pernottamento, comunicando alla signora il periodo in questione entro il 15 giugno Pt_1
di ogni anno. Qualora la figlia lo richiedesse potrà essere previsto anche il pernottamento presso il padre in tale periodo. Qualora il signor dovesse trovarsi in Italia nel giorno CP_1
del compleanno della figlia, la minore trascorrerà tale giorno preferibilmente festeggiando con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e la sera con l'altro genitore. 5) la casa coniugale sita Messina, via Placida n. 21, in uno ai mobili ed agli arredi, verrà assegnata alla signora , la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_1
figlia 6) il signor corrisponderà alla signora , a titolo Per_1 Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia un assegno mensile pari ad Per_1
euro 600,00 (euro seicento/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla signora e già noto al signor;
7) le parti concordano che il signor Parte_1 CP_1 [...]
contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno CP_1
necessarie perla figlia, in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, spese ricreative e ludiche, seguendo le linee guida del
CNF; 8) il signor autorizza con il presente atto la signora a Controparte_1 Parte_1
percepire, nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall quale misura a CP_2
sostegno dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal
01.03.2022; 9) i coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in Tribunale di Messina”. All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] - ROMANIA il 20/08/1987, e Parte_1 [...]
, nato a [...] - ROMANIA il 10/03/1980, alle condizioni stabilite CP_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/01/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 27/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.