Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 992/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. ORAZIETTI Parte_1 C.F._1
IC
e NI ER, C.F. , con l'Avv. C.F._2
GAIARDO MARTINA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver contratto matrimonio in Borgo Valsugana (TN) il 10.06.2000 e che dall'unione matrimoniale sono nati i due figli, ora maggiorenni, e Per_1
esponevano che la loro separazione consensuale era stata Persona_2 omologata da quest'Ufficio con decreto dd. 25.02.2019, i ricorrenti evidenziavanola sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere lo scioglimento del matrimonio, atteso, peraltro, non vi era mai stata alcuna riconciliazione e chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e indicate nel ricorso.
Le condizioni confermate dalle parti risultano le seguenti:
2) Laddove i figli dovessero stabilmente lasciare l'abitazione materna, i predetti contributi verranno corrisposti direttamente in loro favore sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica.
3) La signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico Parte_1 universale, l'assegno provinciale e ogni altra agevolazione legata al nucleo familiare erogata da INPS, Provincia Autonoma di Trento, Comunità di Valle o
Comune, mentre eventuali detrazioni fiscali residue spetteranno in favore dei genitori al 50%.
4) Considerato che sono stati installati dei subcontatori per misurare i consumi di corrente elettrica, di acqua e di gas metano delle PP.MM. 1 e 2 della p.ed.
2173 in P.T. II 4236 C.C. Roncegno, le spese delle utenze formalmente intestate al signor IO NI, saranno ripartite, annualmente tra le parti, quanto alle spese fisse in ragione del 50% e quanto alle spese variabili a consumo a seconda della letture periodiche dei subcontatori condivise e/o documentate fotograficamente, previa esibizione e consegna di copia delle bollette relative alle utenze;
parimenti il rimborso trimestrale del GSE per l'impianto fotovoltaico formalmente intestato al signor IO NI, sarà ripartito al 50% con la signora mediante versamenti e/o Parte_1 compensazioni contestuali alla ripartizione delle spese delle utenze, sempre previa esibizione e consegna di copia della documentazione relativa agli importi percepiti.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori al
50% secondo il seguente schema:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Pag. 2 di 6 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, Grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore richiesto, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pag. 3 di 6 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese suindicate non richiederanno tuttavia il preventivo accordo qualora siano di importo complessivo unitario inferiore a € 100,00.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a che pretendere a titolo di assegno divorzile.
7) I signori e IO NI si danno reciprocamente atto di Parte_1 definire ogni loro precedente rapporto patrimoniale ed economico derivante dagli impegni assunti in sede di separazione consensuale con la corresponsione della somma omnicomprensiva di € 4.000,00 da versarsi entro la data di deposito del presente ricorso;
provvederanno altresì alla chiusura del conto corrente cointestato e, con il presente atto, intendono inoltre procedere a reciproci trasferimenti e cessioni dei beni immobili in comproprietà tavolarmente contraddistinti dalle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2173 in P.T. 4236
C.C. Roncegno e relative pertinenze tavolarmente individuate dalle pp.ff. 1974/1,
1974/14 e 1974/15 in P.T. 3309 C.C. Roncegno, nonché alla costituzione delle relative servitù giuste planimetrie di servitù 1 e 2 dd. 05.08.2024 a firma arch.
”. Persona_3
All'udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e si è proceduto al trasferimento della quota di ½ della proprietà degli immobili, come meglio identificati in ricorso, da parte della sig.ra in favore Pt_1 del sig. IO e da questi in favore della si. con verbale CP_1 sottoscritto alla presenza del Cancelliere e le parti si sono riservate di produrre l'originale attestato di certificazione energetica dell'immobile oggetto di trasferimento, come è successivamente avvenuto in cancelleria, mentre la documentazione planimetrica e catastale era stata già stata depositata unitamente al ricorso, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale ritiene la domanda fondata.
Osserva infatti il Collegio che dalla documentazione in atti si evince che il procedimento di separazione, avvenuto per mutuo consenso, è stato definito con decreto di omologa di quest'Ufficio in data 25.02.2019.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 3 marzo 2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70.
Pag. 4 di 6 È, poi, incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ad avviso del Tribunale ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
IO NI.
Quanto alle condizioni relative al collocamento ed al mantenimento dei figli tra i genitori, le stesse non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto dinanzi alla presenza del Cancelliere.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
IO NI alle condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Pag. 5 di 6 Dott. Luciano Spina
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