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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11996 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Portici alla Via Salute n.19, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Scognamiglio (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
E
(P. IVA ) in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_1
in forza di procura speciale del 25/06/2021 per autentica del Notaio di Bologna (Rep./Racc. ), Persona_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n.8, presso lo sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 1 studio dell'Avv. Luciano Abbate (C.F. ) dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 19.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.12.2022, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
L'attore, premesso che:
è stato proprietario e legittimo possessore del veicolo Mercedes
C220D targato FL129MF dal 21.03.22 sino al 04/05.09.22;
in data 01.04.22 veniva stipulata con la polizza Controparte_1
n. 1/48519/30/186470176 avente ad oggetto, oltre alla copertura obbligatoria r.c.a., anche la protezione del veicolo per i danni causati da incendio, furto e rapina;
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 2 il valore del veicolo assicurato veniva fissato in € 19.000,00 IVA esclusa;
la garanzia veniva prestata per il periodo dal 01.04.22 al 01.10.22;
in data 04.09.22, alle ore 18.30 circa, la sig.ra Parte_2
parcheggiava la suindicata vettura in Portici (NA) alla Piazza Cassano, regolarmente chiusa a chiave, ma l'indomani, verso le 10:30 circa, constatava che la stessa era stata asportata da ignoti;
provvedeva dunque in giornata a sporgere querela contro ignoti;
deduceva che:
in virtù del furto all'attore spetta il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto;
compulsata a mezzo Pec, la tuttavia, non forniva Controparte_2
alcun riscontro;
la convenuta ometteva finanche di rubricare il suddetto sinistro;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennizzo contrattuale nella misura di € 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 3 la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
parte attrice non ha fornito prova della propria legittimazione attiva;
il ha denunciato il furto alla compagnia solo in data Parte_1
17.9.2022, ben oltre i termini decadenziali di cui alla polizza sottoscritta, ragion per cui è decaduto da qualsivoglia azione nei confronti della convenuta;
l'attore, altresì, non ha trasmesso alla compagnia assicurativa la documentazione utile per poter liquidare l'indennizzo;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex. art. 183 cpc e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, nelle more del giudizio, è stata esperita la procedura di mediazione e, pertanto, risulta soddisfatta la condizione di procedibilità.
Venendo al merito, in ordine all'eccezione di legittimazione attiva si osserva che non risulta provata la titolarità esclusiva del veicolo in capo all'attore vista la possibile comproprietà con la coniuge, peraltro alienante del veicolo dopo una lunga serie di passaggi di proprietà.
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 4 L'attore, infatti, nonostante l'espressa richiesta della compagnia, non ha chiarito se fosse coniugato in regime di separazione dei beni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in proposito, ha più volte chiarito che il difetto di prova sulla titolarità del bene oggetto dell'indennizzo comporta il rigetto della domanda.
Nel contratto di assicurazione contro i danni, poi, spetta all'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'avveramento del rischio assicurato.
Nel caso che ci occupa, l'attore si è limitato a produrre copia della denuncia di furto sporta ai Carabinieri dalla Sig.ra Parte_2
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la denuncia presentata alle autorità competenti ha valore di mero indizio e non di prova piena del fatto storico del furto, specialmente a fronte di specifica contestazione della compagnia assicuratrice.
La Corte di Cassazione ha statuito che "la denuncia di furto [...] non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati, spettando all'assicurato l'onere di fornire la prova dell'evento" (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32637 del 07/11/2022; conf.
Cass. n. 10700/2016).
L'attore non ha fornito ulteriori elementi (es. tracce di effrazione nel luogo del parcheggio, testimoni oculari attendibili, ritrovamento di frammenti) idonei a corroborare la veridicità dell'evento, rendendo la domanda sprovvista di supporto probatorio ex art. 2697 c.c..
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 5 L'attore non ha nemmeno prodotto il certificato di archiviazione della procedura al fine di provare, come richiesto dalla compagnia e previsto in polizza, il mancato ritrovamento del veicolo trafugato.
L'attore, inoltre, non ha assolto all'obbligo di denunzia del sinistro nel termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 c.c. e ribadito dalle
Condizioni Generali di Polizza.
La comunicazione alla compagnia, infatti, è stata inviata solo in data
17 settembre 2022, ben oltre il termine suddetto.
Orbene il ritardo nella denuncia, unitamente alla mancata consegna della documentazione essenziale richiesta contrattualmente (estratto cronologico, chiavi, fattura), ha pregiudicato il diritto dell'assicuratore di accertare tempestivamente le modalità del fatto ed eventuali responsabilità.
La Suprema Corte ha chiarito che l'inadempimento dell'obbligo di avviso comporta la perdita dell'indennità se doloso, o la sua riduzione se colposo (art. 1915 c.c.). Nel caso de quo, il comportamento dell'assicurato, che non solo ha ritardato la denuncia ma ha anche omesso di collaborare all'istruttoria (consegnando i documenti solo in corso di causa o parzialmente), integra quantomeno una colpa grave se non la piena mala fede che, unita alle anomalie sui passaggi di proprietà evidenziate dalla difesa convenuta, giustifica il rigetto della domanda per indimostrato diritto all'indennizzo (Cass. Civ., Sez. III,
n. 24210/2019).
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 6 Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'assicurato deve dimostrare non solo l'esistenza del contratto, ma anche il rispetto degli obblighi contrattuali di collaborazione e cooperazione (Cass. civ., sez. III, n.
6108/2006; Cass. civ., sez. III, n. 4234/2012).
Da ultimo, in ordine al quantum, appare fondata la contestazione relativa alla quantificazione del danno.
Il mero riferimento alle quotazioni della rivista "Quattroruote" non ha rilievo, vista l'indisponibilità del veicolo.
La mancata produzione della fattura di acquisto del veicolo - acquistato usato pochi mesi prima – e la presenza di plurimi passaggi di proprietà in breve tempo non consentono di ritenere provato il valore di mercato del bene al momento del sinistro, valore che, per il principio indennitario sancito dall'art. 1905 c.c., non può eccedere il danno effettivo subito.
Pertanto, anche sotto il profilo del quantum debeatur, la domanda è rimasta priva di adeguato supporto probatorio non essendo stato possibile verificare il reale pregiudizio patrimoniale subito dall'attore.
In conclusione la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata per difetto di prova circa:
- la piena titolarità del bene;
- le condizioni di operatività della garanzia;
- il corretto valore indennizzabile del veicolo.
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 5.12.2022, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 4.237 per onorario oltre s.g., IVA
e CPA.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 29528/2022 r.g. pag. 8