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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 20.11.2025, promossa da
- , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Oggetto: accredito figurativo maternità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10066761 a decorrere da dicembre 2004- esponeva di aver sostenuto 16 maternità, con riferimento alle quali aveva accreditato solo parte della CP_1 contribuzione figurativa.
In particolare, rappresentava che per le prime 6 maternità risultavano accreditate 16 settimane piuttosto che 22.
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento previo accredito di 6 settimane di contribuzione per ciascuna delle prime 6 maternità, con condanna al pagamento dei ratei differenziali maturati nel triennio antecedente al deposito del ricorso.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, eccependo l'improponibilità CP_1 dell'azione per mancata presentazione di domanda amministrativa;
la decadenza dall'azione e nel merito l'infondatezza dell'avversa domanda.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
1 Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda atteso che la relativa istanza non può che essere stata ritualmente presentata, avendo comunque accreditato un CP_1 numero di settimane di contribuzione figurativa per i periodi di maternità anteriori al 1972, seppur – secondo la prospettazione attorea- in misura inferiore rispetto al dovuto.
A ciò aggiungasi che – come noto- la richiesta di ricalcolo di prestazioni già attribuite non richiede ex art. 443 c.p.c. la previa instaurazione del procedimento amministrativo (tra le tante, Cass. n.
20892/2007).
In ordine all'eccezione di decadenza, deve ritenersi che la ricorrente sia decaduta dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione a far data dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della stessa, ovvero da dicembre 2004, atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 8.9.2023.
Tale decadenza, sotto il profilo sostanziale, si traduce nell'estinzione del diritto a tutti i ratei scaduti da oltre tre anni al momento del deposito del ricorso giudiziale (e dunque, maturati anteriormente al settembre 2020, come peraltro chiesto nelle conclusioni del ricorso), rimanendo invece impregiudicati quelli relativi al periodo che si colloca entro il triennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. 12278 del 14.4.2022).
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della controversia, gioverà rilevare che, a norma dell'art. 25 co. 2 del decreto legislativo 151/2001, “in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento”.
Si tratta di disposizione sostanzialmente analoga a quella già contenuta nel D.Lgs. n. 564 del 1996, secondo cui i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro, di cui alla L. n. 1204 del
1971, artt. 4 e 5, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili, in favore degli
2 iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Siffatta possibilità era applicabile anche per gli eventi antecedenti al 1 gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14
(esplicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86).
L'art. 25 comma 2 d. lgs. 151/2001 è stato poi autenticamente interpretato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, che ha previsto: “le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs....".
Pertanto, per effetto della norma in parola, l'individuazione dei possibili destinatari dell'accredito figurativo previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile solo se e in quanto - alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo
- il soggetto che richiede il beneficio contributivo risulti "iscritto in servizio" al fondo pensioni Parte lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell' e possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro
(in tali termini, Cass. sent. n. 15784/2011).
Ed invero, “in relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del D.Lgs. n. 151 del
2001 per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità svoltisi fuori dal rapporto di lavoro, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, come autenticamente interpretato L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504,
e, dunque, esclusivamente a coloro che, al momento dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 151 del 2001, non erano titolari di un trattamento pensionistico, risultavano iscritti ad un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria ovvero sostitutiva od esclusiva) e potevano far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. 26.1.2015 n.
1358).
Per gli operai agricoli, con circolare n. 100/2008, ha precisato che “il quinquennio di CP_1 contribuzione effettiva possa intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di ameno 465 contributi giornalieri per gli uomini e di 310 per le donne”.
Con il messaggio 17/04/2009 n.8762, – nel confermare quanto già precisato con la suindicata CP_1 circolare in materia di accredito figurativo dei periodi di maternità che si sono verificati fuori dal rapporto di lavoro ex artt. 25 e 35 T.U. maternità (dei quali l'art. 2, c. 504 L. 244/2007 ha fornito un'interpretazione autentica) – ha sottolineato che sono 22 (2 mesi precedenti e 3 mesi successivi al
3 parto) le settimane da accreditare a tale scopo anche antecedenti al 1972, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento.
Alla luce dei rilievi che precedono la domanda va accolta in quanto dall'estratto contributivo in atti risultano accreditate 16 settimane in luogo di 22 per le prime 6 maternità, verificatesi fuori dal rapporto di lavoro (tenuto conto dei periodi in cui la ricorrente ha fruito dell'astensione per maternità, si come risultanti dal suddetto estratto).
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1. dichiara il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione in godimento, previo accredito di 6 settimane di contribuzione figurativa in relazione a ciascuna delle prime 6 maternità risultanti dall'estratto contributivo;
2. per l'effetto di quanto statuito al punto 1, condanna al pagamento dei ratei differenziali CP_1 maturati a decorrere dal settembre 2020, oltre interessi o rivalutazione;
3. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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