TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1246/2023 R.G.
N. 1280/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N. 1246/2023 R.G. e N. 1280/2023 R.G. promosse da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rascazzo;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2 [...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Bologna, via Dè Castagnoli n. 140;
[...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede in via Rainusso n. 70/100; CP_4 Controparte_5
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore;
[...] P.IVA_4 [...]
(C.F.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_5
Dirigente pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna;
RESISTENTI
Avente ad oggetto: personale ATA - incarico di docenza ex art 59 CCNL - destituzione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 29.07.2025: “A). - Per il riconoscimento del diritto della ricorrente a mantenere in essere con continuità, ad ogni
pagina 1 di 14 effetto giuridico ed economico, a decorrere dalla data del 01.07.2023 in poi, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale assistente amministrativa di ruolo, non avendo incidenza sul predetto rapporto a T.I. la destituzione inflitta nella posizione di docente supplente temporaneamente esercitata ex art 59 CCNL. Con condanna del
[...]
alla corresponsione delle retribuzioni mensili di assistente non Controparte_1 corrisposte dal01.07.2023 a 02.01.2024, cioè per il periodo di illegittima preclusione del rapporto di lavoro, oltre accessori.
B). - Per l'annullamento della sanzione disciplinare della destituzione, inflitta alla ricorrente nella posizione di docente supplente, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per tale sanzione e comunque per mancanza di proporzionalità e gradualità. Con eventuale applicazione da parte del Giudice della disposizione di cui all'art 63 comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, determinando, in luogo della destituzione, una sanzione conservativa ritenuta spettante tra quelle previste all'art 535 D.Lgs 297/1994, per i docenti non di ruolo, tenuto conto del periodo di esclusione dall'insegnamento già trascorso.
C) Con vittoria di spese e compensi per quanto spettante, da distrarre al sottoscritto difensore antistatario.”
Il procuratore del resistente conclude come da note finali del 30.07.2025: “Si insiste per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati rispettivamente in data
16.10.2023 e 23.10.2023, , premettendo di essere assistente Parte_1 amministrativa a tempo indeterminato, assegnataria di un incarico di docenza ex art. 59
CCNL Scuola per l'a.s. 2022/2023, e di essere stata destituita dall'impiego per violazione dell'art. 498, lett. g) del T.U. n. 297/1994 (introdotto dall'art. 29 del CCNL
2018), ha chiesto condannarsi il a reintegrarla nella Controparte_1 funzione di docente e nel ruolo di assistente amministrativa, con decorrenza dall'1.07.2023, e in ogni diritto economico e giuridico inciso dalla sanzione, con conseguente restituzione delle retribuzioni dovute e non percepite nel periodo
01.07.2023 – 02.01.2024.
Nel contempo, la ricorrente ha formulato, in via cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., domanda di reintegra nelle funzioni di assistente amministrativa presso l'Istituto
“Cattaneo Deledda” di CP_4 pagina 2 di 14 2. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1 che, contestata la domanda cautelare per carenza dei relativi presupposti, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza del 28.12.2023 è stata accolta l'istanza cautelare della ricorrente e, per l'effetto, è stata disposta la reintegra di nel ruolo di assistente Parte_1 amministrativa.
4. Sul merito
4.1. Risulta per tabulas ed è incontroverso tra le parti che:
a) è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, con Parte_1 CP_1 qualifica di assistente amministrativa;
b) nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha ricevuto un incarico di docenza a tempo determinato, su posto di sostegno, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 2007, presso l'Istituto
Corni di quindi collocata in aspettativa per il ruolo di assistente amministrativa CP_4 fino al 30.06.2023; 1
c) con atto dell'1.02.2023-prot. n. 841, l'Ufficio Disciplinari (UPD) ha CP_7 contestato all'attrice, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. n. 165/2021, le seguenti infrazioni disciplinari: “per aver la docente in data 16.01.2023 tenuto un comportamento lesivo della dignità degli alunni della classe II D e posto in essere atti gravemente contrastanti coi doveri tipici della funzione docente, consistiti: nell'esibizione, mediante l'uso del cellulare, prima di una foto di un uomo svestito, poi di un filmato, da quest'ultimo trasmesso a seguito di sua richiesta, che la ritraeva in atteggiamenti sessuali espliciti;
nell'avvicinarsi progressivamente agli alunni per avere un contatto fisico nelle parti intime;
nell'aver proposto incontri a scopo sessuale”; 2
d) con provvedimento del 14.03.2023, è stata destituita dall'impiego “per Parte_1 aver posto in essere una condotta gravemente contrastante con i doveri, la responsabilità
e la correttezza della funzione docente.”3
4.2. La ricorrente ha denunciato l'illegittimità del provvedimento di destituzione, adottato dall'amministrazione scolastica in data 14.03.2023, adducendo i seguenti motivi: a) la nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento;
b) la carenza assoluta di istruttoria;
c) l'assenza di prova per l'addebito di atti e molestie sessuali, previsto e punito dall'art. 498, lett. g), T.U. n. 297/1994; d) la violazione del principio di proporzionalità e gradualità; e) l'“illegittimità degli effetti, fatti conseguire alla destituzione dal posto di docente, sul rapporto di assistente amministrativa.”
4.3. Dal compendio documentale emerge come il procedimento disciplinare si sia svolto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio e delle guarentigie di cui all'art. 55 bis, T.U. n. 165/2001.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della sanzione disciplinare per violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento. A tal proposito la ricorrente ha dichiarato di non essere stata messa a conoscenza del rinvio della seduta di audizione
(differita all'8.03.2023), denunciando inoltre l'eccessiva brevità del termine di rinvio.
L'art. 55 bis, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.”
Considerato che l'istanza di rinvio è stata inoltrata da a mezzo posta Parte_1 elettronica ordinaria (dall'indirizzo , per di più nello stesso giorno Email_1 in cui era fissata l'audizione (27.02.2023), 4 l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha correttamente utilizzato, per comunicare il rinvio dell'audizione, il medesimo indirizzo dal quale era pervenuta l'istanza della docente, non sussistendo, in tal caso, alcun obbligo di comunicazione a mezzo PEC, come previsto dal cit. art. 55 bis (cfr. verbale seduta audizione disciplinare 5).
L'amministrazione convenuta ha comunicato il differimento all'8.03.2023 con mail del
27.02.2023 (prot. n. 1756), consegnata al procuratore attoreo il 05.09.2023 in accoglimento dell'istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 (cfr. istanza di accesso agli atti e risposta UPD 6). La stessa difesa attorea non mette in discussione la spedizione della mail, imputando all'ufficio di non aver fornito “prova dell'avvenuta ricezione dell'email nella posta elettronica dell'interessata”, affermando che “la ricorrente, senza colpa, non ha letto e non avrebbe comunque potuto leggere tale email” (cfr. pag. 4 ricorso). La comunicazione di rinvio, quale atto recettizio (cfr. Cass. n. 6555/20219), si è perfezionata nel momento in cui la mail è stata inoltrata alla casella di posta elettronica della ricorrente. L'art. 1335 cod. civ. dispone che “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.” Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la nozione di “indirizzo” comprende qualunque luogo (sia fisico che virtuale) che, in ragione di un collegamento ordinario o di una normale frequenza, rientri “nella sfera di dominio e di controllo del destinatario”
(Cass. n. 27412/2021, Cass. n. 19524/2019, Cass. n. 773/2003, Cass. n.
10564/1998). Come ut supra esposto, la mail è stata spedita all'indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato dalla docente nella corrispondenza con l'amministrazione scolastica. Il collegamento stabile con l'indirizzo mail consente di Email_1 ritenere perfezionata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. L'attrice, quale parte onerata della prova del fatto impeditivo, non ha dimostrato in giudizio il malfunzionamento del sistema di posta elettronica e la mancata ricezione della mail. Non
è stato fornito alcun principio di prova in ordine al mancato recapito del messaggio nella casella “posta in arrivo”, né il possibile passaggio della mail tra gli spam o la posta indesiderata. In mancanza di prova contraria, non può mettersi in dubbio che la mail in oggetto sia stata regolarmente ricevuta dall'incolpata. non ha dimostrato Parte_1 di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscere il contenuto della comunicazione informatica trasmessa dall'UPD.
Si appalesa pretestuosa la contestazione di eccessiva brevità del rinvio;
ciò in quanto nell'istanza di differimento la ricorrente non ha dato atto di essersi trovata in uno stato patologico di tale gravità da impedirle, per un determinato lasso di tempo, di partecipare al procedimento disciplinare, mancando di manifestare, anche genericamente, l'esigenza di fissare l'incontro dopo una certa data. Come chiarito da Cass. n. 980/2020, “la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti pagina 5 di 14 tutelabile.” E' onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio del proprio diritto, dovendosi ritenere che la malattia non precluda
“all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano” (così Cass. n. 9313/2021).
Nella specie, la ricorrente non ha allegato un impedimento assoluto a partecipare all'audizione, anche mediante il rilascio di delega al proprio difensore di fiducia oppure ad un rappresentante sindacale, né essa ha dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di fornire adeguate giustificazioni difensive con apposita memoria scritta. Non essendo provato il concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, vanno rigettate le eccezioni di nullità della sanzione disciplinare.
Quanto al deficit di istruttoria, si osserva come l'UPD abbia avviato il procedimento disciplinare avvalendosi del materiale probatorio messo a disposizione dal Dirigente scolastico (cfr. nota del 18.01.2023 7). L'amministrazione ha valorizzato i riscontri probatori e le dichiarazioni rilasciate dagli studenti della classe 2°D, ritenendo provati i fatti sulla base di tali evidenze documentali, valutazione insindacabile in questa sede in quanto di esclusiva pertinenza della P.A.
4.4. Quanto agli effetti del provvedimento di destituzione sul rapporto lavorativo di assistente amministrativa a tempo indeterminato, si rinvia alle motivazioni espresse nell'ordinanza cautelare del 28.12.2023, qui integralmente trascritte: «- parte ricorrente deduce che «il diritto all'espletamento del rapporto di assistente non può dirsi precluso dalla destituzione da docente».
La doglianza è meritevole di accoglimento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il CCNL Comparto Scuola non include il personale amministrativo tra i destinatari della sanzione della destituzione. Ai dipendenti ATA possono essere irrogati i seguenti provvedimenti disciplinari: rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa; sospensione dal servizio;
licenziamento con e senza preavviso (cfr. CCNL Scuola). La destituzione è annoverata tra le sanzioni applicabili al personale docente, giusta la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994 (cfr. artt. 492 ss.). Ai sensi dell'art. 498 del citato D. Lgs., solo i dipendenti dell'amministrazione scolastica che svolgono attività di 7 Cfr. doc. 1 fascicolo resistente. pagina 6 di 14 docenza possono essere attinti dal provvedimento della destituzione. L'atto impugnato da
non può quindi produrre effetti sul rapporto lavorativo di assistente Parte_1 amministrativo a tempo indeterminato, posto che le norme pattizie non prevedono la sanzione della destituzione. Non vi è alcuna correlazione tra il predetto profilo professionale e il provvedimento sanzionatorio concretamente irrogato. L'amministrazione non ha attivato apposito procedimento disciplinare volto all'irrogazione della sanzione del licenziamento, come prescritto dalle norme del contratto collettivo.
In secondo luogo, come emerge chiaramente dalla contestazione di addebito e dall'atto di destituzione, l'amministrazione convenuta ha contestato alla ricorrente esclusivamente la violazione dei doveri correlati alla funzione docente. Il provvedimento del 14.03.2023 non richiama le clausole del contratto collettivo ma esclusivamente le disposizioni che presidiano l'attività e la responsabilità del personale docente, in particolare gli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994, “recanti le sanzioni disciplinari per il personale docente ed educativo”. Non vi è alcun riferimento alla posizione di assistente amministrativo, tanto è vero che la condotta è ritenuta “gravemente contrastante con i doveri, la responsabilità e la correttezza della funzione docente”, nonché implicante “il coinvolgimento di studenti minorenni”. E' di tutta evidenza come l'ufficio disciplinare abbia valutato unicamente il contegno tenuto dalla ricorrente nel corso dell'incarico di docenza, senza prendere in esame profili comportamentali connessi al ruolo di assistente amministrativo, tanto più che tale rapporto era sospeso per aspettativa ex art. 59 CCNL.
Alla stregua di quanto testé esposto, deve ritenersi che la sanzione della destituzione operi solo per gli incarichi di docenza e che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possa discendere automaticamente dal provvedimento del 14.03.2023.
Sotto tale profilo si appalesa illegittimo il diniego al trasferimento presso l'Istituto
“Cattaneo-Deledda”, fondato su un presupposto erroneo, ossia la “destituzione dall'impiego irrogata alla stessa in data antecedente alla pubblicazione dei movimenti di mobilità annuale” (cfr. nota del 31.08.2023; doc. 6 ricorrente).»
La difesa erariale insiste per la rivisitazione di tale opzione interpretativa, affermando che
“La sanzione della destituzione dall'impiego, anche se irrogata nel corso di svolgimento del servizio a tempo determinato, non può non riflettersi anche sul servizio rispetto al quale la dipendente era collocata in aspettativa”, considerato altresì che la destituzione è ostativa all'assunzione nella pubblica amministrazione, giusta la previsione di cui all'art. 2, comma 5, T.U. n. 3/1957. pagina 7 di 14 La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come evidenziato nella surrichiamata ordinanza cautelare, le sanzioni della destituzione e del licenziamento sono ontologicamente diverse;
esse riguardano profili professionali differenti e operano sulla base di distinti presupposti. Deve quindi escludersi che la destituzione dall'incarico a tempo determinato produca effetti diretti sul rapporto di impiego a tempo indeterminato (ancorché quiescente per aspettativa), determinandone la risoluzione automatica. Tuttavia, è consentito all'amministrazione di attivare un autonomo procedimento disciplinare per contestare la commissione di condotte extralavorative al personale amministrativo in aspettativa, nel rispetto delle guarantigie previste dalla legge, al fine di pervenire al licenziamento per giusta causa. L'amministrazione convenuta non ha dato corso a tale procedura, pertanto non può ritenersi risolto automaticamente il rapporto di lavoro di assistente amministrativa.
Si appalesa inconferente il richiamato dell'art. 2, comma 5, posto che tale norma regolamenta la fase genetica del rapporto, indicando i requisiti di accesso al pubblico impiego, mentre nelle specie il rapporto lavorativo è già costituito. Nessuna disposizione legislativa prevede la decadenza automatica dall'impiego pubblico a tempo indeterminato per condotte tenute nell'ambito di un incarico di docenza a tempo determinato, quale quello di specie. Al riguardo si richiamano i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240/1997: “Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, sentenze nn. 363 del
1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e 104 del 1991). Nella specie, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali” (ex multis nn. 971/1988;
104/1991; 415/1991; 134/1992; 363/1996).
Da quanto esposto discende l'accoglimento della domanda attorea volta al riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte dalla cessazione dell'incarico di docenza (01.07.2023) e sino all'effettiva riammissione in servizio (02.01.2024), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
pagina 8 di 14 4.5. Al contrario, con riferimento alla funzione di docente, il provvedimento di destituzione irrogato alla ricorrente è da ritenersi legittimo e proporzionato ai fatti contestati.
L'art. 498 del D. Lgs. n. 297/94, in ordine alla sanzione della destituzione, dispone quanto segue: “La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.”
Ad integrazione della suddetta norma, l'art. 29, comma 3, CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca del 2018, relativo alla “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”, ha statuito che: “Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'art.
498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: «g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.” Detta modifica è stata in seguito assorbita nel testo del CCNL 2024 (cfr. art. 48, comma 3).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea (cfr. note finali), al caso di specie non è applicabile l'art. 535 del D. Lgs. n. 297/1994, in quanto l'art. 48 del CCNL richiama esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto dal Capo IV del cit. D. Lgs.
(artt. da 492 a 501). pagina 9 di 14 I fatti oggetto del provvedimento di destituzione trovano riscontro negli atti del procedimento penale 8 e nelle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio.
La richiesta di archiviazione (accolta dal G.I.P. di 9) conferma la fondatezza CP_4 dell'addebito disciplinare relativo all'esibizione agli studenti di un filmato pornografico, a nulla rilevando che il P.M. abbia escluso la sussistenza del reato di atti sessuali con minori ex art. 609 quater, c.p. Dalle risultanze delle indagini penali emerge in modo inequivocabile come la ricorrente, in data 16.01.2023, all'interno del plesso scolastico, abbia esibito, senza alcuna costrizione degli studenti, un video pornografico che la ritrae mentre intrattiene un rapporto sessuale orale con il proprio compagno. Il consulente nominato dal P.M. ha verificato che nel telefono della docente è presente un video di natura pornografica, ricevuto dalla ricorrente alle ore 10.17. Lo stesso video è stato rinvenuto anche nel dispositivo dello studente , il quale ha ripreso con il Persona_1 proprio cellulare il video in esecuzione. In particolare, la relazione tecnica ha evidenziato che: a) nel video “20230116_115900.mp4” è possibile notare la ricorrente, attorniata dagli studenti, con in mano il cellulare in cui è in esecuzione un video pornografico;
b) nel video 20230116_120007.mp4, si nota un alunno con un telefono in mano, sul quale
è in esecuzione il predetto video (cfr. pag. 14 relazione del 21.03.2023).
Nella richiesta di archiviazione è esposto quanto segue: “la PG provvedeva a redigere un verbale di operazioni tecniche ripetibili, in merito al materiale informatico acquisito dal
Vice Preside, segnalando il comportamento disinvolto e divertito dell'odierna indagata, attorniata da alcuni studenti, che le toccavano le gambe e il fondoschiena, senza che lei dicesse nulla. Era inoltre possibile osservare , circondata da alunni, che con Parte_1 il cellulare in mano mostrava loro un video relativo ad un rapporto sessuale orale. Detto video continuava ad essere visionato dagli studenti, dopo che avevano preso nelle loro mani il dispositivo cellulare. (…). Dai contenuti informatici emergeva che l'insegnante mostrava divertita e compiaciuta il video che la ritraeva mentre praticava un rapporto sessuale orale, (…). Ciò avveniva mentre risultava attorniata da alcuni studenti incuriositi.
(…). Si ritiene pertanto che, così ricostruita la vicenda e gli elementi probatori acquisiti, la condotta posta in essere dalla Professoressa consistita sostanzialmente nel Pt_1 mostrare con compiacimento agli alunni ultra quindicenni un video che la ritrae mentre compie atti sessuali con un maggiorenne (…).” Quanto emerge dagli atti del procedimento penale è corroborato dalla segnalazione degli studenti della classe 2°D del 17.01.2023 e dalle deposizioni testimoniali degli alunni e . Nell'immediatezza dei fatti, gli studenti Testimone_1 Testimone_2 CP_8
, e sentiti dal Dirigente
[...] Controparte_9 Persona_1 Controparte_10
Scolastico, hanno riferito che la prof.ssa “ha scritto al suo fidanzato di mandarle Pt_1 dei video delle loro attività sessuale” e che la stessa “è tornata nel corridoio della classe ed è venuta da noi per farci vedere il video che il suo fidanzato le aveva mandato in cui lei praticava al ragazzo sesso orale.”
Particolarmente rilevante la testimonianza del teste il quale ha dichiarato che “La Tes_2 prof.ssa durante l'ora in cui è stata in classe, ci ha parlato di un video “porno”, di Pt_1 una prestazione orale con il suo compagno, che però non aveva sul suo cellulare. La prof.ssa è uscita un attimo dalla classe dicendo che si sarebbe fatta mandare il video dal fidanzato. Dopo la prof.ssa è rientrata in classe dicendo di avere ricevuto il video dal compagno;
voleva farci vedere il video. Adr: (…). Durante il cambio d'ora siamo uscita dalla classe e la prof.ssa si è avvicinata a noi studenti della classe, per farci vedere Pt_1 il video. Nel frattempo era entrata in classe la prof.ssa di matematica dell'ora successiva.
La prof.ssa ha lasciato in mano il telefono ad uno studente, di cui non ricordo il Pt_1 nome, con il video attivo e in primo piano. Un nostro compagno, , ha poi Persona_1 ripreso con il proprio cellulare il video che stava andando sul telefono della prof.ssa
Quest'ultima ha poi ripreso il telefono. Adr: non siamo stati noi a strappare il Pt_1 telefono dalle mani della prof.ssa. Ce l'ha passato lei. Lei ci ha parlato del video;
noi non potevamo sapere del video. Adr: io ho visto sia il video dal telefono della prof.ssa sia il video fatto dal mio compagno. Nel video si vedeva la prof.ssa che faceva un Pt_1 rapporto orale ad un uomo. Adr: (…). è stata la prof.ssa a parlarci del video con il suo fidanzato;
noi non potevamo immaginare che avesse un video del genere.”
Conformemente a quanto riferito da tale teste, lo studente - seduto Testimone_1 in classe nella propria postazione - ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ho visto un gruppo di studenti intorno alla prof.ssa inizialmente in classe e poi si sono spostati Pt_1 fuori dalla classe. Adr: era l'inizio dell'ora. Adr: i miei compagni mi hanno raccontato di aver visto un video di contenuto pornografico;
il video ritraeva rapporti sessuali della prof.ssa con un uomo. Adr: gli studenti erano intorno alla docente e la invitavano a Pt_1 mostrare il contenuto del cellulare;
(…). Adr. non ho sentito la docente chiedere ai miei compagni “restituitemi il telefono”. Adr: la prof.ssa aveva il telefono in mano alla Pt_1 pagina 11 di 14 cattedra e lo stava usando con WhatsApp. Adr. gli studenti si sono avvicinatati alla docente spontaneamente. Adr: non credo che i miei compagni sapessero del video poi visionato. (…).”
Non vi sono motivi per ritenere inattendibile il teste . La ricorrente, infatti, Testimone_2 non ha esposto le motivazioni per le quali il suddetto teste non sarebbe credibile, dichiarando genericamente che le deposizioni dello studente “non appaiono caratterizzate, come d'obbligo, da adeguata terzietà, ma al contrario, da ingiustificata e incomprensibile veemenza accusatoria contro la docente.” Dunque, l'attrice non è riuscita ad addurre la ragione per la quale il teste avrebbe dovuto rendere dichiarazioni false e a lei sfavorevoli. Al contrario, il racconto dello studente è pienamente attendibile, sia perché egli non ha alcun interesse a riportare accadimenti falsi, sia perché quanto riferito trova riscontro nelle emergenze processuali (cfr. relazione tecnica;
dichiarazioni degli alunni della 2°D; dichiarazioni testimoniali).
A fronte delle suddette testimonianze, convergenti e univoche, suffragate dai riscontri probatori testé richiamati, deve ritenersi provata la condotta di esibizione del video Cont pornografico, come contestata dall' nella lettera di addebito disciplinare dell'1.02.2023. La stessa ricorrente ha ammesso - sia nel ricorso introduttivo 10 che nelle note finali 11 - di aver condiviso con gli alunni il video che la ritrae mentre ha un rapporto orale con il fidanzato, affermando di avere agito con leggerezza. Dalle testimonianze si ricava che la ricorrente ha chiesto al fidanzato di inviarle il filmato e che la stessa lo ha mostrato intenzionalmente agli studenti. Questi ultimi non erano a conoscenza del video pornografico, pertanto è inverosimile che essi abbiano chiesto alla docente di visionare un video di cui ignoravano l'esistenza. Né vi è prova della sottrazione del cellulare dalle mani della docente, circostanza smentita delle testimonianze e dalla relazione del tecnico nominato dal P.M.
L'asserita ingenuità di non scrimina la condotta addebitata, al contrario Parte_1 conferma come la docente non abbia ben compreso le responsabilità correlate alla funzione docente, scaturenti dalla relazione educativa con alunni minorenni.
Tale condotta costituisce, di per sé, valida motivazione per disporre la destituzione, considerata la gravità dei fatti commessi, posti in essere all'interno del plesso scolastico e nell'ambito di una relazione con studenti minorenni. Trattasi, in ogni caso, di contegno non conforme al ruolo educativo ricoperto, atteso che la funzione di docenza deve essere orientata a realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni. 12 Tanto più che il citato art. 498 prevede la sanzione della destituzione “per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione.”
ha confermato anche l'addebito relativo ai toccamenti delle parti intime, Testimone_3 comportamento già segnalato dagli studenti nella dichiarazione scritta del 17.01.2023. Il teste ha riferito: “(…) la situazione è un po' degenerata, lei si è avvicinata a noi, appoggiandosi;
la prof.ssa ha poi toccato le parti intime (il pene) di alcuni Per_2 compagni;
noi eravamo presi dalla situazione e quando la prof.ssa si avvicinava noi non ci spostavamo. Adr: io ho anche abbracciato la professoressa (…)”.
Ebbene, gli atti realizzati da rientrano nelle ipotesi legittimanti Parte_1
l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione. In conformità alla normativa di riferimento, la destituzione può essere irrogata, tra le altre, per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e per atti e comportamenti a carattere sessuale, anche se privi del carattere della gravità o della reiterazione. La ricorrente, con la propria condotta, è venuta meno alle responsabilità e ai doveri propri del ruolo di docente, compromettendo definitivamente il rapporto di fiducia con l'amministrazione scolastica. Si appalesa quindi proporzionata la sanzione della destituzione.
5. Sulle spese di lite.
5.1 Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. La soccombenza reciproca e la novità e controvertibilità delle questioni 12 Cfr. . Controparte_12 pagina 13 di 14 esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare che del giudizio di merito (per entrambi i giudizi riuniti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ORDINA al la reintegra di nel ruolo Controparte_1 Parte_1 di assistente amministrativa a tempo indeterminato, con efficacia dall'01.07.2023, e, per l'effetto, condanna il convenuto a versare alla ricorrente le retribuzioni mensili non corrisposte dalla predetta data al 02.01.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) RIGETTA per il resto il ricorso;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,20 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 14 4 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. 6 Cfr. doc. 18 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 14 8 Cfr. richiesta di archiviazione e consulenza tecnica;
doc.ti 13 e 14 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. decreto di archiviazione dell'1.03.2024; doc. depositato in data 18.03.2204. pagina 10 di 14 10 Cfr. pag. 2: “la ricorrente ha condiviso il video con chi le era vicino. Ciò però è stato fatto solo per dimostrare la felice relazione che ella aveva con il proprio compagno e che gli studenti in passato avevano conosciuto.” 11 Cfr. pag. 3: “La ricorrente riconosce solo di aver dato ad alcuni suoi studenti, fuori dall'aula e su loro richiesta, il suo cellulare con un video da cui si intravede un rapporto orale compiuto tra lei e il suo fidanzato.” pagina 12 di 14
N. 1280/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N. 1246/2023 R.G. e N. 1280/2023 R.G. promosse da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rascazzo;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2 [...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Bologna, via Dè Castagnoli n. 140;
[...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede in via Rainusso n. 70/100; CP_4 Controparte_5
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore;
[...] P.IVA_4 [...]
(C.F.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_5
Dirigente pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna;
RESISTENTI
Avente ad oggetto: personale ATA - incarico di docenza ex art 59 CCNL - destituzione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 29.07.2025: “A). - Per il riconoscimento del diritto della ricorrente a mantenere in essere con continuità, ad ogni
pagina 1 di 14 effetto giuridico ed economico, a decorrere dalla data del 01.07.2023 in poi, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale assistente amministrativa di ruolo, non avendo incidenza sul predetto rapporto a T.I. la destituzione inflitta nella posizione di docente supplente temporaneamente esercitata ex art 59 CCNL. Con condanna del
[...]
alla corresponsione delle retribuzioni mensili di assistente non Controparte_1 corrisposte dal01.07.2023 a 02.01.2024, cioè per il periodo di illegittima preclusione del rapporto di lavoro, oltre accessori.
B). - Per l'annullamento della sanzione disciplinare della destituzione, inflitta alla ricorrente nella posizione di docente supplente, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per tale sanzione e comunque per mancanza di proporzionalità e gradualità. Con eventuale applicazione da parte del Giudice della disposizione di cui all'art 63 comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, determinando, in luogo della destituzione, una sanzione conservativa ritenuta spettante tra quelle previste all'art 535 D.Lgs 297/1994, per i docenti non di ruolo, tenuto conto del periodo di esclusione dall'insegnamento già trascorso.
C) Con vittoria di spese e compensi per quanto spettante, da distrarre al sottoscritto difensore antistatario.”
Il procuratore del resistente conclude come da note finali del 30.07.2025: “Si insiste per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati rispettivamente in data
16.10.2023 e 23.10.2023, , premettendo di essere assistente Parte_1 amministrativa a tempo indeterminato, assegnataria di un incarico di docenza ex art. 59
CCNL Scuola per l'a.s. 2022/2023, e di essere stata destituita dall'impiego per violazione dell'art. 498, lett. g) del T.U. n. 297/1994 (introdotto dall'art. 29 del CCNL
2018), ha chiesto condannarsi il a reintegrarla nella Controparte_1 funzione di docente e nel ruolo di assistente amministrativa, con decorrenza dall'1.07.2023, e in ogni diritto economico e giuridico inciso dalla sanzione, con conseguente restituzione delle retribuzioni dovute e non percepite nel periodo
01.07.2023 – 02.01.2024.
Nel contempo, la ricorrente ha formulato, in via cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., domanda di reintegra nelle funzioni di assistente amministrativa presso l'Istituto
“Cattaneo Deledda” di CP_4 pagina 2 di 14 2. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1 che, contestata la domanda cautelare per carenza dei relativi presupposti, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza del 28.12.2023 è stata accolta l'istanza cautelare della ricorrente e, per l'effetto, è stata disposta la reintegra di nel ruolo di assistente Parte_1 amministrativa.
4. Sul merito
4.1. Risulta per tabulas ed è incontroverso tra le parti che:
a) è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, con Parte_1 CP_1 qualifica di assistente amministrativa;
b) nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha ricevuto un incarico di docenza a tempo determinato, su posto di sostegno, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 2007, presso l'Istituto
Corni di quindi collocata in aspettativa per il ruolo di assistente amministrativa CP_4 fino al 30.06.2023; 1
c) con atto dell'1.02.2023-prot. n. 841, l'Ufficio Disciplinari (UPD) ha CP_7 contestato all'attrice, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. n. 165/2021, le seguenti infrazioni disciplinari: “per aver la docente in data 16.01.2023 tenuto un comportamento lesivo della dignità degli alunni della classe II D e posto in essere atti gravemente contrastanti coi doveri tipici della funzione docente, consistiti: nell'esibizione, mediante l'uso del cellulare, prima di una foto di un uomo svestito, poi di un filmato, da quest'ultimo trasmesso a seguito di sua richiesta, che la ritraeva in atteggiamenti sessuali espliciti;
nell'avvicinarsi progressivamente agli alunni per avere un contatto fisico nelle parti intime;
nell'aver proposto incontri a scopo sessuale”; 2
d) con provvedimento del 14.03.2023, è stata destituita dall'impiego “per Parte_1 aver posto in essere una condotta gravemente contrastante con i doveri, la responsabilità
e la correttezza della funzione docente.”3
4.2. La ricorrente ha denunciato l'illegittimità del provvedimento di destituzione, adottato dall'amministrazione scolastica in data 14.03.2023, adducendo i seguenti motivi: a) la nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento;
b) la carenza assoluta di istruttoria;
c) l'assenza di prova per l'addebito di atti e molestie sessuali, previsto e punito dall'art. 498, lett. g), T.U. n. 297/1994; d) la violazione del principio di proporzionalità e gradualità; e) l'“illegittimità degli effetti, fatti conseguire alla destituzione dal posto di docente, sul rapporto di assistente amministrativa.”
4.3. Dal compendio documentale emerge come il procedimento disciplinare si sia svolto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio e delle guarentigie di cui all'art. 55 bis, T.U. n. 165/2001.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della sanzione disciplinare per violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento. A tal proposito la ricorrente ha dichiarato di non essere stata messa a conoscenza del rinvio della seduta di audizione
(differita all'8.03.2023), denunciando inoltre l'eccessiva brevità del termine di rinvio.
L'art. 55 bis, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.”
Considerato che l'istanza di rinvio è stata inoltrata da a mezzo posta Parte_1 elettronica ordinaria (dall'indirizzo , per di più nello stesso giorno Email_1 in cui era fissata l'audizione (27.02.2023), 4 l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha correttamente utilizzato, per comunicare il rinvio dell'audizione, il medesimo indirizzo dal quale era pervenuta l'istanza della docente, non sussistendo, in tal caso, alcun obbligo di comunicazione a mezzo PEC, come previsto dal cit. art. 55 bis (cfr. verbale seduta audizione disciplinare 5).
L'amministrazione convenuta ha comunicato il differimento all'8.03.2023 con mail del
27.02.2023 (prot. n. 1756), consegnata al procuratore attoreo il 05.09.2023 in accoglimento dell'istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 (cfr. istanza di accesso agli atti e risposta UPD 6). La stessa difesa attorea non mette in discussione la spedizione della mail, imputando all'ufficio di non aver fornito “prova dell'avvenuta ricezione dell'email nella posta elettronica dell'interessata”, affermando che “la ricorrente, senza colpa, non ha letto e non avrebbe comunque potuto leggere tale email” (cfr. pag. 4 ricorso). La comunicazione di rinvio, quale atto recettizio (cfr. Cass. n. 6555/20219), si è perfezionata nel momento in cui la mail è stata inoltrata alla casella di posta elettronica della ricorrente. L'art. 1335 cod. civ. dispone che “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.” Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la nozione di “indirizzo” comprende qualunque luogo (sia fisico che virtuale) che, in ragione di un collegamento ordinario o di una normale frequenza, rientri “nella sfera di dominio e di controllo del destinatario”
(Cass. n. 27412/2021, Cass. n. 19524/2019, Cass. n. 773/2003, Cass. n.
10564/1998). Come ut supra esposto, la mail è stata spedita all'indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato dalla docente nella corrispondenza con l'amministrazione scolastica. Il collegamento stabile con l'indirizzo mail consente di Email_1 ritenere perfezionata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. L'attrice, quale parte onerata della prova del fatto impeditivo, non ha dimostrato in giudizio il malfunzionamento del sistema di posta elettronica e la mancata ricezione della mail. Non
è stato fornito alcun principio di prova in ordine al mancato recapito del messaggio nella casella “posta in arrivo”, né il possibile passaggio della mail tra gli spam o la posta indesiderata. In mancanza di prova contraria, non può mettersi in dubbio che la mail in oggetto sia stata regolarmente ricevuta dall'incolpata. non ha dimostrato Parte_1 di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscere il contenuto della comunicazione informatica trasmessa dall'UPD.
Si appalesa pretestuosa la contestazione di eccessiva brevità del rinvio;
ciò in quanto nell'istanza di differimento la ricorrente non ha dato atto di essersi trovata in uno stato patologico di tale gravità da impedirle, per un determinato lasso di tempo, di partecipare al procedimento disciplinare, mancando di manifestare, anche genericamente, l'esigenza di fissare l'incontro dopo una certa data. Come chiarito da Cass. n. 980/2020, “la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti pagina 5 di 14 tutelabile.” E' onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio del proprio diritto, dovendosi ritenere che la malattia non precluda
“all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano” (così Cass. n. 9313/2021).
Nella specie, la ricorrente non ha allegato un impedimento assoluto a partecipare all'audizione, anche mediante il rilascio di delega al proprio difensore di fiducia oppure ad un rappresentante sindacale, né essa ha dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di fornire adeguate giustificazioni difensive con apposita memoria scritta. Non essendo provato il concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, vanno rigettate le eccezioni di nullità della sanzione disciplinare.
Quanto al deficit di istruttoria, si osserva come l'UPD abbia avviato il procedimento disciplinare avvalendosi del materiale probatorio messo a disposizione dal Dirigente scolastico (cfr. nota del 18.01.2023 7). L'amministrazione ha valorizzato i riscontri probatori e le dichiarazioni rilasciate dagli studenti della classe 2°D, ritenendo provati i fatti sulla base di tali evidenze documentali, valutazione insindacabile in questa sede in quanto di esclusiva pertinenza della P.A.
4.4. Quanto agli effetti del provvedimento di destituzione sul rapporto lavorativo di assistente amministrativa a tempo indeterminato, si rinvia alle motivazioni espresse nell'ordinanza cautelare del 28.12.2023, qui integralmente trascritte: «- parte ricorrente deduce che «il diritto all'espletamento del rapporto di assistente non può dirsi precluso dalla destituzione da docente».
La doglianza è meritevole di accoglimento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il CCNL Comparto Scuola non include il personale amministrativo tra i destinatari della sanzione della destituzione. Ai dipendenti ATA possono essere irrogati i seguenti provvedimenti disciplinari: rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa; sospensione dal servizio;
licenziamento con e senza preavviso (cfr. CCNL Scuola). La destituzione è annoverata tra le sanzioni applicabili al personale docente, giusta la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994 (cfr. artt. 492 ss.). Ai sensi dell'art. 498 del citato D. Lgs., solo i dipendenti dell'amministrazione scolastica che svolgono attività di 7 Cfr. doc. 1 fascicolo resistente. pagina 6 di 14 docenza possono essere attinti dal provvedimento della destituzione. L'atto impugnato da
non può quindi produrre effetti sul rapporto lavorativo di assistente Parte_1 amministrativo a tempo indeterminato, posto che le norme pattizie non prevedono la sanzione della destituzione. Non vi è alcuna correlazione tra il predetto profilo professionale e il provvedimento sanzionatorio concretamente irrogato. L'amministrazione non ha attivato apposito procedimento disciplinare volto all'irrogazione della sanzione del licenziamento, come prescritto dalle norme del contratto collettivo.
In secondo luogo, come emerge chiaramente dalla contestazione di addebito e dall'atto di destituzione, l'amministrazione convenuta ha contestato alla ricorrente esclusivamente la violazione dei doveri correlati alla funzione docente. Il provvedimento del 14.03.2023 non richiama le clausole del contratto collettivo ma esclusivamente le disposizioni che presidiano l'attività e la responsabilità del personale docente, in particolare gli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994, “recanti le sanzioni disciplinari per il personale docente ed educativo”. Non vi è alcun riferimento alla posizione di assistente amministrativo, tanto è vero che la condotta è ritenuta “gravemente contrastante con i doveri, la responsabilità e la correttezza della funzione docente”, nonché implicante “il coinvolgimento di studenti minorenni”. E' di tutta evidenza come l'ufficio disciplinare abbia valutato unicamente il contegno tenuto dalla ricorrente nel corso dell'incarico di docenza, senza prendere in esame profili comportamentali connessi al ruolo di assistente amministrativo, tanto più che tale rapporto era sospeso per aspettativa ex art. 59 CCNL.
Alla stregua di quanto testé esposto, deve ritenersi che la sanzione della destituzione operi solo per gli incarichi di docenza e che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possa discendere automaticamente dal provvedimento del 14.03.2023.
Sotto tale profilo si appalesa illegittimo il diniego al trasferimento presso l'Istituto
“Cattaneo-Deledda”, fondato su un presupposto erroneo, ossia la “destituzione dall'impiego irrogata alla stessa in data antecedente alla pubblicazione dei movimenti di mobilità annuale” (cfr. nota del 31.08.2023; doc. 6 ricorrente).»
La difesa erariale insiste per la rivisitazione di tale opzione interpretativa, affermando che
“La sanzione della destituzione dall'impiego, anche se irrogata nel corso di svolgimento del servizio a tempo determinato, non può non riflettersi anche sul servizio rispetto al quale la dipendente era collocata in aspettativa”, considerato altresì che la destituzione è ostativa all'assunzione nella pubblica amministrazione, giusta la previsione di cui all'art. 2, comma 5, T.U. n. 3/1957. pagina 7 di 14 La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come evidenziato nella surrichiamata ordinanza cautelare, le sanzioni della destituzione e del licenziamento sono ontologicamente diverse;
esse riguardano profili professionali differenti e operano sulla base di distinti presupposti. Deve quindi escludersi che la destituzione dall'incarico a tempo determinato produca effetti diretti sul rapporto di impiego a tempo indeterminato (ancorché quiescente per aspettativa), determinandone la risoluzione automatica. Tuttavia, è consentito all'amministrazione di attivare un autonomo procedimento disciplinare per contestare la commissione di condotte extralavorative al personale amministrativo in aspettativa, nel rispetto delle guarantigie previste dalla legge, al fine di pervenire al licenziamento per giusta causa. L'amministrazione convenuta non ha dato corso a tale procedura, pertanto non può ritenersi risolto automaticamente il rapporto di lavoro di assistente amministrativa.
Si appalesa inconferente il richiamato dell'art. 2, comma 5, posto che tale norma regolamenta la fase genetica del rapporto, indicando i requisiti di accesso al pubblico impiego, mentre nelle specie il rapporto lavorativo è già costituito. Nessuna disposizione legislativa prevede la decadenza automatica dall'impiego pubblico a tempo indeterminato per condotte tenute nell'ambito di un incarico di docenza a tempo determinato, quale quello di specie. Al riguardo si richiamano i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240/1997: “Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, sentenze nn. 363 del
1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e 104 del 1991). Nella specie, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali” (ex multis nn. 971/1988;
104/1991; 415/1991; 134/1992; 363/1996).
Da quanto esposto discende l'accoglimento della domanda attorea volta al riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte dalla cessazione dell'incarico di docenza (01.07.2023) e sino all'effettiva riammissione in servizio (02.01.2024), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
pagina 8 di 14 4.5. Al contrario, con riferimento alla funzione di docente, il provvedimento di destituzione irrogato alla ricorrente è da ritenersi legittimo e proporzionato ai fatti contestati.
L'art. 498 del D. Lgs. n. 297/94, in ordine alla sanzione della destituzione, dispone quanto segue: “La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.”
Ad integrazione della suddetta norma, l'art. 29, comma 3, CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca del 2018, relativo alla “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”, ha statuito che: “Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'art.
498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: «g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.” Detta modifica è stata in seguito assorbita nel testo del CCNL 2024 (cfr. art. 48, comma 3).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea (cfr. note finali), al caso di specie non è applicabile l'art. 535 del D. Lgs. n. 297/1994, in quanto l'art. 48 del CCNL richiama esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto dal Capo IV del cit. D. Lgs.
(artt. da 492 a 501). pagina 9 di 14 I fatti oggetto del provvedimento di destituzione trovano riscontro negli atti del procedimento penale 8 e nelle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio.
La richiesta di archiviazione (accolta dal G.I.P. di 9) conferma la fondatezza CP_4 dell'addebito disciplinare relativo all'esibizione agli studenti di un filmato pornografico, a nulla rilevando che il P.M. abbia escluso la sussistenza del reato di atti sessuali con minori ex art. 609 quater, c.p. Dalle risultanze delle indagini penali emerge in modo inequivocabile come la ricorrente, in data 16.01.2023, all'interno del plesso scolastico, abbia esibito, senza alcuna costrizione degli studenti, un video pornografico che la ritrae mentre intrattiene un rapporto sessuale orale con il proprio compagno. Il consulente nominato dal P.M. ha verificato che nel telefono della docente è presente un video di natura pornografica, ricevuto dalla ricorrente alle ore 10.17. Lo stesso video è stato rinvenuto anche nel dispositivo dello studente , il quale ha ripreso con il Persona_1 proprio cellulare il video in esecuzione. In particolare, la relazione tecnica ha evidenziato che: a) nel video “20230116_115900.mp4” è possibile notare la ricorrente, attorniata dagli studenti, con in mano il cellulare in cui è in esecuzione un video pornografico;
b) nel video 20230116_120007.mp4, si nota un alunno con un telefono in mano, sul quale
è in esecuzione il predetto video (cfr. pag. 14 relazione del 21.03.2023).
Nella richiesta di archiviazione è esposto quanto segue: “la PG provvedeva a redigere un verbale di operazioni tecniche ripetibili, in merito al materiale informatico acquisito dal
Vice Preside, segnalando il comportamento disinvolto e divertito dell'odierna indagata, attorniata da alcuni studenti, che le toccavano le gambe e il fondoschiena, senza che lei dicesse nulla. Era inoltre possibile osservare , circondata da alunni, che con Parte_1 il cellulare in mano mostrava loro un video relativo ad un rapporto sessuale orale. Detto video continuava ad essere visionato dagli studenti, dopo che avevano preso nelle loro mani il dispositivo cellulare. (…). Dai contenuti informatici emergeva che l'insegnante mostrava divertita e compiaciuta il video che la ritraeva mentre praticava un rapporto sessuale orale, (…). Ciò avveniva mentre risultava attorniata da alcuni studenti incuriositi.
(…). Si ritiene pertanto che, così ricostruita la vicenda e gli elementi probatori acquisiti, la condotta posta in essere dalla Professoressa consistita sostanzialmente nel Pt_1 mostrare con compiacimento agli alunni ultra quindicenni un video che la ritrae mentre compie atti sessuali con un maggiorenne (…).” Quanto emerge dagli atti del procedimento penale è corroborato dalla segnalazione degli studenti della classe 2°D del 17.01.2023 e dalle deposizioni testimoniali degli alunni e . Nell'immediatezza dei fatti, gli studenti Testimone_1 Testimone_2 CP_8
, e sentiti dal Dirigente
[...] Controparte_9 Persona_1 Controparte_10
Scolastico, hanno riferito che la prof.ssa “ha scritto al suo fidanzato di mandarle Pt_1 dei video delle loro attività sessuale” e che la stessa “è tornata nel corridoio della classe ed è venuta da noi per farci vedere il video che il suo fidanzato le aveva mandato in cui lei praticava al ragazzo sesso orale.”
Particolarmente rilevante la testimonianza del teste il quale ha dichiarato che “La Tes_2 prof.ssa durante l'ora in cui è stata in classe, ci ha parlato di un video “porno”, di Pt_1 una prestazione orale con il suo compagno, che però non aveva sul suo cellulare. La prof.ssa è uscita un attimo dalla classe dicendo che si sarebbe fatta mandare il video dal fidanzato. Dopo la prof.ssa è rientrata in classe dicendo di avere ricevuto il video dal compagno;
voleva farci vedere il video. Adr: (…). Durante il cambio d'ora siamo uscita dalla classe e la prof.ssa si è avvicinata a noi studenti della classe, per farci vedere Pt_1 il video. Nel frattempo era entrata in classe la prof.ssa di matematica dell'ora successiva.
La prof.ssa ha lasciato in mano il telefono ad uno studente, di cui non ricordo il Pt_1 nome, con il video attivo e in primo piano. Un nostro compagno, , ha poi Persona_1 ripreso con il proprio cellulare il video che stava andando sul telefono della prof.ssa
Quest'ultima ha poi ripreso il telefono. Adr: non siamo stati noi a strappare il Pt_1 telefono dalle mani della prof.ssa. Ce l'ha passato lei. Lei ci ha parlato del video;
noi non potevamo sapere del video. Adr: io ho visto sia il video dal telefono della prof.ssa sia il video fatto dal mio compagno. Nel video si vedeva la prof.ssa che faceva un Pt_1 rapporto orale ad un uomo. Adr: (…). è stata la prof.ssa a parlarci del video con il suo fidanzato;
noi non potevamo immaginare che avesse un video del genere.”
Conformemente a quanto riferito da tale teste, lo studente - seduto Testimone_1 in classe nella propria postazione - ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ho visto un gruppo di studenti intorno alla prof.ssa inizialmente in classe e poi si sono spostati Pt_1 fuori dalla classe. Adr: era l'inizio dell'ora. Adr: i miei compagni mi hanno raccontato di aver visto un video di contenuto pornografico;
il video ritraeva rapporti sessuali della prof.ssa con un uomo. Adr: gli studenti erano intorno alla docente e la invitavano a Pt_1 mostrare il contenuto del cellulare;
(…). Adr. non ho sentito la docente chiedere ai miei compagni “restituitemi il telefono”. Adr: la prof.ssa aveva il telefono in mano alla Pt_1 pagina 11 di 14 cattedra e lo stava usando con WhatsApp. Adr. gli studenti si sono avvicinatati alla docente spontaneamente. Adr: non credo che i miei compagni sapessero del video poi visionato. (…).”
Non vi sono motivi per ritenere inattendibile il teste . La ricorrente, infatti, Testimone_2 non ha esposto le motivazioni per le quali il suddetto teste non sarebbe credibile, dichiarando genericamente che le deposizioni dello studente “non appaiono caratterizzate, come d'obbligo, da adeguata terzietà, ma al contrario, da ingiustificata e incomprensibile veemenza accusatoria contro la docente.” Dunque, l'attrice non è riuscita ad addurre la ragione per la quale il teste avrebbe dovuto rendere dichiarazioni false e a lei sfavorevoli. Al contrario, il racconto dello studente è pienamente attendibile, sia perché egli non ha alcun interesse a riportare accadimenti falsi, sia perché quanto riferito trova riscontro nelle emergenze processuali (cfr. relazione tecnica;
dichiarazioni degli alunni della 2°D; dichiarazioni testimoniali).
A fronte delle suddette testimonianze, convergenti e univoche, suffragate dai riscontri probatori testé richiamati, deve ritenersi provata la condotta di esibizione del video Cont pornografico, come contestata dall' nella lettera di addebito disciplinare dell'1.02.2023. La stessa ricorrente ha ammesso - sia nel ricorso introduttivo 10 che nelle note finali 11 - di aver condiviso con gli alunni il video che la ritrae mentre ha un rapporto orale con il fidanzato, affermando di avere agito con leggerezza. Dalle testimonianze si ricava che la ricorrente ha chiesto al fidanzato di inviarle il filmato e che la stessa lo ha mostrato intenzionalmente agli studenti. Questi ultimi non erano a conoscenza del video pornografico, pertanto è inverosimile che essi abbiano chiesto alla docente di visionare un video di cui ignoravano l'esistenza. Né vi è prova della sottrazione del cellulare dalle mani della docente, circostanza smentita delle testimonianze e dalla relazione del tecnico nominato dal P.M.
L'asserita ingenuità di non scrimina la condotta addebitata, al contrario Parte_1 conferma come la docente non abbia ben compreso le responsabilità correlate alla funzione docente, scaturenti dalla relazione educativa con alunni minorenni.
Tale condotta costituisce, di per sé, valida motivazione per disporre la destituzione, considerata la gravità dei fatti commessi, posti in essere all'interno del plesso scolastico e nell'ambito di una relazione con studenti minorenni. Trattasi, in ogni caso, di contegno non conforme al ruolo educativo ricoperto, atteso che la funzione di docenza deve essere orientata a realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni. 12 Tanto più che il citato art. 498 prevede la sanzione della destituzione “per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione.”
ha confermato anche l'addebito relativo ai toccamenti delle parti intime, Testimone_3 comportamento già segnalato dagli studenti nella dichiarazione scritta del 17.01.2023. Il teste ha riferito: “(…) la situazione è un po' degenerata, lei si è avvicinata a noi, appoggiandosi;
la prof.ssa ha poi toccato le parti intime (il pene) di alcuni Per_2 compagni;
noi eravamo presi dalla situazione e quando la prof.ssa si avvicinava noi non ci spostavamo. Adr: io ho anche abbracciato la professoressa (…)”.
Ebbene, gli atti realizzati da rientrano nelle ipotesi legittimanti Parte_1
l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione. In conformità alla normativa di riferimento, la destituzione può essere irrogata, tra le altre, per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e per atti e comportamenti a carattere sessuale, anche se privi del carattere della gravità o della reiterazione. La ricorrente, con la propria condotta, è venuta meno alle responsabilità e ai doveri propri del ruolo di docente, compromettendo definitivamente il rapporto di fiducia con l'amministrazione scolastica. Si appalesa quindi proporzionata la sanzione della destituzione.
5. Sulle spese di lite.
5.1 Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. La soccombenza reciproca e la novità e controvertibilità delle questioni 12 Cfr. . Controparte_12 pagina 13 di 14 esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare che del giudizio di merito (per entrambi i giudizi riuniti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ORDINA al la reintegra di nel ruolo Controparte_1 Parte_1 di assistente amministrativa a tempo indeterminato, con efficacia dall'01.07.2023, e, per l'effetto, condanna il convenuto a versare alla ricorrente le retribuzioni mensili non corrisposte dalla predetta data al 02.01.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) RIGETTA per il resto il ricorso;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,20 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 14 4 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. 6 Cfr. doc. 18 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 14 8 Cfr. richiesta di archiviazione e consulenza tecnica;
doc.ti 13 e 14 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. decreto di archiviazione dell'1.03.2024; doc. depositato in data 18.03.2204. pagina 10 di 14 10 Cfr. pag. 2: “la ricorrente ha condiviso il video con chi le era vicino. Ciò però è stato fatto solo per dimostrare la felice relazione che ella aveva con il proprio compagno e che gli studenti in passato avevano conosciuto.” 11 Cfr. pag. 3: “La ricorrente riconosce solo di aver dato ad alcuni suoi studenti, fuori dall'aula e su loro richiesta, il suo cellulare con un video da cui si intravede un rapporto orale compiuto tra lei e il suo fidanzato.” pagina 12 di 14