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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1331/22 RG
Repubblica Italiana
in nome DE popolo italiano
Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica, in persona DE Giudice
dott. Gaetano Sole, ha pronunciato ai sensi DEl'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione
DEl'udienza di discussione la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 1331 DE Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi DEl'anno 2022 vertente tra
Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Gandolfo ed elettivamente domiciliata in Marsala, nella via Giuseppe
Garibaldi n. 15
– attrice –
contro
, nato ad [...] l'[...] ed ivi residente CP_1
nella via Tre Santi n.116, codice fiscale: n. CodiceFiscale_1
q. di tutore di ( ); Parte_3 C.F._2
nato ad [...] l'[...] Controparte_2
( ); C.F._3
nato ad [...] il [...] Controparte_3 ( ) C.F._4
– convenuti contumaci –
Motivi DEla decisione
L' ha Parte_1 Pt_2
convenuto in giudizio , e CP_4 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni non patrimoniali, quantificati in euro 30.000,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), all'esito DEla
statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 1780/2013 emessa dal G.U.P presso il Tribunale di AL confermata con sentenza n.
2831/2015, emessa dalla Corte d'Appello di AL (che si limitava a rideterminare le pene detentive comminate dal G.U.P. di AL),
passata in autorità di cosa giudicata per i tre convenuti in data
12.11.2015, non avendo questi ultimi spiegato ricorso per Cassazione.
In particolare, la onlus attrice ha dedotto che il il Pt_3 CP_2
e il venivano riconosciuti quali affiliati all'associazione CP_3
criminale denominata “Cosa Nostra” e, per quel che di maggiore interesse ai fini DE decidere, venivano condannati, con rito abbreviato, tra gli altri, anche per il reato di estorsione aggravata: il alla pena di 8 anni di reclusione;
il alla pena di 4 Pt_3 CP_2
anni di reclusione e il alla pena di anni 5 e mesi 2 di CP_3
reclusione, oltre al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore
DEle parti civili costituite, tra le quali figura l'associazione attrice,
con rimessione per la quantificazione innanzi al competente giudice
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Giudice dott. Gaetano Sole civile.
Al fine di suffragare la domanda risarcitoria, parte attrice ha dedotto,
premettendo che, giusta decreto prefettizio DE 10.3.2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dal D.M. n. 614/1994 – Regolamento
recante norme per l'iscrizione DEle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le Prefetture, che, tra i propri scopi sociali,
che il proprio oggetto sociale è quello di combattere il racket DEle
estorsioni, DEl'usura e di crimini affini, tutelando gli interessi diffusi
DE commercio e DE turismo, prestando assistenza agli associati e tutelando, in particolare, i soggetti che hanno diritto ad accedere alla legislazione antiracket favorendo, in generale, tutte le attività volte al contrasto DE fenomeno mafioso, anche tramite la costituzione di parte civile nei processi penali con imputati soggetti, appartenenti alle cosche mafiose DE territorio, imputati dei reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (ex art. 416 bis), voto di scambio politico mafioso (ex art. 416 ter c.p.), estorsione (ex art. 629 c.p.), usura (ex art. 644 c.p.), art. 7 DE decreto legislativo n. 152/1991, convertito nella legge n. 203 DE 12 luglio 1991 (aggravante), ed agli altri reati –
scopo che costituiscono la linfa DE piano criminoso in quanto necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissi dalle mafie
(corruzione, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio, fraudolento trasferimento di beni, concussione, associazione a DEinquere ed altri).
Parte attrice ha dedotto che il proprio obiettivo sociale viene
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Giudice dott. Gaetano Sole perseguito attraverso l'organizzazione di eventi culturali, la valorizzazione DE patrimonio ideale, la promozione di attività di sostegno, anche con partners esterni, alle vittime dei reati summenzionati, etc...
Pertanto, deducendo la propria legittimazione attiva, riportando precedenti giurisprudenziali che hanno ammesso il ristoro DE danno non patrimoniale da reato in fattispecie analoghe a quella per cui è
causa, nonché sottolineando che i reati per i quali sono stati condannati i convenuti rientrano nel novero di quelli avverso i quali l'associazione sensibilizza la comunità, ed evidenziando la pletora di iniziative adottate al fine di contrastare il fenomeno mafioso e il racket DEle estorsioni (anche con iniziative presso le scuole), in particolare sotto il versante DEla sensibilizzazione DEle vittime di quest'ultimo reato al ricorso alla denuncia alle competenti autorità,
parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare
civilmente responsabili , codice fiscale: Parte_3 [...]
, nato ad [...] il [...] e residente C.F._5
nel comune di Bologna nella via DE Gomito n.2, CP_2
, codice fiscale: , nato ad [...]
[...] CodiceFiscale_6
(TP) l'8 marzo 1985 e residente in [...]
nella via Brescia n.11, e , codice fiscale: Controparte_3
, nato ad [...] il [...] e CodiceFiscale_7
residente in [...] (già
residente nella via Masotto n.9), e B) per l'effetto condannare
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Giudice dott. Gaetano Sole , codice fiscale: , nato Parte_3 CodiceFiscale_5
ad AM (TP) il 17 aprile 1963 e residente nel comune di Bologna
nella via DE Gomito n.2, , codice fiscale: Controparte_2
, nato ad [...] l'[...] e CodiceFiscale_6
residente in [...], e
, codice fiscale: , Controparte_3 CodiceFiscale_7
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
DE GO (TP) nella via Cascio n.107 (già residente nella via Masotto
n.9), in quanto responsabili DE danno non patrimoniale, sub specie di
danno morale da reato, al risarcimento, in favore
DEl'” Parte_1
, già denominata ”
[...] CP_5 [...]
, ed ancor prima Controparte_6
denominata “ Controparte_7
, corrente in Marsala nella via Ernesto Del Giudice n.14,
[...]
presso il Comando DEla Polizia Municipale di Marsala, codice
fiscale: (rimasto immutato al 2001 ad oggi), dei predetti P.IVA_1
danni, pari ad € 30.000,00, o nella maggiore o minore misura che
verrà determinata e quantificata nel corso DE giudizio e che sarà
ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data DEl'illecito sino al soddisfo”.
Seppur ritualmente citati, all'esito DEle disposte rinnovazioni DEle
notifiche, i convenuti non si sono costituiti, dacché ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza DE 6.3.2024.
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Giudice dott. Gaetano Sole La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Tanto premesso, mette, in primo luogo, conto evidenziare che è
pacifica la legittimazione attiva di parte attrice. Ed invero, la
legittimatio ad acausam, attiva e passiva, consiste nella titolarità DE
potere e DE dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa deve essere accertata in relazione alla sua affermazione con l'atto introduttivo DE giudizio attraverso un'indagine DE giudice volta ad accertare la coincidenza,
dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare DE diritto, e da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo DE diritto (cfr.
Cass. n. 4796/2006 e n. 11284/2010).
Nelle pronunce di legittimità riguardanti il tema di cui si discute (ex multis Sez. 4, n. 22558 DE 18/01/2010) la legittimazione alla costituzione di parte civile è stata ritenuta sulla base DEla
considerazione che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività
concretamente svolta e la posizione assunta avesse fatto proprio, in un determinato contesto storico, quale fine primario quello DEla tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato considerato,
derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni ad esso derivati.
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Giudice dott. Gaetano Sole Dunque, sono presupposti necessari ai fini DE vaglio DEl'an risarcitorio, la costituzione e la concreta operatività DEl'associazione costituitasi parte civile nel territorio oggetto DEle condotte DEittuose
accertate in sede penale, non potendosi prescindere dalla “necessità di far riferimento ad una situazione storica determinata”, evidentemente antecedente alla commissione DE DEitto.
È DE tutto evidente la coincidenza soggettiva tra l'odierna attrice e l'ente ammesso a costituirsi parte civile nel giudizio RG. GUP
AL n. 6943/2013, avendo la onlus attrice dato conto DE cambio di denominazione sociale occorso, per la prima volta, nel 2014 e, da ultimo, nel 2017 (cfr. pag. 24 atto di citazione).
Quanto al tema DEla ammissibilità DEla richiesta risarcitoria da parte di un'associazione, la giurisprudenza DEla Corte di Cassazione si è
attestata su una linea interpretativa che identifica il danno patrimoniale riconducibile direttamente all'art. 2043 cod. civ.
esclusivamente in quello concretatosi in una conseguenza DE fatto illecito di tipo economico, facendo rifluire nella nozione di danno non patrimoniale, oltre naturalmente al danno morale in senso soggettivo,
quelle fattispecie di danno che l'evoluzione giurisprudenziale - tenuta presente in parte DEl'esposizione DE motivo, come si è
visto - identificava come danni patrimoniali in senso non economico e particolarmente le fattispecie di danno per lesione in sé di una situazione giuridica riconducibile ai diritti fondamentali DEla persona.
L'approdo a tali risultati è stato espresso nelle sentenze n. 8827 e 8828
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Giudice dott. Gaetano Sole DE 2003 e, per quanto qui interessa, è espresso dai seguenti tre principi di diritto.
Il primo di essi è che «nel vigente assetto DEl'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2,
riconosce e garantisce i diritti inviolabili DEl'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo».
Il secondo è che «la lettura costituzionalmente orientata DEl'art. 2059
cod. civ. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato DEle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria DEla
persona, che va ricondotta al sistema bipolare DE danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo DE danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione
DEl'integrità psicofisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), DE danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio DEla mera sofferenza psichica e DE patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza DEla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria DE risarcimento DE danno alla persona,
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Giudice dott. Gaetano Sole non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, ancorché il fatto non sia configurabile come reato».
Il terzo è nel senso che «il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,
costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini DEla risarcibilità,
al limite derivante dalla riserva dì legge correlata all'art. 185 cod.
pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità DE fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione DE danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, anche alle previsioni DEla Legge
fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella
Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione DE danno non patrimoniale».
Nella logica accolta dalle sentenze nn. 8827 e n. 8828 DE 2003 DEla
Corte di Cassazione in punto di configurabilità di un danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo (e, naturalmente, da quello biologico) nei casi in cui vi sia una lesione di diritti DEla
persona aventi fondamento nella Costituzione, deve riconoscersi tale risarcibilità anche quando si verifichi la lesione dì un diritto DEla
persona giuridica o DE soggetto giuridico collettivo, che rappresenti
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Giudice dott. Gaetano Sole l'equivalente di un diritto avente detta natura riferibile alla persona fisica e non supponente proprio per questo la fisicità DE soggetto titolare.
In questa ottica, si deve affermare la risarcibilità DEla lesione DElo
stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), DE diritto all'identità, DE diritto al nome e DE diritto all'immagine DEla persona giuridica ed in genere
DEl'ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta - a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che - come si dirà - rappresenta un danno- conseguenza
DEla lesione.
Per tali diritti, che rappresentano l'equivalente, in relazione alla persona giuridica o all'ente collettivo, dei diritti DEla persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell'art. 2,
si impone il riconoscimento DEla risarcibilità DE danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione DEla stessa norma costituzionale DEl'art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili
DEl'uomo, cioè DEla persona fisica, anche nelle formazioni sociali,
alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l'ordinamento, sia esso dotato DEla personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero,
contraddittorio riconoscere la risarcibilità DE danno non patrimoniale
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Giudice dott. Gaetano Sole per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla
"formazione sociale", la quale è pur sempre espressione DEla
personalità umana che si manifesta in veste collettiva. Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto
DEl'ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti DE soggetto collettivo, cioè identificandolo od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento DEla garanzia di tutela DEle
posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all'individuazione ed alla dimensione sociale DEla formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto
DEl'ordinamento, posto che non si può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l'esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall'identità e dall'immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità DE danno non patrimoniale per la lesione DEla loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche.
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Giudice dott. Gaetano Sole Riconosciuta, dunque, la risarcibilità DE danno non patrimoniale alla persona giuridica ed al soggetto collettivo per diretta derivazione costituzionale dall'art. 2 (non senza che si debba sottolineare che a soggetti collettivi la stessa Costituzione si riferisce direttamente in norme speciali, come l'art. 18 e l'art. 49, od indirettamente, là dove determinati diritti costituzionalmente riconosciuti sono riferibili anche all'ente collettivo: si pensi all'art. 41 in punto di iniziativa economica),
sorge il problema DEla identificazione di tale danno.
Ancora una volta va rifiutata la logica DEla identificazione DE danno nella stessa lesione DEla situazione DEl'ente collettivo riconducibile nel senso indicato ad una situazione che evidenzi un interesse costituzionalmente tutelato. Deve, cioè, respingersi l'individuazione
DE danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in sé DEla
stessa lesione. Va condivisa, invece, l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione DEla situazione protetta sulla base di un nesso di causalità.
Occorre, tuttavia, parametrare tale affermazione alla peculiarità
DEl'ente collettivo.
Ed invero, se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica o un ente collettivo abbiano considerazione di sé, si può
senz'altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l'agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite DEla persona giuridica o DEl'ente,
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Giudice dott. Gaetano Sole risenta DEla considerazione che DEla posizione DEla persona giuridica o DEl'ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso il meccanismo di imputazione DE rapporto organico, ne risente l'agire
DEl'ente.
Ne discende che è configurabile, quale conseguenza di un fatto lesivo
DEl'immagine DEla persona giuridica o DEl'ente collettivo, la diminuzione DEla considerazione che attraverso i suoi organi è
riferibile alla persona giuridica o all'ente e tale diminuzione,
concretandosi in una incidenza negativa sull'agire DEle persone fisiche che ricoprano gli organi DEla persona giuridica o DEl'ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione DEl'immagine in sé, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno-conseguenza debba nella concretezza DE caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi, non toglie che di danno-conseguenza si tratti.
Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire DEle persone fisiche che rappresentano gli organi DEl'ente abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fatto
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Giudice dott. Gaetano Sole che l'agire di dette persone e, quindi, l'agire DEl'ente risente DEla
lesione all'immagine DEl'ente stesso. In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire DEla lesione, è chiaro che ne risente la loro azione di organi DEl'ente e, quindi, quella DEl'ente che per loro tramite opera.
Ed invero, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento DE danno non patrimoniale nella sua più
ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008;
Cass. sez. un. n. 3677/2009).
Tuttavia, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi DE reato,
la sussistenza DE danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta
"in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo
invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ. n.
8421/2011).
Nel caso di specie, è notorio l'incalcolabile pregiudizio che la collettività subisce a causa dei DEitti commessi dagli affiliati all'associazione “Cosa Nostra e, per quanto concerne l'associazione attrice, considerata l'immedesimazione fra l'ente e l'interesse perseguito – tra gli altri, promozione DEla legalità, elaborazione di strategia non violente di contrasto alla criminalità organizzata,
favorire la libera concorrenza e promuovere iniziative culturali antimafia – per effetto DEl'incorporazione fra sodalizio e suoi
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Giudice dott. Gaetano Sole membri, in virtù DEl'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio intrinseco a questo arrecato, può dirsi che essa ha patito un danno non patrimoniale da reato.
Riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale in capo alla persona giuridica, si osserva che esso, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze DE caso concreto, in applicazione DEle
previsioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., in ragione DEla sua natura e DEla circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso specifico, assolve una funzione non già
reintegratrice ma compensativa di un pregiudizio non economico (cfr.
Cass. n. 9430/1987 “in tema di risarcimento DE danno per fatto
illecito, la liquidazione DE danno non patrimoniale sfuggendo a una
precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti
discrezionale ed equitativi DE giudice DE merito, il quale
nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto DEle
effettive sofferenze patite dall'offeso, DEla gravità DEl'illecito di
rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari DEla fattispecie
concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al
particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un
simulacro di risarcimento“).
Ai fini DEla quantificazione di tale posta di danno, devono essere presi in considerazione due fattori.
In primo luogo, deve tenersi conto DEla gravità DEla condotta dei tre
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Giudice dott. Gaetano Sole convenuti, sodali DEl'associazione mafiosa “Cosa Nostra” che, dalla lettura DEla sentenza DEla Corte d'Appello di AL n. 2831/2015,
sono stati riconosciuti colpevoli di reati di associazione per DEinquere
di stampo mafioso e di estorsione aggravata dal metodo mafioso,
DEitti il cui particolare disvalore è notorio.
Inoltre, occorre valutare il contesto dinamico-relazionale in cui le condotte si sono verificate con particolare riguardo alle estorsioni, che
è quello di attività economiche (in particolare, di ristorazione),
rendendo quindi particolarmente vile l'aggressione compiuta.
Può, quindi, fondatamente presumersi che, nel caso di specie, il patema e la sofferenza psichica siano stati mediamente intensi, non avendo parte attrice fornito la prova di una sofferenza di maggiore o di particolare intensità.
In definitiva, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice può
equitativamente stimarsi in complessivi euro 30.000,00 (comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data odierna), oltre interessi legali dalla data DEla sentenza e sino al soddisfo, al pagamento dei quali vanno, dunque, condannati, in solido, CP_4
e . Controparte_2 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda
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Giudice dott. Gaetano Sole eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
in accoglimento DEla domanda proposta da
[...]
condanna Parte_1 Pt_2 CP_1
n.q. di tutore di , e CP_4 Controparte_2 CP_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice,
[...]
DEla somma di euro 30.000,00, oltre interessi dalla data DEla presente sentenza e sino al soddisfo;
Condanna e CP_4 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento DEle spese di lite in favore
[...]
di parte attrice, che si liquidano in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, in data 6.5.2025.
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole