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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 387/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.387/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STOIA ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUDICE ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
E
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._1 dall'avv. UMBERTO MANCUSO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
E
P. IVA in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_3 P.IVA_3
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SILVANA PETRUCCELLI, presso cui elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni responsabilità ex art 1667 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, premettendo:
- che in data 15 luglio 2009 il condominio istante stipulava con l'impresa edile CP_1
a.r.l. contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una rete di
[...] smaltimento liquami, con annesse opere meglio specificate nel computo metrico;
- che in data 22 maggio 2012 i lavori venivano collaudati dal direttore dei lavori, CP_2
;
[...]
- che successivamente al completamento dei lavori ed al relativo collaudo, un locale terraneo del predetto condominio, presentava infiltrazioni di acque bianche e nere provenienti dal calpestio provocando ingenti danni;
CP_4
- che, sempre successivamente ai lavori, il piazzale era oggetto di continui CP_4 allagamenti, tanto da determinare nel sottoscala A e nei corridoi di accesso ai locali cantinola, infiltrazioni lungo tutti i muri e che tali infiltrazioni interessavano anche le mura perimetrali esterne al piazzale CP_4
- che veniva introdotto giudizio di ATP onde accertare la causa dei danni riscontrati al cui esito il CTU nominato riconduceva i suddetti danni ad una non corretta esecuzione delle opere eseguite e a non corrette scelte progettuali e quantificava i danni in € 12.962,81. Concludeva quindi chiedendo condannarsi i convenuti al pagamento della somma come sopra determinata, oltre spese di ATP e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepiva in primo luogo la inutilizzabilità dell'ATP, per essere il ricorso sfornito del requisito di urgenza;
specificavano che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto solo il rifacimento della rete fognaria e la realizzazione del massetto di asfalto del piazzale condominiale, senza impermeabilizzazione e senza alcuna modifica delle pendenze e dei livelli preesistenti. Le opere sono state accettate dal anche a seguito di collaudo, e sono state realizzate a regola d'arte. Parte_1
Co Per mero scrupolo, chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa . per essere manlevata CP_5 da qualunque responsabilità.
Si costituiva , il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva la Controparte_2 decadenza ex art 1667 c.c. e nel merito la inutilizzabilità della CTU, i cui esiti venivano considerati privi di attendibilità.
Autorizzata la chiamata in causa, la compagnia assicurativa in primo luogo eccepiva l'inoperatività della polizza;
nel merito della vicenda, eccepiva la decadenza del Condominio dalla denuncia dei vizi ex art 1667 c.c e si associava, per il resto, alle difese dei convenuti.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione della prova testimoniale e rinviata per la discussione.
L'udienza del 10/04/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata.
L'art 1667 c.c. stabilisce che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.”
La giurisprudenza, nello specificare il margine applicativo della norma in questione, ha chiarito che
“in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.” (Cass. civ. sentenza n. 10579 del 25/06/2012). In particolare, tale conclusione è corollario del più generico principio che tende a regolare il regime dell'onere probatorio nel caso di opere di appalto;
ed infatti “l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ. sentenza n. 19146 del
09/08/2013).
Deve inoltre aggiungersi che il termine di 60 giorni decorre dall'accettazione dell'opera solo nel caso di vizia cd palesi, mentre nel caso di vizi occulti tale termine decorre solo dal momento di scoperta dei medesimi. Sempre la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26233 del 22/11/2013), nel chiarire il momento da cui il termine decorrono i 60 giorni, ha specificato che “in tema di appalto, qualora
l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.”.
Ebbene deve rilevarsi che nel caso in esame l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio, a fronte dell'eccezione sollevata.
Ed infatti, posto che come correttamente rilevato dallo stesso attore, il termine, nel caso in esame, trattandosi di vizi c.d. occulti e non palesi, non decorre dall'accettazione dell'opera ma dalla scoperta dei vizi, sarebbe stato onere della parte provare che i suddetti vizi si siano verificati non oltre i 60 giorni precedenti alla prima denuncia formalizzata.
Pur a voler considerare quale data di ricezione della prima messa in mora il 7 e il 10 marzo 2014
(come dedotto dal istante) non è stata fornita alcuna prova che i vizi si siano Parte_1 effettivamente palesati a decorrere dalla seconda metà del mese di gennaio del 2014 – tempistica, questa, che assicurerebbe il rispetto dei citati 60 giorni. Anzi, lo stesso teste di parte attrice, , ha rappresentato fatti in contrasto con la difesa Testimone_1 attorea, chiarendo che “dopo che sono finiti i lavori ci sono stati allagamenti al piazzale e infiltrazioni nei garages, nel 2013 e nel 2014” e ancora che “i lavori sono stati terminati verso l'estate del 2012, mi pare che nell'inverno del 2013 inizio 2014 si sono verificati i primi fenomeni”.
Posto, pertanto, che alla parte sarebbe spettato, si ripete, provare con specificità il momento in cui i fenomeni si sono palesati per la prima volta, non solo dagli atti non vi è alcuna emergenza di tale prova ma, anzi, lo stesso testimone di parte istante ha dichiarato che i fenomeni infiltrativi si erano verificati già nel 2013, circostanza, questa, che esclude ab origine, la tempestività della denuncia.
Né tantomeno può inquadrarsi la responsabilità in questione nell'ambito dell'art 1669 c.c..
In ordine all'art 1669 c.c., la Cassazione ha specificato che la norma citata trova applicazione,
“ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (così, Cass. civ. Sez. U - ,
Sentenza n. 7756 del 27/03/2017).
Tanto premesso si ritiene che, anche in questo caso, l'onere di provare che il vizio in questione costituisse grave difetto tale da incidere sulla normale utilizzazione del bene sarebbe spettato al
Parte_1
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in termini sentenza n. 27385 del 26/09/2023) che la particolare inversione dell'onere della prova di cui all'art 1669 c.c. attiene esclusivamente la responsabilità dell'appaltatore, che è presunta;
in sostanza, rispetto al regime di cui all'art 2043 c.c.,
l'unico esonero probatorio in capo all'attore attiene la colpa del costruttore, ma non anche gli altri elementi di cui alla norma in esame.
Ebbene in applicazione di questo principio, sarebbe spettato all'attore che è, invece, rimasto inerte rispetto a tale onere, provare che il vizio in questione incidesse sulla normale utilizzazione del bene, onde consentire il vaglio della responsabilità ex art 1669 c.c.
Tale prova non è stata, si ribadisce, in alcun modo fornita, né tantomeno la circostanza in questione è stata allegata, essendosi nell'atto di citazione la parte limitata ad individuare nelle infiltrazioni verificatisi il danno in effetti cagionato, senza però indicare come tali infiltrazioni abbiano inciso sull'ordinario godimento dell'opera – e cioè dell'edificio condominiale- da parte dei condomini. E ciò a maggior ragione se si considera che le suddette lamentate infiltrazioni fanno riferimento per lo più a zone dell'edificio (corridoio di accesso ai garage e alle cantinole, muri perimetrali esterni) solo di passaggio e non destinate alla stabile e continua frequentazione di taluno.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Tutte le questioni pure prospettata dalle parti rimangono assorbite dalla decisione assunta, ivi comprese quelle in ordine all'operatività della polizza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, con l'applicazione dei parametri minimi, stante la sostanziale ripetitività delle difese delle controparti vittoriose, che si sono fondate per lo più su eccezioni preliminare sia di rito che di merito, per essere stata l'istruttoria svolta limitata all'audizione di un teste per parte, e considerato che la controversia è stata risolta sulla base di una questione preliminare, benché di merito. Il Parte_1 parimenti deve essere chiamato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti principali, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa, come per legge,
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.387/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STOIA ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUDICE ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
E
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._1 dall'avv. UMBERTO MANCUSO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTI
E
P. IVA in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_3 P.IVA_3
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SILVANA PETRUCCELLI, presso cui elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni responsabilità ex art 1667 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, premettendo:
- che in data 15 luglio 2009 il condominio istante stipulava con l'impresa edile CP_1
a.r.l. contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una rete di
[...] smaltimento liquami, con annesse opere meglio specificate nel computo metrico;
- che in data 22 maggio 2012 i lavori venivano collaudati dal direttore dei lavori, CP_2
;
[...]
- che successivamente al completamento dei lavori ed al relativo collaudo, un locale terraneo del predetto condominio, presentava infiltrazioni di acque bianche e nere provenienti dal calpestio provocando ingenti danni;
CP_4
- che, sempre successivamente ai lavori, il piazzale era oggetto di continui CP_4 allagamenti, tanto da determinare nel sottoscala A e nei corridoi di accesso ai locali cantinola, infiltrazioni lungo tutti i muri e che tali infiltrazioni interessavano anche le mura perimetrali esterne al piazzale CP_4
- che veniva introdotto giudizio di ATP onde accertare la causa dei danni riscontrati al cui esito il CTU nominato riconduceva i suddetti danni ad una non corretta esecuzione delle opere eseguite e a non corrette scelte progettuali e quantificava i danni in € 12.962,81. Concludeva quindi chiedendo condannarsi i convenuti al pagamento della somma come sopra determinata, oltre spese di ATP e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepiva in primo luogo la inutilizzabilità dell'ATP, per essere il ricorso sfornito del requisito di urgenza;
specificavano che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto solo il rifacimento della rete fognaria e la realizzazione del massetto di asfalto del piazzale condominiale, senza impermeabilizzazione e senza alcuna modifica delle pendenze e dei livelli preesistenti. Le opere sono state accettate dal anche a seguito di collaudo, e sono state realizzate a regola d'arte. Parte_1
Co Per mero scrupolo, chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa . per essere manlevata CP_5 da qualunque responsabilità.
Si costituiva , il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva la Controparte_2 decadenza ex art 1667 c.c. e nel merito la inutilizzabilità della CTU, i cui esiti venivano considerati privi di attendibilità.
Autorizzata la chiamata in causa, la compagnia assicurativa in primo luogo eccepiva l'inoperatività della polizza;
nel merito della vicenda, eccepiva la decadenza del Condominio dalla denuncia dei vizi ex art 1667 c.c e si associava, per il resto, alle difese dei convenuti.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione della prova testimoniale e rinviata per la discussione.
L'udienza del 10/04/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata.
L'art 1667 c.c. stabilisce che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.”
La giurisprudenza, nello specificare il margine applicativo della norma in questione, ha chiarito che
“in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.” (Cass. civ. sentenza n. 10579 del 25/06/2012). In particolare, tale conclusione è corollario del più generico principio che tende a regolare il regime dell'onere probatorio nel caso di opere di appalto;
ed infatti “l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ. sentenza n. 19146 del
09/08/2013).
Deve inoltre aggiungersi che il termine di 60 giorni decorre dall'accettazione dell'opera solo nel caso di vizia cd palesi, mentre nel caso di vizi occulti tale termine decorre solo dal momento di scoperta dei medesimi. Sempre la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26233 del 22/11/2013), nel chiarire il momento da cui il termine decorrono i 60 giorni, ha specificato che “in tema di appalto, qualora
l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.”.
Ebbene deve rilevarsi che nel caso in esame l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio, a fronte dell'eccezione sollevata.
Ed infatti, posto che come correttamente rilevato dallo stesso attore, il termine, nel caso in esame, trattandosi di vizi c.d. occulti e non palesi, non decorre dall'accettazione dell'opera ma dalla scoperta dei vizi, sarebbe stato onere della parte provare che i suddetti vizi si siano verificati non oltre i 60 giorni precedenti alla prima denuncia formalizzata.
Pur a voler considerare quale data di ricezione della prima messa in mora il 7 e il 10 marzo 2014
(come dedotto dal istante) non è stata fornita alcuna prova che i vizi si siano Parte_1 effettivamente palesati a decorrere dalla seconda metà del mese di gennaio del 2014 – tempistica, questa, che assicurerebbe il rispetto dei citati 60 giorni. Anzi, lo stesso teste di parte attrice, , ha rappresentato fatti in contrasto con la difesa Testimone_1 attorea, chiarendo che “dopo che sono finiti i lavori ci sono stati allagamenti al piazzale e infiltrazioni nei garages, nel 2013 e nel 2014” e ancora che “i lavori sono stati terminati verso l'estate del 2012, mi pare che nell'inverno del 2013 inizio 2014 si sono verificati i primi fenomeni”.
Posto, pertanto, che alla parte sarebbe spettato, si ripete, provare con specificità il momento in cui i fenomeni si sono palesati per la prima volta, non solo dagli atti non vi è alcuna emergenza di tale prova ma, anzi, lo stesso testimone di parte istante ha dichiarato che i fenomeni infiltrativi si erano verificati già nel 2013, circostanza, questa, che esclude ab origine, la tempestività della denuncia.
Né tantomeno può inquadrarsi la responsabilità in questione nell'ambito dell'art 1669 c.c..
In ordine all'art 1669 c.c., la Cassazione ha specificato che la norma citata trova applicazione,
“ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (così, Cass. civ. Sez. U - ,
Sentenza n. 7756 del 27/03/2017).
Tanto premesso si ritiene che, anche in questo caso, l'onere di provare che il vizio in questione costituisse grave difetto tale da incidere sulla normale utilizzazione del bene sarebbe spettato al
Parte_1
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in termini sentenza n. 27385 del 26/09/2023) che la particolare inversione dell'onere della prova di cui all'art 1669 c.c. attiene esclusivamente la responsabilità dell'appaltatore, che è presunta;
in sostanza, rispetto al regime di cui all'art 2043 c.c.,
l'unico esonero probatorio in capo all'attore attiene la colpa del costruttore, ma non anche gli altri elementi di cui alla norma in esame.
Ebbene in applicazione di questo principio, sarebbe spettato all'attore che è, invece, rimasto inerte rispetto a tale onere, provare che il vizio in questione incidesse sulla normale utilizzazione del bene, onde consentire il vaglio della responsabilità ex art 1669 c.c.
Tale prova non è stata, si ribadisce, in alcun modo fornita, né tantomeno la circostanza in questione è stata allegata, essendosi nell'atto di citazione la parte limitata ad individuare nelle infiltrazioni verificatisi il danno in effetti cagionato, senza però indicare come tali infiltrazioni abbiano inciso sull'ordinario godimento dell'opera – e cioè dell'edificio condominiale- da parte dei condomini. E ciò a maggior ragione se si considera che le suddette lamentate infiltrazioni fanno riferimento per lo più a zone dell'edificio (corridoio di accesso ai garage e alle cantinole, muri perimetrali esterni) solo di passaggio e non destinate alla stabile e continua frequentazione di taluno.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Tutte le questioni pure prospettata dalle parti rimangono assorbite dalla decisione assunta, ivi comprese quelle in ordine all'operatività della polizza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, con l'applicazione dei parametri minimi, stante la sostanziale ripetitività delle difese delle controparti vittoriose, che si sono fondate per lo più su eccezioni preliminare sia di rito che di merito, per essere stata l'istruttoria svolta limitata all'audizione di un teste per parte, e considerato che la controversia è stata risolta sulla base di una questione preliminare, benché di merito. Il Parte_1 parimenti deve essere chiamato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti principali, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa, come per legge,
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco