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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 599/2025 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 599/2025 R.G.L. per l'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso e rappresentato dall' Avv. Roberto AMATI , giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Enrico Accinni n.63 presso lo studio del difensore
(comunicazioni all'indirizzo PEC: o al n. fax 0774.314845) Email_1
- ricorrente -
E
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. elett.te dom.to in 80143 Napoli, Via Vicinale S.M. Del Pianto snc (PEC:
) Email_2
- convenuto contumace – OGGETTO : pagamento somme
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
, (C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 esponendo quanto segue:
- di aver lavorato per la società resistente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, inquadrato al Livello D1, e mansioni di Manovale stradale, nel CCNL AN;
- che il rapporto di lavoro si è svolto, senza alcuna soluzione di continuità, nel periodo compreso tra il 01.02.2022 e il 12.09.2023;
- che il rapporto di lavoro è terminato con le sue dimissioni;
- che alla data della cessazione del rapporto di lavoro egli aveva maturato, a titolo di TFR, la somma di € 2.421,58, come risulta dalla Certificazione Unica 2024;
- che in tale C.U. parte resistente ha attestato falsamente di aver erogato detta somma, che in realtà non gli è mai stata pagata;
- che a tutt'oggi egli è ancora creditore della somma di € 2.421,58 oltre ad € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, e così per un importo pari a € 2.527,39 (calcolato al 30.11.2024);
- che dalla data di deposito del presente atto gli spettano gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 Cod. Civ.;
- che al rapporto di lavoro è applicabile la normativa collettiva di categoria e settore CCNL
AN;
Tanto premesso, il ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutegli e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, così concludeva:
“Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, di cui al livello D1 del CCNL
AN, unico ed ininterrotto dalla data del 01.02.2022 e sino al 12.09.2023, con ogni conseguenza di legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la somma complessiva di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 a titolo di TFR oltre ad € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi (calcolati al 30.11.2024) oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dal deposito del presente atto e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento di dette somme, ovvero altre somme e interessi maggiori o minori ritenute di Giustizia, in favore del ricorrente”.
La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto, per il 24.06.2025.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia (cfr. verbale di udienza del 24.6.2025 ove si legge “dichiarata la contumacia di parte convenuta regolarmente evocata in giudizio e non costituita…”) .
Con lo stesso provvedimento – ritenuta non rilevante la prova per testimoni– lo scrivente rinviava la causa per la decisione all'udienza del 11.11.2025 assegnando termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima. Si perveniva così all'udienza dell'11.11.2025 allorquando concesso termine alle parti costituite per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società
[...]
è pienamente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità Controparte_2 della pretese azionate in questo giudizio nella misura più sotto esplicata.
Merito: la natura subordinata del rapporto
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359).
La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla
Corte Costituzionale che constantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525). Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato:
“gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128)
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418)
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata e delle mansioni svolte) e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta dal ricorrente è certamente sufficiente a suffragare le pretese attoree;
essa è consistita nei seguenti documenti: 1) Ricorso;
2) Procura alle liti;
3) Buste paga;
4) C.U. 2024; 5) Dimissioni del 12.09.2023; 6) CCNL AN;
7) Atto notorio + documento identità; 8) Visura Controparte_1 Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso compreso tra il 01.02.2022 e il 12.09.2023 e che il ha lavorato per la Pt_1 società resistente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, inquadrato al Livello D1, e mansioni di Manovale stradale, nel CCNL
AN (tanto emerge dalle buste page di cui ai documenti n.3 ed al C.U. 2024 di cui al n.4 delle allegazioni di parte attrice).
Dal documento n.5 emerge, inoltre, la prova che il rapporto è terminato con le dimissione rassegnate dal ricorrente in data 12.9.2023. Dalla documentazione allegata emerge, infine, anche la circostanza relativa al fatto che il alla fine del rapporto aveva effettivamente maturato, a titolo di TFR, la somma di Pt_1
€ 2.421,58 (tanto risulta dalla Certificazione Unica 2024 di cui al doc. n.4). L'affermazione di parte resistente contenuta nel sopra richiamato C.U di aver erogato detta somma non è comprovata da alcuna documentazione ed a fronte della contestazione attorea di non aver mai ricevuto tale somma, parte convenuta anche in ragione della sua contumacia nulla ha detto e/o dedotto. Ben può dirsi, pertanto, che i a tutt'oggi, è ancora creditore della somma di € Pt_1 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024). Dalla prova documentale (cfr. buste paga) emerge anche la prova che il suddetto rapporto di lavoro era sottoposto alle norme del contratto collettivo di categoria del settore
AN.
Ben può affermarsi, allora, che il nel periodo sopra indicato ha, quindi, messo a Pt_1 disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Anche alla luce di quanto sopra indicato deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la parte convenuta in lite nel periodo oggetto della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla mancata corresponsione di ogni retribuzione, al mancato pagamento del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria di tipo documentale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive.
Conteggi Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, del periodo di lavoro, per il quale può ritenersi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., non corrisposto.
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica. Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato la parte convenuta, la quale, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio, nulla ha dedotto e/o provato in merito.
In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante per le indicate retribuzioni.
Contumacia
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..
Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca).
CCNL applicabile
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato relativo al del settore AN in vigore ratione temporis in ragione del Livello D1, e mansioni di
Manovale stradale indicato nel ricorso del CCNL, del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Conclusioni
Lo scrivente, pertanto, dai conteggi elaborati dallo stesso ricorrente ha calcolato che la somma dovuta dalla parte convenuta è pari ad € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024
Pertanto parte convenuta va condannata a corrispondere, per le causali di cui in parte motiva, la somma di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo. L'accoglimento della domanda determina l'applicazione del principio della soccombenza delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro indicata nel ricorso dal il 01.02.2022 e il 12.09.2023 con l'indicato inquadramento e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024 come specificato in motivazione per i titoli e le causali ivi indicate oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta nel giudizio al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € 1.250/00 per compensi professionali, oltre C.U, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Napoli 23.12.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 599/2025 R.G.L. per l'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso e rappresentato dall' Avv. Roberto AMATI , giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Enrico Accinni n.63 presso lo studio del difensore
(comunicazioni all'indirizzo PEC: o al n. fax 0774.314845) Email_1
- ricorrente -
E
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. elett.te dom.to in 80143 Napoli, Via Vicinale S.M. Del Pianto snc (PEC:
) Email_2
- convenuto contumace – OGGETTO : pagamento somme
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
, (C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 esponendo quanto segue:
- di aver lavorato per la società resistente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, inquadrato al Livello D1, e mansioni di Manovale stradale, nel CCNL AN;
- che il rapporto di lavoro si è svolto, senza alcuna soluzione di continuità, nel periodo compreso tra il 01.02.2022 e il 12.09.2023;
- che il rapporto di lavoro è terminato con le sue dimissioni;
- che alla data della cessazione del rapporto di lavoro egli aveva maturato, a titolo di TFR, la somma di € 2.421,58, come risulta dalla Certificazione Unica 2024;
- che in tale C.U. parte resistente ha attestato falsamente di aver erogato detta somma, che in realtà non gli è mai stata pagata;
- che a tutt'oggi egli è ancora creditore della somma di € 2.421,58 oltre ad € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, e così per un importo pari a € 2.527,39 (calcolato al 30.11.2024);
- che dalla data di deposito del presente atto gli spettano gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 Cod. Civ.;
- che al rapporto di lavoro è applicabile la normativa collettiva di categoria e settore CCNL
AN;
Tanto premesso, il ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutegli e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, così concludeva:
“Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, di cui al livello D1 del CCNL
AN, unico ed ininterrotto dalla data del 01.02.2022 e sino al 12.09.2023, con ogni conseguenza di legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la somma complessiva di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 a titolo di TFR oltre ad € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi (calcolati al 30.11.2024) oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dal deposito del presente atto e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento di dette somme, ovvero altre somme e interessi maggiori o minori ritenute di Giustizia, in favore del ricorrente”.
La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto, per il 24.06.2025.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia (cfr. verbale di udienza del 24.6.2025 ove si legge “dichiarata la contumacia di parte convenuta regolarmente evocata in giudizio e non costituita…”) .
Con lo stesso provvedimento – ritenuta non rilevante la prova per testimoni– lo scrivente rinviava la causa per la decisione all'udienza del 11.11.2025 assegnando termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima. Si perveniva così all'udienza dell'11.11.2025 allorquando concesso termine alle parti costituite per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società
[...]
è pienamente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità Controparte_2 della pretese azionate in questo giudizio nella misura più sotto esplicata.
Merito: la natura subordinata del rapporto
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359).
La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla
Corte Costituzionale che constantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525). Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato:
“gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128)
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418)
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata e delle mansioni svolte) e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta dal ricorrente è certamente sufficiente a suffragare le pretese attoree;
essa è consistita nei seguenti documenti: 1) Ricorso;
2) Procura alle liti;
3) Buste paga;
4) C.U. 2024; 5) Dimissioni del 12.09.2023; 6) CCNL AN;
7) Atto notorio + documento identità; 8) Visura Controparte_1 Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso compreso tra il 01.02.2022 e il 12.09.2023 e che il ha lavorato per la Pt_1 società resistente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, inquadrato al Livello D1, e mansioni di Manovale stradale, nel CCNL
AN (tanto emerge dalle buste page di cui ai documenti n.3 ed al C.U. 2024 di cui al n.4 delle allegazioni di parte attrice).
Dal documento n.5 emerge, inoltre, la prova che il rapporto è terminato con le dimissione rassegnate dal ricorrente in data 12.9.2023. Dalla documentazione allegata emerge, infine, anche la circostanza relativa al fatto che il alla fine del rapporto aveva effettivamente maturato, a titolo di TFR, la somma di Pt_1
€ 2.421,58 (tanto risulta dalla Certificazione Unica 2024 di cui al doc. n.4). L'affermazione di parte resistente contenuta nel sopra richiamato C.U di aver erogato detta somma non è comprovata da alcuna documentazione ed a fronte della contestazione attorea di non aver mai ricevuto tale somma, parte convenuta anche in ragione della sua contumacia nulla ha detto e/o dedotto. Ben può dirsi, pertanto, che i a tutt'oggi, è ancora creditore della somma di € Pt_1 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024). Dalla prova documentale (cfr. buste paga) emerge anche la prova che il suddetto rapporto di lavoro era sottoposto alle norme del contratto collettivo di categoria del settore
AN.
Ben può affermarsi, allora, che il nel periodo sopra indicato ha, quindi, messo a Pt_1 disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Anche alla luce di quanto sopra indicato deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la parte convenuta in lite nel periodo oggetto della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla mancata corresponsione di ogni retribuzione, al mancato pagamento del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria di tipo documentale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive.
Conteggi Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, del periodo di lavoro, per il quale può ritenersi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., non corrisposto.
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica. Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato la parte convenuta, la quale, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio, nulla ha dedotto e/o provato in merito.
In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante per le indicate retribuzioni.
Contumacia
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..
Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca).
CCNL applicabile
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato relativo al del settore AN in vigore ratione temporis in ragione del Livello D1, e mansioni di
Manovale stradale indicato nel ricorso del CCNL, del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Conclusioni
Lo scrivente, pertanto, dai conteggi elaborati dallo stesso ricorrente ha calcolato che la somma dovuta dalla parte convenuta è pari ad € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024
Pertanto parte convenuta va condannata a corrispondere, per le causali di cui in parte motiva, la somma di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo. L'accoglimento della domanda determina l'applicazione del principio della soccombenza delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro indicata nel ricorso dal il 01.02.2022 e il 12.09.2023 con l'indicato inquadramento e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 2.527,39 di cui € 2.421,58 per sorta capitale per TFR, € 19,37 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 86,44 a titolo di interessi, maturati al 30.11.2024 come specificato in motivazione per i titoli e le causali ivi indicate oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta nel giudizio al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € 1.250/00 per compensi professionali, oltre C.U, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Napoli 23.12.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile