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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/12/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2931/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. OV LU TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2931/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE BERNARDI ALESSANDRA e dell'avv. MARIACRISTINA BUTTI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOPPANI Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO JA ET (C.F. , C.F._2
.DE. (C.F. ), contumaci Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora conducente del veicolo CP_4 Nissan Qashqai con targa tedesca DAMV1010, di proprietà della società
.DE. nella determinazione del sinistro de quo, per l'effetto Controparte_2 CP_3 Contr condannare l' l risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e patiti dal signor Parte_1
che detratti gli acconti versati, residuano in complessivi Euro 38.508,91, o alla diversa
[...] somma che apparirà equa e di giustizia ad istruttoria esperita, con interessi legali dal giorno del fatto al saldo. Il tutto nei limiti del valore dichiarato ai fini del contributo fiscale assolto e di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: L'AMMISSIONE DI PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI:
1. Vero che, in data 10 giugno 2022 alle ore 12.25 il signor alla Parte_1 guidadel proprio motociclo Honda Hornet – tg. BV16237, stava percorrendo la SS340 nel Comune di TR (CO), in Località Portezza, con direzione di marcia Como.
2. Vero che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il signor pagina 1 di 9 giunto all'altezza km 25.2 del territorio di TR, veniva urtato dal veicolo Nissan Pt_1 Qashqai con targa tedesca DAMV1010 di proprietà della società tedesca
.DE. e condotto dalla signora Controparte_2 CP_3 Parte_2
3. Vero che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il veicolo Nissan Qashqai con targa tedesca DAMV1010 condotto dalla signora si immetteva sulla Parte_2 SS340 da uno spiazzo adiacente la stessa omettendo la precedenza al signor che Pt_1 sopraggiungeva in quel mentre;
4. Vero che a seguito dell'impatto il ricorrente rovinava con il proprio motociclo sul cofano dell'autovettura ove batteva la parte destra del corpo e, quindi, colpiva con il capo il parabrezza per venire, quindi, sbalzato a terra;
Si indicano a testi:
, residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...], Località Tremezzo, 22016 TR (CO); Testimone_2 Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria in caso di eventuale ammissione di capitoli di prova articolati da controparte.
Contr Per l in via principale :
- rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la congruità delle somme oggetto di offerta reale ante causam;
in via subordinata :
- accertarsi la minor somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto del grado di responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, delle somme già risarcite ante causam da delle somme oggetto di indennizzo da parte di e delle somme Controparte_6 CP_7 oggetto di indennizzo su polizza privata infortuni;
in ogni caso :
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso spese generali 15%. in via istruttoria :
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell'attore, della società Molinari Auto Srl e della Assicurazione Allianz S.p.a., UnipolSai S.p.a., del fascicolo relativo alla Controparte_8 polizza infortuni con produzione delle ricevute delle somme erogate in via di indennizzo;
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di ed a carico dell'attore dell'intero CP_7 fascicolo relativo alla posizione previdenziale ed agli indennizzi erogati ed erogandi in relazione al sinistro di cui è causa;
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di Giudice di Pace di Como della sentenza n. 23/2023 Cron. relativa al proc. civ. n. 2368/2022 R.G.;
- disporsi CTU cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e CTU tecnica volta a determinare il valore antesinistro del veicolo attoreo, a spese di parte ricorrente;
- si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale sui capitoli indicati in narrativa della comparsa dd. 16.02.2023 depurati da eventuali giudizi e preceduti dalla locuzione di rito: “vero che”, nonché sui capitoli seguenti, con riserva di ulteriore capitolazione ed indicazione di ulteriori testi, nelle concedende memorie ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c. per il cui deposito si rinnova la richiesta di termine:
1) Vero che il giorno 10.06.2022 alle ore 12.25 lungo la Strada Statale 340 in località Portezza nel Comune di TR (CO) il motociclo Honda Hornet tg. BV16237 (I) di proprietà e condotto dall'attore e l'autovettura Nissa Qashqai tg. DAM-V1010 (D) di proprietà della società di diritto straniero e condotta nell'occasione dalla sig.ra addivenivano Controparte_9 Parte_2 ad urto?
2) Vero che sul luogo del sinistro giungeva pattuglia dei Carabinieri appartenenti alla Legione pagina 2 di 9 Carabinieri Lombardia, Compagnia di AG, NOR Aliquota Radiomobile, i quali rilevavano il sinistro redigendo apposita Relazione con le relative fotografie dello stato dei luoghi, che mi si rammostra (doc. 2).
3) Vero che i conducenti di entrambi i veicoli avevano subito lesioni e, all'arrivo dei militari, venivano stati trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali di Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti (CO) e ER NA di AG (CO), rilasciando le SIT riportate a verbale?
4) Vero che la sig.ra dichiarava ai militari quanto segue: “Ho percorso la strada fino Parte_2 all'ingresso carraio e mi sono fermata lì. Poi volevo proseguire lungo la strada verso Leno. Ho fatto un po' di retromarcia nell'ingresso carraio e poi ho guidato di nuovo in avanti per avere una visione migliore della strada dietro di me. Ho guardato due volte avanti e indietro per assicurarmi che la strada fosse libera. Poi ho proseguito in avanti per continuare la strada verso Como e il prossimo supermercato. Quando ho svoltato sulla strada, lui mi ha tamponato e sono stata completamente ricoperta di vetri. Poi, per sbaglio, ho guidato un po' di lato mentre stavo già strappando il volante. Poi ho sono tornata indietro lungo il vialetto.”?
5) Vero che i militari rilevavano che, nel tratto di strada interessato dal sinistro, il limite di velocità era di “50 km/h” con condizioni di “traffico intenso”?
6) Vero che i militari ricostruivano la dinamica del sinistro come segue: “Dalle tracce trovate sull'asfalto, dai danni riportati dai veicoli interessati e dalla posizione statica assunta dall'unico veicolo (A [ndr: motociclo]), rimasto in posizione di quiete, si presume che la conducente del veicolo B nell'effettuare l'inversione di marcia creava intralcio alla libera circolazione, venendo urtata violentemente sulla portiera anteriore sx dal veicolo A che in quel frangente, percorreva il senso Griante-TR. Inoltre, dai danni riportati dal veicolo B, si presume che il conducente del motociclo percorreva detta arteria ad una velocità sostenuta, in effetti lo stesso non è stato in grado di arrestare la marcia. Come di prassi, la conducente del veicolo B veniva sottoposta al test qualitativo preliminare per la determinazione di eventuali bevande alcoliche assunte mediante apparecchio portatile Alcotest MKIII7110 in dotazione, che dava esito negativo. Mentre, il conducente del veicolo A, trasportato per le cure presso l'Ospedale di Gravedona ed Uniti (CO), veniva sottoposto ad esami tossicologici che davano esito negativo).” ?
7) Vero che i militari elevavano un verbale al conducente dell'autovettura (veicolo B) sig.ra Pt_2
“Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del
[...] comando, in data 11.06.2022, è emerso che la conducente del veicolo B non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 154/1 comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada). – Nell'effettuare la manovra di inversione del senso di marcia creava pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. – Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. La stessa, che si avvaleva del diritto alla conciliazione in via breve, ritirava bolletta n. 454925332. Inoltre alla stessa veniva contestato l'art. 223 CdS con contestuale ritiro della patente di guida”, che veniva pagato dalla conducente estera? 8) Vero che i militari elevavano due verbali al conducente del motociclo (veicolo A) sig.
[...]
ed in particolare per le seguenti motivazioni: “Da quanto sopra esposto e da un Parte_1 più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 13.06.2022, è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/1 comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada). – Non regolava la velocità in funzione delle condizioni del traffico (es. presenza di numerosi pedoni o altre circostanze particolari) -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del VDC n. 454925430, con indicate le modalità per il pagamento;
è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del medesimo D.Lvo – non manteneva il controllo del veicolo ed essere in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità-. Al trasgressore veniva quindi contestata la relativa infrazione. Lo stesso ritirava copia del VDC n. 454925537, con indicate le modalità per il pagamento”? pagina 3 di 9 9) Vero che l'attore sig. aveva presentato opposizione contro i verbali comminatigli, Parte_1 avviando il proc. civ. n. 2368/2022 R.G. avanti il Giudice di Pace di Como e che lo stesso Giudice in data 16.01.2023, “emetteva sentenza nella quale confermava il verbale nr. 454925537 (art. 141 comma 2-11) mentre annullava il verbale nr. 454925430 (art. 141 comma 1-11)” precisando che “a seguito di sentenza rocedeva al pagamento del verbale di contestazione confermato dal Giudice di Pt_1 Pace” (doc. 3)?
10) Vero che l' prestava all'attore l'indennizzo di Euro 20.123,85- di cui Euro 11.653,15 per CP_7 indennità temporanea ed Euro 8.470,70- per indennizzo capitale di danno biologico?
11) Vero che la società CED Italy S.r.l. formulava a offerta reale su base concorsuale al 50% di CP_7 complessivi Euro 10.061,93- (doc. 5).
12) Vero che l'attore sig. è socio della soc. NA UT SRL in ragione del Parte_1 45% delle quote (con un capitale sociale di Euro 49.140,00-), come risulta dalla VI CC (doc. 10 e 11), che mi si rammostra? 13) Vero che l'attore sig. è Amministratore Unico della soc. NA UT Parte_1
SRL dal 18.08.2022, come risulta dalla VI CC (ibidem, doc. 10 e 11)?
14) Vero che l'attore sig. è Preposto alla gestione tecnica (ex art. 7, Legge n. 122 Parte_1 dd. 05.02.1992) della soc. NA UT SRL, come risulta dalla VI CC (ibiden, doc. 10 e 11)?
15) Vero che la società NA UT SRL, amministrata dall'attore, risulta avere 3 dipendenti, come risulta dalla VI CC (ibidem, doc. 11)?
16) Vero che la società NA UT SRL ha conseguito un fatturato di Euro 598.678,00- nell'anno 2022, incrementando il fatturato dell'anno precedente che si attestava ad Euro 581.398,00- come risulta dal Bilancio 2022 estratto dalla Camera di Commercio (doc. 12)? Si indicano a testimoni, anche a prova contraria, i militari verbalizzanti:
- Appuntato , domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Tes_3 Testimone_4 Carabinieri di AG (CO);
- Carabiniere , domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Carabinieri Testimone_5 di AG (CO);
- Vice Brig. Domenico Militello, domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Carabinieri di AG (CO).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/9/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, la e , per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_9 Parte_2 conseguenti al sinistro del 10/6/2022 quando, mentre era alla guida del proprio motociclo sulla SS 340 nel Comune di TR, con direzione Como, si era trovato davanti l'auto condotta da , Parte_2 di proprietà della società , che, nell'immettersi sulla statale da uno spiazzo Controparte_9 laterale, per eseguire la manovra di inversione del senso di marcia, aveva omesso di dargli la dovuta precedenza, tagliandogli completamente la strada. Riconosceva di aver trattenuto a titolo di acconto, le Contr somme di € 500,00 per il danno materiale e di € 4.234,64 per il danno fisico, versate dall' ramite la compagnia di assicurazioni CED Italy srl e di aver ricevuto dall' per il danno biologico, CP_7 quantificato in misura del 8%, la somma di € 8.470,70 Chiedeva pertanto, previo accertamento Contr dell'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, la condanna dell l Parte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.
Si costituiva l che eccepiva in via preliminare, il Controparte_10 Contr mancato rispetto del termine minimo a comparire, previsto per l' dall'art. 126 co. 3 D. Lgs. pagina 4 di 9 209/2005. Contr Con ordinanza 29/11/2023 veniva quindi differita la prima udienza, per cui l' depositava una seconda memoria costituzione per contestare, sulla dinamica del sinistro, la responsabilità concorrente dell'attore, perché sanzionato dai Carabinieri per non essere stato in grado di mantenere il controllo del veicolo, per compiere in sicurezza le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile, ex art. 142 co.
2-11 Cds, come confermato anche dal Giudice di Pace che invece, aveva annullato la prima contestazione, di non aver regolato la velocità in funzione delle condizioni del traffico, in violazione dell'art. 141 co.
1-11 Cds. Aggiungeva che il ricorrente aveva stipulato una polizza privata infortuni con la compagnia Allianz S.p.A. che il
23.11.2023 gli aveva liquidato la somma di € 16.597,25 per il sinistro oggetto di causa, e che nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, presentata dal ricorrente, risultavano redditi da lavoro dipendente e complessivi, comparabili con quelli dell'anno precedente il sinistro, con la conseguente esclusione di un danno per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
La causa istruita con CTU medico-legale, all'udienza del 9/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
La responsabilità nel sinistro
Dalla relazione di incidente stradale dei Carabinieri di AG, risulta che il 10/6/2022 alle ore 12,25 il ricorrente, alla guida della moto Honda Hornet da Griante verso TR, su un tratto rettilineo, con fondo stradale asciutto, si scontrava con l'auto condotta da , che stava eseguendo Parte_2
l'inversione di marcia, urtandola violentemente all'altezza della portiera anteriore sinistra;
il motociclo dopo l'urto, si arrestava nella corsia dell'opposta direzione di marcia.
Entrambi i conducenti venivano sanzionati dai Carabinieri;
per non aver regolato la velocità in Pt_1 relazione alle condizioni del traffico, ex art 141 co 1 Cds e per non aver tenuto una velocità tale da consentirgli di compiere, in condizioni di sicurezza, le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile, entro il limite del suo campo di visibilità, ex art 141 co 2 Cds, e invece, per Pt_2 aver con la manovra di inversione del senso di marcia, creato pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, art 154 co 1 Cds
Sebbene i Carabinieri abbiano indicato l'assenza di testimoni oculari, nel successivo giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Como, sono stati sentiti, oltre al carabiniere che aveva Tes_4 dichiarato che, al suo arrivo, aveva visto la moto nella corsia opposta al suo senso di marcia e la vettura spostata in uno slargo privato, anche i testi e Tes_2 Tes_1
La prima ha detto di aver visto la vettura ferma, nell'attesa di svoltare, con metà della lunghezza sulla corsia di marcia della moto, che l'urto era stato forte, di non aver visto frenata e che non c'era traffico.
Il secondo, sopraggiunto dopo l'incidente, ha riferito che la vettura era perpendicolare alla strada, già oltre la mezzadria (mezzeria).
Dalla visione del luogo del sinistro, raffigurato dalle fotografie allegate alla relazione dei Carabinieri, risulta che la strada percorsa dalla moto costeggia sulla destra, un alto muro perpendicolare, sul limite della carreggiata, che termina in corrispondenza dello slargo su cui si trovava l'auto di , in Pt_2 procinto di immettersi nella strada non per proseguire nella stessa direzione di marcia della moto, ma pagina 5 di 9 nella direzione contraria.
Avendo la visuale dei veicoli che sopraggiungevano dalla sua sinistra in parte nascosta dal muro, Pt_2 ha dovuto procedere di quel tanto per poter controllare il traffico, occupando così, con la parte anteriore dell'auto, l'intera corsia di marcia percorsa dalla moto, che l'ha urtata violentemente all'altezza dello sportello anteriore sinistro.
Di conseguenza, la manovra di che proveniva da uno spazio laterale, non completamente visibile Pt_2 da coloro che procedevano nella direzione di marcia della moto, e che, anziché immettersi nella medesima direzione, per eseguire l'inversione di marcia più avanti, in un luogo con migliori condizioni di visibilità del traffico che sopraggiungeva alle sue spalle, e quindi con maggiore sicurezza per gli altri utenti, ha preferito invece, attraversarla perpendicolarmente, è stata sicuramente imprudente e la causa principale del sinistro, avendo costituito una turbativa del traffico, tale costringere gli altri conducenti a possibili manovre di emergenza. infatti, solo in prossimità dello slargo sulla destra, si è trovato la corsia di marcia Pt_1 completamente occupata in senso trasversale dall'auto che ostruendogli la strada, non è stato in grado di evitare, anche perché, come dimostrato dalla violenza dell'urto contro la portiera dell'auto, teneva una velocità non adeguata, tale da non consentirgli di “compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, come previsto dall'art 141 co 2 Cds, considerati i numerosi accessi carrai laterali, sul tratto di strada percorso, con la conseguente possibile immissione di altri veicoli.
Se solo fosse stato più prudente, avrebbe potuto se son evitare l'impatto con l'auto, quantomeno ridurre notevolmente i danni conseguenti, soprattutto alla propria persona.
In conclusione, la responsabilità del sinistro dev'essere ripartita in misura di due terzi per e di un Pt_2 terzo per Pt_1
Il danno da invalidità temporanea
Il CTU ha accertato che il ricorrente, a seguito del sinistro ha riportato “crollo somatico D6 con deformazione a cuneo anteriore, trauma toracico, trauma addominale con contusione epatica e contestuale versamento, poi risoltosi, trauma contusivo al braccio e al gomito destro con ferite lacerocontuse, trauma contusivo della coscia e ginocchio destro, con lesione completa distale del muscolo retto del quadricipite femorale”
Ha quindi calcolato la durata della malattia in 164 giorni complessivi, di cui gg.6 di inabilità assoluta, seguiti da gg. 53 di inabilità parziale mediamente al 75%, da gg. 45 di inabilità al 50% e da ulteriori gg.
60 al 25%.
Secondo le ultime tabelle elaborate dalla Corte di Appello di Milano, il danno biologico per l'invalidità temporanea dev'essere liquidato per un importo giornaliero di € 84,00.
A questo deve aggiungersi quello di € 31,00 per il danno morale.
Non risultando invece provato l'ulteriore danno, richiesto per l'aumento per la personalizzazione,
l'importo totale è di € 9.273,75 liquidabile al ricorrente in misura di 2/3 e quindi per € 6.182,50 pagina 6 di 9 Il danno biologico o dinamico relazionale da invalidità permanente
Il CTU ha stabilito per il danno fisico, l'invalidità del 11%.
In base all'ampia motivazione, confermata anche dopo le osservazioni dei CTP, la valutazione del CTU dev'essere confermata per cui secondo il criterio del calcolo a punto, stabilito dalle ultime tabelle elaborate dalla Corte di Appello di Milano, la somma rappresentativa del danno biologico o dinamico relazionale da invalidità permanente al 11% risulta di € 22.243,00 liquidabile al ricorrente in misura di
2/3 e quindi per € 14.829,00 Contr Da tale importo dev'essere detratto quello versato da di € 8.470,70 e da er € 4.235,64 per CP_7 cui si riduce a € 2.122,66. Cont Secondo da tale importo dovrebbe essere detratto l'indennizzo di € 16.000,00 versato a Pt_1 dal suo assicuratore Allianz, in forza della polizza infortuni dal medesimo sottoscritta.
Il ricorrente ha invece escluso l'applicabilità del principio della “compensatio lucri cum damno”, richiamando la giurisprudenza di merito che ritiene che una polizza infortuni non abbia la funzione di neutralizzare un pregiudizio subito, ma una finalità previdenziale, analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, garantendo una prestazione ulteriore rispetto al mero risarcimento del danno, come dimostrato dal fatto che in caso di invalidità permanente, la compagnia avrebbe versato un indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata di € 160.000,00, assimilabile al capitale investito per un'assicurazione sulla vita, e alla rinuncia preventiva alla surroga di cui all'art 1916 cc nei confronti del terzo responsabile.
La tesi del ricorrente non pare condivisibile.
Premesso che la considerazione finale sul fatto che nessuno sottoscriverebbe una polizza infortuni sapendo che l'indennizzo che gli sarà riconosciuto, andrà a vantaggio di chi gli ha arrecato il danno, riguarda solo uno possibili rischi assicurati, perché la polizza copre altri tipi di infortunio, come quelli occorsi all'assicurato nello svolgimento delle sue normali attività, non riconducibili all'altrui responsabilità, occorre osservare che la polizza “Allianz ultra salute”, sottoscritta dal ricorrente, è una comune assicurazione contro i danni alla persona, come emerge chiaramente dal documento prodotto, in cui l'infortunio (di cui la morte può essere una delle eventuali conseguenze) - che si caratterizza per essere fortuito (cioè non prevedibile e inevitabile) e prodotto da una causa violenta ed esterna alla persona dell'assicurato - è l'evento assicurato, a differenza di una polizza del ramo vita, in cui l'evento assicurato e solo la morte.
Neppure dirimente pare la preventiva rinuncia alla surroga, posto che “la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa” (Cass 9003/2023).
Peraltro la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel qualificare il contratto di assicurazione come “aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera pagina 7 di 9 ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.).
. . . né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt.
1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi” (in motivaz. a Cass. 3429/2025).
In conclusione, nulla può essere liquidato al ricorrente per il danno biologico, per la residua parte già interamente indennizzato dal suo assicuratore.
Il danno morale o da sofferenza soggettiva interiore
Le limitazioni funzionali conseguenti al sinistro, con la conseguente lunga durata della malattia, costituiscono elementi idonei a dimostrare un dolore interiore, anche per l'impossibilità di coltivare i propri interessi e le attività di svago, e quindi un danno da sofferenza soggettiva interiore.
Pertanto, sempre in applicazione delle tabelle della Corte di Appello, tale voce di danno ammonta a €
6.006,00 per cui al ricorrente spetta la quota dei 2/3 pari a € 4.004,00.
Il danno patrimoniale
Il CTU ha escluso che i postumi del sinistro abbiano avuto concreti riflessi sulla capacità lavorativa anche genericamente intesa, del ricorrente, come dimostrato pure dall'assenza di una contrazione del reddito nell'anno del sinistro rispetto al precedente, per cui nulla può essergli liquidato a tale titolo.
Il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate per € 1.894,30.
Di queste Allianz, per la polizza infortuni, ne ha già rimborsate € 597,25 per cui si riducono a €
1.297,05 i cui 2/3, € 864,70 oggi rivalutati in € 880,00 devono essere posti a carico della resistente Contr
Il danno alla moto Contr Il perito incaricato dall' ha stimato il valore del veicolo in € 500,00 quale danno differenziale (tra il valore ante-sinistro e valore del relitto), che è stato risarcito al ricorrente in ragione della metà, per il concorso di colpa, oltre € 100,00 per le spese (oltre € 150,00 per compensi professionali del legale - doc 7).
Il ricorrente ha quantificato il danno in complessivi € 3.000,00 (doc. 18) e ha documentato spese per il soccorso stradale di € 180,00 (doc 19) e di radiazione del mezzo di € 130,00 (doc. 20).
Il maggior valore ante-sinistro è motivato con un generico rinvio a “riviste, mercuriali, siti specializzati alla vendita di motocicli” le cui valutazioni non sono allegate, per cui non è possibile stabilire se il valore di stima sia quello corretto, tenuto anche conto che il veicolo era stato immatricolato poco meno di venti anni prima del sinistro.
Di conseguenza, non essendo provato un valore superiore, deve farsi riferimento a quello stimato pagina 8 di 9 Contr dall' a cui devono aggiungersi le spese documentate, di complessivi € 310,00 per cui il danno complessivo è quantificabile in € 810,00 e quello risarcibile, in misura di due terzi, in € 540,00. Contr Avendo già corrisposto per tale voce di danno la somma di € 350,00 al ricorrente spetta la differenza residua, di € 190,00, oggi rivalutata in € 195,00.
Sulle somme liquidate, espresse in valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In considerazione della concorrente responsabilità del ricorrente, appare corretto compensare le spese di giudizio in misura di un terzo, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio) segue la soccombenza della parte attrice.
Devono essere invece, poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, già liquidate in separata sede, restando a carico di ciascuna di esse le spese dei rispettivi CTP.
PQM
1. dichiara il concorso di responsabilità nel sinistro del ricorrente, in misura di un terzo, e di Pt_2
, in misura di due terzi;
[...] Contr
2. condanna l' l pagamento di:
• € 6.182,50 per il danno da invalidità temporanea;
• € 4.004,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore;
• € 880,00 per le spese mediche;
• € 195,00 per il danno al motociclo;
con interessi legali dalla sentenza al saldo;
Contr
3. compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna l' al pagamento del residuo, che liquida in € 524,00 per spese ed € 3.385,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 5/12/2025
Il giudice
(OV LU TO)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. OV LU TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2931/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE BERNARDI ALESSANDRA e dell'avv. MARIACRISTINA BUTTI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOPPANI Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO JA ET (C.F. , C.F._2
.DE. (C.F. ), contumaci Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora conducente del veicolo CP_4 Nissan Qashqai con targa tedesca DAMV1010, di proprietà della società
.DE. nella determinazione del sinistro de quo, per l'effetto Controparte_2 CP_3 Contr condannare l' l risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e patiti dal signor Parte_1
che detratti gli acconti versati, residuano in complessivi Euro 38.508,91, o alla diversa
[...] somma che apparirà equa e di giustizia ad istruttoria esperita, con interessi legali dal giorno del fatto al saldo. Il tutto nei limiti del valore dichiarato ai fini del contributo fiscale assolto e di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: L'AMMISSIONE DI PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI:
1. Vero che, in data 10 giugno 2022 alle ore 12.25 il signor alla Parte_1 guidadel proprio motociclo Honda Hornet – tg. BV16237, stava percorrendo la SS340 nel Comune di TR (CO), in Località Portezza, con direzione di marcia Como.
2. Vero che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il signor pagina 1 di 9 giunto all'altezza km 25.2 del territorio di TR, veniva urtato dal veicolo Nissan Pt_1 Qashqai con targa tedesca DAMV1010 di proprietà della società tedesca
.DE. e condotto dalla signora Controparte_2 CP_3 Parte_2
3. Vero che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il veicolo Nissan Qashqai con targa tedesca DAMV1010 condotto dalla signora si immetteva sulla Parte_2 SS340 da uno spiazzo adiacente la stessa omettendo la precedenza al signor che Pt_1 sopraggiungeva in quel mentre;
4. Vero che a seguito dell'impatto il ricorrente rovinava con il proprio motociclo sul cofano dell'autovettura ove batteva la parte destra del corpo e, quindi, colpiva con il capo il parabrezza per venire, quindi, sbalzato a terra;
Si indicano a testi:
, residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...], Località Tremezzo, 22016 TR (CO); Testimone_2 Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria in caso di eventuale ammissione di capitoli di prova articolati da controparte.
Contr Per l in via principale :
- rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la congruità delle somme oggetto di offerta reale ante causam;
in via subordinata :
- accertarsi la minor somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto del grado di responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, delle somme già risarcite ante causam da delle somme oggetto di indennizzo da parte di e delle somme Controparte_6 CP_7 oggetto di indennizzo su polizza privata infortuni;
in ogni caso :
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso spese generali 15%. in via istruttoria :
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell'attore, della società Molinari Auto Srl e della Assicurazione Allianz S.p.a., UnipolSai S.p.a., del fascicolo relativo alla Controparte_8 polizza infortuni con produzione delle ricevute delle somme erogate in via di indennizzo;
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di ed a carico dell'attore dell'intero CP_7 fascicolo relativo alla posizione previdenziale ed agli indennizzi erogati ed erogandi in relazione al sinistro di cui è causa;
- disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di Giudice di Pace di Como della sentenza n. 23/2023 Cron. relativa al proc. civ. n. 2368/2022 R.G.;
- disporsi CTU cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e CTU tecnica volta a determinare il valore antesinistro del veicolo attoreo, a spese di parte ricorrente;
- si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale sui capitoli indicati in narrativa della comparsa dd. 16.02.2023 depurati da eventuali giudizi e preceduti dalla locuzione di rito: “vero che”, nonché sui capitoli seguenti, con riserva di ulteriore capitolazione ed indicazione di ulteriori testi, nelle concedende memorie ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c. per il cui deposito si rinnova la richiesta di termine:
1) Vero che il giorno 10.06.2022 alle ore 12.25 lungo la Strada Statale 340 in località Portezza nel Comune di TR (CO) il motociclo Honda Hornet tg. BV16237 (I) di proprietà e condotto dall'attore e l'autovettura Nissa Qashqai tg. DAM-V1010 (D) di proprietà della società di diritto straniero e condotta nell'occasione dalla sig.ra addivenivano Controparte_9 Parte_2 ad urto?
2) Vero che sul luogo del sinistro giungeva pattuglia dei Carabinieri appartenenti alla Legione pagina 2 di 9 Carabinieri Lombardia, Compagnia di AG, NOR Aliquota Radiomobile, i quali rilevavano il sinistro redigendo apposita Relazione con le relative fotografie dello stato dei luoghi, che mi si rammostra (doc. 2).
3) Vero che i conducenti di entrambi i veicoli avevano subito lesioni e, all'arrivo dei militari, venivano stati trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali di Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti (CO) e ER NA di AG (CO), rilasciando le SIT riportate a verbale?
4) Vero che la sig.ra dichiarava ai militari quanto segue: “Ho percorso la strada fino Parte_2 all'ingresso carraio e mi sono fermata lì. Poi volevo proseguire lungo la strada verso Leno. Ho fatto un po' di retromarcia nell'ingresso carraio e poi ho guidato di nuovo in avanti per avere una visione migliore della strada dietro di me. Ho guardato due volte avanti e indietro per assicurarmi che la strada fosse libera. Poi ho proseguito in avanti per continuare la strada verso Como e il prossimo supermercato. Quando ho svoltato sulla strada, lui mi ha tamponato e sono stata completamente ricoperta di vetri. Poi, per sbaglio, ho guidato un po' di lato mentre stavo già strappando il volante. Poi ho sono tornata indietro lungo il vialetto.”?
5) Vero che i militari rilevavano che, nel tratto di strada interessato dal sinistro, il limite di velocità era di “50 km/h” con condizioni di “traffico intenso”?
6) Vero che i militari ricostruivano la dinamica del sinistro come segue: “Dalle tracce trovate sull'asfalto, dai danni riportati dai veicoli interessati e dalla posizione statica assunta dall'unico veicolo (A [ndr: motociclo]), rimasto in posizione di quiete, si presume che la conducente del veicolo B nell'effettuare l'inversione di marcia creava intralcio alla libera circolazione, venendo urtata violentemente sulla portiera anteriore sx dal veicolo A che in quel frangente, percorreva il senso Griante-TR. Inoltre, dai danni riportati dal veicolo B, si presume che il conducente del motociclo percorreva detta arteria ad una velocità sostenuta, in effetti lo stesso non è stato in grado di arrestare la marcia. Come di prassi, la conducente del veicolo B veniva sottoposta al test qualitativo preliminare per la determinazione di eventuali bevande alcoliche assunte mediante apparecchio portatile Alcotest MKIII7110 in dotazione, che dava esito negativo. Mentre, il conducente del veicolo A, trasportato per le cure presso l'Ospedale di Gravedona ed Uniti (CO), veniva sottoposto ad esami tossicologici che davano esito negativo).” ?
7) Vero che i militari elevavano un verbale al conducente dell'autovettura (veicolo B) sig.ra Pt_2
“Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del
[...] comando, in data 11.06.2022, è emerso che la conducente del veicolo B non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 154/1 comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada). – Nell'effettuare la manovra di inversione del senso di marcia creava pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. – Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. La stessa, che si avvaleva del diritto alla conciliazione in via breve, ritirava bolletta n. 454925332. Inoltre alla stessa veniva contestato l'art. 223 CdS con contestuale ritiro della patente di guida”, che veniva pagato dalla conducente estera? 8) Vero che i militari elevavano due verbali al conducente del motociclo (veicolo A) sig.
[...]
ed in particolare per le seguenti motivazioni: “Da quanto sopra esposto e da un Parte_1 più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 13.06.2022, è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/1 comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada). – Non regolava la velocità in funzione delle condizioni del traffico (es. presenza di numerosi pedoni o altre circostanze particolari) -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del VDC n. 454925430, con indicate le modalità per il pagamento;
è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del medesimo D.Lvo – non manteneva il controllo del veicolo ed essere in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità-. Al trasgressore veniva quindi contestata la relativa infrazione. Lo stesso ritirava copia del VDC n. 454925537, con indicate le modalità per il pagamento”? pagina 3 di 9 9) Vero che l'attore sig. aveva presentato opposizione contro i verbali comminatigli, Parte_1 avviando il proc. civ. n. 2368/2022 R.G. avanti il Giudice di Pace di Como e che lo stesso Giudice in data 16.01.2023, “emetteva sentenza nella quale confermava il verbale nr. 454925537 (art. 141 comma 2-11) mentre annullava il verbale nr. 454925430 (art. 141 comma 1-11)” precisando che “a seguito di sentenza rocedeva al pagamento del verbale di contestazione confermato dal Giudice di Pt_1 Pace” (doc. 3)?
10) Vero che l' prestava all'attore l'indennizzo di Euro 20.123,85- di cui Euro 11.653,15 per CP_7 indennità temporanea ed Euro 8.470,70- per indennizzo capitale di danno biologico?
11) Vero che la società CED Italy S.r.l. formulava a offerta reale su base concorsuale al 50% di CP_7 complessivi Euro 10.061,93- (doc. 5).
12) Vero che l'attore sig. è socio della soc. NA UT SRL in ragione del Parte_1 45% delle quote (con un capitale sociale di Euro 49.140,00-), come risulta dalla VI CC (doc. 10 e 11), che mi si rammostra? 13) Vero che l'attore sig. è Amministratore Unico della soc. NA UT Parte_1
SRL dal 18.08.2022, come risulta dalla VI CC (ibidem, doc. 10 e 11)?
14) Vero che l'attore sig. è Preposto alla gestione tecnica (ex art. 7, Legge n. 122 Parte_1 dd. 05.02.1992) della soc. NA UT SRL, come risulta dalla VI CC (ibiden, doc. 10 e 11)?
15) Vero che la società NA UT SRL, amministrata dall'attore, risulta avere 3 dipendenti, come risulta dalla VI CC (ibidem, doc. 11)?
16) Vero che la società NA UT SRL ha conseguito un fatturato di Euro 598.678,00- nell'anno 2022, incrementando il fatturato dell'anno precedente che si attestava ad Euro 581.398,00- come risulta dal Bilancio 2022 estratto dalla Camera di Commercio (doc. 12)? Si indicano a testimoni, anche a prova contraria, i militari verbalizzanti:
- Appuntato , domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Tes_3 Testimone_4 Carabinieri di AG (CO);
- Carabiniere , domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Carabinieri Testimone_5 di AG (CO);
- Vice Brig. Domenico Militello, domiciliato presso il Corpo d'appartenenza, Compagnia Carabinieri di AG (CO).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/9/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, la e , per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_9 Parte_2 conseguenti al sinistro del 10/6/2022 quando, mentre era alla guida del proprio motociclo sulla SS 340 nel Comune di TR, con direzione Como, si era trovato davanti l'auto condotta da , Parte_2 di proprietà della società , che, nell'immettersi sulla statale da uno spiazzo Controparte_9 laterale, per eseguire la manovra di inversione del senso di marcia, aveva omesso di dargli la dovuta precedenza, tagliandogli completamente la strada. Riconosceva di aver trattenuto a titolo di acconto, le Contr somme di € 500,00 per il danno materiale e di € 4.234,64 per il danno fisico, versate dall' ramite la compagnia di assicurazioni CED Italy srl e di aver ricevuto dall' per il danno biologico, CP_7 quantificato in misura del 8%, la somma di € 8.470,70 Chiedeva pertanto, previo accertamento Contr dell'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, la condanna dell l Parte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.
Si costituiva l che eccepiva in via preliminare, il Controparte_10 Contr mancato rispetto del termine minimo a comparire, previsto per l' dall'art. 126 co. 3 D. Lgs. pagina 4 di 9 209/2005. Contr Con ordinanza 29/11/2023 veniva quindi differita la prima udienza, per cui l' depositava una seconda memoria costituzione per contestare, sulla dinamica del sinistro, la responsabilità concorrente dell'attore, perché sanzionato dai Carabinieri per non essere stato in grado di mantenere il controllo del veicolo, per compiere in sicurezza le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile, ex art. 142 co.
2-11 Cds, come confermato anche dal Giudice di Pace che invece, aveva annullato la prima contestazione, di non aver regolato la velocità in funzione delle condizioni del traffico, in violazione dell'art. 141 co.
1-11 Cds. Aggiungeva che il ricorrente aveva stipulato una polizza privata infortuni con la compagnia Allianz S.p.A. che il
23.11.2023 gli aveva liquidato la somma di € 16.597,25 per il sinistro oggetto di causa, e che nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, presentata dal ricorrente, risultavano redditi da lavoro dipendente e complessivi, comparabili con quelli dell'anno precedente il sinistro, con la conseguente esclusione di un danno per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
La causa istruita con CTU medico-legale, all'udienza del 9/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
La responsabilità nel sinistro
Dalla relazione di incidente stradale dei Carabinieri di AG, risulta che il 10/6/2022 alle ore 12,25 il ricorrente, alla guida della moto Honda Hornet da Griante verso TR, su un tratto rettilineo, con fondo stradale asciutto, si scontrava con l'auto condotta da , che stava eseguendo Parte_2
l'inversione di marcia, urtandola violentemente all'altezza della portiera anteriore sinistra;
il motociclo dopo l'urto, si arrestava nella corsia dell'opposta direzione di marcia.
Entrambi i conducenti venivano sanzionati dai Carabinieri;
per non aver regolato la velocità in Pt_1 relazione alle condizioni del traffico, ex art 141 co 1 Cds e per non aver tenuto una velocità tale da consentirgli di compiere, in condizioni di sicurezza, le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile, entro il limite del suo campo di visibilità, ex art 141 co 2 Cds, e invece, per Pt_2 aver con la manovra di inversione del senso di marcia, creato pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, art 154 co 1 Cds
Sebbene i Carabinieri abbiano indicato l'assenza di testimoni oculari, nel successivo giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Como, sono stati sentiti, oltre al carabiniere che aveva Tes_4 dichiarato che, al suo arrivo, aveva visto la moto nella corsia opposta al suo senso di marcia e la vettura spostata in uno slargo privato, anche i testi e Tes_2 Tes_1
La prima ha detto di aver visto la vettura ferma, nell'attesa di svoltare, con metà della lunghezza sulla corsia di marcia della moto, che l'urto era stato forte, di non aver visto frenata e che non c'era traffico.
Il secondo, sopraggiunto dopo l'incidente, ha riferito che la vettura era perpendicolare alla strada, già oltre la mezzadria (mezzeria).
Dalla visione del luogo del sinistro, raffigurato dalle fotografie allegate alla relazione dei Carabinieri, risulta che la strada percorsa dalla moto costeggia sulla destra, un alto muro perpendicolare, sul limite della carreggiata, che termina in corrispondenza dello slargo su cui si trovava l'auto di , in Pt_2 procinto di immettersi nella strada non per proseguire nella stessa direzione di marcia della moto, ma pagina 5 di 9 nella direzione contraria.
Avendo la visuale dei veicoli che sopraggiungevano dalla sua sinistra in parte nascosta dal muro, Pt_2 ha dovuto procedere di quel tanto per poter controllare il traffico, occupando così, con la parte anteriore dell'auto, l'intera corsia di marcia percorsa dalla moto, che l'ha urtata violentemente all'altezza dello sportello anteriore sinistro.
Di conseguenza, la manovra di che proveniva da uno spazio laterale, non completamente visibile Pt_2 da coloro che procedevano nella direzione di marcia della moto, e che, anziché immettersi nella medesima direzione, per eseguire l'inversione di marcia più avanti, in un luogo con migliori condizioni di visibilità del traffico che sopraggiungeva alle sue spalle, e quindi con maggiore sicurezza per gli altri utenti, ha preferito invece, attraversarla perpendicolarmente, è stata sicuramente imprudente e la causa principale del sinistro, avendo costituito una turbativa del traffico, tale costringere gli altri conducenti a possibili manovre di emergenza. infatti, solo in prossimità dello slargo sulla destra, si è trovato la corsia di marcia Pt_1 completamente occupata in senso trasversale dall'auto che ostruendogli la strada, non è stato in grado di evitare, anche perché, come dimostrato dalla violenza dell'urto contro la portiera dell'auto, teneva una velocità non adeguata, tale da non consentirgli di “compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, come previsto dall'art 141 co 2 Cds, considerati i numerosi accessi carrai laterali, sul tratto di strada percorso, con la conseguente possibile immissione di altri veicoli.
Se solo fosse stato più prudente, avrebbe potuto se son evitare l'impatto con l'auto, quantomeno ridurre notevolmente i danni conseguenti, soprattutto alla propria persona.
In conclusione, la responsabilità del sinistro dev'essere ripartita in misura di due terzi per e di un Pt_2 terzo per Pt_1
Il danno da invalidità temporanea
Il CTU ha accertato che il ricorrente, a seguito del sinistro ha riportato “crollo somatico D6 con deformazione a cuneo anteriore, trauma toracico, trauma addominale con contusione epatica e contestuale versamento, poi risoltosi, trauma contusivo al braccio e al gomito destro con ferite lacerocontuse, trauma contusivo della coscia e ginocchio destro, con lesione completa distale del muscolo retto del quadricipite femorale”
Ha quindi calcolato la durata della malattia in 164 giorni complessivi, di cui gg.6 di inabilità assoluta, seguiti da gg. 53 di inabilità parziale mediamente al 75%, da gg. 45 di inabilità al 50% e da ulteriori gg.
60 al 25%.
Secondo le ultime tabelle elaborate dalla Corte di Appello di Milano, il danno biologico per l'invalidità temporanea dev'essere liquidato per un importo giornaliero di € 84,00.
A questo deve aggiungersi quello di € 31,00 per il danno morale.
Non risultando invece provato l'ulteriore danno, richiesto per l'aumento per la personalizzazione,
l'importo totale è di € 9.273,75 liquidabile al ricorrente in misura di 2/3 e quindi per € 6.182,50 pagina 6 di 9 Il danno biologico o dinamico relazionale da invalidità permanente
Il CTU ha stabilito per il danno fisico, l'invalidità del 11%.
In base all'ampia motivazione, confermata anche dopo le osservazioni dei CTP, la valutazione del CTU dev'essere confermata per cui secondo il criterio del calcolo a punto, stabilito dalle ultime tabelle elaborate dalla Corte di Appello di Milano, la somma rappresentativa del danno biologico o dinamico relazionale da invalidità permanente al 11% risulta di € 22.243,00 liquidabile al ricorrente in misura di
2/3 e quindi per € 14.829,00 Contr Da tale importo dev'essere detratto quello versato da di € 8.470,70 e da er € 4.235,64 per CP_7 cui si riduce a € 2.122,66. Cont Secondo da tale importo dovrebbe essere detratto l'indennizzo di € 16.000,00 versato a Pt_1 dal suo assicuratore Allianz, in forza della polizza infortuni dal medesimo sottoscritta.
Il ricorrente ha invece escluso l'applicabilità del principio della “compensatio lucri cum damno”, richiamando la giurisprudenza di merito che ritiene che una polizza infortuni non abbia la funzione di neutralizzare un pregiudizio subito, ma una finalità previdenziale, analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, garantendo una prestazione ulteriore rispetto al mero risarcimento del danno, come dimostrato dal fatto che in caso di invalidità permanente, la compagnia avrebbe versato un indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata di € 160.000,00, assimilabile al capitale investito per un'assicurazione sulla vita, e alla rinuncia preventiva alla surroga di cui all'art 1916 cc nei confronti del terzo responsabile.
La tesi del ricorrente non pare condivisibile.
Premesso che la considerazione finale sul fatto che nessuno sottoscriverebbe una polizza infortuni sapendo che l'indennizzo che gli sarà riconosciuto, andrà a vantaggio di chi gli ha arrecato il danno, riguarda solo uno possibili rischi assicurati, perché la polizza copre altri tipi di infortunio, come quelli occorsi all'assicurato nello svolgimento delle sue normali attività, non riconducibili all'altrui responsabilità, occorre osservare che la polizza “Allianz ultra salute”, sottoscritta dal ricorrente, è una comune assicurazione contro i danni alla persona, come emerge chiaramente dal documento prodotto, in cui l'infortunio (di cui la morte può essere una delle eventuali conseguenze) - che si caratterizza per essere fortuito (cioè non prevedibile e inevitabile) e prodotto da una causa violenta ed esterna alla persona dell'assicurato - è l'evento assicurato, a differenza di una polizza del ramo vita, in cui l'evento assicurato e solo la morte.
Neppure dirimente pare la preventiva rinuncia alla surroga, posto che “la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa” (Cass 9003/2023).
Peraltro la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel qualificare il contratto di assicurazione come “aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera pagina 7 di 9 ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.).
. . . né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt.
1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi” (in motivaz. a Cass. 3429/2025).
In conclusione, nulla può essere liquidato al ricorrente per il danno biologico, per la residua parte già interamente indennizzato dal suo assicuratore.
Il danno morale o da sofferenza soggettiva interiore
Le limitazioni funzionali conseguenti al sinistro, con la conseguente lunga durata della malattia, costituiscono elementi idonei a dimostrare un dolore interiore, anche per l'impossibilità di coltivare i propri interessi e le attività di svago, e quindi un danno da sofferenza soggettiva interiore.
Pertanto, sempre in applicazione delle tabelle della Corte di Appello, tale voce di danno ammonta a €
6.006,00 per cui al ricorrente spetta la quota dei 2/3 pari a € 4.004,00.
Il danno patrimoniale
Il CTU ha escluso che i postumi del sinistro abbiano avuto concreti riflessi sulla capacità lavorativa anche genericamente intesa, del ricorrente, come dimostrato pure dall'assenza di una contrazione del reddito nell'anno del sinistro rispetto al precedente, per cui nulla può essergli liquidato a tale titolo.
Il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate per € 1.894,30.
Di queste Allianz, per la polizza infortuni, ne ha già rimborsate € 597,25 per cui si riducono a €
1.297,05 i cui 2/3, € 864,70 oggi rivalutati in € 880,00 devono essere posti a carico della resistente Contr
Il danno alla moto Contr Il perito incaricato dall' ha stimato il valore del veicolo in € 500,00 quale danno differenziale (tra il valore ante-sinistro e valore del relitto), che è stato risarcito al ricorrente in ragione della metà, per il concorso di colpa, oltre € 100,00 per le spese (oltre € 150,00 per compensi professionali del legale - doc 7).
Il ricorrente ha quantificato il danno in complessivi € 3.000,00 (doc. 18) e ha documentato spese per il soccorso stradale di € 180,00 (doc 19) e di radiazione del mezzo di € 130,00 (doc. 20).
Il maggior valore ante-sinistro è motivato con un generico rinvio a “riviste, mercuriali, siti specializzati alla vendita di motocicli” le cui valutazioni non sono allegate, per cui non è possibile stabilire se il valore di stima sia quello corretto, tenuto anche conto che il veicolo era stato immatricolato poco meno di venti anni prima del sinistro.
Di conseguenza, non essendo provato un valore superiore, deve farsi riferimento a quello stimato pagina 8 di 9 Contr dall' a cui devono aggiungersi le spese documentate, di complessivi € 310,00 per cui il danno complessivo è quantificabile in € 810,00 e quello risarcibile, in misura di due terzi, in € 540,00. Contr Avendo già corrisposto per tale voce di danno la somma di € 350,00 al ricorrente spetta la differenza residua, di € 190,00, oggi rivalutata in € 195,00.
Sulle somme liquidate, espresse in valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In considerazione della concorrente responsabilità del ricorrente, appare corretto compensare le spese di giudizio in misura di un terzo, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio) segue la soccombenza della parte attrice.
Devono essere invece, poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, già liquidate in separata sede, restando a carico di ciascuna di esse le spese dei rispettivi CTP.
PQM
1. dichiara il concorso di responsabilità nel sinistro del ricorrente, in misura di un terzo, e di Pt_2
, in misura di due terzi;
[...] Contr
2. condanna l' l pagamento di:
• € 6.182,50 per il danno da invalidità temporanea;
• € 4.004,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore;
• € 880,00 per le spese mediche;
• € 195,00 per il danno al motociclo;
con interessi legali dalla sentenza al saldo;
Contr
3. compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna l' al pagamento del residuo, che liquida in € 524,00 per spese ed € 3.385,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 5/12/2025
Il giudice
(OV LU TO)
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