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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato CIRABISI ANNA Parte_1 appellante
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Leone
EREDI DI , nata a [...] l'[...] e deceduta CP_3 Persona_1 il 13/3/2022 – C.F. CodiceFiscale_1 appellati
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni delle parti: Le parti all'udienza del 16.2.2024 hanno concluso riportandosi ai propri atti introduttivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno proposto ricorso ex art. Controparte_1 Controparte_2
702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Marsala, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 11 novembre 2011 tra e Controparte_4
. Il Tribunale aveva infatti riconosciuto un credito in favore dei ricorrenti Parte_1 nei confronti della signora , a seguito di sentenza emessa nel 2014, con la quale CP_3 quest'ultima era stata ritenuta responsabile del crollo di un immobile sito in Castelvetrano, che aveva causato danni patrimoniali agli attori. Gli stessi sostenevano che la vendita dell'immobile in questione aveva leso i loro diritti di credito e chiedevano pertanto che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto, atteso che entrambi i contraenti erano a conoscenza degli effetti pregiudizievoli dell'atto.
Il giudice designato ha fissato l'udienza per il giorno 4 ottobre 2016 e i ricorrenti hanno provveduto alla notifica tramite UNEP a mezzo posta. Si è costituita la signora
[...]
eccependo l'infondatezza delle domande e sollevando eccezioni di CP_4 illegittimità. non si è costituito. Parte_1
All'udienza del 9 gennaio 2018, il giudice ha dichiarato la contumacia del sig. . Dopo Pt_1 diverse udienze, il Tribunale di Marsala, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., cron.
515/2018 del 15 gennaio 2018, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 894/2016, ha dichiarato inefficace l'atto di vendita, condannando le parti resistenti al pagamento delle spese legali.
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza, chiedendo la sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva e la declaratoria di prescrizione della domanda revocatoria.
Il 26 ottobre 2018, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e rinviato per conclusioni all'udienza del 13 novembre 2020. La Corte ha poi dichiarato l'interruzione del giudizio il 7 luglio 2022, a seguito della morte della sig.ra . Il ha depositato ricorso in CP_3 Pt_1 riassunzione e i sigg. hanno rinnovato la loro costituzione. CP_1
2 All'udienza del 7 novembre 2022, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e le parti hanno depositato le memorie conclusive. La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo con decreto del 22 aprile 2023, e l'udienza, inizialmente fissata per il 17 maggio 2024, si è tenuta il 15 febbraio 2024, in adempimento di provvedimento del 20 ottobre 2023. Le parti hanno depositato le note scritte e, con provvedimento del 16 febbraio 2024, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza agli eredi collettivamente e impersonalmente della sig.ra Controparte_4
La notifica è stata effettuata il 5 ottobre 2022, entro il termine assegnato. Tale notifica è avvenuta agli eredi, collettivamente e impersonalmente, della sig.ra Controparte_4
(deceduta in Castelvetrano il 13 marzo 2022), presso l'ultima residenza documentata in
Castelvetrano, Piazza Archimede 10, come risultante dal certificato storico di residenza in atti.
La notifica si è perfezionata mediante deposito presso la Casa Comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'assenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., nonché presso l'ultimo domicilio della sig.ra presso la Casa di Riposo "Villa Totuccia", sita Controparte_4 in Castelvetrano, Via Mazara 130.
Pertanto, la notifica risulta regolare in quanto effettuata mediante l'adempimento di tutti gli obblighi legali necessari per rendere valida la notifica agli eredi della defunta.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 cost., per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Sostiene che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la regolarità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del sig. , terzo acquirente e litisconsorte necessario, in quanto la Parte_1 parte ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata internazionale contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che non è mai tornato indietro al mittente.
3 Il motivo è infondato.
Infatti, la parte ricorrente ha notificato il ricorso ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja del 1965 (resa esecutiva in Italia con L. 42/1981), la quale prevede che la
Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi, a: a) la facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero; b) la facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
c) la facoltà, per ogni persona interessata a un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
Nel caso di specie, la notifica dell'atto è stata effettuata mediante l'ufficio postale, attraverso l'utilizzo delle forme previste per gli invii raccomandati internazionali. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento è stata sopperita con l'attestazione rilasciata dall'ente che ha proceduto legittimamente alla consegna del plico, attestazione la cui veridicità non è stata validamente disconosciuta dall'appellante, che si è limitato a generiche deduzioni.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio, tenuto conto della validità della notifica e del perfezionamento del relativo procedimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta erronea, contraddittoria e carente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Sostiene che il giudice di prime cure ha errato, ritenendo la ricorrenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c. e l'esistenza fra le parti di un rapporto di credito in forza di una sentenza del Tribunale di Marsala del 3 ottobre 2014, ritenendo l'atto oneroso posteriore al sorgere del credito e sufficiente la c.d. “partecipatio fraudis” del terzo.
Anche questo motivo è infondato.
4 Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c., è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente. La definizione della eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria. Pertanto, il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass., nn.
2748/2005, 14166/2001, 7452/2000, 2104/2000, 5178/1977).
È pacifico che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti, come nel caso di specie, di credito risarcitorio da fatto illecito in corso di accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., 18 maggio
2004, n. 9440).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'esistenza della ragione di credito risarcitorio derivante dal crollo del fabbricato di proprietà dei resistenti, indipendentemente dall'accertamento giudiziale del credito, fosse sorta antecedentemente all'atto dispositivo dell'immobile.
Pertanto, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 16825 del 5 luglio 2013).
La prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass.
30 dicembre 2014, n. 27546; Cass. 29 aprile 2009, n. 10052; Cass. 19 dicembre 2008, n.
5 29869).
Secondo la Cassazione, è da ritenere logica e congrua la decisione del giudice di merito che, in tema di revocatoria ordinaria, abbia desunto l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente e il terzo, nel caso in cui tale rapporto, analizzato nel contesto in cui si colloca, si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a giustificare il trasferimento (cfr. Cass. 29 maggio 2013, n. 13447; Cass. 5 marzo 2009, n. 5359; Cass. 10 ottobre 2008, n. 25016).
Nel caso in esame, il credito è sorto dai danni arrecati dal crollo di una palazzina, appartenente in comproprietà a e a moglie del Controparte_4 Persona_2 sig. , che ha acquistato l'immobile oggetto della compravendita dichiarata inefficace dal Pt_1
Tribunale.
Pertanto, anche il era a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, Pt_1 poiché alla moglie erano state inviate le diffide di pagamento per il risarcimento Per_2 dei danni da parte dei ricorrenti, e dunque non poteva non conoscere il pregiudizio che l'atto creava.
Inoltre, il non ha in alcun modo spiegato il motivo dell'acquisto degli immobili di Pt_1 proprietà della , dato che risiede negli Stati Uniti, né ha dimostrato di avere fatto uso CP_3 del fabbricato.
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato inefficace l'atto di compravendita, accogliendo la domanda dei ricorrenti.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022 in euro 3.500,00 oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
6 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta l'appello proposto da avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., Parte_1 cron. 515/2018 del 15.1.2018 emessa dal Tribunale di Marsala, nel procedimento civile iscritto al n. R.G 894/2016 e per l'effetto conferma l'ordinanza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 10.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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