Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/07/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06731/2025REG.PROV.COLL.
N. 07840/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7840 del 2023, proposto da AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
SI RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 162/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SI RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per la parte appellata l’avvocato Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierna appellata ha impugnato l’intimazione di pagamento del 5 gennaio 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sollecitato l’adempimento della cartella di pagamento, asseritamente notificata in data 6 dicembre 2021, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte (“quote latte”) delle campagne lattiere 1996 e 2002.
Il Tribunale, con sentenza in forma semplificata n. 162/2023 emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. dopo aver infruttuosamente richiesto alle amministrazioni resistenti la produzione della prova della notifica della cartella di pagamento presupposta all’atto di intimazione, ha accolto il ricorso evidenziando che la mancata notificazione della cartella di pagamento integra un vizio della sequenza procedimentale da cui deriva la nullità dell’atto conseguenziale notificato, senza possibilità di ricorrere a documenti equipollenti.
Avverso la predetta sentenza l’AG ha proposto appello deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.p.a. – nullità della sentenza e comunque sua ingiustizia per avere il TAR deciso la causa, con pronuncia in forma semplificata, all’udienza dedicata all’esame della domanda di cautela, pur a fronte della mancata costituzione di AG e di Ader;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell’intimazione – richiesta di autorizzazione a produrre nuovi documenti in ragione dell’erroneità ed ingiustizia della pronuncia resa in prime cure, e/o siccome indispensabili ai fini della decisione ex art. 104, co. 2, c.p.a. Violazione dell’art. 2909 c.c. Inammissibilità del ricorso introduttivo .
Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e l’ammissibilità di nuove prove in appello.
Con ordinanza del 20 ottobre 2023 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare, proposta in via incidentale dalle amministrazioni appellate, per assenza del periculum in mora .
All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a. “In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”.
Nel caso in esame tale disposizione non è stata violata dal momento che il Tribunale ha rispettato il termine dei venti giorni dalla notificazione del ricorso e ha verificato la regolarità del contraddittorio (la notifica all’amministrazione era regolare e perfezionata); quanto poi alla completezza dell’istruttoria va rilevato che lo stesso Tribunale ha adottato in fase cautelare un’ordinanza istruttoria, sollecitando le amministrazioni a produrre, entro un termine non talmente ristretto da comportare la lesione del diritto di difesa (23 giorni), la prova della notifica della cartella di pagamento, ritenuta decisiva ai fini della definizione del giudizio, e tale provvedimento istruttorio è rimasto privo di riscontro.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, è irrilevante che le amministrazioni resistenti non si fossero costituite, giacché il presupposto per la pronuncia della sentenza in forma semplificata non è la costituzione di tutte le parti ma solo la regolare instaurazione del contraddittorio e cioè che le altre parti siano state evocate in giudizio mediante una notifica andata a buon fine.
Parimenti, non può rilevare il richiamo ai termini previsti dall’art. 46 c.p.a. la cui applicazione renderebbe superflua la previsione del termine minimo di 20 giorni previsto dall’art. 60 c.p.a. e che deve pertanto intendersi derogato dalla disciplina speciale prevista per la pronuncia della sentenza in forma semplificata.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che il Tribunale ha accolto il ricorso introduttivo di primo grado in ragione della mancata notifica della cartella di pagamento, circostanza che, seguendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza impugnata, comporta un vizio della sequenza procedimentale e determina la nullità dell’atto successivo notificato.
Ciò premesso, a prescindere dalla questione dell’ammissibilità di nuove produzioni documentali in appello, nel presente grado di giudizio le amministrazioni appellanti hanno prodotto solo provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti e la prova della notifica delle intimazioni di pagamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 5, d.l. n. 5/2009 conv. in l. n. 33/2009, con la conseguente presa d’atto della mancata adesione alla rateizzazione; le amministrazioni appellanti non hanno invece prodotto, neanche nel presente grado di giudizio, la prova della notifica della cartella di pagamento richiamata dall’intimazione impugnata, la cui mancanza è stata posta a fondamento della sentenza di primo grado, né hanno specificamente contestato l’applicazione al caso di specie della regola giuridica affermata dal Tribunale e desunta dalla giurisprudenza in materia tributaria.
Pertanto la sentenza impugnata non può essere riformata, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di riadottare l’atto impugnato nel rispetto della corretta sequenza procedimentale.
4. Per completezza, il collegio rileva che non può ritenersi ritualmente riproposto il motivo di ricorso di primo grado relativo all’intervenuta prescrizione del credito, non esaminato dal Tribunale.
Ed infatti parte appellata, argomentando nella memoria di costituzione in ordine alla questione di prescrizione, presuppone erroneamente che il Tribunale si sia pronunciato favorevolmente sul motivo di prescrizione (“come correttamente osservato dal Tribunale di primo grado, è intervenuta la prescrizione decennale del credito”), circostanza incompatibile con la riproposizione di un motivo non esaminato in primo grado.
La mancata rituale riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado è peraltro ulteriormente confortata dalla formulazione delle conclusioni contenute nella memoria di costituzione in appello, in cui si chiede solamente la reiezione dell’impugnazione e non anche l’accoglimento dei motivi articolati con il ricorso introduttivo di primo grado e non esaminati dal Tribunale.
Tali considerazioni valgono anche con riguardo alla lamentata carenza di motivazione della cartella esattoriale a cui parte appellata fa riferimento, in modo estremamente generico, congiuntamente alla trattazione della questione concernente la prescrizione.
5. In considerazione della natura della controversia, le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO