TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Vincenza Maniaci ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 857/2021 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione promossa da
(P. IVA ), e per essa la Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il Parte_2
23.09.1986 (C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CodiceFiscale_1
Mancuso, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati
OPPOSTO
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.06.2023, depositate regolarmente le note scritte da entrambe le parti, le stesse concludevano e discutevano come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente
Tribunale di Enna
Sezione Civile
assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da quale legale rappresentante Parte_2 pro tempore della società agricola semplice “ ”, per l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 10/2021 del 18.05.2021 e notificata alla ricorrente il giorno 25.05.2021, emessa dall'
[...]
[...]
Controparte_1
, con la quale era ingiunto il pagamento, entro novanta giorni dalla notifica, della somma di € 18.856,53, oltre spese di notifica, per sanzione amministrativa adottata in virtù del processo verbale di constatazione e contestazione redatto dalla Tenenza della Guardia di
Finanza di Nicosia il 24.05.2016, con il quale è stata contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari erogati ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 214 sottomisura 214/1, per contenere, le domande uniche di pagamento presentate da essa società, dati mendaci.
Processo verbale scaturente da attività di indagine, originariamente solo per fini fiscali, svolta nei confronti della società semplice agricola ” dalla G.d.F. della Parte_1
Tenenza di Nicosia nel 2012.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi: in rito:
a) tardività della contestazione dell'illecito amministrativo;
b) incompetenza della pubblica amministrazione nell'adottare l'ordinanza ingiunzione contestata;
c) nullità dell'ordinanza opposta per assoluta mancanza di motivazione su fatti decisivi in ordine alla sanzione erogata.
Nel merito:
1) necessità o meno della forma scritta per i contratti di affitto di fondo rustico;
2) sul falso inidoneo a costituire raggiro tale da ingannare la p.a. in ordine all'esistenza vera di un fatto;
3) veridicità degli accordi sottostanti il documento contrattuale;
4) sulla effettività della conduzione dei fondi e dell'azienda agricola e sulla prevalenza del requisito sostanziale.
Tribunale di Enna 2
Sezione Civile
Indi chiedeva, previa sospensione, di ritenere e dichiarare: A) l'inammissibilità delle sanzioni per la tardività della contestazione posta alla base dell'ordinanza impugnata;
B)
l'incompetenza della P.A. ad emanare le ordinanze ingiunzioni impugnate in quanto oggettivamente connesse al pendente procedimento penale;
subordinatamente C) ritenere gli atti impugnati nulli per mancanza di motivazione per i motivi sopra spiegati;
D) nel merito, ritenere e dichiarare che la società agricola semplice aveva diritto, Parte_1 negli anni 2010/2012, ad includere nel suo fascicolo aziendale, in quanto società detentrice qualificata del suddetto fondo, il contratto contestato dalla G. di F. e posto a fondamento delle domande P.S.R. 2007/2013, Mis. 214- Sottomisura 214/1, unico contratto censurato con l'ordinanza ingiunzione impugnata e così conseguenzialmente annullarla. Spese e compensi.
Con decreto del 21.07.2021, concessa la richiesta sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 28.09.2021; udienza differita, in esito ad accoglimento di apposita e motivata istanza dell'amministrazione opposta attesa la tardiva notifica alla medesima effettuata, al successivo 30.11.2021.
L'Amministrazione si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Confermata la già concessa sospensione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.06.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
Tribunale di Enna 3
Sezione Civile
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
Tribunale di Enna 4
Sezione Civile
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita.
Nella fattispecie in esame, quanto contestato all'opponente è l'avere indebitamente percepito aiuti comunitari erogati ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 214 sottomisura 214/1, per le domande uniche di pagamento riferite alle campagne dal 2008
(recte: 2010) al 2012, per contenere, le dette domande uniche di pagamento presentate da essa società, dati mendaci. In particolare si assumeva che alcuni terreni indicati nelle domande di pagamento sarebbero stati inseriti senza alcun titolo.
Epperò sono in atti, versati dall'opponente, la dichiarazione di e, Controparte_2 soprattutto, il decreto di archiviazione della Procura Generale presso la Corte dei Conti del 12.12.2017 (e la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Enna ivi richiamata) nonché la dichiarazione di accertamento del credito dell'AGEA del
13.12.2022 che, per vero, si ritengono avere portata dirimente, nonostante la rilevata disinvoltura formale, sulla effettiva conduzione dei fondi e sulla loro legittima disponibilità e, dunque, sull'effettivo possesso, in capo ad essa società, dei requisiti richiesti per la percezione del contributo pubblico.
Pertanto, ritiene questo giudice che in mancanza di molteplici elementi legittimanti l'adottata ingiunzione, non può ritenersi raggiunta la prova circa la legittimità e correttezza dell'accertamento e della procedura sanzionatoria nei confronti dell'opponente.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate tenuto conto del rito, delle ragioni della decisione, dell'attività effettivamente espletata e del decisum, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. -
P.Q.M.
Tribunale di Enna 5
Sezione Civile
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
quale legale rappresentante pro tempore della società agricola Parte_2 semplice ”, Parte_1
- annulla dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 10/2021 del 18.05.2021 e notificata alla ricorrente il giorno 25.05.2021, emessa dall'
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
- condanna l' Controparte_1
Controparte_1 Controparte_1 [...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna l'11.09.2025
IL GIUDICE
Vincenza Maniaci
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
Tribunale di Enna 6
Sezione Civile