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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3664/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3664/2025, promossa con ricorso depositato il 17.09.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 30.04.1991 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Mussi
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 12.04.1990 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Bertagna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castronno (VA), in data 2 lugli o2017
(anno 2017 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], Persona_2
nata a [...] il [...]. Persona_3
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i tre figli minori , e resteranno affidati congiuntamente ad Per_2 Per_1 Per_3
entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della ex casa familiare di Castronno;
3) Il Sig. terrà con sé i tre minori un giorno alla settimana, tendenzialmente il Pt_2
martedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della
Sig.ra i ricorrenti concordano nel prevedere la possibilità, decorsi 6 (sei) mesi dal Pt_1
deposito del presente ricorso e valutato il positivo adattamento dei minori al nuovo assetto organizzativo, di introdurre il pernotto per la sera del martedì con l'impegno per il padre di riaccompagnare i minori a scuola/asilo il mercoledì mattina;
in caso di trasferta lavorativa che impedisca al Sig. di rispettare il giorno infrasettimanale previsto, costui potrà Pt_2 recuperare l'incontro con i figli in un giorno differente, accordandosi di volta in volta con la
Sig.ra in base agli impegni delle parti e dei tre minori;
Pt_1
4) Nei fine settimana , e staranno con i genitori in maniera alternata Per_2 Per_1 Per_3
dal venerdì alle ore 18, sino alla domenica sera dopo cena;
5) In merito alle vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli 15 giorni
(anche non consecutivi), che verranno tra loro concordati e comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori eventualmente valuteranno concordemente l'ampliamento o la riduzione dei suddetti periodi.
Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente il preciso indirizzo di recapito, garantendo la reperibilità telefonica dei figli, comunque, entro le ore 21:00 salvo urgenze.
Gli eventuali soggiorni all'estero verranno comunicati con anticipo e verrà prestata ancora più attenzione nell'indicazione all'altro genitore del preciso indirizzo di recapito e nel garantire la regolare reperibilità telefonica dei figli.
Le festività natalizie, salvo diversi accordi, verranno trascorse, ad anni alterni, come segue: il giorno della Vigilia e di Natale sarà trascorso con un genitore, mentre la sera di Natale dalle ore 18.00 ed il giorno di S. Stefano con l'altro; il 31 dicembre ed il 1 gennaio verranno trascorsi con un genitore, mentre il giorno dell'Epifania con l'altro genitore, che avrà cura di riaccompagnare i minori a scuola l'indomani mattina.
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
pagina 2 di 5 Quanto sopra salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Le ulteriori festività da calendario verranno trascorse in modo alternato tra i genitori, salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Decorse le festività, le visite riprenderanno secondo il criterio ordinario, senza che le feste modifichino i fine settimana di alternanza;
6) Il giorno dei compleanni di , e , i genitori potranno trascorrerlo Per_2 Per_1 Per_3
insieme, concordando di intesa le modalità di festeggiamento. In difetto di accordo, i tre figli festeggeranno il giorno del loro compleanno con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore, così come quello della Festa del Papà e della
Mamma, saranno festeggiati dal genitore interessato con i tre figli, indipendentemente dal giorno di competenza o meno, a semplice richiesta.
7) A titolo di contributo al mantenimento, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 di €. 300 (trecento) mensili per ciascun figlio, e così complessivi € 900,00, mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, come per legge.
Le statuizioni economiche di cui al punto che precede avranno effetto a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Le parti hanno, altresì, convenuto che, quando la signora avrebbe cessato la propria Pt_1
occupazione lavorativa di collaboratrice familiare e per le successive 9 mensilità, il signor avrebbe concorso nel mantenimento dei figli versando la somma di €. 350,00 Pt_2
(trecentocinquanta) mensile per ogni figlio, per un complessivo di €.
1.050 mensili. Avendo la signora cessato la propria occupazione lavorativa nel mese di settembre 2025, dopo il Pt_1
deposito del ricorso per separazione, il signor dal mese di ottobre 2025, ha iniziato a Pt_2 versare la somma di €. 350,00 per ciascun figlio, e così complessivi €. 1.050,00.
Decorsi 9 (nove) mesi dal mese di ottobre 2025 compreso e, quindi, a partire dal mese di luglio 2026, il contributo al mantenimento dei figli versato dal signor verrà Pt_2 ripristinato nella misura di € 300,00 per ciascun figlio, anche in caso di inoccupazione della signora Pt_1
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute/rimborsate al 50% da ciascun genitore ed a tal fine, le medesime saranno individuate e disciplinate come nel Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Varese, che qui si intende richiamato nella versione in essere al momento del deposito del presente ricorso.
L'Assegno Unico ed Universale per i minori ed ogni altro emolumento relativo al medesimo, verranno percepiti dalla madre nella misura del 100%, mentre le detrazioni fiscali relative ai figli verranno ripartite nella misura del 50%.
pagina 3 di 5 Successivamente al deposito di note di trattazione scritta il Sig. provvederà a Pt_2 comunicare all'INPS il codice IBAN della Sig.ra per l'accredito dell'AU, posto che Pt_1
sino ad ora tale emolumento viene accreditato sul C/C comune, acceso presso Banca Intesa
San Paolo, che verrà dunque chiuso.
8) Le parti, inoltre:
✓ si impegnano, reciprocamente, a valutare l'adattamento dei figli, sia dal punto di vista oggettivo, sia sotto il profilo psicologico ed emotivo, alle soluzioni tutte prospettate, nonché a ricercare ed attuare le modalità più opportune per consentire ai figli stessi il migliore e più sereno adattamento possibile;
✓ specificano espressamente che, nell'eventualità di eventi significativi della vita dei figli
(solo a titolo esemplificativo: comunione, cresima, conseguimento di diplomi di fine anno scolastico, recite scolastiche, gare sportive, concerti musicali, ecc.), il genitore presso il quale il figlio è collocato in quel frangente, favorirà fattivamente l'altro genitore non solo nella pacifica partecipazione attiva all'evento e nella fruizione dello stesso, ma consentirà che il figlio possa restare, per un tempo ragionevole e soddisfacente, con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico, anteponendo le necessità dei figli ai propri bisogni;
✓ si impegnano al concreto rispetto dei reciproci ruoli genitoriali, alla collaborazione e al dialogo disteso e pacato;
✓ si impegnano a garantire, nel caso in cui uno dei due genitori dovesse avere impegni personali nei periodi di spettanza con i figli, che questi ultimi restino alternativamente o con l'altro genitore o con soggetti, preferibilmente scelti nella stretta cerchia famigliare, di massima fiducia;
✓ si garantiscono reciprocamente di farsi parte attiva e diligente per la corretta attuazione dei presenti accordi;
✓ si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio loro ed a collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02.07.2017, in Castronno (VA), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castronno (anno 2017 atto n. 3 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3664/2025, promossa con ricorso depositato il 17.09.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 30.04.1991 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Mussi
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 12.04.1990 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Bertagna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castronno (VA), in data 2 lugli o2017
(anno 2017 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], Persona_2
nata a [...] il [...]. Persona_3
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i tre figli minori , e resteranno affidati congiuntamente ad Per_2 Per_1 Per_3
entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della ex casa familiare di Castronno;
3) Il Sig. terrà con sé i tre minori un giorno alla settimana, tendenzialmente il Pt_2
martedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della
Sig.ra i ricorrenti concordano nel prevedere la possibilità, decorsi 6 (sei) mesi dal Pt_1
deposito del presente ricorso e valutato il positivo adattamento dei minori al nuovo assetto organizzativo, di introdurre il pernotto per la sera del martedì con l'impegno per il padre di riaccompagnare i minori a scuola/asilo il mercoledì mattina;
in caso di trasferta lavorativa che impedisca al Sig. di rispettare il giorno infrasettimanale previsto, costui potrà Pt_2 recuperare l'incontro con i figli in un giorno differente, accordandosi di volta in volta con la
Sig.ra in base agli impegni delle parti e dei tre minori;
Pt_1
4) Nei fine settimana , e staranno con i genitori in maniera alternata Per_2 Per_1 Per_3
dal venerdì alle ore 18, sino alla domenica sera dopo cena;
5) In merito alle vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli 15 giorni
(anche non consecutivi), che verranno tra loro concordati e comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori eventualmente valuteranno concordemente l'ampliamento o la riduzione dei suddetti periodi.
Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente il preciso indirizzo di recapito, garantendo la reperibilità telefonica dei figli, comunque, entro le ore 21:00 salvo urgenze.
Gli eventuali soggiorni all'estero verranno comunicati con anticipo e verrà prestata ancora più attenzione nell'indicazione all'altro genitore del preciso indirizzo di recapito e nel garantire la regolare reperibilità telefonica dei figli.
Le festività natalizie, salvo diversi accordi, verranno trascorse, ad anni alterni, come segue: il giorno della Vigilia e di Natale sarà trascorso con un genitore, mentre la sera di Natale dalle ore 18.00 ed il giorno di S. Stefano con l'altro; il 31 dicembre ed il 1 gennaio verranno trascorsi con un genitore, mentre il giorno dell'Epifania con l'altro genitore, che avrà cura di riaccompagnare i minori a scuola l'indomani mattina.
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
pagina 2 di 5 Quanto sopra salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Le ulteriori festività da calendario verranno trascorse in modo alternato tra i genitori, salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Decorse le festività, le visite riprenderanno secondo il criterio ordinario, senza che le feste modifichino i fine settimana di alternanza;
6) Il giorno dei compleanni di , e , i genitori potranno trascorrerlo Per_2 Per_1 Per_3
insieme, concordando di intesa le modalità di festeggiamento. In difetto di accordo, i tre figli festeggeranno il giorno del loro compleanno con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore, così come quello della Festa del Papà e della
Mamma, saranno festeggiati dal genitore interessato con i tre figli, indipendentemente dal giorno di competenza o meno, a semplice richiesta.
7) A titolo di contributo al mantenimento, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 di €. 300 (trecento) mensili per ciascun figlio, e così complessivi € 900,00, mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, come per legge.
Le statuizioni economiche di cui al punto che precede avranno effetto a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Le parti hanno, altresì, convenuto che, quando la signora avrebbe cessato la propria Pt_1
occupazione lavorativa di collaboratrice familiare e per le successive 9 mensilità, il signor avrebbe concorso nel mantenimento dei figli versando la somma di €. 350,00 Pt_2
(trecentocinquanta) mensile per ogni figlio, per un complessivo di €.
1.050 mensili. Avendo la signora cessato la propria occupazione lavorativa nel mese di settembre 2025, dopo il Pt_1
deposito del ricorso per separazione, il signor dal mese di ottobre 2025, ha iniziato a Pt_2 versare la somma di €. 350,00 per ciascun figlio, e così complessivi €. 1.050,00.
Decorsi 9 (nove) mesi dal mese di ottobre 2025 compreso e, quindi, a partire dal mese di luglio 2026, il contributo al mantenimento dei figli versato dal signor verrà Pt_2 ripristinato nella misura di € 300,00 per ciascun figlio, anche in caso di inoccupazione della signora Pt_1
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute/rimborsate al 50% da ciascun genitore ed a tal fine, le medesime saranno individuate e disciplinate come nel Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Varese, che qui si intende richiamato nella versione in essere al momento del deposito del presente ricorso.
L'Assegno Unico ed Universale per i minori ed ogni altro emolumento relativo al medesimo, verranno percepiti dalla madre nella misura del 100%, mentre le detrazioni fiscali relative ai figli verranno ripartite nella misura del 50%.
pagina 3 di 5 Successivamente al deposito di note di trattazione scritta il Sig. provvederà a Pt_2 comunicare all'INPS il codice IBAN della Sig.ra per l'accredito dell'AU, posto che Pt_1
sino ad ora tale emolumento viene accreditato sul C/C comune, acceso presso Banca Intesa
San Paolo, che verrà dunque chiuso.
8) Le parti, inoltre:
✓ si impegnano, reciprocamente, a valutare l'adattamento dei figli, sia dal punto di vista oggettivo, sia sotto il profilo psicologico ed emotivo, alle soluzioni tutte prospettate, nonché a ricercare ed attuare le modalità più opportune per consentire ai figli stessi il migliore e più sereno adattamento possibile;
✓ specificano espressamente che, nell'eventualità di eventi significativi della vita dei figli
(solo a titolo esemplificativo: comunione, cresima, conseguimento di diplomi di fine anno scolastico, recite scolastiche, gare sportive, concerti musicali, ecc.), il genitore presso il quale il figlio è collocato in quel frangente, favorirà fattivamente l'altro genitore non solo nella pacifica partecipazione attiva all'evento e nella fruizione dello stesso, ma consentirà che il figlio possa restare, per un tempo ragionevole e soddisfacente, con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico, anteponendo le necessità dei figli ai propri bisogni;
✓ si impegnano al concreto rispetto dei reciproci ruoli genitoriali, alla collaborazione e al dialogo disteso e pacato;
✓ si impegnano a garantire, nel caso in cui uno dei due genitori dovesse avere impegni personali nei periodi di spettanza con i figli, che questi ultimi restino alternativamente o con l'altro genitore o con soggetti, preferibilmente scelti nella stretta cerchia famigliare, di massima fiducia;
✓ si garantiscono reciprocamente di farsi parte attiva e diligente per la corretta attuazione dei presenti accordi;
✓ si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio loro ed a collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02.07.2017, in Castronno (VA), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castronno (anno 2017 atto n. 3 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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