Ordinanza cautelare 26 luglio 2013
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Trimarco, domiciliato presso la , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli emolumenti dovuti per le ore di lavoro straordinario effettuate e non pagate e per il lavoro espletato durante le giornate destinate al riposo settimanale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, assegnati rispettivamente, presso gli Istituti di -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Nel presente giudizio, essi assumono di aver svolto ore di lavoro straordinario (di aver cioè lavorato oltre le 36 ore settimanali) e di essere stati richiamati in servizio durante la giornata destinata al riposo settimanale e chiedono la condanna della parte datoriale al pagamento dei relativi emolumenti.
La P.A., benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
In limine litis , il Collegio dichiara estinto per perenzione il giudizio nei confronti dei ricorrenti (la maggior parte) che, ricevuta la notifica dell’avviso di perenzione ex art. 82 c.p.a., non hanno presentato l’istanza di fissazione dell’udienza.
Nel caso di ricorsi collettivi, l’istanza di fissazione di udienza deve essere presentata da tutti i ricorrenti. Ciò in quanto nel ricorso collettivo le posizioni soggettive di ciascuno di essi rispetto all’atto impugnato o al rapporto controverso non si comunicano agli altri, risolvendosi detto gravame in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte in quanto contestualmente proposte in un unico atto. È, dunque, possibile che alcuni ricorrenti abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e decidano, quindi, di firmare l'istanza di fissazione di udienza ex art. 82 comma 1, c. p. a. ed altri, invece, di non coltivare più il giudizio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter , 6 giugno 2023, n. 9560; Tar Veneto n. 1690/2023).
Nella controversia all’esame, l’istanza di fissazione dell’udienza è stata proposta solo da alcuni ricorrenti (trattasi dei soggetti firmatari dell’istanza ex art. 82 c.p.a. depositata in data 25.01.2019, da intendersi qui espressamente richiamata con riferimento ai nominativi dei ricorrenti che hanno sottoscritto detta istanza), con conseguente estinzione del giudizio per perenzione nei confronti degli altri ricorrenti.
Ciò posto, il ricorso proposto da coloro che hanno presentato istanza di fissazione dell’udienza, in tal modo manifestando la permanenza dell’interesse alla decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 82 c.p.a., non merita accoglimento per una duplice ragione.
In primo luogo perché il ricorso è supportato da allegazioni del tutto generiche e indeterminate, inidonee a sostenere le pretese dei ricorrenti: i ricorrenti non hanno, infatti, indicato i giorni in cui avrebbero svolto ore di lavoro straordinario (né precisato le ore di lavoro asseritamente svolte in eccedenza all’orario di lavoro ordinario) né i giorni destinati al riposo settimanale in cui sarebbero stati richiamati in servizio.
Il ricorso è, dunque, privo di adeguate allegazioni e prove idonee a sorreggere le pretese patrimoniali avanzate dai ricorrenti.
In secondo luogo perché, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 27/04/2020, n.2666), condivisa dal Collegio, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro; la necessità di tale autorizzazione (qui mancante) si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione, anche militare.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che le prestazioni di lavoro straordinario asseritamente svolte dai ricorrenti fossero state preventivamente autorizzate dalla parte datoriale (assolvendo l'onere che incombeva sugli interessati, trattandosi di provare un elemento costitutivo della loro pretesa: C.d.S., sez. II, 21 maggio 2019, n. 3240), con conseguente rigetto delle pretese attoree.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara l’estinzione del giudizio per perenzione nei confronti dei ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione dell’udienza;
b) rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;
c) nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente, Estensore
EN RI, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.