Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
9969/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 17/06/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. COSTA ALESSANDRO
ricorrente
E
CP_1
Dott.ssa DE LILLO PATRIZIA EMILIA resistente
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 l'odierna parte ricorrente deduceva di avere presentato domanda per la pensione di inabilità civile e che con verbale del 19 maggio 2024 (doc. 1) notificato il 6 giugno 2024 – il Centro Medico Legale di CP_1
Andria l'aveva giudicata con riduzione permanente della capacità CP_2 lavorativa nella misura dell'80%.
Pertanto presentava le seguenti conclusioni: “nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile, vale a dire la sua totale inabilità
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. Deduceva che non era stata presentata la domanda di aggravamento e che avendo la ricorrente goduto di assegno di invalidità confermato in sede di revisione non poteva chiedere la pensione di inabilità.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L'odierna parte ricorrente deduceva di avere presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità, ma non menzione neppure la data di presentazione della presunta istanza né tampoco la deposita.
Come ha ben precisato l' il verbale della C.M. del 4.4.24 viene emesso a CP_1 seguito di “revisione”; quindi non poteva essere pretesa in questo giudizio una prestazione non oggetto della revisione amministrativa.
In verbale dava poi ben atto che la ricorrente era stata già ritenuta invalida al 75%
(e non inabile) nel 2022.
In conclusione l'odierna domanda giudiziaria è inammissibile per difetto di presentazione della preventiva domanda amministrativa sulla pensione di inabilità.
Si applica l'at. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 13/11/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
Pag. 2 di 3 9969/2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 17/06/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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