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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1408/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Torino (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott.ssa difesa dall'avv. G. Massimiliano Parte_2
Danusso e dall'avv. Francesca Marchetti
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, difeso dagli avv.ti Luca Zamagni, Federico Gambini, Matteo Acciari e
[...]
domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Antonella Saccomani
1 (appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza definitiva n. 412/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Venezia, così provvedere:
In via principale, nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 412/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023, dichiarare non dovuti sull'Importo Capitale gli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. nella misura di € 142.347,53, dichiarando l'applicabilità sull'Importo Capitale dei soli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.; per l'effetto, disporre la restituzione alla Banca ex art. 2033 c.c. della somma di €
131.852,62 (o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa), pari alla differenza tra l'importo di € 142.347,53, corrisposto dalla Banca al
Comune in data 13 aprile 2023 a titolo di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sull'Importo Capitale, e la somma di € 10.494,91, calcolata applicando all'Importo
Capitale il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso dichiarare nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili, inefficaci e comunque totalmente infondate sia in fatto che in diritto, tutte le altre eccezioni, difese, argomentazioni, istanze, domande e conclusioni formulate dal nel giudizio CP_1
di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori, come per legge.
2 per l'appellata:
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune e in accoglimento delle motivazioni esposte dal e di quelle che si esporranno Controparte_1
nelle memorie conclusive: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Venezia n. 412 del 2 marzo 2023 poiché infondato in fatto e in diritto
e, pertanto, rigettare la domanda di restituzione all'appellante ex art. 2033 c.c. della somma di € 131.852,62 (o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa), pari alla differenza tra l'importo di € 142.347,53, corrisposto da
al a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo Pt_1 CP_1
capitale, e la somma di € 10.494,91, calcolata applicando all'importo capitale il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., poiché destituita di fondamento e per, l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 412/2023 del
Tribunale Civile di Venezia, pubblicata il 2 marzo 2023; in ogni caso con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, il Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo che Parte_1
fosse accertata la nullità di contratti su derivati denominati Cash Flow Swap del 29-
30/12/2005 e del 21-22/12/2006, con condanna della banca a Controparte_3
restituire quanto percepito in forza di essi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree.
3 Disposta ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 696/2022, depositata il 13 aprile 2022, dichiarava la nullità dei contratti.
La causa era rimessa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, onde determinare l'importo di denaro che la banca doveva restituire al
CP_1
appellava la sentenza non definitiva con atto di citazione Parte_1
notificato il 14 novembre 2022.
Con sentenza definitiva n. 412/2023, depositata il 2 marzo 2023, il Tribunale di
Venezia condannava la banca a restituire al la somma di Euro 291.458,55, CP_1
oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dal 10 marzo 2017 al saldo.
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2023, appellava la Parte_1
sentenza definitiva, dolendosi che sull'importo capitale da restituire fossero stati riconosciuti gli interessi nella misura indicata dall'art. 1284, 4° co., c.c.
L'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza n. 412/2023 del Tribunale di
Venezia, fossero accertati come dovuti gli interessi di cui al 1° co. dell'art. 1284
c.c. e non i maggiori interessi di cui al 4° co. del medesimo articolo, con conseguente condanna del alla restituzione di Euro 131.852,62 (differenza CP_1
tra l'importo già pagato il 13 aprile 2023 di Euro 142.347,53 e la somma di Euro
10.494,91, corrispondente agli interessi al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, 1° co., c.c.).
Si costituiva nel giudizio di appello il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 23-24 novembre 2023, era respinta l'istanza di riunione della presente causa di appello a quella, precedentemente instaurata, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 696/2022.
Con la medesima ordinanza erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
4 Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Si rileva, preliminarmente, che con sentenza n. 1581/2024 del 31 luglio 2024 la
Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello di avverso Parte_1
la sentenza non definitiva n. 696/2022 del Tribunale di Venezia.
La sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato il 21 dicembre 2024, sicché la statuizione di nullità dei contratti derivati è divenuta definitiva.
La sentenza non definitiva n. 412/2023 non è stata impugnata con riferimento alla statuizione di condanna al pagamento dell'importo capitale di Euro 291.458,55: debito restitutorio, per sorte capitale, conseguente alla dichiarazione di nullità dei suddetti contratti derivati.
2. Con un unico motivo d'impugnazione, lamenta che il Parte_1
Tribunale, sull'importo capitale da restituire al in conseguenza della nullità CP_1
dei contratti derivati, abbia riconosciuto il diritto del a percepire gli CP_1
interessi nella misura stabilita dal 4° co. dell'art. 1284 c.c.
Secondo l'appellante la norma di cui al 4° co. del citato articolo trova applicazione ai soli crediti di natura contrattuale, e tale non sarebbe il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. L'inapplicabilità del 4° co. al caso di specie si desumerebbe dal tenore letterale della disposizione, ma anche dalla sua ratio.
Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili.
La disposizione in esame si colloca nell'art. 1284 c.c., che disciplina la misura degli interessi prodotti dalle obbligazioni pecuniarie, senza alcuna eccezione: rimangono escluse le obbligazioni di valore, poiché, per l'appunto, non sono obbligazioni pecuniarie (non a caso l'articolo si trova situato nella Sezione I “Delle obbligazioni pecuniarie” del capo VII del libro IV).
Il 4° co. non restringe il campo di applicazione della disposizione alle obbligazioni che sorgono dal contratto. Invero, la parola “contratto” non è menzionata, mentre il riferimento al saggio “previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” è compiuto per la determinazione della
5 misura degli interessi e non anche per l'individuazione della categoria dei rapporti cui la disposizione si applica. L'opposta tesi, oltre a contrastare con il tenore letterale della disposizione, la renderebbe priva di effetti, atteso che per le obbligazioni pecuniarie, che discendono da “transazioni commerciali”, gli interessi nella misura maggiorata sono già dovuti in forza del d.lgs. n. 231/2002 e con decorrenza anteriore rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale.
La ratio della disposizione non è affatto quella di sanzionare “l'inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto” (così a pag. 22 atto di citazione in appello) ovvero “il debitore inadempiente che sia stato citato in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale pecuniaria” (così a pag.
20 atto di citazione in appello).
La norma intende scoraggiare il debitore (di obbligazione pecuniaria, quale che ne sia la fonte) dal resistere in giudizio per ritardare il pagamento, confidando che in caso di soccombenza sarà tenuto a pagare interessi in misura legale (misura che spesso è inferiore al costo necessario per procurarsi la disponibilità del denaro o ai frutti civili che può trarre dall'impiego dello stesso denaro). La funzione è dunque
“deflattiva” del contenzioso processuale, come ben si comprende dalle finalità del decreto legge che ha introdotto la disposizione (d.l. 12 settembre 2014, n. 132
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”: v. in particolare il preambolo).
In altre parole, il rafforzamento della tutela del credito pecuniario, quale che ne sia la fonte, si attua evitando che il debitore “profitti” del processo per ritardare il pagamento.
Pertanto, non è l'inadempimento della sola obbligazione contrattuale che la norma intende contrastare, ma l'inadempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie (non delle obbligazioni di valore, che non sono pecuniarie, e che richiedono, per divenire debiti di valuta, l'attività liquidatoria del giudice).
6 Ora, non vi è dubbio che l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. sia di natura pecuniaria (peraltro, nel caso di specie, scaturente dalla nullità di un rapporto contrattuale, in forza del quale la banca ha ottenuto corresponsioni di denaro non dovute). Non vi è pertanto ragione di escludere l'obbligazione restitutoria dalla disciplina dell'art. 1284, 4° co., c.c. Anche per queste obbligazioni, il rafforzamento del credito passa attraverso la dissuasione del debitore dal trarre vantaggio dalla durata del processo per ritardare il pagamento e trattenere il denaro, bene fruttifero.
Gli ulteriori argomenti dell'appellante sono privi di consistenza.
L'affermazione per cui “la banca non aveva, prima dell'adozione della sentenza definitiva, alcun obbligo di pagamento verso il è palesemente errata. La CP_1
sentenza che dichiara la nullità del contratto non ha valore costitutivo (altrimenti detto, il contratto era nullo fin dal momento in cui fu concluso) e l'obbligazione restitutoria è sorta nel momento stesso in cui la banca ha incassato somme di denaro, poiché non vi era una causa giustificativa di tale spostamento patrimoniale
(in quanto, per l'appunto, il contratto era nullo). E' appena il caso di aggiungere che la banca non poteva ignorare l'ammontare delle somme di denaro ottenute dal sulla base dei contratti derivati (nulli) ed era in mora già prima CP_1
dell'instaurazione del giudizio, avendo l'ente territoriale richiesto la restituzione dell'indebito.
La “colpa” non ha alcuna rilevanza sulla debenza degli interessi, se non quella di riconoscerne la decorrenza dalla data del pagamento ai sensi dell'art. 2033, 1° co.,
c.c. (sempre che la colpa sia grave e possa configurare la mala fede): questione che nella specie non si pone (come si dirà al punto che segue, gli interessi sono stati fatti decorrere dalla data di costituzione in mora e non dalla data dei pagamenti).
Neppure rileva che la litigiosità sia o no “pretestuosa” (carattere che l'art. 1284, 4° co., c.c. non richiede): gli interessi nella misura maggiorata sono dovuti dal debitore per il solo fatto che il debito fosse esistente e che egli, anziché pagare, abbia costretto il creditore a promuovere il giudizio.
7 E' appena il caso di aggiungere che, se anche fosse stata Parte_1
(erroneamente) convinta delle proprie ragioni, ben avrebbe potuto, per sottrarsi al rischio che, in caso di soccombenza, fosse tenuta alla corresponsione degli interessi di cui al 4° co., restituire al le somme di denaro ottenute Controparte_1
in forza dei contratti derivati e, nel contempo, coltivare la propria difesa processuale, con riserva di richiedere la restituzione di quanto pagato.
In definitiva, il debitore (di obbligazione pecuniaria), convenuto in giudizio, è sempre tenuto, quale che sia la fonte dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c., qualora non compia il pagamento e costringa il creditore a proseguire con il processo (sempre che, naturalmente, il processo poi si concluda con l'accertamento del credito dell'attore).
Non è precluso al debitore - che voglia sottrarsi al rischio di essere condannato alla corresponsione degli interessi maggiorati - di pagare il debito, con riserva di ripetere l'importo di denaro all'esito del giudizio, se si concluderà con il rigetto della domanda dell'attore.
E' opportuno concludere ricordando che, dopo l'ordinanza n. 61/20023, la cui decisione l'appellante invita a disattendere, la Corte di Cassazione ha ribadito l'applicabilità del 4° co. dell'art. 1284 c.c. alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033
c.c.
La Suprema Corte è andata addirittura oltre, affermando che perfino le obbligazioni da fatto illecito non si sottraggono alla disposizione in esame (v. Cass. civ., ord., 22 marzo 2025, n. 7677: “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”).
8 3. Nella comparsa conclusione dell'appellante (pag. 25, punto 79) si legge: “nella non creduta e denegata ipotesi che questa Ill.ma Corte dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1284, comma 4, c.c., si rileva come la Sentenza
Definitiva risulti parimenti viziata nella parte in cui ha disposto l'applicazione di tale tasso dalla data di messa in mora, del 10 marzo 2017, sino al saldo, e non - come sarebbe stato più corretto facendo puntuale applicazione del dettato dell'art.
2033 c.c. - il tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e il tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.
La doglianza è nuova e pertanto inammissibile.
Nell'atto di citazione in appello non si rinviene alcun motivo d'impugnazione della sentenza n. 412/2023, relativamente alla data di decorrenza degli interessi.
Neppure nelle rassegnate conclusioni si menziona la richiesta subordinata.
Trattasi, pertanto, di censura tardiva che non può essere esaminata.
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'impugnata sentenza interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come dichiarato dall'appellante (Euro
131.852,62), applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (in quanto la presente controversia attiene esclusivamente alla questione sopra esaminata e il ha già ottenuto il rimborso delle spese Controparte_1
relativamente alla controversia principale), con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1408/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di (appellato), Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 412/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 2 marzo 2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado che liquida in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 27 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Torino (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott.ssa difesa dall'avv. G. Massimiliano Parte_2
Danusso e dall'avv. Francesca Marchetti
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, difeso dagli avv.ti Luca Zamagni, Federico Gambini, Matteo Acciari e
[...]
domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Antonella Saccomani
1 (appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza definitiva n. 412/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Venezia, così provvedere:
In via principale, nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 412/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023, dichiarare non dovuti sull'Importo Capitale gli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. nella misura di € 142.347,53, dichiarando l'applicabilità sull'Importo Capitale dei soli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.; per l'effetto, disporre la restituzione alla Banca ex art. 2033 c.c. della somma di €
131.852,62 (o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa), pari alla differenza tra l'importo di € 142.347,53, corrisposto dalla Banca al
Comune in data 13 aprile 2023 a titolo di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sull'Importo Capitale, e la somma di € 10.494,91, calcolata applicando all'Importo
Capitale il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso dichiarare nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili, inefficaci e comunque totalmente infondate sia in fatto che in diritto, tutte le altre eccezioni, difese, argomentazioni, istanze, domande e conclusioni formulate dal nel giudizio CP_1
di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori, come per legge.
2 per l'appellata:
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune e in accoglimento delle motivazioni esposte dal e di quelle che si esporranno Controparte_1
nelle memorie conclusive: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Venezia n. 412 del 2 marzo 2023 poiché infondato in fatto e in diritto
e, pertanto, rigettare la domanda di restituzione all'appellante ex art. 2033 c.c. della somma di € 131.852,62 (o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa), pari alla differenza tra l'importo di € 142.347,53, corrisposto da
al a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo Pt_1 CP_1
capitale, e la somma di € 10.494,91, calcolata applicando all'importo capitale il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., poiché destituita di fondamento e per, l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 412/2023 del
Tribunale Civile di Venezia, pubblicata il 2 marzo 2023; in ogni caso con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, il Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo che Parte_1
fosse accertata la nullità di contratti su derivati denominati Cash Flow Swap del 29-
30/12/2005 e del 21-22/12/2006, con condanna della banca a Controparte_3
restituire quanto percepito in forza di essi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree.
3 Disposta ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 696/2022, depositata il 13 aprile 2022, dichiarava la nullità dei contratti.
La causa era rimessa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, onde determinare l'importo di denaro che la banca doveva restituire al
CP_1
appellava la sentenza non definitiva con atto di citazione Parte_1
notificato il 14 novembre 2022.
Con sentenza definitiva n. 412/2023, depositata il 2 marzo 2023, il Tribunale di
Venezia condannava la banca a restituire al la somma di Euro 291.458,55, CP_1
oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dal 10 marzo 2017 al saldo.
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2023, appellava la Parte_1
sentenza definitiva, dolendosi che sull'importo capitale da restituire fossero stati riconosciuti gli interessi nella misura indicata dall'art. 1284, 4° co., c.c.
L'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza n. 412/2023 del Tribunale di
Venezia, fossero accertati come dovuti gli interessi di cui al 1° co. dell'art. 1284
c.c. e non i maggiori interessi di cui al 4° co. del medesimo articolo, con conseguente condanna del alla restituzione di Euro 131.852,62 (differenza CP_1
tra l'importo già pagato il 13 aprile 2023 di Euro 142.347,53 e la somma di Euro
10.494,91, corrispondente agli interessi al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, 1° co., c.c.).
Si costituiva nel giudizio di appello il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 23-24 novembre 2023, era respinta l'istanza di riunione della presente causa di appello a quella, precedentemente instaurata, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 696/2022.
Con la medesima ordinanza erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
4 Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Si rileva, preliminarmente, che con sentenza n. 1581/2024 del 31 luglio 2024 la
Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello di avverso Parte_1
la sentenza non definitiva n. 696/2022 del Tribunale di Venezia.
La sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato il 21 dicembre 2024, sicché la statuizione di nullità dei contratti derivati è divenuta definitiva.
La sentenza non definitiva n. 412/2023 non è stata impugnata con riferimento alla statuizione di condanna al pagamento dell'importo capitale di Euro 291.458,55: debito restitutorio, per sorte capitale, conseguente alla dichiarazione di nullità dei suddetti contratti derivati.
2. Con un unico motivo d'impugnazione, lamenta che il Parte_1
Tribunale, sull'importo capitale da restituire al in conseguenza della nullità CP_1
dei contratti derivati, abbia riconosciuto il diritto del a percepire gli CP_1
interessi nella misura stabilita dal 4° co. dell'art. 1284 c.c.
Secondo l'appellante la norma di cui al 4° co. del citato articolo trova applicazione ai soli crediti di natura contrattuale, e tale non sarebbe il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. L'inapplicabilità del 4° co. al caso di specie si desumerebbe dal tenore letterale della disposizione, ma anche dalla sua ratio.
Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili.
La disposizione in esame si colloca nell'art. 1284 c.c., che disciplina la misura degli interessi prodotti dalle obbligazioni pecuniarie, senza alcuna eccezione: rimangono escluse le obbligazioni di valore, poiché, per l'appunto, non sono obbligazioni pecuniarie (non a caso l'articolo si trova situato nella Sezione I “Delle obbligazioni pecuniarie” del capo VII del libro IV).
Il 4° co. non restringe il campo di applicazione della disposizione alle obbligazioni che sorgono dal contratto. Invero, la parola “contratto” non è menzionata, mentre il riferimento al saggio “previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” è compiuto per la determinazione della
5 misura degli interessi e non anche per l'individuazione della categoria dei rapporti cui la disposizione si applica. L'opposta tesi, oltre a contrastare con il tenore letterale della disposizione, la renderebbe priva di effetti, atteso che per le obbligazioni pecuniarie, che discendono da “transazioni commerciali”, gli interessi nella misura maggiorata sono già dovuti in forza del d.lgs. n. 231/2002 e con decorrenza anteriore rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale.
La ratio della disposizione non è affatto quella di sanzionare “l'inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto” (così a pag. 22 atto di citazione in appello) ovvero “il debitore inadempiente che sia stato citato in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale pecuniaria” (così a pag.
20 atto di citazione in appello).
La norma intende scoraggiare il debitore (di obbligazione pecuniaria, quale che ne sia la fonte) dal resistere in giudizio per ritardare il pagamento, confidando che in caso di soccombenza sarà tenuto a pagare interessi in misura legale (misura che spesso è inferiore al costo necessario per procurarsi la disponibilità del denaro o ai frutti civili che può trarre dall'impiego dello stesso denaro). La funzione è dunque
“deflattiva” del contenzioso processuale, come ben si comprende dalle finalità del decreto legge che ha introdotto la disposizione (d.l. 12 settembre 2014, n. 132
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”: v. in particolare il preambolo).
In altre parole, il rafforzamento della tutela del credito pecuniario, quale che ne sia la fonte, si attua evitando che il debitore “profitti” del processo per ritardare il pagamento.
Pertanto, non è l'inadempimento della sola obbligazione contrattuale che la norma intende contrastare, ma l'inadempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie (non delle obbligazioni di valore, che non sono pecuniarie, e che richiedono, per divenire debiti di valuta, l'attività liquidatoria del giudice).
6 Ora, non vi è dubbio che l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. sia di natura pecuniaria (peraltro, nel caso di specie, scaturente dalla nullità di un rapporto contrattuale, in forza del quale la banca ha ottenuto corresponsioni di denaro non dovute). Non vi è pertanto ragione di escludere l'obbligazione restitutoria dalla disciplina dell'art. 1284, 4° co., c.c. Anche per queste obbligazioni, il rafforzamento del credito passa attraverso la dissuasione del debitore dal trarre vantaggio dalla durata del processo per ritardare il pagamento e trattenere il denaro, bene fruttifero.
Gli ulteriori argomenti dell'appellante sono privi di consistenza.
L'affermazione per cui “la banca non aveva, prima dell'adozione della sentenza definitiva, alcun obbligo di pagamento verso il è palesemente errata. La CP_1
sentenza che dichiara la nullità del contratto non ha valore costitutivo (altrimenti detto, il contratto era nullo fin dal momento in cui fu concluso) e l'obbligazione restitutoria è sorta nel momento stesso in cui la banca ha incassato somme di denaro, poiché non vi era una causa giustificativa di tale spostamento patrimoniale
(in quanto, per l'appunto, il contratto era nullo). E' appena il caso di aggiungere che la banca non poteva ignorare l'ammontare delle somme di denaro ottenute dal sulla base dei contratti derivati (nulli) ed era in mora già prima CP_1
dell'instaurazione del giudizio, avendo l'ente territoriale richiesto la restituzione dell'indebito.
La “colpa” non ha alcuna rilevanza sulla debenza degli interessi, se non quella di riconoscerne la decorrenza dalla data del pagamento ai sensi dell'art. 2033, 1° co.,
c.c. (sempre che la colpa sia grave e possa configurare la mala fede): questione che nella specie non si pone (come si dirà al punto che segue, gli interessi sono stati fatti decorrere dalla data di costituzione in mora e non dalla data dei pagamenti).
Neppure rileva che la litigiosità sia o no “pretestuosa” (carattere che l'art. 1284, 4° co., c.c. non richiede): gli interessi nella misura maggiorata sono dovuti dal debitore per il solo fatto che il debito fosse esistente e che egli, anziché pagare, abbia costretto il creditore a promuovere il giudizio.
7 E' appena il caso di aggiungere che, se anche fosse stata Parte_1
(erroneamente) convinta delle proprie ragioni, ben avrebbe potuto, per sottrarsi al rischio che, in caso di soccombenza, fosse tenuta alla corresponsione degli interessi di cui al 4° co., restituire al le somme di denaro ottenute Controparte_1
in forza dei contratti derivati e, nel contempo, coltivare la propria difesa processuale, con riserva di richiedere la restituzione di quanto pagato.
In definitiva, il debitore (di obbligazione pecuniaria), convenuto in giudizio, è sempre tenuto, quale che sia la fonte dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c., qualora non compia il pagamento e costringa il creditore a proseguire con il processo (sempre che, naturalmente, il processo poi si concluda con l'accertamento del credito dell'attore).
Non è precluso al debitore - che voglia sottrarsi al rischio di essere condannato alla corresponsione degli interessi maggiorati - di pagare il debito, con riserva di ripetere l'importo di denaro all'esito del giudizio, se si concluderà con il rigetto della domanda dell'attore.
E' opportuno concludere ricordando che, dopo l'ordinanza n. 61/20023, la cui decisione l'appellante invita a disattendere, la Corte di Cassazione ha ribadito l'applicabilità del 4° co. dell'art. 1284 c.c. alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033
c.c.
La Suprema Corte è andata addirittura oltre, affermando che perfino le obbligazioni da fatto illecito non si sottraggono alla disposizione in esame (v. Cass. civ., ord., 22 marzo 2025, n. 7677: “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”).
8 3. Nella comparsa conclusione dell'appellante (pag. 25, punto 79) si legge: “nella non creduta e denegata ipotesi che questa Ill.ma Corte dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1284, comma 4, c.c., si rileva come la Sentenza
Definitiva risulti parimenti viziata nella parte in cui ha disposto l'applicazione di tale tasso dalla data di messa in mora, del 10 marzo 2017, sino al saldo, e non - come sarebbe stato più corretto facendo puntuale applicazione del dettato dell'art.
2033 c.c. - il tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e il tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.
La doglianza è nuova e pertanto inammissibile.
Nell'atto di citazione in appello non si rinviene alcun motivo d'impugnazione della sentenza n. 412/2023, relativamente alla data di decorrenza degli interessi.
Neppure nelle rassegnate conclusioni si menziona la richiesta subordinata.
Trattasi, pertanto, di censura tardiva che non può essere esaminata.
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'impugnata sentenza interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come dichiarato dall'appellante (Euro
131.852,62), applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (in quanto la presente controversia attiene esclusivamente alla questione sopra esaminata e il ha già ottenuto il rimborso delle spese Controparte_1
relativamente alla controversia principale), con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1408/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di (appellato), Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 412/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 2 marzo 2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado che liquida in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 27 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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