Art. 48.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 , e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 , e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni.