CASS
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2024, n. 36747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36747 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: US IU nato a [...] il [...] HE GI nato a [...] il [...] CO NN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2024 della COR4PPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che, riportandosi a requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi di US IU e HE GI e per l'inammissibilità del ricorso di CO NN MA;
uditi i difensori: l'avvocato TUSA BENEDETTO del foro di MILANO in difesa della parte civile MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36747 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/07/2024 l'avvocato ANGELERI LUCA del foro di PAVIA in difesa di US IU ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. l'avvocato CASALIEMILIO MARCO del foro di PAVIA in difesa di HE GI ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di MI ha riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio, nei confronti di CH GI e SA PE, la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale cittadino che aveva riconosciuto la penale responsabilità dei predetti CH e SA ed altresì di RC NA AR in ordine a delitti di cui agli artt. 61 n. 11, 81 cpv., e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. per essersi appropriati indebitamente, quali esattori dei pedaggi autostradali in servizio presso il casello manuale in uscita della stazione di Assago, ovvero la barriera di MI Ovest dell'Autostrada A/7, di somme riscosse a titolo di pedaggio da vari automobilisti che transitavano in uscita da tale barriera dopo aver utilizzato le autostrade in concessione. Nella prospettazione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, gli artifici e raggiri che avevano consentito tali appropriazioni erano consistiti nell'offuscamento delle barriere ottiche, grazie al quale non veniva tracciato il passaggio di uno o più veicoli, il cui pedaggio veniva, così, incassato dagli esattori. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati. 2. Il CH ha affidato il suo ricorso a due articolati motivi di impugnazione con i quali ha dedotto: 2.1. Con il primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di truffa aggravata. Riportando ampi stralci delle deposizioni dei testimoni EL AS (direttore operativo della MI RA), e Sironi (responsabile del servizio gestione esazione) menzionate nella sentenza, il ricorrente assume che erroneamente si sarebbe valorizzata maggiormente la testimonianza del primo, anche se lo stesso EL AS aveva riconosciuto maggiore competenza al collega Sironi. Richiamando le relazioni sintetiche a firma degli stessi testimoni, la difesa del CH ha rilevato che queste non negavano che l'anomalia di funzionamento delle barriere ottiche potesse essere determinata anche da cause diverse dall'offuscamento volontario delle stesse barriere;
si assume, perciò, che erroneamente si è ritenuto che, in occasione dei sette episodi contestati al CH, non risultando che questi avesse effettuato sbloccaggi manuali né segnalato anomalie ai responsabili di stazione, tale condotta dovesse essere considerata sintomatica di "mancata gestione" di almeno un 2 transito di veicolo, mentre, alla luce della deposizione del teste Sironi, per ripristinare il funzionamento dopo un bloccaggio delle barriere non è necessario il transito di un veicolo, potendosi effettuare anche uno sbloccaggio manuale. Ad avviso del ricorrente, anche il brevissimo arco temporale, di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche non sarebbe compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. Non sarebbero utilizzabili, invece, le risultanze del procedimento disciplinare subìto dal CH e della vertenza davanti al giudice del lavoro, valorizzate dalla sentenza, perché si tratta di documenti ammessi dal giudice di primo grado limitatamente alla prova del fatto storico del licenziamento, ma non per il contenuto motivazionale. Al contrario, sarebbero state sottovalutate dalla sentenza le risultanze dei rapporti investigativi, essendo stato demandato dalla società persona offesa alla società Axerta un accertamento più ampio di quello afferente i casi di esazione di importi di pedaggio maggiori rispetto a quelli portati nel display, eppure non era stato rilevato nulla a carico del TT. Si duole, inoltre, il ricorrente che in sentenza non si sia considerato che non era emersa alcuna riduzione degli incassi nell'ambito della gestione del TT. 2.2. Con il secondo motivo il TT ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per essere qualificati "apoditticamente" come gravi, precisi e concordanti gli indizi su cui è fondato il giudizio di colpevolezza, senza una convincente analisi critica degli stessi tale da far apparire il convincimento del giudice di secondo grado incompatibile con ogni altra soluzione logica. 3. Il ricorso del SA, in parte sovrapponibile al precedente, si fonda su tre motivi di impugnazione: 3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di truffa aggravata, riconosciuta sulla base di prove che si assumono travisate in ordine ai casi di offuscamento o mal funzionamento delle barriere ottiche, che potevano dipendere dalle cause più disparate (sporcizia, condizioni meteo, passaggio di particolari veicoli, ecc.), fenomeni che venivano registrati attraverso un meccanismo di alert che non risulta essersi attivato con riferimento alle specifiche operazioni contestate al ricorrente. Si deduce l'illogicità del ragionamento volto a sostenere che il ricorrente avesse scelto le modalità di offuscamento solo perché queste non creavano forme di alert visibili, e si richiama la deposizione del teste OD, secondo il quale nel caso in cui le barriere ottiche erano oscurate la convalidatrice non segnalava alcuna violazione. Richiamando anche altre testimonianze (BO, RE) il ricorrente deduce che il bloccaggio delle barriere ottiche poteva avvenire per molteplici fattori, tali da non consentire di ritenere che fosse dovuto proprio all'intervento dell'esattore. Anche il SA, poi, al pari del TT, invoca il brevissimo arco temporale, di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche, assumendo che non sarebbe compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. Rileva, poi, che il nominativo del SA non compare nel documento aziendale contenente l'elenco degli esattori che restituivano incassi di importo inferiore alla media, e che, 3 anche alla luce della testimonianza del OD, la sentenza non spiega perché il codice di errore restituito dal sistema implicherebbe necessariamente un volontario offuscamento delle barriere ottiche, che invece potevano essere offuscate da qualsiasi corpo estraneo. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, anche il SA ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'utilizzazione delle risultanze del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, valorizzate dalla sentenza, perché si tratta di documenti ammessi dal giudice di primo grado limitatamente alla prova del fatto storico del licenziamento, ma non per il contenuto motivazionale. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per essere qualificati come gravi, precisi e concordanti gli indizi su cui è fondato il giudizio di colpevolezza, nel difetto di una disamina organica tale da giustificare il ripudio delle prove e delle argomentazioni difensive volte a fornire una ricostruzione alternativa della vicenda. 4. Il ricorso della RC è affidato a due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione dell'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., per essersi escluso che la ricorrente potesse essere assente dalla cabina, oppure che in essa potessero essere presenti due persone, come riferito dai testi. Deduce la ricorrente che quanto dichiarato a tal riguardo dai testimoni sarebbe confermato da "un documento" non preso in considerazione dalla Corte di appello e che, comunque, l'individuazione della RC sarebbe stata effettuata dagli operanti della Axerta esclusivamente de relato e non personalmente. In definitiva, la presenza della ricorrente in cabina non potrebbe essere dimostrata solo con la tessera presente nel connettore, ben potendo gli esattori scambiarsi le cabine e lavorare con tessere diverse, come da prassi seguita da tutti gli esattori anche se non condivisa dall'azienda RA. 4.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si deduce essere troppo severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RC NA AR è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto degli episodi di truffa contestati alla RC, con il riutilizzo in 1401 circostanze (analiticamente descritte in un documento allegato alla denuncia-querela) di biglietti di transito per tratte brevi, da parte dell'esattore della postazione assegnata alla RC, con sottrazione degli importi incassati, ed altresì con 39 episodi accertati di blocco delle barriere ottiche posizionate lungo le piste di transito, idonee a consentire di trattenere gli importi dei rispettivi pedaggi per effetto dell'indotto arresto del sistema non in grado di registrare il passaggio degli utenti. 4 La RC nel giudizio di merito non ha contestato l'obiettività materiale di tali condotte, ma si duole che la Corte d'Appello, nel considerare l'identificazione degli esattori tramite l'inserimento delle loro tessere personali nel sistema operativo, abbia riconosciuto come cert «, tale identificazione senza considerare la possibilità per gli esattori di interscambiarsi nelle rispettive postazioni. Si tratta, però, di un'ipotesi alternativa soltanto ipotetica, riferita ad una pratica che si adduce essere in uso, ma formulata in termini di mera possibilità. Anche a pag. 2 del ricorso si invoca a tal fine in termini di assoluta genericità l'esistenza di un imprecisato "documento" - non meglio specificato - dal quale emergerebbe la facoltà degli esattori di "di scambiare la pista con altro collega". La Corte territoriale, peraltro, ha comunque vagliato tale ipotesi, escludendola, con riferimento alla posizione della RC, con un percorso argomentativo privo di illogicità alcuna, in quanto fondato sulle modalità organizzative dei turni alle postazioni, desunte dalle testimonianze acquisite, e soprattutto su logiche considerazioni sul buon funzionamento del servizio, che rendevano non ipotizzabile in concreto un sistema di sostituzioni continue e, soprattutto, implicanti la cessione della tessera personale, che nella prospettazione della ricorrente dovrebbe essere ritenuto abituale e non già eccezionale. Soprattutto, il numero elevato di riutilizzi dei biglietti imputati alla ricorrente è stato non illogicamente riconosciuto essere incompatibile con la turnazione nella stessa postazione, peraltro solo genericamente ipotizzata dalla ricorrente senza riferirsi a soggetti specificamente indicati con riferimento a circostanze precise, soprattutto perché affiancato dagli ulteriori numerosi addebiti - ben 39 - concernenti il blocco delle barriere ottiche non segnalato dalla ricorrente, oltre che dalle risultanze dei rapporti degli investigatori, che la indicavano nei rapporti di servizio come presente al casello della pista. 1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della RC è inammissibile perché attiene al merito della decisione impugnata, atteso che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, risulta averla esercitata in modo non arbitrario né illogico, bensì in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., valorizzando in senso negativo la quantità degli illeciti e la pluralità delle reiterate tecniche fraudolente. Anche le condizioni di vita personale della ricorrente e la sua incensuratezza, peraltro, risultano essere state considerate dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né, anche alla luce della gravità e delle modalità della condotta della ricorrente, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile può ritenersi illogica o difforme ad alcuna disposizione di legge. 2 Sono parzialmente fondati, invece, i ricorsi del CH e del SA, in parte sovrapponibili tra loro, laddove evidenziano non essere stato adeguatamente valorizzato il numero esiguo di episodi a ciascuno di essi contestato (soltanto 7 al CH e 10 al SA) che, invece, di per sé, avrebbe richiesto un percorso argomentativo maggiormente 5 personalizzato per consentire di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che l'oscuramento delle barriere fosse dovuto a cause accidentali e per ritenere che la mancata segnalazione dello stesso sia da attribuire, invece, inequivocabilmente a finalità fraudolente: non si comprende, infatti, l'assunto della Corte territoriale laddove (a pag. 15 della sentenza) riconosce come significativo il dato che il CH non abbia segnalato alcuna anomalia, "pur a fronte di reiterati e frequenti sbloccaggi", espressione che mal si concilia con l'esiguo numero di episodi contestatigli (solo sette). La sentenza non indica, peraltro, se le esazioni delle postazioni dei predetti ricorrenti siano state inferiori alla media: a tal riguardo la Corte territoriale riferisce che, "in realtà, il divario veniva rilevato con riferimento alla gestione di alcuni esattori, che registravano un pedaggio medio più basso, ed era il dato che suscitava l'attenzione dell'ufficio preposto ai controlli", ma poi non specifica se anche il CH ed il SA siano tra gli esattori che avevano registrato un pedaggio medio più basso di quello dei colleghi, né specifica in quale arco temporale sono state riscontrate le anomalie ai predetti contestate, elemento che non può ritenersi neutro ai fini della valutazione delle finalità fraudolente o meno dell'omessa richiesta di assistenza tecnica in occasione delle anomalie riscontrate. Infine, la sentenza non chiarisce se il brevissimo arco temporale, che si assume di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche possa essere compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di CH GI e SA PE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale che provvederà a valutare le specifiche posizioni dei predetti colmando le lacune motivazionali dinanzi evidenziate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della OR consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI RA - MI Tangenziali S.P.A. in persona del leg. rappr. p.t., che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH GI e SA PE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte dì Appello di MI. Dichiara inammissibile il ricorso di RC NA AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI RA - MI Tangenziali S.P.A. 6 in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P esidente I LucTt1oInperiali ER TR
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che, riportandosi a requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi di US IU e HE GI e per l'inammissibilità del ricorso di CO NN MA;
uditi i difensori: l'avvocato TUSA BENEDETTO del foro di MILANO in difesa della parte civile MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36747 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/07/2024 l'avvocato ANGELERI LUCA del foro di PAVIA in difesa di US IU ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. l'avvocato CASALIEMILIO MARCO del foro di PAVIA in difesa di HE GI ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di MI ha riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio, nei confronti di CH GI e SA PE, la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale cittadino che aveva riconosciuto la penale responsabilità dei predetti CH e SA ed altresì di RC NA AR in ordine a delitti di cui agli artt. 61 n. 11, 81 cpv., e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. per essersi appropriati indebitamente, quali esattori dei pedaggi autostradali in servizio presso il casello manuale in uscita della stazione di Assago, ovvero la barriera di MI Ovest dell'Autostrada A/7, di somme riscosse a titolo di pedaggio da vari automobilisti che transitavano in uscita da tale barriera dopo aver utilizzato le autostrade in concessione. Nella prospettazione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, gli artifici e raggiri che avevano consentito tali appropriazioni erano consistiti nell'offuscamento delle barriere ottiche, grazie al quale non veniva tracciato il passaggio di uno o più veicoli, il cui pedaggio veniva, così, incassato dagli esattori. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati. 2. Il CH ha affidato il suo ricorso a due articolati motivi di impugnazione con i quali ha dedotto: 2.1. Con il primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di truffa aggravata. Riportando ampi stralci delle deposizioni dei testimoni EL AS (direttore operativo della MI RA), e Sironi (responsabile del servizio gestione esazione) menzionate nella sentenza, il ricorrente assume che erroneamente si sarebbe valorizzata maggiormente la testimonianza del primo, anche se lo stesso EL AS aveva riconosciuto maggiore competenza al collega Sironi. Richiamando le relazioni sintetiche a firma degli stessi testimoni, la difesa del CH ha rilevato che queste non negavano che l'anomalia di funzionamento delle barriere ottiche potesse essere determinata anche da cause diverse dall'offuscamento volontario delle stesse barriere;
si assume, perciò, che erroneamente si è ritenuto che, in occasione dei sette episodi contestati al CH, non risultando che questi avesse effettuato sbloccaggi manuali né segnalato anomalie ai responsabili di stazione, tale condotta dovesse essere considerata sintomatica di "mancata gestione" di almeno un 2 transito di veicolo, mentre, alla luce della deposizione del teste Sironi, per ripristinare il funzionamento dopo un bloccaggio delle barriere non è necessario il transito di un veicolo, potendosi effettuare anche uno sbloccaggio manuale. Ad avviso del ricorrente, anche il brevissimo arco temporale, di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche non sarebbe compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. Non sarebbero utilizzabili, invece, le risultanze del procedimento disciplinare subìto dal CH e della vertenza davanti al giudice del lavoro, valorizzate dalla sentenza, perché si tratta di documenti ammessi dal giudice di primo grado limitatamente alla prova del fatto storico del licenziamento, ma non per il contenuto motivazionale. Al contrario, sarebbero state sottovalutate dalla sentenza le risultanze dei rapporti investigativi, essendo stato demandato dalla società persona offesa alla società Axerta un accertamento più ampio di quello afferente i casi di esazione di importi di pedaggio maggiori rispetto a quelli portati nel display, eppure non era stato rilevato nulla a carico del TT. Si duole, inoltre, il ricorrente che in sentenza non si sia considerato che non era emersa alcuna riduzione degli incassi nell'ambito della gestione del TT. 2.2. Con il secondo motivo il TT ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per essere qualificati "apoditticamente" come gravi, precisi e concordanti gli indizi su cui è fondato il giudizio di colpevolezza, senza una convincente analisi critica degli stessi tale da far apparire il convincimento del giudice di secondo grado incompatibile con ogni altra soluzione logica. 3. Il ricorso del SA, in parte sovrapponibile al precedente, si fonda su tre motivi di impugnazione: 3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di truffa aggravata, riconosciuta sulla base di prove che si assumono travisate in ordine ai casi di offuscamento o mal funzionamento delle barriere ottiche, che potevano dipendere dalle cause più disparate (sporcizia, condizioni meteo, passaggio di particolari veicoli, ecc.), fenomeni che venivano registrati attraverso un meccanismo di alert che non risulta essersi attivato con riferimento alle specifiche operazioni contestate al ricorrente. Si deduce l'illogicità del ragionamento volto a sostenere che il ricorrente avesse scelto le modalità di offuscamento solo perché queste non creavano forme di alert visibili, e si richiama la deposizione del teste OD, secondo il quale nel caso in cui le barriere ottiche erano oscurate la convalidatrice non segnalava alcuna violazione. Richiamando anche altre testimonianze (BO, RE) il ricorrente deduce che il bloccaggio delle barriere ottiche poteva avvenire per molteplici fattori, tali da non consentire di ritenere che fosse dovuto proprio all'intervento dell'esattore. Anche il SA, poi, al pari del TT, invoca il brevissimo arco temporale, di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche, assumendo che non sarebbe compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. Rileva, poi, che il nominativo del SA non compare nel documento aziendale contenente l'elenco degli esattori che restituivano incassi di importo inferiore alla media, e che, 3 anche alla luce della testimonianza del OD, la sentenza non spiega perché il codice di errore restituito dal sistema implicherebbe necessariamente un volontario offuscamento delle barriere ottiche, che invece potevano essere offuscate da qualsiasi corpo estraneo. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, anche il SA ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'utilizzazione delle risultanze del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, valorizzate dalla sentenza, perché si tratta di documenti ammessi dal giudice di primo grado limitatamente alla prova del fatto storico del licenziamento, ma non per il contenuto motivazionale. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per essere qualificati come gravi, precisi e concordanti gli indizi su cui è fondato il giudizio di colpevolezza, nel difetto di una disamina organica tale da giustificare il ripudio delle prove e delle argomentazioni difensive volte a fornire una ricostruzione alternativa della vicenda. 4. Il ricorso della RC è affidato a due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione dell'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., per essersi escluso che la ricorrente potesse essere assente dalla cabina, oppure che in essa potessero essere presenti due persone, come riferito dai testi. Deduce la ricorrente che quanto dichiarato a tal riguardo dai testimoni sarebbe confermato da "un documento" non preso in considerazione dalla Corte di appello e che, comunque, l'individuazione della RC sarebbe stata effettuata dagli operanti della Axerta esclusivamente de relato e non personalmente. In definitiva, la presenza della ricorrente in cabina non potrebbe essere dimostrata solo con la tessera presente nel connettore, ben potendo gli esattori scambiarsi le cabine e lavorare con tessere diverse, come da prassi seguita da tutti gli esattori anche se non condivisa dall'azienda RA. 4.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si deduce essere troppo severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RC NA AR è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto degli episodi di truffa contestati alla RC, con il riutilizzo in 1401 circostanze (analiticamente descritte in un documento allegato alla denuncia-querela) di biglietti di transito per tratte brevi, da parte dell'esattore della postazione assegnata alla RC, con sottrazione degli importi incassati, ed altresì con 39 episodi accertati di blocco delle barriere ottiche posizionate lungo le piste di transito, idonee a consentire di trattenere gli importi dei rispettivi pedaggi per effetto dell'indotto arresto del sistema non in grado di registrare il passaggio degli utenti. 4 La RC nel giudizio di merito non ha contestato l'obiettività materiale di tali condotte, ma si duole che la Corte d'Appello, nel considerare l'identificazione degli esattori tramite l'inserimento delle loro tessere personali nel sistema operativo, abbia riconosciuto come cert «, tale identificazione senza considerare la possibilità per gli esattori di interscambiarsi nelle rispettive postazioni. Si tratta, però, di un'ipotesi alternativa soltanto ipotetica, riferita ad una pratica che si adduce essere in uso, ma formulata in termini di mera possibilità. Anche a pag. 2 del ricorso si invoca a tal fine in termini di assoluta genericità l'esistenza di un imprecisato "documento" - non meglio specificato - dal quale emergerebbe la facoltà degli esattori di "di scambiare la pista con altro collega". La Corte territoriale, peraltro, ha comunque vagliato tale ipotesi, escludendola, con riferimento alla posizione della RC, con un percorso argomentativo privo di illogicità alcuna, in quanto fondato sulle modalità organizzative dei turni alle postazioni, desunte dalle testimonianze acquisite, e soprattutto su logiche considerazioni sul buon funzionamento del servizio, che rendevano non ipotizzabile in concreto un sistema di sostituzioni continue e, soprattutto, implicanti la cessione della tessera personale, che nella prospettazione della ricorrente dovrebbe essere ritenuto abituale e non già eccezionale. Soprattutto, il numero elevato di riutilizzi dei biglietti imputati alla ricorrente è stato non illogicamente riconosciuto essere incompatibile con la turnazione nella stessa postazione, peraltro solo genericamente ipotizzata dalla ricorrente senza riferirsi a soggetti specificamente indicati con riferimento a circostanze precise, soprattutto perché affiancato dagli ulteriori numerosi addebiti - ben 39 - concernenti il blocco delle barriere ottiche non segnalato dalla ricorrente, oltre che dalle risultanze dei rapporti degli investigatori, che la indicavano nei rapporti di servizio come presente al casello della pista. 1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della RC è inammissibile perché attiene al merito della decisione impugnata, atteso che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, risulta averla esercitata in modo non arbitrario né illogico, bensì in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., valorizzando in senso negativo la quantità degli illeciti e la pluralità delle reiterate tecniche fraudolente. Anche le condizioni di vita personale della ricorrente e la sua incensuratezza, peraltro, risultano essere state considerate dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né, anche alla luce della gravità e delle modalità della condotta della ricorrente, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile può ritenersi illogica o difforme ad alcuna disposizione di legge. 2 Sono parzialmente fondati, invece, i ricorsi del CH e del SA, in parte sovrapponibili tra loro, laddove evidenziano non essere stato adeguatamente valorizzato il numero esiguo di episodi a ciascuno di essi contestato (soltanto 7 al CH e 10 al SA) che, invece, di per sé, avrebbe richiesto un percorso argomentativo maggiormente 5 personalizzato per consentire di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che l'oscuramento delle barriere fosse dovuto a cause accidentali e per ritenere che la mancata segnalazione dello stesso sia da attribuire, invece, inequivocabilmente a finalità fraudolente: non si comprende, infatti, l'assunto della Corte territoriale laddove (a pag. 15 della sentenza) riconosce come significativo il dato che il CH non abbia segnalato alcuna anomalia, "pur a fronte di reiterati e frequenti sbloccaggi", espressione che mal si concilia con l'esiguo numero di episodi contestatigli (solo sette). La sentenza non indica, peraltro, se le esazioni delle postazioni dei predetti ricorrenti siano state inferiori alla media: a tal riguardo la Corte territoriale riferisce che, "in realtà, il divario veniva rilevato con riferimento alla gestione di alcuni esattori, che registravano un pedaggio medio più basso, ed era il dato che suscitava l'attenzione dell'ufficio preposto ai controlli", ma poi non specifica se anche il CH ed il SA siano tra gli esattori che avevano registrato un pedaggio medio più basso di quello dei colleghi, né specifica in quale arco temporale sono state riscontrate le anomalie ai predetti contestate, elemento che non può ritenersi neutro ai fini della valutazione delle finalità fraudolente o meno dell'omessa richiesta di assistenza tecnica in occasione delle anomalie riscontrate. Infine, la sentenza non chiarisce se il brevissimo arco temporale, che si assume di pochi secondi, tra il bloccaggio e lo sbloccaggio delle barriere ottiche possa essere compatibile con la riscossione del pedaggio trattenuta illecitamente. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di CH GI e SA PE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale che provvederà a valutare le specifiche posizioni dei predetti colmando le lacune motivazionali dinanzi evidenziate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della OR consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI RA - MI Tangenziali S.P.A. in persona del leg. rappr. p.t., che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH GI e SA PE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte dì Appello di MI. Dichiara inammissibile il ricorso di RC NA AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI RA - MI Tangenziali S.P.A. 6 in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P esidente I LucTt1oInperiali ER TR