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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5629/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tramonti - Piazza Treviso, 1 84010 Tramonti SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LIQIMU2023 - 164 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO
Con ricorso iscritto al Sigit il 4.12.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Tramonti impugnando l'avviso di accertamento IMU 2023 n. 164 notificato il 5.9.2025 per l'importo di 90,00 euro quale maggior importo accertato sulla somma già versata.
Assumeva di non essere titolare dell' immobile oggetto di tassazione – folio Dat.Cat_1 cat. C/6 - . D'altronde il Comune non riportava il codice fiscale del contribuente rendendone incerta l'identificazione.
Vana era stata anche la visura ipotecaria negativa allegata all'istanza di annullamento in autotutela, poi respinta riportandosi alle risultanze catastali. Alla stessa era seguita allegazione di altra visura catastale storica spedita all'Agenzia delle Entrate che successivamente ne comunicava il mancato accoglimento;
adottando, però, una significativa motivazione che avvalorava le ragioni del contribuente, ovvero che i meri dati anagrafici del soggetto, quale quelli sin lì ostesi, non consentivano un allineamento dei dati anagrafici con quelli catastali. Dal che l'impossibilità di eseguire la richiesta rettifica.
Si costituiva l'ente convenuto ribadendo che il ricorrente risultava comproprietario dell'immobile accertato unitamente a due fratelli e che in presenz di tale dato catastale, l'ente era vincolato quanto al calcolo dell'Imu essendo tali risultanze il presupposto dell'imposizione in forza della corrispondente presunzione di titolarità che doveva essere vinta dalla parte che ne aveva interesse.
La causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Osserva il giudice che è pertinente l'osservazione formulata dal ricorrente nella memoria versata in atti in data 23.1.2026. Perché se la mera indicazione anagrafica (Ricorrente_1) non consente di allineare il dato anagrafico con quello fiscale onde procedere alla richiesta rettifica, lo stesso principio è valido anche a monte e quindi deve ritenersi che sulla base di quei soli dati non si può presumere in senso assoluto la titolarità dell'immobile.
Le spese possono essere compensate per la particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5629/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tramonti - Piazza Treviso, 1 84010 Tramonti SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LIQIMU2023 - 164 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO
Con ricorso iscritto al Sigit il 4.12.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Tramonti impugnando l'avviso di accertamento IMU 2023 n. 164 notificato il 5.9.2025 per l'importo di 90,00 euro quale maggior importo accertato sulla somma già versata.
Assumeva di non essere titolare dell' immobile oggetto di tassazione – folio Dat.Cat_1 cat. C/6 - . D'altronde il Comune non riportava il codice fiscale del contribuente rendendone incerta l'identificazione.
Vana era stata anche la visura ipotecaria negativa allegata all'istanza di annullamento in autotutela, poi respinta riportandosi alle risultanze catastali. Alla stessa era seguita allegazione di altra visura catastale storica spedita all'Agenzia delle Entrate che successivamente ne comunicava il mancato accoglimento;
adottando, però, una significativa motivazione che avvalorava le ragioni del contribuente, ovvero che i meri dati anagrafici del soggetto, quale quelli sin lì ostesi, non consentivano un allineamento dei dati anagrafici con quelli catastali. Dal che l'impossibilità di eseguire la richiesta rettifica.
Si costituiva l'ente convenuto ribadendo che il ricorrente risultava comproprietario dell'immobile accertato unitamente a due fratelli e che in presenz di tale dato catastale, l'ente era vincolato quanto al calcolo dell'Imu essendo tali risultanze il presupposto dell'imposizione in forza della corrispondente presunzione di titolarità che doveva essere vinta dalla parte che ne aveva interesse.
La causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Osserva il giudice che è pertinente l'osservazione formulata dal ricorrente nella memoria versata in atti in data 23.1.2026. Perché se la mera indicazione anagrafica (Ricorrente_1) non consente di allineare il dato anagrafico con quello fiscale onde procedere alla richiesta rettifica, lo stesso principio è valido anche a monte e quindi deve ritenersi che sulla base di quei soli dati non si può presumere in senso assoluto la titolarità dell'immobile.
Le spese possono essere compensate per la particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.