TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2815/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2815/2025
All'esito dell'udienza del 9.10.25 il Gi riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. la cui comunicazione equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2025 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell' avv. TOMASELLI NATHALIE
Ricorrente -OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con CP_1 P.IVA_2 l'avv. CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO CONVENUTO-Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e art. 645 c.p. ritualmente notificato impugnava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 473/2025 emesso dal Tribunale di Brescia in data 6.2.2025 con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.870,00 a favore di ccepiva CP_2 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale, in ragione della clausola arbitrale presente nel contratto di appalto in data 1.03.2024. Nel merito contestava a fondatezza della pretesa. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti e la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni per asserita inesatta, negligente o ritardata esecuzione.
Si costituiva in giudizio di contestando l'applicabilità della clausola arbitrale ed CP_2 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto validamente emesso.
Con ordinanza del 29.7.2025 il GI : “Dato atto che l'opponente ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito per essere stata stipulata nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 1.03.2024 ed avente ad oggetto le lavorazioni all'interno del cantiere di Salò alla via Brunati n. 58 che regola i rapporti tra le odierne parti in causa prevede espressamente all'art. 22 che “nel caso in cui nascano controversie non regolate dal presente contratto è previsto l'intervento risolutorio di un lodo arbitrale composto da: un tecnico dell'Impresa, un tecnico dell'Immobiliare, un tecnico neutro scelto tra gli iscritti al Collegio dei Geometri di Brescia. Il lodo arbitrale si costituirà nei tempi e nei modi di cui al Codice Civile e di Procedura civile art. 820 e seguenti”; dato atto che l'opposta ha contestato che il credito di cui al monitorio sorga dal contratto di appalto del 1.3.2024 essendo invece fondato sul contratto di appalto in data 12.10.2024; dato atto che il contratto del 12.10.2024 consiste in un preventivo sottoscritto recanti ulteriori opere, tutte da eseguirsi presso lo stesso immobile;
dato atto che esso appare una integrazione del contratto del 1.3.2024 dato che alla clausola n. 15 imponeva la necessità di specifica approvazione scritta delle varianti;
dato atto che, da un lato, la clausola arbitrale non appare rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, stante il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2014, n.24193; Corte appello Brescia sez. I, 08/05/2023, n.775); dall'altro lato, l'opponente non ha eccepito la vessatorietà della clausola e la sua mancata approvazione, rilievo che non può essere effettuato d'ufficio in presenza di contratti tra professionisti (non si tratta di nullità di protezione); ritenuto che la clausola arbitrale appare operante”, fissava udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 9- 10-2025.
All'udienza, dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza da parte dei difensori, riservava la decisione.
La vicenda tra origine dal contratto d'appalto sottoscritto in data 1.03.2024 tra le odierne parti in causa avente ad oggetto opere edili commissionate a per l'importo complessivi di € 116.582,86 CP_2 (cfr DOC. 3) cui andavano ad aggiungersi le ulteriori opere di cui al preventivo del 12.10.2024 (cfr DOC. 2).
Secondo condivisibile giurisprudenza la clausola arbitrale prevista nel contratto originario si estende a tutte le opere extra contratto o varianti eseguite dall'appaltatore (Cassazione civile sez. VI, 03/10/2022, n.28622);
E' altresì noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (Cass. 22 Settembre 2020, N. 19823). pagina 3 di 4 Non può revocarsi in dubbio che in caso di contratti tra professionisti, come in specie, l'eventuale vessatorietà della clausola non possa essere rilevata d'ufficio.
Non è pertanto pertinente la pronuncia richiamata dall'opposto (cfr Cassazione civile sez. II, 18/01/2002, n.547) in quanto riguarda il diverso caso delle obbligazioni del professionista ( cfr del notaio) nei confronti di consumatori.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato stante il compromesso arbitrale.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite ( decisione in rito, complessità e particolarità della questione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del giudice ordinario stante il compromesso arbitrale.
Revoca il decreto ingiuntivo
Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2815/2025
All'esito dell'udienza del 9.10.25 il Gi riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. la cui comunicazione equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2025 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell' avv. TOMASELLI NATHALIE
Ricorrente -OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con CP_1 P.IVA_2 l'avv. CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO CONVENUTO-Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e art. 645 c.p. ritualmente notificato impugnava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 473/2025 emesso dal Tribunale di Brescia in data 6.2.2025 con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.870,00 a favore di ccepiva CP_2 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale, in ragione della clausola arbitrale presente nel contratto di appalto in data 1.03.2024. Nel merito contestava a fondatezza della pretesa. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti e la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni per asserita inesatta, negligente o ritardata esecuzione.
Si costituiva in giudizio di contestando l'applicabilità della clausola arbitrale ed CP_2 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto validamente emesso.
Con ordinanza del 29.7.2025 il GI : “Dato atto che l'opponente ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito per essere stata stipulata nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 1.03.2024 ed avente ad oggetto le lavorazioni all'interno del cantiere di Salò alla via Brunati n. 58 che regola i rapporti tra le odierne parti in causa prevede espressamente all'art. 22 che “nel caso in cui nascano controversie non regolate dal presente contratto è previsto l'intervento risolutorio di un lodo arbitrale composto da: un tecnico dell'Impresa, un tecnico dell'Immobiliare, un tecnico neutro scelto tra gli iscritti al Collegio dei Geometri di Brescia. Il lodo arbitrale si costituirà nei tempi e nei modi di cui al Codice Civile e di Procedura civile art. 820 e seguenti”; dato atto che l'opposta ha contestato che il credito di cui al monitorio sorga dal contratto di appalto del 1.3.2024 essendo invece fondato sul contratto di appalto in data 12.10.2024; dato atto che il contratto del 12.10.2024 consiste in un preventivo sottoscritto recanti ulteriori opere, tutte da eseguirsi presso lo stesso immobile;
dato atto che esso appare una integrazione del contratto del 1.3.2024 dato che alla clausola n. 15 imponeva la necessità di specifica approvazione scritta delle varianti;
dato atto che, da un lato, la clausola arbitrale non appare rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, stante il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2014, n.24193; Corte appello Brescia sez. I, 08/05/2023, n.775); dall'altro lato, l'opponente non ha eccepito la vessatorietà della clausola e la sua mancata approvazione, rilievo che non può essere effettuato d'ufficio in presenza di contratti tra professionisti (non si tratta di nullità di protezione); ritenuto che la clausola arbitrale appare operante”, fissava udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 9- 10-2025.
All'udienza, dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza da parte dei difensori, riservava la decisione.
La vicenda tra origine dal contratto d'appalto sottoscritto in data 1.03.2024 tra le odierne parti in causa avente ad oggetto opere edili commissionate a per l'importo complessivi di € 116.582,86 CP_2 (cfr DOC. 3) cui andavano ad aggiungersi le ulteriori opere di cui al preventivo del 12.10.2024 (cfr DOC. 2).
Secondo condivisibile giurisprudenza la clausola arbitrale prevista nel contratto originario si estende a tutte le opere extra contratto o varianti eseguite dall'appaltatore (Cassazione civile sez. VI, 03/10/2022, n.28622);
E' altresì noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (Cass. 22 Settembre 2020, N. 19823). pagina 3 di 4 Non può revocarsi in dubbio che in caso di contratti tra professionisti, come in specie, l'eventuale vessatorietà della clausola non possa essere rilevata d'ufficio.
Non è pertanto pertinente la pronuncia richiamata dall'opposto (cfr Cassazione civile sez. II, 18/01/2002, n.547) in quanto riguarda il diverso caso delle obbligazioni del professionista ( cfr del notaio) nei confronti di consumatori.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato stante il compromesso arbitrale.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite ( decisione in rito, complessità e particolarità della questione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del giudice ordinario stante il compromesso arbitrale.
Revoca il decreto ingiuntivo
Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4