Articolo 34 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 gennaio 1977
Art. 34.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977