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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 19007/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19007/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
nato in [...] il [...]; 1 Controparte_1 '
nato in [...] il [...]; 2 Controparte_2 و
nato in [...] il [...]. 3 Persona_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano.
ricorrenti contro
Controparte_3
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Parte_1
cittadina
[...] (anche nota come Persona_2 O Persona_3
,
italiana nato a [...] il [...], la quale emigrava in America e mai rinunciava alla cittadinanza italiana senza mai naturalizzarsi cittadina americana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"i ricorrenti sono discendenti diretti di Parte_1 (anche nota come cittadina italiana, nata il [...] a [...]_2 O Persona_3
,
(PC) (doc. 3), che successivamente emigrava in America senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina americana (doc. 4), ove si univa in matrimonio, nel 1921, con Persona_4 (doc. 5). Dalla loro relazione
(doc. 6) che, nel 1958, si univa innasceva il 01/10/1922 Persona_5
matrimonio con (doc. 7); dalla loro unione Persona_6 (0 CP_1 nasceva, il 26/01/1961, Controparte_2 nel(doc. 8). CP_2 Controparte_2
(doc. 9) e, dalla loro relazione, nascevano: a) il 1988 sposava Persona_7
(doc. 10); b) il 17/09/1997 [...] 06/11/1995 Controparte_1
(doc. 11)". Persona_1
Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica.
Con successivo decreto del 31 marzo 2025 l'udienza veniva rinviata ex art. 127 ter cpc al 8 luglio 2025 e, con successivo provvedimento del 30 giugno 2025 differita, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava la decisione. Parte ricorrente ha depositato, in data 18 novembre 2025, note di trattazione scritta reiterando le proprie richieste e precisato le conclusioni come già contenute nel ricorso introduttivo. I1 Controparte_3 resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica è dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di IE (PC). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis per linea materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018;
Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017;
Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza
n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra sent. Trib. Brescia n. 13585/17). tutte
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Parte_1
nata da padre (anche nota come Persona_2 O Persona_3
[...] و
italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da (anche nota come Per_2Parte_1 [...] O Persona_3 cittadina italiana. Altresì non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte_3 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-DICHIARA la contumacia del Controparte_3
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis dei signori:
nato in [...] il [...]; 1 Controparte_1 و
,nato in [...] il [...]; 2 Controparte_2
nato in [...] il [...]. 3 Persona_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
-ORDINA al Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19007/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
nato in [...] il [...]; 1 Controparte_1 '
nato in [...] il [...]; 2 Controparte_2 و
nato in [...] il [...]. 3 Persona_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano.
ricorrenti contro
Controparte_3
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Parte_1
cittadina
[...] (anche nota come Persona_2 O Persona_3
,
italiana nato a [...] il [...], la quale emigrava in America e mai rinunciava alla cittadinanza italiana senza mai naturalizzarsi cittadina americana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"i ricorrenti sono discendenti diretti di Parte_1 (anche nota come cittadina italiana, nata il [...] a [...]_2 O Persona_3
,
(PC) (doc. 3), che successivamente emigrava in America senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina americana (doc. 4), ove si univa in matrimonio, nel 1921, con Persona_4 (doc. 5). Dalla loro relazione
(doc. 6) che, nel 1958, si univa innasceva il 01/10/1922 Persona_5
matrimonio con (doc. 7); dalla loro unione Persona_6 (0 CP_1 nasceva, il 26/01/1961, Controparte_2 nel(doc. 8). CP_2 Controparte_2
(doc. 9) e, dalla loro relazione, nascevano: a) il 1988 sposava Persona_7
(doc. 10); b) il 17/09/1997 [...] 06/11/1995 Controparte_1
(doc. 11)". Persona_1
Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica.
Con successivo decreto del 31 marzo 2025 l'udienza veniva rinviata ex art. 127 ter cpc al 8 luglio 2025 e, con successivo provvedimento del 30 giugno 2025 differita, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava la decisione. Parte ricorrente ha depositato, in data 18 novembre 2025, note di trattazione scritta reiterando le proprie richieste e precisato le conclusioni come già contenute nel ricorso introduttivo. I1 Controparte_3 resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica è dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di IE (PC). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis per linea materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018;
Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017;
Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza
n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra sent. Trib. Brescia n. 13585/17). tutte
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Parte_1
nata da padre (anche nota come Persona_2 O Persona_3
[...] و
italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da (anche nota come Per_2Parte_1 [...] O Persona_3 cittadina italiana. Altresì non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte_3 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-DICHIARA la contumacia del Controparte_3
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis dei signori:
nato in [...] il [...]; 1 Controparte_1 و
,nato in [...] il [...]; 2 Controparte_2
nato in [...] il [...]. 3 Persona_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
-ORDINA al Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore