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21 luglio 2017
21 luglio 2017
Art. 1. Oggetto 1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentario • 1
- 1. La nuova responsabilità sanitaria: prime pronunce e applicazioni giurisprudenzialiPaolo Iannone · https://www.filodiritto.com/ · 24 maggio 2018 · 0.88419884
La nuova responsabilità dell'esercente la professione sanitaria ha dato luogo ad un vivace dibattito tra dottrina e giurisprudenza sia sul piano civilistico che penalistico. Difatti, tra le novità giuridiche apportate dalla legge 8 marzo 2017, numero24 vi è l'introduzione nel codice penale dell'articolo 590 sexies per i reati di lesione e omicidio colposo. In passato, l'articolo 3 della legge 8 novembre 2012, numero 189, operando una distinzione tra i gradi di colpa, prevedeva la punibilità del professionista solo per colpa grave nell'ipotesi in cui il medico si fosse attenuto alle linee guida. Al riguardo, il cambio di prospettiva è apparso subito evidente. Prima si richiamava un …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Trento, sentenza 24/01/2024, n. 4Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO II SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati: dott. Ugo Cingano Presidente dott. Lorenzo Benini Consigliere dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di R.G. 73/2023 promossa da: Parte_1 , (c.f. C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pasquarella, (cod.fis. C.F._2 – pec: Email_1 con domicilio eletto in Caserta, via Marchesiello n. 52. APPELLANTE CONTRO Controparte_1 P.I. P.IVA_1 , con sede in 38121 Trento, via Missioni …Leggi di più...
- onere della prova del danno·
- art. 702 bis c.p.c.·
- art. 97 L.633/1941·
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- improcedibilità domanda·
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